Art. 3.
L'autorizzazione di spesa di cui all' art. 7 della legge 23 ottobre 1961, n. 1114 , e' elevata da lire 2.000.000.000 a lire 3.000.000.000.
L'autorizzazione di spesa di cui all' art. 7 della legge 23 ottobre 1961, n. 1114 , e' elevata da lire 2.000.000.000 a lire 3.000.000.000.