TRIB
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/09/2025, n. 2681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2681 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
VERBALE DI UDIENZA DEL 29/09/2025
Alle ore 13:00 dinanzi al giudice dott. Michele Grande, sono comparsi: per la parte attrice, avv. Andrea Valente;
per la parte convenuta, avv. Raffaele Fatano.
Le parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e chiedono che la causa sia decisa.
Il giudice udita la discussione orale della causa;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.;
P.Q.M.
RISERVA di provvedere.
Il giudice
Michele Grande R.G. 8086/2020.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del dott. Michele Grande, all'esito dell'udienza odierna del 29/09/2025, udita la discussione orale delle parti a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 8086/2020 avente ad oggetto rapporti bancari proposta da
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e ( ) C.F._2 Parte_3 C.F._3 nella loro qualità di successori processuali di Persona_1
), rappresentati e difesi da avv. Andrea Valente, C.F._4
-parte attrice- contro
), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa da avv. Raffaele Fatano,
-parte convenuta-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- ha adito questo Tribunale esponendo di essere Persona_1 cessionario della posizione creditoria nei confronti di MPS originariamente facente capo a Parte_4
2
[...] R.G. 8086/2020.
Ha riferito che ha intrattenuto un duraturo rapporto contrattuale Pt_4 con la controparte e, in particolare, che, a mezzo di giroconti, il rapporto di conto corrente (n. 288.23), sorto in data antecedente al 30/06/1974 e acceso presso la Banca del Salento s.p.a., sarebbe proseguito sino al
20/09/2011. Ha riferito altresì che, in data 31/01/1991, ha acceso Tes_1 presso la Banca del Salento un conto corrente anticipi (n. 859502-59), le cui competenze passive sarebbero state sistematicamente girocontate sul conto corrente ordinario, con aggravio della posizione debitoria.
Ha allegato che l'istituto di credito avrebbe proceduto ad addebitare competenze ingiustificate per un totale di € 2.007.211,33 sul conto corrente n. 288.23 e di € 78.934,94 sul conto anticipi, deducendo: - la nullità della pattuizione degli interessi ultralegali per difetto di forma;
- l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi;
- la nullità della pattuizione della commissione di massimo scoperto per difetto di causa;
- l'illegittima antergazione e postergazione delle valute;
- l'illegittimo addebito di spese non pattuite.
Ha concluso domandando: a) la dichiarazione di nullità parziale dei contratti bancari, con particolare riferimento agli interessi ultralegali, all'anatocismo, alla commissione di massimo scoperto e alle valute fittizie;
b) il ricalcolo del saldo del conto corrente;
c) la condanna di MPS al pagamento di € 3.635,954,76 oltre interessi dal 29/09/2011 sino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di lite (atto di citazione notificato il 26/10/2020).
1.2.- si è costituita in giudizio, Controparte_1 contestando le avverse prospettazioni.
In particolare, ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione ad agire della parte attrice, deducendo che costei non disporrebbe del potere di proporre azioni inerenti al contratto stipulato da . Pt_4
Nel merito, ha dedotto la piena legittimità degli addebiti operati nel corso del rapporto bancario ed eccepito la prescrizione del diritto a ripetere le rimesse solutorie ultradecennali.
3 R.G. 8086/2020.
Ha concluso domandando: a) in via preliminare, il rigetto delle avverse pretese per difetto di legittimazione attiva;
b) in subordine, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione e, in ogni caso, il rigetto della domanda. Con vittoria di spese di lite (comparsa di costituzione depositata il 22/01/2021).
1.3.- Il giudizio è stato istruito con la documentazione prodotta dalle parti e con consulenza tecnica di tipo contabile.
1.4.- La causa è stata rinviata all'udienza odierna, in cui le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ciascuna a quelle già rassegnate negli scritti difensivi.
2.- Le questioni sorte nel contraddittorio tra le parti devono essere delibate secondo l'ordine logico-giuridico.
3.- Le domande proposte dalla parte attrice non sono fondate e devono essere rigettate.
3.1.- La parte attrice, infatti, non dispone della titolarità ad esperire le azioni di nullità, essendo il contratto di cessione prodotto nullo nella parte in cui trasferisce alla parte cessionaria anche il potere di proporre tutte le azioni giudiziarie inerenti al credito futuro ceduto.
In proposito, è bene evidenziare la differenza intercorrente tra la cessione del credito e la cessione del contratto. Mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore- cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di nullità, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito (nello stesso
4 R.G. 8086/2020.
senso, con specifico riferimento all'azione di risoluzione, Cass. Sez. 2, sentenza n. 8579 del 29/03/2024).
Nel caso di specie, il contratto di cessione stipulato il 27/11/2014 tra e ha riguardato, tra gli altri, il credito che Persona_1 Parte_4 potrebbe essere vantato nei confronti della Controparte_1 in relazione al conto corrente oggetto di causa e agli altri rapporti ad esso collegati. Il medesimo contratto ha altresì previsto alla clausola n. 3) che
«ognuna delle su descritte cessioni viene altresì effettuata con l'espressa pattuizione che la società cedente non presta alcuna garanzia circa l'esistenza, attuale o potenziale, del credito nei confronti del rispettivo istituto bancario;
e che la parte cessionaria subentra oltreché nel credito di qualsivoglia natura, anche risarcitorio, attuale o futuro, anche in ogni azione che comunque può o potrà essere esperita nei confronti del rispettivo istituto bancario in relazione o comunque inerente i menzionati rapporti con tali rispettivi istituti».
Cionondimeno, tale clausola è nulla (e, in ogni caso, certamente inopponibile all'istituto convenuto), atteso che con essa si è all'evidenza inteso trasferire la posizione contrattuale di , comprensiva delle azioni Pt_4 inerenti alla titolarità del rapporto, senza tuttavia acquisire il consenso della parte contrattuale ceduta. In proposito, è necessario sottolineare che, a norma dell'art. 1406 c.c., la cessione del contratto è un contratto trilaterale che richiede il consenso del contraente ceduto e ciò al contrario della cessione del credito, la quale può validamente perfezionarsi con il mero accordo tra creditore originario e cessionario.
La parte attrice, in definitiva, ha acquistato soltanto il credito futuro ma non le è mai stata validamente trasferita la titolarità del rapporto azionato, sicché essa non ha legittimazione sostanziale a proporre azioni, come quella di nullità di singole clausole, che attengono al contratto e che restano in capo al cedente, unico titolare della posizione contrattuale.
3.2.- Tale ragione di rigetto comporta di tutta evidenza l'assorbimento di ogni altra domanda proposta dalla parte attrice e, in particolare, della
5 R.G. 8086/2020.
domanda di ripetizione dell'indebito, la quale presupporrebbe in ogni caso l'accertamento dei profili di nullità rispetto ai quali difetta la titolarità attiva.
4.- Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte attrice.
4.1.- I compensi sono liquidati come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ed avendo riguardo ai parametri previsti per le cause ordinarie innanzi al tribunale del valore da € 52.000,01 ad €
260.000,00 (così determinato trattandosi di causa dal valore indeterminabile di media complessità). Altresì vengono apportate le variazioni indicate in tabella che si rendono necessarie in base all'attività effettivamente svolta (riduzione della fase introduttiva e della fase istruttoria;
dimidiazione della fase decisionale).
Tabella parametri: procedimenti ordinari innanzi al tribunale
Scaglione: da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00
FASI VALORE MEDIO VARIAZIONE IMPORTO LIQUIDATO
Studio 2.552,00 € / 2.552,00 €
Introduttiva 1.628,00 € -25% 1.221,00 €
Istruttoria 5.670,00 € -25% 4.252,50 €
Decisoria 4.253,00 € -50% 2.126,50 €
TOTALE 10.152,00 €
4.2.- Avuto riguardo all'esito della lite, le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico della parte attrice soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 8086/2020 introdotto con atto di citazione da nei confronti di Persona_1 [...]
e proseguito con l'intervento dei successori Controparte_1 processuali della parte attrice , e Parte_1 Parte_2 [...]
, disattesa o assorbita ogni altra questione, così provvede: Parte_3
1) RIGETTA le domande proposte dalla parte attrice;
6 R.G. 8086/2020.
2) NN , e , in solido Parte_1 Parte_2 Parte_3 tra loro, alla rifusione, in favore di dei Controparte_1 compensi di lite, che si liquidano in € 10.152,00 oltre R.S.F. al 15%,
C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) DISPONE che le spese di CTU siano poste definitivamente a carico della parte attrice.
Lecce, 29/09/2025.
Il giudice
Michele Grande
7
Alle ore 13:00 dinanzi al giudice dott. Michele Grande, sono comparsi: per la parte attrice, avv. Andrea Valente;
per la parte convenuta, avv. Raffaele Fatano.
Le parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e chiedono che la causa sia decisa.
Il giudice udita la discussione orale della causa;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.;
P.Q.M.
RISERVA di provvedere.
Il giudice
Michele Grande R.G. 8086/2020.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del dott. Michele Grande, all'esito dell'udienza odierna del 29/09/2025, udita la discussione orale delle parti a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 8086/2020 avente ad oggetto rapporti bancari proposta da
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e ( ) C.F._2 Parte_3 C.F._3 nella loro qualità di successori processuali di Persona_1
), rappresentati e difesi da avv. Andrea Valente, C.F._4
-parte attrice- contro
), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa da avv. Raffaele Fatano,
-parte convenuta-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- ha adito questo Tribunale esponendo di essere Persona_1 cessionario della posizione creditoria nei confronti di MPS originariamente facente capo a Parte_4
2
[...] R.G. 8086/2020.
Ha riferito che ha intrattenuto un duraturo rapporto contrattuale Pt_4 con la controparte e, in particolare, che, a mezzo di giroconti, il rapporto di conto corrente (n. 288.23), sorto in data antecedente al 30/06/1974 e acceso presso la Banca del Salento s.p.a., sarebbe proseguito sino al
20/09/2011. Ha riferito altresì che, in data 31/01/1991, ha acceso Tes_1 presso la Banca del Salento un conto corrente anticipi (n. 859502-59), le cui competenze passive sarebbero state sistematicamente girocontate sul conto corrente ordinario, con aggravio della posizione debitoria.
Ha allegato che l'istituto di credito avrebbe proceduto ad addebitare competenze ingiustificate per un totale di € 2.007.211,33 sul conto corrente n. 288.23 e di € 78.934,94 sul conto anticipi, deducendo: - la nullità della pattuizione degli interessi ultralegali per difetto di forma;
- l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi;
- la nullità della pattuizione della commissione di massimo scoperto per difetto di causa;
- l'illegittima antergazione e postergazione delle valute;
- l'illegittimo addebito di spese non pattuite.
Ha concluso domandando: a) la dichiarazione di nullità parziale dei contratti bancari, con particolare riferimento agli interessi ultralegali, all'anatocismo, alla commissione di massimo scoperto e alle valute fittizie;
b) il ricalcolo del saldo del conto corrente;
c) la condanna di MPS al pagamento di € 3.635,954,76 oltre interessi dal 29/09/2011 sino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di lite (atto di citazione notificato il 26/10/2020).
1.2.- si è costituita in giudizio, Controparte_1 contestando le avverse prospettazioni.
In particolare, ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione ad agire della parte attrice, deducendo che costei non disporrebbe del potere di proporre azioni inerenti al contratto stipulato da . Pt_4
Nel merito, ha dedotto la piena legittimità degli addebiti operati nel corso del rapporto bancario ed eccepito la prescrizione del diritto a ripetere le rimesse solutorie ultradecennali.
3 R.G. 8086/2020.
Ha concluso domandando: a) in via preliminare, il rigetto delle avverse pretese per difetto di legittimazione attiva;
b) in subordine, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione e, in ogni caso, il rigetto della domanda. Con vittoria di spese di lite (comparsa di costituzione depositata il 22/01/2021).
1.3.- Il giudizio è stato istruito con la documentazione prodotta dalle parti e con consulenza tecnica di tipo contabile.
1.4.- La causa è stata rinviata all'udienza odierna, in cui le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ciascuna a quelle già rassegnate negli scritti difensivi.
2.- Le questioni sorte nel contraddittorio tra le parti devono essere delibate secondo l'ordine logico-giuridico.
3.- Le domande proposte dalla parte attrice non sono fondate e devono essere rigettate.
3.1.- La parte attrice, infatti, non dispone della titolarità ad esperire le azioni di nullità, essendo il contratto di cessione prodotto nullo nella parte in cui trasferisce alla parte cessionaria anche il potere di proporre tutte le azioni giudiziarie inerenti al credito futuro ceduto.
In proposito, è bene evidenziare la differenza intercorrente tra la cessione del credito e la cessione del contratto. Mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore- cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di nullità, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito (nello stesso
4 R.G. 8086/2020.
senso, con specifico riferimento all'azione di risoluzione, Cass. Sez. 2, sentenza n. 8579 del 29/03/2024).
Nel caso di specie, il contratto di cessione stipulato il 27/11/2014 tra e ha riguardato, tra gli altri, il credito che Persona_1 Parte_4 potrebbe essere vantato nei confronti della Controparte_1 in relazione al conto corrente oggetto di causa e agli altri rapporti ad esso collegati. Il medesimo contratto ha altresì previsto alla clausola n. 3) che
«ognuna delle su descritte cessioni viene altresì effettuata con l'espressa pattuizione che la società cedente non presta alcuna garanzia circa l'esistenza, attuale o potenziale, del credito nei confronti del rispettivo istituto bancario;
e che la parte cessionaria subentra oltreché nel credito di qualsivoglia natura, anche risarcitorio, attuale o futuro, anche in ogni azione che comunque può o potrà essere esperita nei confronti del rispettivo istituto bancario in relazione o comunque inerente i menzionati rapporti con tali rispettivi istituti».
Cionondimeno, tale clausola è nulla (e, in ogni caso, certamente inopponibile all'istituto convenuto), atteso che con essa si è all'evidenza inteso trasferire la posizione contrattuale di , comprensiva delle azioni Pt_4 inerenti alla titolarità del rapporto, senza tuttavia acquisire il consenso della parte contrattuale ceduta. In proposito, è necessario sottolineare che, a norma dell'art. 1406 c.c., la cessione del contratto è un contratto trilaterale che richiede il consenso del contraente ceduto e ciò al contrario della cessione del credito, la quale può validamente perfezionarsi con il mero accordo tra creditore originario e cessionario.
La parte attrice, in definitiva, ha acquistato soltanto il credito futuro ma non le è mai stata validamente trasferita la titolarità del rapporto azionato, sicché essa non ha legittimazione sostanziale a proporre azioni, come quella di nullità di singole clausole, che attengono al contratto e che restano in capo al cedente, unico titolare della posizione contrattuale.
3.2.- Tale ragione di rigetto comporta di tutta evidenza l'assorbimento di ogni altra domanda proposta dalla parte attrice e, in particolare, della
5 R.G. 8086/2020.
domanda di ripetizione dell'indebito, la quale presupporrebbe in ogni caso l'accertamento dei profili di nullità rispetto ai quali difetta la titolarità attiva.
4.- Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte attrice.
4.1.- I compensi sono liquidati come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ed avendo riguardo ai parametri previsti per le cause ordinarie innanzi al tribunale del valore da € 52.000,01 ad €
260.000,00 (così determinato trattandosi di causa dal valore indeterminabile di media complessità). Altresì vengono apportate le variazioni indicate in tabella che si rendono necessarie in base all'attività effettivamente svolta (riduzione della fase introduttiva e della fase istruttoria;
dimidiazione della fase decisionale).
Tabella parametri: procedimenti ordinari innanzi al tribunale
Scaglione: da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00
FASI VALORE MEDIO VARIAZIONE IMPORTO LIQUIDATO
Studio 2.552,00 € / 2.552,00 €
Introduttiva 1.628,00 € -25% 1.221,00 €
Istruttoria 5.670,00 € -25% 4.252,50 €
Decisoria 4.253,00 € -50% 2.126,50 €
TOTALE 10.152,00 €
4.2.- Avuto riguardo all'esito della lite, le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico della parte attrice soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 8086/2020 introdotto con atto di citazione da nei confronti di Persona_1 [...]
e proseguito con l'intervento dei successori Controparte_1 processuali della parte attrice , e Parte_1 Parte_2 [...]
, disattesa o assorbita ogni altra questione, così provvede: Parte_3
1) RIGETTA le domande proposte dalla parte attrice;
6 R.G. 8086/2020.
2) NN , e , in solido Parte_1 Parte_2 Parte_3 tra loro, alla rifusione, in favore di dei Controparte_1 compensi di lite, che si liquidano in € 10.152,00 oltre R.S.F. al 15%,
C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) DISPONE che le spese di CTU siano poste definitivamente a carico della parte attrice.
Lecce, 29/09/2025.
Il giudice
Michele Grande
7