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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 143/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
BERARDI ANTONIO MARIA, Relatore
PANTANO GIULIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2202/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
-Ag.entrate Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Samo - Via Vittorio Emanuele 189030 Samo RC
Difeso da
-Difensore 3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8119/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 5 e pubblicata il 18/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230014222854000 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 68/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: non presente
Resistente/Appellato: il rappresentante del Comune di Samo si riporta ai propri atti difensivi.
Il rappresentante dell'Agenzia di Riscossione, insistendo nei propri atti difensivi, chiede la condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 8119/5/2024, pronunciata il giorno 22/10/2024 e depositata il giorno 18/11/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione 5°, decideva il ricorso n. 181/2024 depositato il giorno 10/01/2024, proposto dall'Ricorrente_1 della Chiesa_1 di Locri – Gerace,
-
rappresentato e difeso dall'avv. Avv. Difensore_1, contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione nonché contro il Comune di Samo.
Il ricorso era stato proposto avverso e per l'annullamento della cartella di pagamento n.
09420230014222854000 notificata in data 22.6.2023 per complessivi €. 3.572,88, relativa all'IMU 2015.
Il ricorrente premetteva che già in data 24/3/2023 aveva proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento prot. 3982 del 19.10.2022 relativo all'IMU 2015 pervenuto in data 27.9.2022 per complessivi €. 3.566,00, e che il relativo giudizio pendeva avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria con il n. 2273/2023.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente eccepiva la nullità della iscrizione a ruolo di un avviso di accertamento anno 2015 n. 2 del 30.11.2020, asseritamente notificato in data 10.12.2020.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente eccepiva la carenza di legittimazione passiva e chiedeva l'integrazione del contraddittorio.
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente eccepiva la prescrizione e decadenza.
Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente eccepiva che i fabbricati oggetto di accertamento, essendo prima casa dei soggetti superficiari, godevano dell'esenzione IMU.
Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente eccepiva la violazione del dovere di informazione nei confronti del contribuente superficiario, la nullità ed inesistenza del provvedimento, la inesistenza o nullità dell'avviso.
Con il sesto motivo di ricorso il ricorrente eccepiva la non debenza degli interessi e le sanzioni, nonché i costi esattoriali, in ragione della indeterminatezza degli importi richiesti e della sua non corretta applicazione.
Il Comune di Samo, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_3, si costituiva con controdeduzioni depositate il giorno 12/4/2024.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva nel giudizio di primo grado.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, con la sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso e condannato parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di giudizio liquidate in complessivi € 552,00, oltre spese IVA e CPA.
A giudizio della Corte doveva osservarsi che tutte le doglianze del ricorrente attengono al merito della pretesa
(il fatto che la Diocesi non fosse tenuta al pagamento dell'IMU essendo la stessa di spettanza dei titolari del diritto di superficie sui terreni) e che, pertanto, le stesse dovevano essere fatte valere impugnando l'atto impositivo (l'avviso di accertamento prodromico) che non risultava essere stato impugnato, con la conseguenza che in questa sede (essendo stata impugnata una cartella, peraltro successivo ad un sollecito già oggetto di impugnazione) erano tardive.
Il ricorso doveva, pertanto essere rigettato.
Avverso la sentenza ha proposto appello l'Ricorrente_1 della Chiesa_1 di Locri – Gerace rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore 1, con atto notificato il giorno 19/05/2025 e depositato il giorno 17/6/2025.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione rappresentata e difesa dall'avv. Difensore 2, si è costituita nel giudizio di appello con controdeduzioni depositate il giorno 11/7/2025.
il Comune di Samo rappresentato e difeso dall'avv. Difensore 3, si è costituita nel giudizio di appello con controdeduzioni depositate il giorno 18/7/2025.
Alla Camera di Consiglio odierna il giudizio è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta assorbente la circostanza che con memoria del 26/11/2025 l'appellante ha dichiarato di rinunciare al ricorso in appello ed ai motivi ivi contenuti, chiedendo all'adita Corte di Giustizia declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.
Nel giudizio d'appello, la rinuncia all'impugnazione equivale a rinuncia al diritto di azione, tale da produrre, senza accettazione da parte dell'appellato, non solo l'estinzione del processo, ma anche la preclusione ad agire nuovamente in giudizio per le medesime ragioni. In base a tale assunto, già espresso dai giudici di legittimità (Cass. n. 5250/2018; Cass. n. 2670/2020).
Va dunque dichiarata l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, ma con condanna dell'appellante alle spese del giudizio di secondo grado, attesa la mancata accettazione della rinunzia da parte degli appellati.
L'Art. 93 n. 2 del D. Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 prescrive infatti che il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia dichiara l'estinzione del processo e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del secondo o grado di giudizio liquidate in € 500,00 in favore il Comune di Samo oltre accessori di legge, ed € 500,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, con distrazione in favore dell'avv.
Difensore 2 per dichiarato anticipo, oltre accessori di legge.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
BERARDI ANTONIO MARIA, Relatore
PANTANO GIULIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2202/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
-Ag.entrate Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Samo - Via Vittorio Emanuele 189030 Samo RC
Difeso da
-Difensore 3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8119/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 5 e pubblicata il 18/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230014222854000 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 68/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: non presente
Resistente/Appellato: il rappresentante del Comune di Samo si riporta ai propri atti difensivi.
Il rappresentante dell'Agenzia di Riscossione, insistendo nei propri atti difensivi, chiede la condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 8119/5/2024, pronunciata il giorno 22/10/2024 e depositata il giorno 18/11/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione 5°, decideva il ricorso n. 181/2024 depositato il giorno 10/01/2024, proposto dall'Ricorrente_1 della Chiesa_1 di Locri – Gerace,
-
rappresentato e difeso dall'avv. Avv. Difensore_1, contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione nonché contro il Comune di Samo.
Il ricorso era stato proposto avverso e per l'annullamento della cartella di pagamento n.
09420230014222854000 notificata in data 22.6.2023 per complessivi €. 3.572,88, relativa all'IMU 2015.
Il ricorrente premetteva che già in data 24/3/2023 aveva proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento prot. 3982 del 19.10.2022 relativo all'IMU 2015 pervenuto in data 27.9.2022 per complessivi €. 3.566,00, e che il relativo giudizio pendeva avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria con il n. 2273/2023.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente eccepiva la nullità della iscrizione a ruolo di un avviso di accertamento anno 2015 n. 2 del 30.11.2020, asseritamente notificato in data 10.12.2020.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente eccepiva la carenza di legittimazione passiva e chiedeva l'integrazione del contraddittorio.
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente eccepiva la prescrizione e decadenza.
Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente eccepiva che i fabbricati oggetto di accertamento, essendo prima casa dei soggetti superficiari, godevano dell'esenzione IMU.
Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente eccepiva la violazione del dovere di informazione nei confronti del contribuente superficiario, la nullità ed inesistenza del provvedimento, la inesistenza o nullità dell'avviso.
Con il sesto motivo di ricorso il ricorrente eccepiva la non debenza degli interessi e le sanzioni, nonché i costi esattoriali, in ragione della indeterminatezza degli importi richiesti e della sua non corretta applicazione.
Il Comune di Samo, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_3, si costituiva con controdeduzioni depositate il giorno 12/4/2024.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva nel giudizio di primo grado.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, con la sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso e condannato parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di giudizio liquidate in complessivi € 552,00, oltre spese IVA e CPA.
A giudizio della Corte doveva osservarsi che tutte le doglianze del ricorrente attengono al merito della pretesa
(il fatto che la Diocesi non fosse tenuta al pagamento dell'IMU essendo la stessa di spettanza dei titolari del diritto di superficie sui terreni) e che, pertanto, le stesse dovevano essere fatte valere impugnando l'atto impositivo (l'avviso di accertamento prodromico) che non risultava essere stato impugnato, con la conseguenza che in questa sede (essendo stata impugnata una cartella, peraltro successivo ad un sollecito già oggetto di impugnazione) erano tardive.
Il ricorso doveva, pertanto essere rigettato.
Avverso la sentenza ha proposto appello l'Ricorrente_1 della Chiesa_1 di Locri – Gerace rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore 1, con atto notificato il giorno 19/05/2025 e depositato il giorno 17/6/2025.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione rappresentata e difesa dall'avv. Difensore 2, si è costituita nel giudizio di appello con controdeduzioni depositate il giorno 11/7/2025.
il Comune di Samo rappresentato e difeso dall'avv. Difensore 3, si è costituita nel giudizio di appello con controdeduzioni depositate il giorno 18/7/2025.
Alla Camera di Consiglio odierna il giudizio è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta assorbente la circostanza che con memoria del 26/11/2025 l'appellante ha dichiarato di rinunciare al ricorso in appello ed ai motivi ivi contenuti, chiedendo all'adita Corte di Giustizia declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.
Nel giudizio d'appello, la rinuncia all'impugnazione equivale a rinuncia al diritto di azione, tale da produrre, senza accettazione da parte dell'appellato, non solo l'estinzione del processo, ma anche la preclusione ad agire nuovamente in giudizio per le medesime ragioni. In base a tale assunto, già espresso dai giudici di legittimità (Cass. n. 5250/2018; Cass. n. 2670/2020).
Va dunque dichiarata l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, ma con condanna dell'appellante alle spese del giudizio di secondo grado, attesa la mancata accettazione della rinunzia da parte degli appellati.
L'Art. 93 n. 2 del D. Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 prescrive infatti che il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia dichiara l'estinzione del processo e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del secondo o grado di giudizio liquidate in € 500,00 in favore il Comune di Samo oltre accessori di legge, ed € 500,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, con distrazione in favore dell'avv.
Difensore 2 per dichiarato anticipo, oltre accessori di legge.