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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 20/02/2026, n. 3016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3016 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3016/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IU Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FRATELLO ANTONELLA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9108/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
AL IU SP
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 1 Giudice Di Pace Di Torre NN - Via Margherita Di Savoia N. 67 80058
Torre NN NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
-Ag.entrate Riscossione - Napoli - Via R. Bracco N. 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240162542571000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2048/2026 depositato il 04/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto trasmesso in via telematica Ricorrente_1 propone alla Corte di IU Tributaria di Primo Grado di Napoli ricorso avverso una cartella di pagamento relativa al pagamento n.
071.2024.01625425.71.000, notificata il 25.02.2025, relativa a spese di giustizia per una complessiva somma pari a 110,46 euro e ne chiede l'annullamento per omessa notifica dell'invito a pagare.
Rappresenta, inoltre, di aver in ogni caso corrisposto la somma.
Si sono costituite AL IU SP e l'Agenzia per la Riscossione e hanno chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del ricorso è una cartella di pagamento emessa in seguito all'omesso pagamento del contributo unificato per l'importo di 110,46 comprensivo di sanzioni e interessi.
Dagli atti prodotti da AL risulta che l'invito al pagamento è stato regolarmente notificato all'avvocato via PEC.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio in considerazione del comportamento processuale delle parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IU Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FRATELLO ANTONELLA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9108/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
AL IU SP
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 1 Giudice Di Pace Di Torre NN - Via Margherita Di Savoia N. 67 80058
Torre NN NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
-Ag.entrate Riscossione - Napoli - Via R. Bracco N. 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240162542571000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2048/2026 depositato il 04/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto trasmesso in via telematica Ricorrente_1 propone alla Corte di IU Tributaria di Primo Grado di Napoli ricorso avverso una cartella di pagamento relativa al pagamento n.
071.2024.01625425.71.000, notificata il 25.02.2025, relativa a spese di giustizia per una complessiva somma pari a 110,46 euro e ne chiede l'annullamento per omessa notifica dell'invito a pagare.
Rappresenta, inoltre, di aver in ogni caso corrisposto la somma.
Si sono costituite AL IU SP e l'Agenzia per la Riscossione e hanno chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del ricorso è una cartella di pagamento emessa in seguito all'omesso pagamento del contributo unificato per l'importo di 110,46 comprensivo di sanzioni e interessi.
Dagli atti prodotti da AL risulta che l'invito al pagamento è stato regolarmente notificato all'avvocato via PEC.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio in considerazione del comportamento processuale delle parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese