Articolo 3 della Legge 16 agosto 1962, n. 1292
Articolo 2Articolo 4
Versione
14 settembre 1962
Art. 3.
L'autorizzazione di spesa di cui all' art. 7 della legge 23 ottobre 1961, n. 1114 , e' elevata da lire 2.000.000.000 a lire 3.000.000.000.
Entrata in vigore il 14 settembre 1962