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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 268/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
AMERIO SARA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1315/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia VV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 516952 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 447101230005176338 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 130/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava in data 26.09.2025 il sollecito di pagamento n. 5169522025 del 9.07.2025, a lui notificato in data 30.07.2025 (nonché, in via recuperatoria, il prodromico avviso di accertamento n.
447101230005176338 del 10.11.2023, dichiaratamente notificato il 27.07.2024, ma da lui asseritamente mai ricevuto) per IMU anno 2018, nei confronti del Comune di Vibo Valentia e della Soget s.p.a., sulla base dei seguenti motivi:
premesso che il ricorrente ha effettuato accesso agli atti al fine di visionare la notificazione dell'atto prodromico e che da ciò verificava come, dopo un primo tentativo non andato a buon fine in quanto l'indirizzo di residenza era indicato come insufficiente, il Concessionario aveva proceduto a notificare con il rito degli irreperibili,
1) INESISTENZA E/O NULLITA' E/O INVALIDITA' DELLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO DI
ACCERTAMENTO IMU AVVISO N. 447101230005176338 DEL 10/11/2023 CON CONSEGUENTE
IMPUGNALITA' DELLO STESSO PROVVEDIMENTO E DEL SOLLECITO DI PAGAMENTO N. 516952/2025
DEL 09/07/2025.
2) DECADENZA DAL POTERE DI ACCERTARE L'OMESSO VERSAMENTO DELL'IMU PER L'ANNO
2018 E/O INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DI PROCEDERE AL RECUPERO
DELL'IMPOSTA.
Vi era istanza di trattazione in pubblica udienza.
Nessuno si costituiva in giudizio per il Comune di Vibo Valentia.
Si costituiva in giudizio la Soget s.p.a., che riteneva corretta la notificazione, in quanto conforme alla normativa
(art. 140 c.p.c.). La mancata tempestiva impugnazione avrebbe reso il credito irretrattabile e nessuna prescrizione sarebbe maturata, a fronte della notificazione di un atto interruttivo nel termine quinquennale, anche tenuto conto del termine di sospensione legato all'emergenza pandemica.
All'udienza del 3 febbraio 2026, comparivano sia il difensore del ricorrente che il difensore della Soget s.p.
a.; le parti discutevano brevemente la causa riportandosi ai propri atti.
Il Giudice monocratico tratteneva la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
In realtà, diversamente da quanto sostenuto dal Concessionario, la notificazione non è stata effettuata con il rito degli irreperibili relativi, ossia per temporanea assenza. Infatti, la relata di notificazione, denominata nella produzione correttamente come “ricevuta mancata notifica” indica che l'indirizzo “Indirizzo_1 Indirizzo_1” è insufficiente (all. 3).
L'allegato 4, poi, dà conto della pubblicazione all'albo pretorio e l'allegato 5 è la relata di pubblicazione (ossia indica il periodo di affissione).
A ben vedere, mancando completamente la relata di notificazione, non è neppure chiaro a mente di quale norma si sia inteso procedere a notificazione.
Peraltro, dopo l'accertamento di insufficienza dell'indirizzo, non risulta né una visura, né una diversa e completa indicazione, né l'indicazione degli accessi effettuati e delle ricerche svolte, che giustificassero – in ogni caso – la notificazione semmai a mente degli irreperibili assoluti.
In questi termini, la relata è radicalmente nulla, essendo inidonea ad attestare un'attività notificatoria e priva dei requisiti di legge.
Conseguentemente, a fronte della mancata notificazione dell'avviso di accertamento, il sollecito di pagamento va annullato.
Peraltro, a fronte del periodo d'imposta dell'anno 2018, in assenza di atti interruttivi, la prescrizione è maturata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Nulla per il Comune di Vibo Valentia,
a fronte della mancata costituzione in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado accoglie il ricorso. Condanna la Soget s.p.a. al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, che liquida in euro 233,00. Nulla per il Comune di Vibo
Valentia, non costituito in giudizio. Vibo Valentia, 3 febbraio 2026 Il Giudice, dott.ssa Sara Amerio
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
AMERIO SARA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1315/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia VV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 516952 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 447101230005176338 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 130/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava in data 26.09.2025 il sollecito di pagamento n. 5169522025 del 9.07.2025, a lui notificato in data 30.07.2025 (nonché, in via recuperatoria, il prodromico avviso di accertamento n.
447101230005176338 del 10.11.2023, dichiaratamente notificato il 27.07.2024, ma da lui asseritamente mai ricevuto) per IMU anno 2018, nei confronti del Comune di Vibo Valentia e della Soget s.p.a., sulla base dei seguenti motivi:
premesso che il ricorrente ha effettuato accesso agli atti al fine di visionare la notificazione dell'atto prodromico e che da ciò verificava come, dopo un primo tentativo non andato a buon fine in quanto l'indirizzo di residenza era indicato come insufficiente, il Concessionario aveva proceduto a notificare con il rito degli irreperibili,
1) INESISTENZA E/O NULLITA' E/O INVALIDITA' DELLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO DI
ACCERTAMENTO IMU AVVISO N. 447101230005176338 DEL 10/11/2023 CON CONSEGUENTE
IMPUGNALITA' DELLO STESSO PROVVEDIMENTO E DEL SOLLECITO DI PAGAMENTO N. 516952/2025
DEL 09/07/2025.
2) DECADENZA DAL POTERE DI ACCERTARE L'OMESSO VERSAMENTO DELL'IMU PER L'ANNO
2018 E/O INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DI PROCEDERE AL RECUPERO
DELL'IMPOSTA.
Vi era istanza di trattazione in pubblica udienza.
Nessuno si costituiva in giudizio per il Comune di Vibo Valentia.
Si costituiva in giudizio la Soget s.p.a., che riteneva corretta la notificazione, in quanto conforme alla normativa
(art. 140 c.p.c.). La mancata tempestiva impugnazione avrebbe reso il credito irretrattabile e nessuna prescrizione sarebbe maturata, a fronte della notificazione di un atto interruttivo nel termine quinquennale, anche tenuto conto del termine di sospensione legato all'emergenza pandemica.
All'udienza del 3 febbraio 2026, comparivano sia il difensore del ricorrente che il difensore della Soget s.p.
a.; le parti discutevano brevemente la causa riportandosi ai propri atti.
Il Giudice monocratico tratteneva la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
In realtà, diversamente da quanto sostenuto dal Concessionario, la notificazione non è stata effettuata con il rito degli irreperibili relativi, ossia per temporanea assenza. Infatti, la relata di notificazione, denominata nella produzione correttamente come “ricevuta mancata notifica” indica che l'indirizzo “Indirizzo_1 Indirizzo_1” è insufficiente (all. 3).
L'allegato 4, poi, dà conto della pubblicazione all'albo pretorio e l'allegato 5 è la relata di pubblicazione (ossia indica il periodo di affissione).
A ben vedere, mancando completamente la relata di notificazione, non è neppure chiaro a mente di quale norma si sia inteso procedere a notificazione.
Peraltro, dopo l'accertamento di insufficienza dell'indirizzo, non risulta né una visura, né una diversa e completa indicazione, né l'indicazione degli accessi effettuati e delle ricerche svolte, che giustificassero – in ogni caso – la notificazione semmai a mente degli irreperibili assoluti.
In questi termini, la relata è radicalmente nulla, essendo inidonea ad attestare un'attività notificatoria e priva dei requisiti di legge.
Conseguentemente, a fronte della mancata notificazione dell'avviso di accertamento, il sollecito di pagamento va annullato.
Peraltro, a fronte del periodo d'imposta dell'anno 2018, in assenza di atti interruttivi, la prescrizione è maturata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Nulla per il Comune di Vibo Valentia,
a fronte della mancata costituzione in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado accoglie il ricorso. Condanna la Soget s.p.a. al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, che liquida in euro 233,00. Nulla per il Comune di Vibo
Valentia, non costituito in giudizio. Vibo Valentia, 3 febbraio 2026 Il Giudice, dott.ssa Sara Amerio