Sentenza 6 luglio 2016
Massime • 1
Le pene accessorie, in quanto conseguenti di diritto alla sentenza di condanna come effetti penali della stessa ai sensi dell'art. 20 cod. pen., possono essere eseguite in qualsiasi momento dalla formazione del giudicato e, diversamente dalle pene principali, non sono soggette a prescrizione. (In motivazione, la Corte ha escluso l'esistenza di un obbligo di immediata esecuzione delle pene accessorie dal cui inadempimento, mantenuto per un arco temporale pari alla durata delle stesse, discenda la loro estinzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2016, n. 33541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33541 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2016 |
Testo completo
3 3 5 4 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 06/07/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Consigliere - N. 2407/2016- MARIASTEFANIA DI TOMASSI - Presidente - SENTENZA Dott. Dott. ADET TONI NOVIK N. 39117/2015- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MONICA BONI - Consigliere - Dott. PALMA TALERICO - Consigliere - Dott. ANTONIO MINCHELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA RO SP N. IL 24/04/1959 avverso l'ordinanza n. 716/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del 03/11/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONK lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Su Su the the chict dilveror шоший бывала моль Udit i difensor Avv.; а з Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza resa il 3 novembre 2014 la Corte di appello di Milano, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza, avanzata dal condannato RT DI RA, volta ad ottenere l'accertamento dell'estinzione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, inflittagli con la sentenza di condanna, emessa dalla Corte di appello di Milano in data 27/2/2012, irrevocabile il 3/4/2012, perché non eseguita immediatamente dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di condanna.
1.1 A fondamento della decisione la Corte territoriale poneva la distinzione tra l'esecutività del titolo impositivo di una sanzione e la sua concreta esecuzione, cui si poteva procedere per iniziativa del pubblico ministero, assunta nel caso di specie in data 27/6/2014 allorchè il Procuratore Generale presso la stessa Corte di appello aveva risposto alla richiesta di informazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui l'RA era dipendente, comunicando la durata della sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.
2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del suo difensore, il quale deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente, il giudice dell'esecuzione ha errato e ha motivato la decisione con argomenti inconferenti ed apodittici, dal momento che l'art. 662 cod. proc. pen. prescrive che l'esecuzione delle pene accessoria venga avviata dal p.m. mediante trasmissione dell'estratto della sentenza di condanna agli organi di polizia, oppure ad altre istituzioni interessate. Sebbene non sia stabilito un termine di prescrizione applicabile alle pene accessorie, è illogico ritenere che le stesse possano essere eseguite in qualsiasi momento, anche a distanza di anni dall'espiazione della pena principale in contrasto col principio di accessorietà della pena stessa rispetto a quella principale, dovendo piuttosto ritenersi che le stesse vadano eseguite all'atto dell'irrevocabilità della sentenza che le ha disposte o quando sia emesso l'ordine di esecuzione della pena principale;
diversamente verrebbe compromessa la funzione preventiva della pena. Né è stata considerata altra argomentazione, esposta nell'incidente di esecuzione, ossia che avrebbe dovuto il p.m. di sua iniziativa comunicare l'estratto della sentenza all'amministrazione, dalla quale il condannato era dipendente, quale tipico atto d'impulso, e non rendere una mera risposta ad una nota dell'ente; la mancata disamina di tale profilo integra il vizio di carenza di motivazione. Pertanto, essendo decorso dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna il termine di durata della pena accessoria, la stessa si è estinta.
3. Con memoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Sante Spinaci, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 1 Considerato in diritto Il ricorso è privo di fondamento e va dunque respinto.
1.L'impugnazione all'odierno esame ripropone la questione di diritto, già posta al giudice dell'esecuzione, riguardante l'esistenza nell'ordinamento giuridico di un termine per porre in esecuzione le pene accessorie, cui il soggetto sia stato condannato con pronuncia giudiziale irrevocabile, denunciando l'insufficienza e l'illogicità dell'apparato giustificativo del provvedimento gravato, che ha respinto l'incidente sollevato e disatteso la prospettazione difensiva della già maturata estinzione dell'interdizione dei pubblici uffici.
1.1 Va premesso che, per quanto illustrato nell'ordinanza in esame, le vicende processuali, che hanno presieduto alla irrogazione della sanzione accessoria in discussione, conseguente al giudizio di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 609-bis cod. pen., sono contraddistinte dalla sua determinazione iniziale nella durata di anni cinque per effetto della sentenza della Corte di appello di Milano del 28/6/2010, annullata parzialmente dalla Corte di cassazione, senza che nel conseguente giudizio di rinvio, definito con pronuncia del 27/2/2012, divenuta irrevocabile il 3/4/2012, alla riduzione dell'entità della pena principale ad anno uno e mesi due di reclusione fosse seguito il corrispondente e simmetrico adeguamento della durata anche della pena accessoria. A tanto si perveniva con ordinanza del giudice dell'esecuzione del 28/5/2014 su istanza del condannato proposta in data 17/10/2013. E' altresì certo che sino alla comunicazione resa in risposta ad una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27/6/2014, che aveva richiesto notizie sull'esito del procedimento penale a carico del proprio dipendente RA, nessun atto era stato assunto per porre in esecuzione la disposta interdizione dai pubblici uffici.
1.2 Tanto premesso, l'interdizione dai pubblici uffici, prevista dall'art. 29 cod.pen., è stata applicata in danno dell'RA quale effetto penale della sua condanna per il delitto di cui all'art. 609-bis cod. pen. secondo la previsione di cui all'art. 609-nonies cod. pen., per durata che, nella determinazione già assunta dal giudice dell'esecuzione, replica quella della sanzione detentiva principale. Il ricorrente pretende di ricavare dal sistema processuale l'onere in capo all'autorità preposta di immediata attivazione per curare la concreta sottoposizione del condannato alla pena accessoria, onere che se non assolto comporterebbe la estinzione della sanzione col decorso di un lasso di tempo pari alla sua durata. La Corte distrettuale ha già rilevato in modo coerente e giuridicamente appropriato che l'assunto difensivo pare confondere l'esecutività della condanna, ossia la suscettibilità di dar luogo all'attuazione concreta della potestà punitiva dell 2 ले Stato nei riguardi dell'imputato giudicato responsabile, che si realizza al momento del passaggio in giudicato della pronuncia, con la sua effettiva esecuzione, intesa quale applicazione pratica del comando giudiziale che ha stabilito e dosato la punizione del reo. Per il compimento di ultima tale attività l'ordinamento giuridico, se all'art. 650 cod. proc. pen. stabilisce un termine iniziale coincidente con il momento di acquisita irrevocabilità del titolo di condanna, prescrivendo "salvo che sia diversamente stabilito, le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili", al tempo stesso non prevede però un termine finale, entro e non oltre il quale l'esecuzione della pena debba avere attuazione. Soltanto in riferimento alle sanzioni principali l'onere di procedere ad esecuzione è soggetto al rispetto di un termine, coincidente con quello di prescrizione, previsto dall'art. 172 cod. pen., nel senso che la sottoposizione del condannato alla pena potrà avvenire in qualsiasi momento dalla formazione del giudicato sino a che la stessa non sia estinta per l'inutile decorso del lasso di tempo previsto dalla legge. Ma analoga disciplina non è prevista in riferimento alle pene conseguenti a quelle principali, che, in quanto effetto penale della condanna ai sensi dell'art. 20 cod. pen., non sono soggette a prescrizione (Cass. sez. 6, n. 18256 del 25/02/2015, Zelli e altri, rv. 263280; sez. 6, n. 1567 del 01/07/1969, Grigoletto, rv. 113091) nel difetto di qualsiasi previsione normativa che stabilisca espressamente un regime parallelo a quello cui soggiaciono le pene principali.
1.3 Il ricorrente, al contrario, pur negandolo a parole, nella sostanza e con argomentazioni giuridicamente inconsistenti pretende di sottoporre l'interdizione dai pubblici uffici ad un termine di prescrizione e l'esistenza nel sistema processuale di un obbligo di immediata esecuzione delle pene accessorie, dal cui inadempimento mantenuto per un arco temporale pari alla durata delle stesse dovrebbe discendere la loro estinzione, ma omette completamente di indicare quale disposizione positiva stabilisca il dovere del p.m. di promuovere senza dilazioni l'esecuzione e preveda la corrispondente sanzione in caso di protratta inerzia. A tale scopo non può giovare il richiamo all'art. 662 cod. proc. pen., che si limita a descrivere la natura delle attività che il p.m. deve porre in essere per l'esecuzione delle pene accessorie, consistenti nella trasmissione dell'estratto della sentenza che le ha irrogate e nella loro indicazione all'autorità di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, oppure ad altri soggetti interessati, senza peraltro stabilire un formalismo cogente e non surrogabile con la comunicazione dei dati essenziali e necessari alla sottoposizione del condannato alla misura punitiva. Non ha dunque pregio l'obiezione difensiva che censura la condotta del Procuratore Generale procedente per non avere di sua iniziativa trasmesso al competente Ministero l'estratto della sentenza, posto che la comunicazione trasmessa, anche se sollecitata, consente di rintracciare un valido atto d'impulso all'attuazione dell'interdizione e che l'amministrazione interessata 3 شهر era stata già a conoscenza della vicenda processuale e dell'addebito, essendo venuta in possesso di quel corredo di informazioni necessarie per dare attuazione concreta all'interdizione. Del resto non è privo di conseguenze anche per il caso in esame che questa Corte con pronuncia risalente, ma mai contraddetta in seguito, abbia affermato un principio analogo circa la superfluità della comunicazione da parte del p.m. procedente, ossia che la trasmissione dell'estratto della sentenza di condanna non costituisce adempimento imprescindibile per determinare la soggezione del condannato alla punizione accessoria, ma è superfluo nei casi in cui l'operatività della sanzione discenda dalla sua diretta conoscenza da parte del condannato senza sia necessario un intervento attuativo da parte di organi esterni (Cass. Sez. 5, n. 582 del 11/07/2000, Bosia, rv. 218828). L'iniziativa del p.m., al di là delle modalità pratiche con le quali venga adottata, è funzionale a consentire a quanti siano coinvolti nell'esecuzione -forze dell'ordine, pubbliche amministrazioni, enti privati interessati-, di avere conoscenza del titolo esecutivo, del suo contenuto, delle prescrizioni inerenti la pena ulteriore rispetto a quella principale;
pertanto, anche la nota di risposta ad una richiesta di notizie assolve efficacemente a tale funzione e rivela la volontà dell'autore di ottenere la sottoposizione del reo alla punizione accessoria.
1.4 Sempre la difesa postula poi la necessità di un'applicazione contestuale di sanzione principale e di quella accessoria quale condizione perché le stesse possano produrre i loro effetti in termini di prevenzione generale, ma trascura che sul piano pratico e su quello di stretto diritto non necessariamente tale contestualità si verifica. Indicazioni contrarie offre la disposizione di cui all'art. 139 cod. pen., secondo la quale "nel computo delle pene accessorie temporanee non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, né del tempo in cui egli si è sottratto volontariamente alla esecuzione della pena o della misura di sicurezza"; secondo la norma, che detta il criterio di raccordo cronologico tra le diverse sanzioni irrogate con lo stesso titolo, l'espiazione di pena o di misura di sicurezza detentiva o la volontaria sottrazione da parte del condannato non rilevano ai fini del calcolo della durata della pena accessoria temporanea, che verrà differita rispetto a quella principale, non appena la cessazione dell'esecuzione di quest'ultima lo consentirà. La giurisprudenza di questa Corte al riguardo ha confermato l'interpretazione esposta, secondo la quale la pena accessoria temporanea, che sia incompatibile con la detenzione presso istituto penitenziario, deve essere eseguita soltanto dopo che sia stata scontata la pena principale detentiva, dipendendo la contestuale esecuzione dalla loro compatibilità. 4 mf 1.5 Infine, non può non rilevarsi che la stessa iniziativa assunta dal ricorrente di rivolgersi al giudice dell'esecuzione per ottenere l'esatta determinazione della durata dell'interdizione in corrispondenza alla pena detentiva della reclusione inflittagli smentisce il fondamento della tesi riproposta con l'impugnazione, poiché l'incidente di esecuzione, poi accolto, è stato formalizzato in un momento nel quale, secondo l'assunto qui sconfessato, la pena accessoria sarebbe già stata estinta. Per le considerazioni svolte il ricorso va respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016. Il Presidente Il Consigliere estensore Monica Boni Mariastefania Di Tomassi моейapren Tomorr DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1 AGO 2016 BOUNCELLIERE ADICA Giuseppe Balistreri CORTE SUB 5