Articolo 16 della Legge 10 ottobre 1986, n. 663
Articolo 15Articolo 17
Versione
31 ottobre 1986
Art. 16. 1. Dopo l' articolo 51-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , aggiunto dal precedente articolo 15 della presente legge, e' inserito il seguente:
"ART. 51-ter. - (Sospensione cautelativa delle misure alternative).
- 1. Se l'affidato in prova al servizio sociale o l'ammesso al regime di semiliberta' o di detenzione domiciliare pone in essere comportamenti tali da determinare la revoca della misura, il magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione essa e' in corso ne dispone con decreto motivato la provvisoria sospensione, ordinando l'accompagnamento del trasgressore in istituto. Trasmette quindi immediatamente gli atti al tribunale di sorveglianza per le decisioni di competenza. Il provvedimento di sospensione del magistrato di sorveglianza cessa di avere efficacia se la decisione del tribunale di sorveglianza non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti".
Entrata in vigore il 31 ottobre 1986
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