CASS
Sentenza 1 agosto 2023
Sentenza 1 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/08/2023, n. 33789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33789 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: TA FR nato a [...] il [...] RR OM nato a [...] il [...] IN EO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha così concluso: il Procuratore Generale si riporta alla requisitoria depositata in atti e conclude per il rigetto dei ricorsi di IN EO e RR OM;
per il ricorso di TA FR chiede l'accoglimento del primo motivo e, per l'effetto, annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con rideterminazione della pena pecuniaria in euro 48000,00 ex art 620 lett. L C.P.P. ovvero, in subordine, annullamento con rinvio per la rideterminazione della pena pecuniaria;
rigetto per il resto. uditi i difensori: Penale Sent. Sez. 5 Num. 33789 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 11/05/2023 l'avvocato GUIDO CONTESTABILE si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento; insiste per l'annullamento con rinvio per la rideterminazione della pena;
l'avvocato OM NACCARI insiste per i motivi di ricorso e chiede l'annullamento con rinvio per la rideterminazione della pena;
in subordine, annullamento senza rinvio;
l'avvocato VINCENZO NOBILE conclude, come sostituto dell'avvocato SPEZIALE ANTONIO, per l'accoglimento del ricorso di IN EO;
come difensore di RR OM si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 giugno 2017, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, la Corte di appello di Reggio Calabria ha condannato SC IR, ID e NI ER, OM RR e NZ NI per i delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12, commi 1, 3 e 3-bis d. Igs. n. 286/1998) loro rispettivamente ascritti e contestati come commessi nel 2008 nell'ambito di un'associazione per delinquere costituita con alcuni cittadini indiani. In particolare, i ricordati imputati erano datori di lavoro che si sarebbero prestati a richiedere i nulla-osta per il lavoro interinale, dietro compenso, in favore di cittadini indiani poi non realmente assunti. Da tutti i reati ascritti, gli imputati erano stati assolti, all'esito del primo grado di giudizio, dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Locri. Nel secondo grado, dal delitto di partecipazione all'associazione per delinquere di cui al capo A, esclusa la circostanza aggravante della transnazionalità, gli imputati sono stati prosciolti per intervenuta prescrizione. Sono state invece confermate le restanti pronunce assolutorie (in particolare, con riferimento ai contestati delitti di falso). 2. La Prima Sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 39570 del 12 settembre 2019 ha parzialmente accolto i ricorsi presentati dagli imputati. Quanto alla posizione di OM RR, la Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'assorbente motivo di carattere processuale e, dunque, il rinvio è stato disposto per un nuovo giudizio sull'intero oggetto devoluto alla Corte di appello. Quanto agli altri imputati, invece, la Corte di cassazione ha accolto solo il motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio, rinviando alla Corte di appello di Reggio Calabria per la corretta determinazione della pena, secondo i criteri previsti dall'art. 12, comma 3-quater, d. Igs. 286/1998 e previa individuazione della violazione più grave sulla quale operare i distinti aumenti a titolo di continuazione. 3. La Corte di appello di Reggio Calabria, all'esito del giudizio rescissorio, ha riconosciuto OM RR responsabile dei delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina contestati nel capo M, lo ha assolto dai delitti di falso contestati nello stesso capo, lo ha prosciolto per prescrizione dall'imputazione di associazione per delinquere, e lo ha condannato alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione ed euro 24.000 di multa, operata la riduzione per il rito abbreviato. 3 Ha poi rideterminato la pena irrogata agli altri imputati, in quattro anni e sei mesi di reclusione ed euro 52.000 di multa per quanto riguarda SC IR ed in quattro anni di reclusione ed euro 24.000 di multa ciascuno per quanto riguarda EO NI, ID ER e NI ER. Ha applicato infine agli imputati le pene accessorie previste. 4. Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati NI, IR e RR, mentre la sentenza è passata in giudicato nei confronti di ID ER e NI ER. 5. Il ricorso di SC IR deduce violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione. 5.1. La violazione di legge dedotta nel primo motivo di ricorso riguarda gli artt. 81, secondo comma, e 132 cod. pen. nonché l'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. La Corte di appello non si sarebbe attenuta al vincolo del rinvio ed avrebbe violato i criteri per la determinazione della componente pecuniaria della pena. Infatti, premesso che sono state applicate due circostanze aggravanti "privilegiate" - previste rispettivamente dall'art. 12, comma 3 lett. a) d. Igs. n. 286/1998 e dall'art. 4 della legge n. 146/2006 (oggi, art. 61-bis cod. pen.) - la pena-base per la violazione più grave è stata determinata in cinque anni di reclusione ed euro 15.000 di multa, poi aumentata di un terzo per l'aggravante della transnazionalità, fino a sei anni e otto mesi di reclusione ed euro 20.000 di multa, indi aumentata a sette anni di reclusione ed euro 24.000 di multa per l'ulteriore concorrente aggravante;
a questo punto la Corte di appello ha ridotto la pena per effetto delle circostanze attenuanti generiche fino a cinque anni di reclusione ed euro 16.000 di multa, aumentandola per la continuazione a sei anni e nove mesi di reclusione ed euro 78.000 di multa, ridotta di un terzo per il rito. Il ricorrente denuncia anzitutto un errore che costituisce violazione di legge: rispetto alla pena pecuniaria di 16.000 euro di multa, determinata per la violazione più grave all'esito dell'applicazione delle circostanze, l'aumento a titolo di continuazione ha superato sensibilmente il triplo, previsto quale massimo legale dall'art. 81, secondo comma, cod. pen. In ogni caso la Corte, vincolata a non superare il triplo ma non certo a raggiungerlo in ogni caso, avrebbe violato i limiti del rinvio. 5.2. Il dedotto vizio di motivazione riguarda la mancata giustificazione dei criteri seguiti per determinare in poco più di un terzo della pena-base l'aumento complessivo della pena detentiva e in oltre il triplo l'aumento complessivo della 4 // componente pecuniaria della sanzione, in violazione dell'obbligo di motivazione sul punto richiesto dalle Sezioni Unite nella sentenza 24/06/2021, ric. Pizzone. 6. Il ricorso di EO NI deduce violazione degli artt. 627 cod. proc. pen. e 132 cod. pen.: in violazione del vincolo del rinvio, la Corte di appello avrebbe irrogato il massimo della pena detentiva prevista per il reato di cui all'art. 12, comma 1, d. Igs. 286/1998 e non avrebbe spiegato le ragioni alla base della determinazione degli aumenti a titolo di continuazione. 7. Il ricorso di OM RR enuncia due motivi. 7.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta responsabilità dell'imputato, che sarebbe stata affermata, in riforma della sentenza assolutoria pronunciata all'esito del primo grado di giudizio, senza il necessario ricorso ad una motivazione rafforzata. Al contrario, la Corte di appello si sarebbe espressa in termini meramente probabilistici, in definitiva limitandosi a valorizzare il numero delle richieste che risultavano inoltrate dal RR, nel suo sostanziale disinteresse, nonché il rinvenimento presso l'abitazione di RT RÒ, personaggio centrale nell'indagine che ha condotto al processo, di un foglio nel quale era annotata la dicitura "RR". La Corte di appello non si sarebbe invece confrontata con dati significativi quali l'assenza di riferimenti al RR nelle intercettazioni e la mancata sua indicazione, da parte dell'originario imputato IN VI, tra i datori di lavoro che hanno percepito un corrispettivo. Lo stesso numero rilevante di pratiche sarebbe di per sé non significativo, alla luce delle spiegazioni fornite dalla direttrice dell'ufficio unico dell'immigrazione di Reggio Calabria, che ha chiarito come fosse prassi presentare domande in numero superiore alle esigenze per compensare l'effetto "lotteria" del sistema. In ordine a tale aspetto, la Corte avrebbe apoditticamente seguito la tesi del pubblico ministero (errando poi nell'indicazione del cognome della teste, chiamata Tripodi anziché Cunsolo) senza confrontarsi con le considerazioni del primo giudice che ha valutato la citata testimonianza. I giudici di secondo grado sarebbero incorsi anche in travisamento della prova, in particolare laddove hanno assegnato rilievo al cognome RR riportato su un foglio manoscritto oggetto di sequestro, senza alcuna verifica. 7.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena, svolgendo considerazioni analoghe a quelle prospettate da EO NI in ordine alla pena-base elevata ed all'aumento per la continuazione. 5 8. Si è proceduto a discussione orale, su richiesta dei difensori dei ricorrenti. Il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso presentato da SC IR, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ordine alla misura della pena pecuniaria, ed il rigetto dei ricorsi nel resto. L'Avv. Nobile per OM RR ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
in sostituzione dell'Avv. Speziale, per NZ NI, ha chiesto l'annullamento con rinvio. Gli Avvocati Contestabile e Naccari, per SC IR, hanno chiesto l'annullamento con rinvio e, in subordine, senza rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di EO NI è manifestamente infondato e quindi inammissibile. Anzitutto è palesemente infondata la doglianza del ricorrente, allorché sostiene che la Corte di appello avrebbe determinato la pena nei suoi confronti muovendo dal massimo edittale. Al contrario, l'art. 12, comma 3, d. Igs. 286/1998 prevede oggi una pena minima edittale pari a cinque anni di reclusione (oltre alla multa) mentre, all'epoca del fatto, la pena detentiva edittale minima era pari a quattro anni di reclusione. Detta pena minima era fissata in tali termini sin dall'entrata in vigore del d. Igs. 286/1998. L'art.
1-ter decreto-legge 14/09/2004 n. 241, convertito dalla legge 12/11/2004 n. 271 (e dunque in vigore all'epoca del fatto) aveva innalzato la pena edittale massima, fermo il minimo di quattro anni di reclusione. Come noto: - le fattispecie previste nell'art. 12, comma 3, d. Igs n. 286 del 1998 configurano circostanze aggravanti del reato di pericolo di cui al comma 1 del medesimo articolo (Sez. U, n. 40982 del 21/06/2018, P., Rv. 273937); - il comma 3-quater del citato art. 12 stabilisce un preciso "ordine di applicazione delle circostanze" (Sez. 1, n. 27349 del 16/04/2021, Salamon, Rv. 281669); - ove, come nel caso di specie, ricorra la circostanza aggravante di cui all'art. 12, comma 3-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per essere stati commessi plurimi fatti tra quelli previsti dalla ipotesi aggravata di cui al precedente comma 3, il divieto di bilanciamento con le circostanze attenuanti si estende anche a quest'ultima aggravante, in ragione del ricordato ordine di applicazione delle circostanze (Sez. 1, n. 27349/2021, cit.); 6 - dunque, i giudici non potevano che partire da una pena non inferiore a quattro anni di reclusione (in ragione della legge vigente all'epoca dei fatti), operando gli aumenti ulteriori di pena previsti per le aggravanti privilegiate e, solo all'esito, applicare la riduzione per le circostanze attenuanti generiche (riduzione che, proprio in ragione dei particolari vincoli nel giudizio di bilanciamento imposti dalla legge in casi come quello di cui si discute, nemmeno opererebbe laddove le circostanze attenuanti generiche fossero state riconosciute equivalenti: cfr. Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021, Cena, Rv. 282096). La pena-base, dunque, è stata determinata in misura di poco superiore al minimo consentito, e il riferimento operato dalla Corte di appello al numero delle pratiche illegittimamente presentate rende di per sé ragione dell'esercizio non manifestamente illogico del potere discrezionale attribuito sul punto al giudice del merito. Analogamente, la misura minima degli aumenti a titolo di continuazione esclude in radice qualsivoglia abuso nell'esercizio di tale discrezionalità (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005). 2. E' parimenti inammissibile l'intero ricorso di OM RR. 2.1. Il primo motivo è innanzitutto inammissibile laddove censura la violazione delle norme processuali inerenti la valutazione della prova (il ricorrente cita gli artt. 125, 192, 533 e 546 lett. e cod. proc. pen). Va semplicemente ricordato sul punto che «in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Analogamente, sotto lo schermo della violazione della legge penale, il ricorrente censura in realtà la motivazione, perché nemmeno ipotizza l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto la fattispecie astratta). Tuttavia, nemmeno il vizio di motivazione appare ammissibilmente dedotto, perché il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione 7 e non invece il rapporto tra prova e decisione;
sicché il ricorso per cassazione, per essere valutato come ammissibile, deve rivolgere le proprie censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione e non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. Sotto l'apparente denuncia di un vizio argomentativo, il ricorrente demanda alla Corte di cassazione una inammissibile "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr. Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). Infatti, il ricorrente si limita a citare genericamente le dichiarazioni degli altri datori di lavoro e di IN SE, senza precisare né in quale misura esse sarebbero state travisate (per omissione) né in cosa risiederebbe la loro decisività, cioè la loro idoneità a scardinare l'impianto logico-motivazionale della sentenza impugnata. Impianto che, al contrario, è perfettamente coerente rispetto all'esigenza di motivazione rafforzata, dotata di «forza persuasiva superiore» (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056) rispetto alla sentenza di primo grado che, come è stato osservato dalla sentenza rescindente, era consistita nella trascrizione delle ordinanze cautelari, con brevi e scarne osservazioni in senso critico (così, a pagina 14, la sentenza della Prima Sezione penale di questa Corte, citata in premessa). La Corte d'appello ha evidenziato, in modo tutt'altro che illogico, che presso l'abitazione del defunto RT RÒ - che faceva da tramite con IN Sarvjjet, gli altri soggetti di nazionalità indiana e i datori di lavoro e che in sede d'interrogatorio aveva dichiarato di conoscere il RR, che lo aveva compulsato per l'assunzione di lavoratori stranieri (pag. 28) - era stato sequestrato il manoscritto recante i nominativi dei cittadini indiani dei quali era stato chiesto il nulla-osta, con un riferimento a certo RR che il ricorrente non giudica univoco (senza però fornire un'alternativa ricostruzione) e che la Corte ha logicamente ricondotto all'odierno imputato non solo in ragione dell'omonimia. Infatti, la Corte ha valorizzato pure la circostanza che il ricorrente avesse inoltrato ben 31 richieste nominative di nulla-osta, per cittadini indiani, disinteressandosi dell'esito della maggior parte di esse e, fornendo una lettura degli elementi di prova coordinata e logica, ha tratto la conclusione che i documenti e le generalità di un così elevato numero di cittadini indiani fosse stata fornita dagli altri coimputati, il IN e RÒ, tanto vero che presso 8 l'abitazione di quest'ultimo era stato rinvenuto l'appunto relativo al RR, con l'annotazione dei nominativi per i quali era stato richiesto il rilascio di nulla-osta. La considerazione del numero di pratiche richieste, la valutazione della testimonianza del RÒ, la circostanza che solo tre siano stati i nulla-osta concessi e che, comunque, il RR sia stato più volte convocato dallo sportello unico per l'integrazione delle domande da lui presentate sono elementi che la Corte di appello ha ritenuto, in modo del tutto coerente, significativi del concorso del RR nel reato ascrittogli. 2.2. Per quanto riguarda il motivo in ordine al trattamento sanzionatorio, valgono le considerazioni svolte a proposito del ricorso di NZ NI. 3. E' fondato il primo motivo del ricorso di SC IR. La Corte di cassazione, nella sentenza rescindente, ha valorizzato la circostanza che la condotta ascritta al ricorrente non si fosse consumata in un unico contesto;
non fosse, cioè, consistita nella presentazione simultanea di pratiche afferenti 31 persone, ma fosse consistita in una pluralità di violazioni unificate dal medesimo disegno criminoso. Con tale ragionamento, la Corte di cassazione ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. Ebbene, individuata la pena pecuniaria, dopo l'applicazione delle circostanze, in euro 16.000 di multa, la Corte di appello ha applicato l'aumento ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. ed all'esito di tale operazione ha determinato la pena in euro 78.000 di multa, per poi procedere alla riduzione di un terzo per il rito. Evidente l'errore materiale: il triplo di 16.000 è 48.000 e, dunque, la pena va ridotta ad euro 32.000 di multa finali (euro 48.000, pari al triplo di euro 16.000, da cui sottrarre un terzo in ragione del rito). 3.2. Alla riduzione della pena può procedere direttamente la Corte di cassazione, contestualmente evidenziando la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso: sia per le ragioni già esposte con riguardo ad analoghi motivi enunciati da NI e RR, sia perché, a fronte del numero di pratiche oggetto del capo d'imputazione contestato al IR, l'applicazione dell'aumento massimo previsto dall'art. 81, secondo comma, cod. pen. con riferimento alla (sola) componente pecuniaria appare tutt'altro che irragionevole.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di IR SC, limitatamente alla pena pecuniaria che ridetermina in euro 32.000 di multa. 9 Rigetta nel resto tale ricorso e quello dei ricorrenti RR OM e NI EO che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11/05/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha così concluso: il Procuratore Generale si riporta alla requisitoria depositata in atti e conclude per il rigetto dei ricorsi di IN EO e RR OM;
per il ricorso di TA FR chiede l'accoglimento del primo motivo e, per l'effetto, annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con rideterminazione della pena pecuniaria in euro 48000,00 ex art 620 lett. L C.P.P. ovvero, in subordine, annullamento con rinvio per la rideterminazione della pena pecuniaria;
rigetto per il resto. uditi i difensori: Penale Sent. Sez. 5 Num. 33789 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 11/05/2023 l'avvocato GUIDO CONTESTABILE si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento; insiste per l'annullamento con rinvio per la rideterminazione della pena;
l'avvocato OM NACCARI insiste per i motivi di ricorso e chiede l'annullamento con rinvio per la rideterminazione della pena;
in subordine, annullamento senza rinvio;
l'avvocato VINCENZO NOBILE conclude, come sostituto dell'avvocato SPEZIALE ANTONIO, per l'accoglimento del ricorso di IN EO;
come difensore di RR OM si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 giugno 2017, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, la Corte di appello di Reggio Calabria ha condannato SC IR, ID e NI ER, OM RR e NZ NI per i delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12, commi 1, 3 e 3-bis d. Igs. n. 286/1998) loro rispettivamente ascritti e contestati come commessi nel 2008 nell'ambito di un'associazione per delinquere costituita con alcuni cittadini indiani. In particolare, i ricordati imputati erano datori di lavoro che si sarebbero prestati a richiedere i nulla-osta per il lavoro interinale, dietro compenso, in favore di cittadini indiani poi non realmente assunti. Da tutti i reati ascritti, gli imputati erano stati assolti, all'esito del primo grado di giudizio, dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Locri. Nel secondo grado, dal delitto di partecipazione all'associazione per delinquere di cui al capo A, esclusa la circostanza aggravante della transnazionalità, gli imputati sono stati prosciolti per intervenuta prescrizione. Sono state invece confermate le restanti pronunce assolutorie (in particolare, con riferimento ai contestati delitti di falso). 2. La Prima Sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 39570 del 12 settembre 2019 ha parzialmente accolto i ricorsi presentati dagli imputati. Quanto alla posizione di OM RR, la Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'assorbente motivo di carattere processuale e, dunque, il rinvio è stato disposto per un nuovo giudizio sull'intero oggetto devoluto alla Corte di appello. Quanto agli altri imputati, invece, la Corte di cassazione ha accolto solo il motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio, rinviando alla Corte di appello di Reggio Calabria per la corretta determinazione della pena, secondo i criteri previsti dall'art. 12, comma 3-quater, d. Igs. 286/1998 e previa individuazione della violazione più grave sulla quale operare i distinti aumenti a titolo di continuazione. 3. La Corte di appello di Reggio Calabria, all'esito del giudizio rescissorio, ha riconosciuto OM RR responsabile dei delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina contestati nel capo M, lo ha assolto dai delitti di falso contestati nello stesso capo, lo ha prosciolto per prescrizione dall'imputazione di associazione per delinquere, e lo ha condannato alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione ed euro 24.000 di multa, operata la riduzione per il rito abbreviato. 3 Ha poi rideterminato la pena irrogata agli altri imputati, in quattro anni e sei mesi di reclusione ed euro 52.000 di multa per quanto riguarda SC IR ed in quattro anni di reclusione ed euro 24.000 di multa ciascuno per quanto riguarda EO NI, ID ER e NI ER. Ha applicato infine agli imputati le pene accessorie previste. 4. Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati NI, IR e RR, mentre la sentenza è passata in giudicato nei confronti di ID ER e NI ER. 5. Il ricorso di SC IR deduce violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione. 5.1. La violazione di legge dedotta nel primo motivo di ricorso riguarda gli artt. 81, secondo comma, e 132 cod. pen. nonché l'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. La Corte di appello non si sarebbe attenuta al vincolo del rinvio ed avrebbe violato i criteri per la determinazione della componente pecuniaria della pena. Infatti, premesso che sono state applicate due circostanze aggravanti "privilegiate" - previste rispettivamente dall'art. 12, comma 3 lett. a) d. Igs. n. 286/1998 e dall'art. 4 della legge n. 146/2006 (oggi, art. 61-bis cod. pen.) - la pena-base per la violazione più grave è stata determinata in cinque anni di reclusione ed euro 15.000 di multa, poi aumentata di un terzo per l'aggravante della transnazionalità, fino a sei anni e otto mesi di reclusione ed euro 20.000 di multa, indi aumentata a sette anni di reclusione ed euro 24.000 di multa per l'ulteriore concorrente aggravante;
a questo punto la Corte di appello ha ridotto la pena per effetto delle circostanze attenuanti generiche fino a cinque anni di reclusione ed euro 16.000 di multa, aumentandola per la continuazione a sei anni e nove mesi di reclusione ed euro 78.000 di multa, ridotta di un terzo per il rito. Il ricorrente denuncia anzitutto un errore che costituisce violazione di legge: rispetto alla pena pecuniaria di 16.000 euro di multa, determinata per la violazione più grave all'esito dell'applicazione delle circostanze, l'aumento a titolo di continuazione ha superato sensibilmente il triplo, previsto quale massimo legale dall'art. 81, secondo comma, cod. pen. In ogni caso la Corte, vincolata a non superare il triplo ma non certo a raggiungerlo in ogni caso, avrebbe violato i limiti del rinvio. 5.2. Il dedotto vizio di motivazione riguarda la mancata giustificazione dei criteri seguiti per determinare in poco più di un terzo della pena-base l'aumento complessivo della pena detentiva e in oltre il triplo l'aumento complessivo della 4 // componente pecuniaria della sanzione, in violazione dell'obbligo di motivazione sul punto richiesto dalle Sezioni Unite nella sentenza 24/06/2021, ric. Pizzone. 6. Il ricorso di EO NI deduce violazione degli artt. 627 cod. proc. pen. e 132 cod. pen.: in violazione del vincolo del rinvio, la Corte di appello avrebbe irrogato il massimo della pena detentiva prevista per il reato di cui all'art. 12, comma 1, d. Igs. 286/1998 e non avrebbe spiegato le ragioni alla base della determinazione degli aumenti a titolo di continuazione. 7. Il ricorso di OM RR enuncia due motivi. 7.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta responsabilità dell'imputato, che sarebbe stata affermata, in riforma della sentenza assolutoria pronunciata all'esito del primo grado di giudizio, senza il necessario ricorso ad una motivazione rafforzata. Al contrario, la Corte di appello si sarebbe espressa in termini meramente probabilistici, in definitiva limitandosi a valorizzare il numero delle richieste che risultavano inoltrate dal RR, nel suo sostanziale disinteresse, nonché il rinvenimento presso l'abitazione di RT RÒ, personaggio centrale nell'indagine che ha condotto al processo, di un foglio nel quale era annotata la dicitura "RR". La Corte di appello non si sarebbe invece confrontata con dati significativi quali l'assenza di riferimenti al RR nelle intercettazioni e la mancata sua indicazione, da parte dell'originario imputato IN VI, tra i datori di lavoro che hanno percepito un corrispettivo. Lo stesso numero rilevante di pratiche sarebbe di per sé non significativo, alla luce delle spiegazioni fornite dalla direttrice dell'ufficio unico dell'immigrazione di Reggio Calabria, che ha chiarito come fosse prassi presentare domande in numero superiore alle esigenze per compensare l'effetto "lotteria" del sistema. In ordine a tale aspetto, la Corte avrebbe apoditticamente seguito la tesi del pubblico ministero (errando poi nell'indicazione del cognome della teste, chiamata Tripodi anziché Cunsolo) senza confrontarsi con le considerazioni del primo giudice che ha valutato la citata testimonianza. I giudici di secondo grado sarebbero incorsi anche in travisamento della prova, in particolare laddove hanno assegnato rilievo al cognome RR riportato su un foglio manoscritto oggetto di sequestro, senza alcuna verifica. 7.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena, svolgendo considerazioni analoghe a quelle prospettate da EO NI in ordine alla pena-base elevata ed all'aumento per la continuazione. 5 8. Si è proceduto a discussione orale, su richiesta dei difensori dei ricorrenti. Il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso presentato da SC IR, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ordine alla misura della pena pecuniaria, ed il rigetto dei ricorsi nel resto. L'Avv. Nobile per OM RR ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
in sostituzione dell'Avv. Speziale, per NZ NI, ha chiesto l'annullamento con rinvio. Gli Avvocati Contestabile e Naccari, per SC IR, hanno chiesto l'annullamento con rinvio e, in subordine, senza rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di EO NI è manifestamente infondato e quindi inammissibile. Anzitutto è palesemente infondata la doglianza del ricorrente, allorché sostiene che la Corte di appello avrebbe determinato la pena nei suoi confronti muovendo dal massimo edittale. Al contrario, l'art. 12, comma 3, d. Igs. 286/1998 prevede oggi una pena minima edittale pari a cinque anni di reclusione (oltre alla multa) mentre, all'epoca del fatto, la pena detentiva edittale minima era pari a quattro anni di reclusione. Detta pena minima era fissata in tali termini sin dall'entrata in vigore del d. Igs. 286/1998. L'art.
1-ter decreto-legge 14/09/2004 n. 241, convertito dalla legge 12/11/2004 n. 271 (e dunque in vigore all'epoca del fatto) aveva innalzato la pena edittale massima, fermo il minimo di quattro anni di reclusione. Come noto: - le fattispecie previste nell'art. 12, comma 3, d. Igs n. 286 del 1998 configurano circostanze aggravanti del reato di pericolo di cui al comma 1 del medesimo articolo (Sez. U, n. 40982 del 21/06/2018, P., Rv. 273937); - il comma 3-quater del citato art. 12 stabilisce un preciso "ordine di applicazione delle circostanze" (Sez. 1, n. 27349 del 16/04/2021, Salamon, Rv. 281669); - ove, come nel caso di specie, ricorra la circostanza aggravante di cui all'art. 12, comma 3-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per essere stati commessi plurimi fatti tra quelli previsti dalla ipotesi aggravata di cui al precedente comma 3, il divieto di bilanciamento con le circostanze attenuanti si estende anche a quest'ultima aggravante, in ragione del ricordato ordine di applicazione delle circostanze (Sez. 1, n. 27349/2021, cit.); 6 - dunque, i giudici non potevano che partire da una pena non inferiore a quattro anni di reclusione (in ragione della legge vigente all'epoca dei fatti), operando gli aumenti ulteriori di pena previsti per le aggravanti privilegiate e, solo all'esito, applicare la riduzione per le circostanze attenuanti generiche (riduzione che, proprio in ragione dei particolari vincoli nel giudizio di bilanciamento imposti dalla legge in casi come quello di cui si discute, nemmeno opererebbe laddove le circostanze attenuanti generiche fossero state riconosciute equivalenti: cfr. Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021, Cena, Rv. 282096). La pena-base, dunque, è stata determinata in misura di poco superiore al minimo consentito, e il riferimento operato dalla Corte di appello al numero delle pratiche illegittimamente presentate rende di per sé ragione dell'esercizio non manifestamente illogico del potere discrezionale attribuito sul punto al giudice del merito. Analogamente, la misura minima degli aumenti a titolo di continuazione esclude in radice qualsivoglia abuso nell'esercizio di tale discrezionalità (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005). 2. E' parimenti inammissibile l'intero ricorso di OM RR. 2.1. Il primo motivo è innanzitutto inammissibile laddove censura la violazione delle norme processuali inerenti la valutazione della prova (il ricorrente cita gli artt. 125, 192, 533 e 546 lett. e cod. proc. pen). Va semplicemente ricordato sul punto che «in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Analogamente, sotto lo schermo della violazione della legge penale, il ricorrente censura in realtà la motivazione, perché nemmeno ipotizza l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto la fattispecie astratta). Tuttavia, nemmeno il vizio di motivazione appare ammissibilmente dedotto, perché il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione 7 e non invece il rapporto tra prova e decisione;
sicché il ricorso per cassazione, per essere valutato come ammissibile, deve rivolgere le proprie censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione e non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. Sotto l'apparente denuncia di un vizio argomentativo, il ricorrente demanda alla Corte di cassazione una inammissibile "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr. Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). Infatti, il ricorrente si limita a citare genericamente le dichiarazioni degli altri datori di lavoro e di IN SE, senza precisare né in quale misura esse sarebbero state travisate (per omissione) né in cosa risiederebbe la loro decisività, cioè la loro idoneità a scardinare l'impianto logico-motivazionale della sentenza impugnata. Impianto che, al contrario, è perfettamente coerente rispetto all'esigenza di motivazione rafforzata, dotata di «forza persuasiva superiore» (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056) rispetto alla sentenza di primo grado che, come è stato osservato dalla sentenza rescindente, era consistita nella trascrizione delle ordinanze cautelari, con brevi e scarne osservazioni in senso critico (così, a pagina 14, la sentenza della Prima Sezione penale di questa Corte, citata in premessa). La Corte d'appello ha evidenziato, in modo tutt'altro che illogico, che presso l'abitazione del defunto RT RÒ - che faceva da tramite con IN Sarvjjet, gli altri soggetti di nazionalità indiana e i datori di lavoro e che in sede d'interrogatorio aveva dichiarato di conoscere il RR, che lo aveva compulsato per l'assunzione di lavoratori stranieri (pag. 28) - era stato sequestrato il manoscritto recante i nominativi dei cittadini indiani dei quali era stato chiesto il nulla-osta, con un riferimento a certo RR che il ricorrente non giudica univoco (senza però fornire un'alternativa ricostruzione) e che la Corte ha logicamente ricondotto all'odierno imputato non solo in ragione dell'omonimia. Infatti, la Corte ha valorizzato pure la circostanza che il ricorrente avesse inoltrato ben 31 richieste nominative di nulla-osta, per cittadini indiani, disinteressandosi dell'esito della maggior parte di esse e, fornendo una lettura degli elementi di prova coordinata e logica, ha tratto la conclusione che i documenti e le generalità di un così elevato numero di cittadini indiani fosse stata fornita dagli altri coimputati, il IN e RÒ, tanto vero che presso 8 l'abitazione di quest'ultimo era stato rinvenuto l'appunto relativo al RR, con l'annotazione dei nominativi per i quali era stato richiesto il rilascio di nulla-osta. La considerazione del numero di pratiche richieste, la valutazione della testimonianza del RÒ, la circostanza che solo tre siano stati i nulla-osta concessi e che, comunque, il RR sia stato più volte convocato dallo sportello unico per l'integrazione delle domande da lui presentate sono elementi che la Corte di appello ha ritenuto, in modo del tutto coerente, significativi del concorso del RR nel reato ascrittogli. 2.2. Per quanto riguarda il motivo in ordine al trattamento sanzionatorio, valgono le considerazioni svolte a proposito del ricorso di NZ NI. 3. E' fondato il primo motivo del ricorso di SC IR. La Corte di cassazione, nella sentenza rescindente, ha valorizzato la circostanza che la condotta ascritta al ricorrente non si fosse consumata in un unico contesto;
non fosse, cioè, consistita nella presentazione simultanea di pratiche afferenti 31 persone, ma fosse consistita in una pluralità di violazioni unificate dal medesimo disegno criminoso. Con tale ragionamento, la Corte di cassazione ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. Ebbene, individuata la pena pecuniaria, dopo l'applicazione delle circostanze, in euro 16.000 di multa, la Corte di appello ha applicato l'aumento ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. ed all'esito di tale operazione ha determinato la pena in euro 78.000 di multa, per poi procedere alla riduzione di un terzo per il rito. Evidente l'errore materiale: il triplo di 16.000 è 48.000 e, dunque, la pena va ridotta ad euro 32.000 di multa finali (euro 48.000, pari al triplo di euro 16.000, da cui sottrarre un terzo in ragione del rito). 3.2. Alla riduzione della pena può procedere direttamente la Corte di cassazione, contestualmente evidenziando la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso: sia per le ragioni già esposte con riguardo ad analoghi motivi enunciati da NI e RR, sia perché, a fronte del numero di pratiche oggetto del capo d'imputazione contestato al IR, l'applicazione dell'aumento massimo previsto dall'art. 81, secondo comma, cod. pen. con riferimento alla (sola) componente pecuniaria appare tutt'altro che irragionevole.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di IR SC, limitatamente alla pena pecuniaria che ridetermina in euro 32.000 di multa. 9 Rigetta nel resto tale ricorso e quello dei ricorrenti RR OM e NI EO che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11/05/2023