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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/11/2025, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4283/2024
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dall'avv.to M. Lo Presti, con domicilio eletto come da ricorso, Parte_1
giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e difeso dall'Avvocatura interna, CP_1
giusta procura in atti,
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 9/9/2024, parte ricorrente, a seguito della restituzione degli atti da parte del consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., ha presentato rituale opposizione, formulando le conclusioni di cui al ricorso in atti.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, ha resistito in giudizio l eccependo CP_1
l'inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 445 bis c.p.c., contestando nel merito la domanda avversa e formulando le conclusioni di cui in memoria.
Disposta C.T.U., la causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Il ricorso in opposizione non va accolto. La consulenza tecnica di tale fase di opposizione, da intendersi qui integralmente trascritta,
ha evidenziato che parte ricorrente presenta un grado di invalidità tale da far accogliere la domanda relativa all'assegno ordinario di invalidità con la decorrenza di cui alla C.T.U.
disposta in sede di A.T.P.O..
Il Giudice ritiene di accettare e far proprio il giudizio conclusivo del C.T.U. nominato in fase di opposizione, in quanto tali conclusioni traggono origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici nonché degli esami strumentali ed è sorretto da valide considerazioni medico – legali.
Discende da quanto precede il rigetto dell'opposizione.
Di conseguenza, va disposta l'omologa dell'accertamento sanitario del C.T.U. eseguito nel procedimento per A.T.P.O..
Le spese di questo processo di opposizione e quelle del procedimento per vanno CP_2
compensate tra le parti, tenuto conto del riconoscimento della prestazione solo con decorrenza sorta dopo il deposito del ricorso per A.T.P.O..
Le spese di C.T.U., liquidate a parte, sono poste in via definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso ed omologa l'accertamento sanitario del C.T.U. eseguito nel procedimento per A.T.P.O.;
b) compensa le spese di questo processo di opposizione e quelle del procedimento per
CP_2
c) pone le spese di C.T.U., liquidate a parte, in via definitiva a carico dell' CP_1
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice
Dott. Aldo Rizzo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dall'avv.to M. Lo Presti, con domicilio eletto come da ricorso, Parte_1
giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e difeso dall'Avvocatura interna, CP_1
giusta procura in atti,
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 9/9/2024, parte ricorrente, a seguito della restituzione degli atti da parte del consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., ha presentato rituale opposizione, formulando le conclusioni di cui al ricorso in atti.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, ha resistito in giudizio l eccependo CP_1
l'inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 445 bis c.p.c., contestando nel merito la domanda avversa e formulando le conclusioni di cui in memoria.
Disposta C.T.U., la causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Il ricorso in opposizione non va accolto. La consulenza tecnica di tale fase di opposizione, da intendersi qui integralmente trascritta,
ha evidenziato che parte ricorrente presenta un grado di invalidità tale da far accogliere la domanda relativa all'assegno ordinario di invalidità con la decorrenza di cui alla C.T.U.
disposta in sede di A.T.P.O..
Il Giudice ritiene di accettare e far proprio il giudizio conclusivo del C.T.U. nominato in fase di opposizione, in quanto tali conclusioni traggono origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici nonché degli esami strumentali ed è sorretto da valide considerazioni medico – legali.
Discende da quanto precede il rigetto dell'opposizione.
Di conseguenza, va disposta l'omologa dell'accertamento sanitario del C.T.U. eseguito nel procedimento per A.T.P.O..
Le spese di questo processo di opposizione e quelle del procedimento per vanno CP_2
compensate tra le parti, tenuto conto del riconoscimento della prestazione solo con decorrenza sorta dopo il deposito del ricorso per A.T.P.O..
Le spese di C.T.U., liquidate a parte, sono poste in via definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso ed omologa l'accertamento sanitario del C.T.U. eseguito nel procedimento per A.T.P.O.;
b) compensa le spese di questo processo di opposizione e quelle del procedimento per
CP_2
c) pone le spese di C.T.U., liquidate a parte, in via definitiva a carico dell' CP_1
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice
Dott. Aldo Rizzo