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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 16/02/2026, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1073/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
US FA IN EUG, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5735/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0942024002631716000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento della cartella esattoriale n. 09420240026031716000, notificata in data 15.07.2025 da Agenzie della Entrate Riscossione su ruolo iscritto dalla Regione Calabria, in relazione alla tassa di possesso automobili relativa all'annualità 2021.
A sostegno delle sue ragioni, ha eccepito la prescrizione del credito, nonchè l'omessa notifica dell'avviso di accertamento.
Si costituivano la Regione Calabria e Agenzia delle Entrate Riscossione che argomentavano in ordine alla ritualità delle procedure e legittimità della pretesa.
Con successiva memoria parte ricorrente contestava l'applicazione della L.R. n. 56/2023, alla fattispecie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'accertamento della pretesa tributaria è avvenuto in un uno con l'iscrizione a ruolo della stessa, sulla base di una Legge regionale è stata vagliata positivamente da Corte Cost. n 152/2018. L'applicazione intertemporale della norma è corretta, giacchè la stessa introduce una disciplina generale che si applica a tutte le procedure di accertamento della Regione Calabria, comprese quelle ancora vigenti (nel senso che non erano spirati i termini triennali per la loro definizione) al momento di entrata in vigore della legge. Ove la volontà legislativa fosse stata diversa, infatti, sarebbe stato indicato un termine temporale puntuale a decorrere dalla quale applicare la nuova disciplina.
L'atto impugnato contiene puntuale riferimento agli estremi del fatto costitutivo della pretesa e delle ragioni di diritto che la sorreggono, sicchè non necessita di alcun ulteriore atto preliminare e presupposto per raggiungere lo scopo preteso. Ed infatti, parte ricorrente dimostra di avere ben inteso la pretesa e le sue ragioni e non oppone alcun pregiudizio concreto ed effettivo ai suoi diritti. Infondata è, poi, l'eccezione di irretroattività della norma sfavorevole, in conseguenza dell'accorpamento all'imposta anche delle sanzioni, giacchè si tratta di tassa in autoliquidazione che parte ricorrente non ha puntualmente onorato;
sicché, le sanzioni non conseguono alla nuova disciplina procedimentale, ma alla condotta negligente del contribuente che non può lamentare la natura retroattiva della norma, poiché questa non introduce una nuova sanzione o aggrava la precedente, quanto piuttosto modifica la modalità di accertamento e riscossione. In conseguenza, sino a quando permane il potere di accertamento da parte dell'ente regionale, si applica la disciplina che regola la modalità procedimentale vigente;
e quest'ultima, nel caso di specie, è pacificamente la L.R. n. 56/2023. L'omesso avviso di accertamento, peraltro, non crea alcun nocumento alla difesa del contribuente, trattandosi di obbligo tributario scaturente direttamente dall'esistenza di un titolo registrato al
PRA; sicché, il suo omesso pagamento in autoliquidazione, consolida un debito erariale che non ha bisogno di ulteriori verifiche e che, perciò, può essere destinato immediatamente alla riscossione.
Orbene, nella specie l'atto è stato spedito nel luglio 2024, pur venendo notificato un anno più tardi, sicché per la scissione degli effetti notificatori ai fini della valutazione della decadenza, quest'ultima non è maturata nel momento in cui l'atto è stato portato per la spedizione, definendo gli incombenti a carico dell'emittente.
Il termine di prescrizione, invece, decorre dopo lo spirare del termine decadenziale;
ed infatti, in mancanza si incorrerebbe in un'incongruenza intrinseca al sistema, nel quale il termine prescrizione si sarebbe consumato (facendo riferimento al momento della ricezione dell'atto interruttore in capo al debitore), mentre quello decadenziale sarebbe ancora corrente (facendo riferimento al termine di consegna del plico per la spedizione da parte del creditore), benché inutilmente esercitabile per l'estinzione del diritto da fare valere. Pertanto, deve privilegiarsi l'interpretazione che preclude la possibilità di fare decorrere il termine di prescrizione, in pendenza del medesimo termine decadenziale, al pari di quanto avviene nei tributi locali.
Peraltro, la circostanza che la norma regolatori indichi il termine “prescrizione”, ma lo declini in relazione all'esercizio dell'azione di recupero, piuttosto che al credito, ne conferma la natura sostanzialmente decadenziale.
Ne consegue il rigetto del ricorso, mentre alla soccombenza seguono le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione X, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere a quelle convenute le spese di lite che liquida in
€ 150,00, per ciascuna.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
US FA IN EUG, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5735/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0942024002631716000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento della cartella esattoriale n. 09420240026031716000, notificata in data 15.07.2025 da Agenzie della Entrate Riscossione su ruolo iscritto dalla Regione Calabria, in relazione alla tassa di possesso automobili relativa all'annualità 2021.
A sostegno delle sue ragioni, ha eccepito la prescrizione del credito, nonchè l'omessa notifica dell'avviso di accertamento.
Si costituivano la Regione Calabria e Agenzia delle Entrate Riscossione che argomentavano in ordine alla ritualità delle procedure e legittimità della pretesa.
Con successiva memoria parte ricorrente contestava l'applicazione della L.R. n. 56/2023, alla fattispecie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'accertamento della pretesa tributaria è avvenuto in un uno con l'iscrizione a ruolo della stessa, sulla base di una Legge regionale è stata vagliata positivamente da Corte Cost. n 152/2018. L'applicazione intertemporale della norma è corretta, giacchè la stessa introduce una disciplina generale che si applica a tutte le procedure di accertamento della Regione Calabria, comprese quelle ancora vigenti (nel senso che non erano spirati i termini triennali per la loro definizione) al momento di entrata in vigore della legge. Ove la volontà legislativa fosse stata diversa, infatti, sarebbe stato indicato un termine temporale puntuale a decorrere dalla quale applicare la nuova disciplina.
L'atto impugnato contiene puntuale riferimento agli estremi del fatto costitutivo della pretesa e delle ragioni di diritto che la sorreggono, sicchè non necessita di alcun ulteriore atto preliminare e presupposto per raggiungere lo scopo preteso. Ed infatti, parte ricorrente dimostra di avere ben inteso la pretesa e le sue ragioni e non oppone alcun pregiudizio concreto ed effettivo ai suoi diritti. Infondata è, poi, l'eccezione di irretroattività della norma sfavorevole, in conseguenza dell'accorpamento all'imposta anche delle sanzioni, giacchè si tratta di tassa in autoliquidazione che parte ricorrente non ha puntualmente onorato;
sicché, le sanzioni non conseguono alla nuova disciplina procedimentale, ma alla condotta negligente del contribuente che non può lamentare la natura retroattiva della norma, poiché questa non introduce una nuova sanzione o aggrava la precedente, quanto piuttosto modifica la modalità di accertamento e riscossione. In conseguenza, sino a quando permane il potere di accertamento da parte dell'ente regionale, si applica la disciplina che regola la modalità procedimentale vigente;
e quest'ultima, nel caso di specie, è pacificamente la L.R. n. 56/2023. L'omesso avviso di accertamento, peraltro, non crea alcun nocumento alla difesa del contribuente, trattandosi di obbligo tributario scaturente direttamente dall'esistenza di un titolo registrato al
PRA; sicché, il suo omesso pagamento in autoliquidazione, consolida un debito erariale che non ha bisogno di ulteriori verifiche e che, perciò, può essere destinato immediatamente alla riscossione.
Orbene, nella specie l'atto è stato spedito nel luglio 2024, pur venendo notificato un anno più tardi, sicché per la scissione degli effetti notificatori ai fini della valutazione della decadenza, quest'ultima non è maturata nel momento in cui l'atto è stato portato per la spedizione, definendo gli incombenti a carico dell'emittente.
Il termine di prescrizione, invece, decorre dopo lo spirare del termine decadenziale;
ed infatti, in mancanza si incorrerebbe in un'incongruenza intrinseca al sistema, nel quale il termine prescrizione si sarebbe consumato (facendo riferimento al momento della ricezione dell'atto interruttore in capo al debitore), mentre quello decadenziale sarebbe ancora corrente (facendo riferimento al termine di consegna del plico per la spedizione da parte del creditore), benché inutilmente esercitabile per l'estinzione del diritto da fare valere. Pertanto, deve privilegiarsi l'interpretazione che preclude la possibilità di fare decorrere il termine di prescrizione, in pendenza del medesimo termine decadenziale, al pari di quanto avviene nei tributi locali.
Peraltro, la circostanza che la norma regolatori indichi il termine “prescrizione”, ma lo declini in relazione all'esercizio dell'azione di recupero, piuttosto che al credito, ne conferma la natura sostanzialmente decadenziale.
Ne consegue il rigetto del ricorso, mentre alla soccombenza seguono le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione X, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere a quelle convenute le spese di lite che liquida in
€ 150,00, per ciascuna.