Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 143
CGT2
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità iscrizione a ruolo avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che le doglianze attengono al merito della pretesa fiscale, le quali dovevano essere fatte valere impugnando l'atto impositivo prodromico (avviso di accertamento) che non risulta essere stato impugnato. Pertanto, le eccezioni sollevate avverso la cartella di pagamento sono tardive.

  • Rigettato
    Carenza di legittimazione passiva e integrazione contraddittorio

    La Corte ha ritenuto che le doglianze attengono al merito della pretesa fiscale, le quali dovevano essere fatte valere impugnando l'atto impositivo prodromico (avviso di accertamento) che non risulta essere stato impugnato. Pertanto, le eccezioni sollevate avverso la cartella di pagamento sono tardive.

  • Rigettato
    Prescrizione e decadenza

    La Corte ha ritenuto che le doglianze attengono al merito della pretesa fiscale, le quali dovevano essere fatte valere impugnando l'atto impositivo prodromico (avviso di accertamento) che non risulta essere stato impugnato. Pertanto, le eccezioni sollevate avverso la cartella di pagamento sono tardive.

  • Rigettato
    Esenzione IMU per prima casa dei soggetti superficiari

    La Corte ha ritenuto che le doglianze attengono al merito della pretesa fiscale, le quali dovevano essere fatte valere impugnando l'atto impositivo prodromico (avviso di accertamento) che non risulta essere stato impugnato. Pertanto, le eccezioni sollevate avverso la cartella di pagamento sono tardive.

  • Rigettato
    Violazione dovere informazione, nullità provvedimento/avviso

    La Corte ha ritenuto che le doglianze attengono al merito della pretesa fiscale, le quali dovevano essere fatte valere impugnando l'atto impositivo prodromico (avviso di accertamento) che non risulta essere stato impugnato. Pertanto, le eccezioni sollevate avverso la cartella di pagamento sono tardive.

  • Rigettato
    Non debenza interessi, sanzioni e costi esattoriali

    La Corte ha ritenuto che le doglianze attengono al merito della pretesa fiscale, le quali dovevano essere fatte valere impugnando l'atto impositivo prodromico (avviso di accertamento) che non risulta essere stato impugnato. Pertanto, le eccezioni sollevate avverso la cartella di pagamento sono tardive.

  • Accolto
    Rinuncia al ricorso in appello

    La rinuncia all'impugnazione equivale a rinuncia al diritto di azione, producendo l'estinzione del processo e la preclusione ad agire nuovamente in giudizio per le medesime ragioni. La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 143
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 143
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo