Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra l'Italia e la Romania per il regolamento delle questioni finanziarie in sospeso e scambi di note, concluso a Roma il 23 gennaio 1968.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra l'Italia e la Romania per il regolamento delle questioni finanziarie in sospeso e scambi di note, concluso a Roma il 23 gennaio 1968.