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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 02/02/2026, n. 1548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1548 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1548/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAMINITI MARIANGELA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5137/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - C.so Arnaldo Lucci 82 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175357933 TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175357933 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175357933 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175357933 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175357933 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sigra Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo Tari per gli anni dal 2019 al 2022 per omessa/infedele dichiarazione della Tassa rifiuti prot. N. 175357/933 del 6.12.2024 notificato in data 3 gennaio 2025 dell'importo di euro 4.836,00, comprensivo di interessi Tefa.
Riferisce parte ricorrente che in data 16 maggio 2024 è stato notificato alla stessa l'avviso di accertamento
Tari per gli anni dal 2019 al 2022 per l'omessa infedele dichiarazione della Tari per l'importo di eu.15.824,00 avverso il quale ha proposto ricorso rubricato RG 23369/2024 tuttora pendente.
E' seguita la notifica di un sollecito di pagamento della somma di eu. 5.109,31 con riferiemnto all'accertamento notificato il 16.5.2024, riguardo al quale è stata proposta istanza di riesame.
In data 3 gennaio 2025 alla ricorrente è stato notificato atto di annullamento dell'avviso di accertamento dell'importo di euro 15.824,00.
Contestualmente è stato notificato nella medesima data del 3 gennaio 2025 l'avviso di accertamento sopra indicato per laTari relativa agli anni dal 2019 al 2022 per l'importo di eu.4.836,00, impugnato con il ricorso in esame riguardo al quale ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di Resistente_1 società di riscossione, non essendo iscritta all'albo dei riscossori come previsto dal d.lgs n. 446 del 1997 e dalla legge n.160 del 2019.
Inoltre ha censurato la illegittimità della pretesa in quanto riferita ad immobile sito in Napoli al
Indirizzo_1, locale commerciale adibito a negozio di parrucchiere e centro estetico in locazione fino al luglio 2019, attività esercitata dalla società snc LE EN e Nominativo_1 in persona del rappresentante Nominativo_2 , attività cessata in data 22.7.2019 come risulta dalla visura camerale allegata e comunicata al Comune di Napoli per gli adempimenti di competenza. Attualmente il predetto locale commerciale sarebbe libero da persone e cose e in condizioni tali da non poter essere occupato (come riscontrabile dai rilievi fotografici dello stato dei luoghi allegati). Inoltre la pretesa sarebbe illegittima perché trattandosi di società di persone NC Nominativo_2 e Nominativo_1 in persona del suo amministratore unico e legale rapp.te Nominativo_2 andava posta a carico del socio amministratore della società- Nominativo_2 e inoltre l'avviso di accertamento sarebbe immotivato senza alcuna allegazione della copia dell'atto presupposto e della relata attestante l'effettiva consegna dell'atto. Infine parte ricorrente deduce il difetto di presupposto perché, come risulta dalla visura camerale agli atti, l'attività commerciale svolta dalla NC Nominativo_2 e Nominativo_1, cessava la sua attività nel mese di gennaio del 2019 di talchè nessun tributo può essere posto a carico della odierna ricorrente che non si trova nel possesso o nella detenzione del bene
(come da relazione peritale redatta dal CTU architetto Nominativo_3 nominata CTU nel giudizio di divisione ereditaria pendente dinnanzi al Tribunale di Napoli nella causa recante il n. di RG 20787/2019).
La pretesa sarebbe erronea in quanto dal 2019 il suddetto locale commerciale non sarebbe occupato e dunque non produttivo di rifiuti. Peraltro la quantificazione degli importi pretesi sarebbe erronea perché determinata su una superficie di mq 161 ed invece la effettiva superficie calpestabile dell'unità immobiliare in Napoli al Indirizzo_1 sarebbe di metri quadri 110, come desumibile dalla relazione peritale;
parimenti illegittimo sarebbe il calcolo degli interessi non risultando chiaro e trasparente la ricostruzione del calcolo al fine anche di garantire il diritto di difesa.
Pertanto parte ricorrente ha concluso chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, previa sospensione dell'efficacia dello stesso.
Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli rilevando che l'accertamento e la riscossione della Tari, per gli anni dal 2019 al 2022 spettano, per il Comune di Napoli, alla società Resistente_1 s.r.l. e attesa la propria estraneità dal giudizio ha chiesto la estramissione dal processo per difetto di legittimazione passiva.
Resistente_1 srl ha depositato un nuovo avviso di accertamento per l'importo di eu 3.756,00 (senza adesione) o euro 3.043,00 (con adesione) in rettifica al Provvedimento n. 933 del 13/12/2024 notificato il
03/01/2025 recante una rettifica del precedente avviso di accertamento, riducendo i mq accertati e non dichiarati da mq 161 a mq 125, nonché con cambio utenza tariffaria da Parrucchiere a Deposito.
Con ordinanza n. 6144/2025 preso atto della proposta rettifica da parte dell'ente accertatore dell'avviso impugnato è stato disposto un rinvio della trattazione del ricorso per consentire alla parte ricorrente di pronunciarsi sulla proposta conciliativa formalizzata da Municipia spa
Parte ricorrente ha depositato in data 3.12.2025 nota con cui ha preso atto della proposta di Resistente_1
ed ha dichiarato di aderire alla proposta conciliativa di cui al nuovo avviso di accertamento per la
Tari per gli anni dal 2010 al 2022 emesso in rettifica al provvedimento n. 933 del 13.12.2024 notificato in data 3.1.2025 impugnato, rendendosi disponibile al versamento della somma di eu 3.043,00 come da riepilogo con adesione del predetto avviso di accertamento in rettifica.
Alla udienza del 10 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice, alla luce di quanto rappresentato e documentato in corso di causa, prende atto, in relazione all'impugnato avviso di accertamento, indicato in epigrafe, della intervenuta adesione della ricorrente alla proposta conciliativa di cui al nuovo avviso di accertamento esecutivo TARI ANNO 2019-2020-2021-2022, depositato in atti, emesso in rettifica al provvedimento impugnato n. 933 del 13 12 2024 notificato in data
03.01.2025.
In particolare il nuovo avviso di accertamento in rettifica ha ridotto i mq accertati e non dichiarati da mq
161 a mq 125, nonché ha adottato un cambio di utenza tariffaria da Parrucchiere a Deposito determinando l'imposta per l'importo di eu 3.756,00, importo inferiore a quanto precedentemente preteso.
Si osserva pertanto che, nelle more del giudizio, parte ricorrente come da nota depositata in data 3.12.2025, ha dichiarato di aderire alla pretesa dell'A.F. di cui alla proposta conciliativa, dimostrando un comportamento satisfattivo della nuova pretesa. Ne consegue da quanto documentato e dichiarato che va ritenuta decisiva la situazione sopravvenuta rispetto alla domanda di annullamento proposta, tanto da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo.
Al riguardo sulla sopravvenuta circostanza innanzi indicata non sono state avanzate contestazioni dalla parte resistente e va rilevato l'effetto satisfattivo dell'interesse azionato, come emergente dalla dichiarazione di adesione all'accordo conciliativo di cui al nuovo avviso di accertamento esecutivo Tari emesso in rettifica dell'avviso impugnato, intervenuto nel corso del giudizio.
Pertanto, va dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Le spese di lite possono compensarsi tra le parti tenuto conto del complessivo comportamento delle medesime.
P.Q.M.
Si dà atto della nota di parte ricorrente del 3.12.2025 di adesione alla proposta conciliativa e si dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate tra le parti.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAMINITI MARIANGELA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5137/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - C.so Arnaldo Lucci 82 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175357933 TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175357933 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175357933 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175357933 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175357933 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sigra Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo Tari per gli anni dal 2019 al 2022 per omessa/infedele dichiarazione della Tassa rifiuti prot. N. 175357/933 del 6.12.2024 notificato in data 3 gennaio 2025 dell'importo di euro 4.836,00, comprensivo di interessi Tefa.
Riferisce parte ricorrente che in data 16 maggio 2024 è stato notificato alla stessa l'avviso di accertamento
Tari per gli anni dal 2019 al 2022 per l'omessa infedele dichiarazione della Tari per l'importo di eu.15.824,00 avverso il quale ha proposto ricorso rubricato RG 23369/2024 tuttora pendente.
E' seguita la notifica di un sollecito di pagamento della somma di eu. 5.109,31 con riferiemnto all'accertamento notificato il 16.5.2024, riguardo al quale è stata proposta istanza di riesame.
In data 3 gennaio 2025 alla ricorrente è stato notificato atto di annullamento dell'avviso di accertamento dell'importo di euro 15.824,00.
Contestualmente è stato notificato nella medesima data del 3 gennaio 2025 l'avviso di accertamento sopra indicato per laTari relativa agli anni dal 2019 al 2022 per l'importo di eu.4.836,00, impugnato con il ricorso in esame riguardo al quale ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di Resistente_1 società di riscossione, non essendo iscritta all'albo dei riscossori come previsto dal d.lgs n. 446 del 1997 e dalla legge n.160 del 2019.
Inoltre ha censurato la illegittimità della pretesa in quanto riferita ad immobile sito in Napoli al
Indirizzo_1, locale commerciale adibito a negozio di parrucchiere e centro estetico in locazione fino al luglio 2019, attività esercitata dalla società snc LE EN e Nominativo_1 in persona del rappresentante Nominativo_2 , attività cessata in data 22.7.2019 come risulta dalla visura camerale allegata e comunicata al Comune di Napoli per gli adempimenti di competenza. Attualmente il predetto locale commerciale sarebbe libero da persone e cose e in condizioni tali da non poter essere occupato (come riscontrabile dai rilievi fotografici dello stato dei luoghi allegati). Inoltre la pretesa sarebbe illegittima perché trattandosi di società di persone NC Nominativo_2 e Nominativo_1 in persona del suo amministratore unico e legale rapp.te Nominativo_2 andava posta a carico del socio amministratore della società- Nominativo_2 e inoltre l'avviso di accertamento sarebbe immotivato senza alcuna allegazione della copia dell'atto presupposto e della relata attestante l'effettiva consegna dell'atto. Infine parte ricorrente deduce il difetto di presupposto perché, come risulta dalla visura camerale agli atti, l'attività commerciale svolta dalla NC Nominativo_2 e Nominativo_1, cessava la sua attività nel mese di gennaio del 2019 di talchè nessun tributo può essere posto a carico della odierna ricorrente che non si trova nel possesso o nella detenzione del bene
(come da relazione peritale redatta dal CTU architetto Nominativo_3 nominata CTU nel giudizio di divisione ereditaria pendente dinnanzi al Tribunale di Napoli nella causa recante il n. di RG 20787/2019).
La pretesa sarebbe erronea in quanto dal 2019 il suddetto locale commerciale non sarebbe occupato e dunque non produttivo di rifiuti. Peraltro la quantificazione degli importi pretesi sarebbe erronea perché determinata su una superficie di mq 161 ed invece la effettiva superficie calpestabile dell'unità immobiliare in Napoli al Indirizzo_1 sarebbe di metri quadri 110, come desumibile dalla relazione peritale;
parimenti illegittimo sarebbe il calcolo degli interessi non risultando chiaro e trasparente la ricostruzione del calcolo al fine anche di garantire il diritto di difesa.
Pertanto parte ricorrente ha concluso chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, previa sospensione dell'efficacia dello stesso.
Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli rilevando che l'accertamento e la riscossione della Tari, per gli anni dal 2019 al 2022 spettano, per il Comune di Napoli, alla società Resistente_1 s.r.l. e attesa la propria estraneità dal giudizio ha chiesto la estramissione dal processo per difetto di legittimazione passiva.
Resistente_1 srl ha depositato un nuovo avviso di accertamento per l'importo di eu 3.756,00 (senza adesione) o euro 3.043,00 (con adesione) in rettifica al Provvedimento n. 933 del 13/12/2024 notificato il
03/01/2025 recante una rettifica del precedente avviso di accertamento, riducendo i mq accertati e non dichiarati da mq 161 a mq 125, nonché con cambio utenza tariffaria da Parrucchiere a Deposito.
Con ordinanza n. 6144/2025 preso atto della proposta rettifica da parte dell'ente accertatore dell'avviso impugnato è stato disposto un rinvio della trattazione del ricorso per consentire alla parte ricorrente di pronunciarsi sulla proposta conciliativa formalizzata da Municipia spa
Parte ricorrente ha depositato in data 3.12.2025 nota con cui ha preso atto della proposta di Resistente_1
ed ha dichiarato di aderire alla proposta conciliativa di cui al nuovo avviso di accertamento per la
Tari per gli anni dal 2010 al 2022 emesso in rettifica al provvedimento n. 933 del 13.12.2024 notificato in data 3.1.2025 impugnato, rendendosi disponibile al versamento della somma di eu 3.043,00 come da riepilogo con adesione del predetto avviso di accertamento in rettifica.
Alla udienza del 10 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice, alla luce di quanto rappresentato e documentato in corso di causa, prende atto, in relazione all'impugnato avviso di accertamento, indicato in epigrafe, della intervenuta adesione della ricorrente alla proposta conciliativa di cui al nuovo avviso di accertamento esecutivo TARI ANNO 2019-2020-2021-2022, depositato in atti, emesso in rettifica al provvedimento impugnato n. 933 del 13 12 2024 notificato in data
03.01.2025.
In particolare il nuovo avviso di accertamento in rettifica ha ridotto i mq accertati e non dichiarati da mq
161 a mq 125, nonché ha adottato un cambio di utenza tariffaria da Parrucchiere a Deposito determinando l'imposta per l'importo di eu 3.756,00, importo inferiore a quanto precedentemente preteso.
Si osserva pertanto che, nelle more del giudizio, parte ricorrente come da nota depositata in data 3.12.2025, ha dichiarato di aderire alla pretesa dell'A.F. di cui alla proposta conciliativa, dimostrando un comportamento satisfattivo della nuova pretesa. Ne consegue da quanto documentato e dichiarato che va ritenuta decisiva la situazione sopravvenuta rispetto alla domanda di annullamento proposta, tanto da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo.
Al riguardo sulla sopravvenuta circostanza innanzi indicata non sono state avanzate contestazioni dalla parte resistente e va rilevato l'effetto satisfattivo dell'interesse azionato, come emergente dalla dichiarazione di adesione all'accordo conciliativo di cui al nuovo avviso di accertamento esecutivo Tari emesso in rettifica dell'avviso impugnato, intervenuto nel corso del giudizio.
Pertanto, va dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Le spese di lite possono compensarsi tra le parti tenuto conto del complessivo comportamento delle medesime.
P.Q.M.
Si dà atto della nota di parte ricorrente del 3.12.2025 di adesione alla proposta conciliativa e si dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate tra le parti.