Decreto cautelare 26 aprile 2024
Ordinanza cautelare 23 maggio 2024
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 08/04/2026, n. 6312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6312 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06312/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04616/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4616 del 2024, proposto da
San Giovanni Cooperativa Edilizia a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Cigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Gabriella Bozzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della nota prot. n. QI/36921 del 20/02/2024 di Roma Capitale, Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, Direzione Edilizia, Ufficio Agibilità, notificata in pari data, con cui è stata dichiarata l’improcedibilità della segnalazione certificata di agibilità prot. QI/43016 del 12/03/2018 presentata dalla Cooperativa ricorrente;
- di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, con espressa riserva di motivi aggiunti;
e per la condanna di Roma Capitale al risarcimento dei danni asseritamente patiti conseguenza dell’illegittima adozione del provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa ZA LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Cooperativa ricorrente - concessionaria del diritto di superficie su aree edificabili comprese nel Piano di Zona B50 “Monte Stallonara”, acquisite al patrimonio indisponibile del Comune di Roma, per la realizzazione di un programma costruttivo di edilizia pubblica economico popolare -, con atto di gravame notificato a controparte in data 19/04/2024 e depositato in giudizio 24/04/2024, ha impugnato il provvedimento meglio specificato in oggetto, rassegnando le censure di seguito rubricate.
2. ILLEGITTIMITA’ DELLA NOTA IMPUGNATA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 21 NONIES DELLA LEGGE N. 241/1990 E DELL’ART. 19 COMMI 3 E 6 BIS DELLA LEGGE 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, CARENZA DEI PRESUPPOSTI E DI MOTIVAZIONE.
Con questo primo mezzo di gravame, la Cooperativa deduce che la nota prot. n. QI/36921 del 20 febbraio 2024, con cui Roma Capitale ha dichiarato l’“improcedibilità” della Segnalazione Certificata di Agibilità prot. QI/43016 del 12/03/2018, è illegittima perché costituisce, di fatto, un annullamento d’ufficio adottato a distanza di sei anni dalla presentazione della S.C.Ag., senza rispettare i presupposti stabiliti dall’art. 21‑ nonies della Legge n. 241/1990. Il Comune ha impropriamente definito il provvedimento come improcedibilità, mentre la sua reale natura è quella di una rimozione di un titolo già formato, che può essere disposta solo entro un termine ragionevole e in presenza di un interesse pubblico concreto e attuale, da motivare in modo puntuale, tenendo conto dell’affidamento del privato. Nella nota impugnata, invece, non è indicato alcun interesse pubblico, attuale e concreto, che possa giustificare la rimozione del titolo né vi è traccia di un’effettiva valutazione comparativa tra interesse pubblico e privato.
Il ricorrente rammenta che con l’entra in vigore del D. Lgs. n. 222/2016, l’agibilità non è più rilasciata dal Comune ma è attestata mediante dichiarazione asseverata del privato interessato, per cui l’immobile diventa agibile al momento del deposito della S.C.Ag; non vi è più la necessità di un provvedimento espresso dell’Amministrazione, mentre il Comune conserva solo poteri di controllo da esercitare entro termini e secondo modalità precisi, che nel caso di specie non sono stati rispettati.
Infatti, la ricorrente, nel 2018, ha presentato l’intera documentazione prevista dal d.P.R. n. 380/2001 e dal D. Lgs. n. 222/2016 per la Segnalazione Certificata di Agibilità, come dimostrato dai relativi allegati (dichiarazioni di conformità impiantistiche, documentazione catastale, collaudi, permesso di costruire, dichiarazioni energetiche, certificato di imbocco in fogna ecc.), pertanto l’affermazione del Comune secondo cui vi sarebbero carenze documentali è infondata e, comunque, tardiva, in quanto eventuali richieste di integrazione avrebbero dovuto essere tempestivamente formulate nei termini di legge e non a distanza di tanto tempo, soprattutto considerando che la documentazione è comunque nella disponibilità di altri uffici comunali.
Ne deriva che la nota impugnata risulta carente della necessaria motivazione, non esplicitando in modo adeguato le ragioni poste a fondamento dell’annullamento disposto, né l’interesse pubblico concretamente perseguito — tanto più rilevante in considerazione del considerevole lasso di tempo trascorso dalla presentazione del titolo e dell’affidamento ormai consolidato sulla sua validità. La nota, inoltre, omette qualsiasi valutazione comparativa tra l’interesse pubblico e quello del privato, imprescindibile ai fini della legittimità dell’esercizio del potere di autotutela.
Va, inoltre, evidenziato che l’agibilità può essere negata solo per ragioni inerenti la sicurezza, l’igiene, la salubrità e il risparmio energetico, come previsto dall’art. 24 del d.P.R. n. 380/2001. Non è quindi legittimo negarla o rimuoverla sulla base di presunte carenze documentali relative ad aspetti che non incidono su tali requisiti, tanto più se tali documenti sono in realtà presenti.
Nel frattempo, gli immobili oggetto della S.C.Ag. sono stati assegnati e compravenduti, consolidando l’affidamento della ricorrente e dei terzi acquirenti: ciò rende ancor più irragionevole e sproporzionato il sacrificio imposto agli stessi dalla rimozione del titolo sopraggiunta dopo un lungo periodo di totale inerzia del Comune.
2.1 ILLEGITTIMITA’ DELLA NOTA GRAVATA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3 E DELL’ART. 7 DELLA LEGGE N. 241/1990 – DIFETTO DI ISTRUTTORIA.
Con questo secondo mezzo di gravame, la Cooperativa ricorrente si duole che la nota impugnata è, inoltre, priva di adeguata motivazione e presenta un evidente difetto di istruttoria: l’Amministrazione si limita ad affermare genericamente l’assenza di alcuni documenti, senza dimostrare alcun interesse pubblico attuale che giustifichi un intervento così tardivo e incisivo e senza aver svolto un’istruttoria approfondita. Manca anche la comunicazione di avvio del procedimento, che avrebbe consentito alla ricorrente di dimostrare immediatamente la completa disponibilità degli atti richiesti. Tale omissione integra un evidente difetto di istruttoria e una violazione gli articoli 3 e 7 della Legge n. 241/1990, oltre che dei principi di trasparenza, partecipazione e buona amministrazione.
Per tutte queste ragioni la Cooperativa ricorrente chiede la sospensione dell’efficacia della nota impugnata, il suo annullamento per violazione di legge, difetto di istruttoria, carenza di motivazione e assenza di interesse pubblico attuale, nonché la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal provvedimento illegittimo.
3. Con memoria depositata il 17/05/2024 Roma Capitale, già costituitasi in giudizio in data 24/04/2024, ha eccepito l’infondatezza del ricorso ex adverso presentato, del quale ha chiesto la reiezione, rappresentando che il provvedimento inibitorio dell’efficacia della segnalazione certificata di agibilità, oggetto d’impugnazione, è stato adottato sul presupposto che la predetta segnalazione non si sarebbe, in realtà, mai perfezionata, in quanto priva del necessario nulla osta relativo alle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo dalla Cooperativa ricorrente.
4.Ad esito della Camera di Consiglio del 22/05/2024, questa Sezione, con ordinanza cautelare n. 02083/2024 del 23/05/2024, ha dichiarato improcedibile la domanda cautelare proposta in via incidentale con il ricorso, avendovi la parte ricorrente rinunciato.
5. In data 20/02/2026 la Cooperativa ricorrente, in vista dell’udienza fissata per la discussione nel merito del ricorso, ha depositato una memoria con cui ha dedotto che le uniche opere di urbanizzazione primaria incompiute non rientrerebbero negli obblighi convenzionalmente a suo carico, in quanto originariamente non previste nelle Convenzioni stipulate con Roma Capitale. Ha, quindi, rappresentato che tali opere avrebbero dovuto essere realizzate dalla Regione, per il tramite della Società in house Astral, in forza di un Protocollo d’Intesa stipulato tra la medesima Regione e il Comune; e che, dunque, nessuna inadempienza potrebbe essere imputata alla medesima Consorziata.
6. All’udienza pubblica del 24 marzo 2026, all’esito della discussione orale, la causa è stata introitata in decisione.
7. In via preliminare, rileva il Collegio che l’istanza di rinvio non può essere accolta per le seguenti autonome ragioni:
a) la natura eccezionale delle circostanze di fatto che, in base all’art. 73, comma 1 bis, c.p.a., consentono il differimento della trattazione della causa (da ultimo Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, n. 4 del 2024; Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 5872 del 2022 e n. 2108 del 2022), circostanze straordinarie - supportate da gravi ragioni che possano influenzare l’esercizio del diritto di difesa - non ricorrenti nel caso di specie (in termini: “ Ai sensi dell'art. 73 comma 1-bis c.p.a. la disponibilità dell’organizzazione e dei tempi del processo compete al giudice, che è tenuto a rispettare il principio del giusto processo e della ragionevole durata del medesimo, tanto più nel processo amministrativo, in cui non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti; in tale prospettiva le parti hanno la facoltà di illustrare e dimostrare le ragioni che potrebbero giustificare un eventuale differimento dell'udienza, cioè i motivi che consentono di qualificare la situazione come eccezionale; tali situazioni eccezionali possono essere integrate solo da gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite. ”, cfr. Consiglio di Stato Sezione V, 21/11/2023, n. 9964);
b) l’obbligo delle parti (sancito dall’art. 2, comma 2, c.p.a.) di cooperare per la ragionevole durata del processo amministrativo, il quale, anche se regolato dal principio dispositivo, non riguarda solo interessi privati, ma comprende anche interessi pubblici che devono essere considerati e soddisfatti;
8. Tanto premesso, il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto, alla stregua delle ragioni di seguito indicate.
9. Ex actis risulta che la S.C.Ag. prot. QI/43016 del 12/03/2018 è stata presentata dalla Cooperativa ricorrente con riferimento agli edifici A e B, ancorchè non fossero state integralmente realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio.
Tale circostanza emerge, peraltro, anche dalla documentazione da ultimo prodotta dalla stessa ricorrente (11/02/2026), dalla quale s’evince che: “ gli atti di collaudo relativamente alla II e alla III Fase del 3 Progetto stralcio ” – oggetto della Convenzione integrativa Rep. 12767 stipulata inter partes il 7/10/20215 – sono stati presentati al Comune resistente soltanto il 19/01/2026, come risulta dall’esibita lettera di trasmissione prot. n. 8695 della medesima data. Pertanto, il deposito degli atti di collaudo è intervenuto a distanza di quasi otto anni dalla presentazione della S.C.Ag.
Il predetto ritardo si pone in evidente contrasto non solo con l’art. 24, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, ma anche con la clausola di cui all’art. 14 della predetta Convezione, rubricata: “ Repertorio n. 12767 - Atto integrativo finalizzato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione assunte a scomputo del contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, ai sensi dell'art.16, comma 2 del D.P.R. n.380/01 nell'ambito del Piano di Zona B50 "Monte Stallonara" III stralcio. ”
L’Articolo 14, intitolato “COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE”, prevede, infatti, che: “ Le opere pubbliche realizzate da ciascun soggetto privato ai sensi del presente atto sono soggette a collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera secondo le vigenti norme in materia di collaudo di lavori pubblici. L'organo di collaudo, a composizione singola o collegiale, è nominato dal "Consorzio" ed è composto da soggetti in possesso dei requisiti professionali adeguati per tipologia ed importo dei lavori da collaudare. I nominativi dei soggetti incaricati del collaudo sono comunicati alla Amministrazione, che può esprimere motivato dissenso sulla nomina entro trenta giorni.
I verbali delle visite di collaudo in corso d'opera e le allegate relazioni, con ogni utile elemento per consentire il controllo sull'andamento dei lavori, sono trasmessi dal "Consorzio" alla commissione di vigilanza e al competente ufficio dell'Amministrazione Capitolina.
Il certificato provvisorio di collaudo delle opere dovrà essere redatto non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo quanto stabilito dall'art. 141, comma l del codice contratti.
Il certificato provvisorio di collaudo deve essere sottoposto alla approvazione dell'Amministrazione Capitolina che vi provvede nel termine di due anni dalla data della sua formale trasmissione agli uffici competenti. L'approvazione del collaudo provvisorio ne determina la definitività.
Qualora l'approvazione del collaudo non intervenga nel termine fissato dal precedente comma, il collaudo da provvisorio diviene definitivo e, qualora nemmeno nei successivi due mesi intervenga l'approvazione, il collaudo si intende tacitamente approvato; decorso inutilmente il termine di approvazione per fatti non imputabili al "Consorzio", le garanzie prestate dal "Consorzio" ai sensi del successivo art. 16 si estinguono automaticamente.
Unitamente al certificato di collaudo provvisorio la parte privata si obbliga a consegnare all'Amministrazione Capitolina, per la definitiva approvazione, la dichiarazione dell'avvenuta presentazione all'Amministrazione stessa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del certificato di agibilità, comprensiva dei relativi certificati (ASL, ISPESL e dichiarazione di conformità degli impianti alla L. n.46/90) dei frazionamenti e degli accatastamenti delle opere medesime. ”
È evidente, dunque, che anche l’art. 14 della predetta Convenzione subordina il rilascio del certificato di agibilità (in conformità della disciplina legislativa all’epoca vigente) alla presentazione, da parte del concessionario, non solo di tutta la documentazione a questi fini necessaria ma, altresì, del certificato di collaudo provvisorio delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo dei relativi oneri.
Circostanza quest’ultima, tuttavia, che la ricorrente non avrebbe potuto certo soddisfare alla data di presentazione della S.C.Ag. – il 12/03/2018 –, avendo la stessa provveduto alla trasmissione degli atti di collaudo del III stralcio funzionale – cioè di opere sicuramente rientranti negli obblighi da essa convenzionalmente assunti il 7 ottobre 2015 - solo in epoca recentissima, cioè il 19/01/2026.
Difettavano, dunque, i presupposti normativi e convenzionali per una valida presentazione della S.C.Ag. e, quindi, per la produzione dei relativi effetti.
Sono così smentite per tabulas — ed anzi sulla base delle stesse produzioni di parte ricorrente — le affermazioni secondo cui: “ Nel caso di specie gli obblighi e i patti convenzionali in capo al Consorzio per le opere di urbanizzazione e agli operatori sono stati integralmente rispettati, come peraltro risulta dal fatto che, ultimati i lavori di finitura, in data 12.3.2018 la ricorrente ha trasmesso al Comune resistente Segnalazione Certificata di Agibilità (All.B al ricorso introduttivo) con uniti allegati, tra cui la Dichiarazione di Conformità dell’impianto elettrico condominiale scale A e B, elettrico unità imm.ri residenziali scala B, elettrico autorimessa, elettrico unità imm.ri C/2, ai sensi del D.M. 37/2008 art. 7 c., il Certificato di Attestazione di imbocco in fogna, l’Attestato di Prestazione Energetica completa della ricevuta di deposito e l’Attestato di Qualificazione energetica con relativa ricevuta di deposito.
D’altronde l’agibilità del cespite oggetto della presente iniziativa edilizia è comprovata dal certificato di collaudo statico (All.B27 al ricorso introduttivo) e dall’attestazione di imbocco in fogna (All.B26 al ricorso introduttivo).”
Come chiarito, al contrario, la Cooperativa ricorrente ha allegato alla S.C.Ag. prot. QI/43016 del 12/03/2018 una documentazione insufficiente rispetto a quanto richiesto dall’art. 14 della Convenzione del 7 ottobre 2015 e dall’art. 24, comma 5, del d.P.R. n. 380/2001: è stato versato agli atti il solo nulla osta tecnico rilasciato da ACEA a eseguire le opere di collegamento alla rete fognaria, ma non anche il certificato di attestazione dell’imbocco in fogna richiesto da Roma Capitale, né risultano prodotte le dichiarazioni di conformità o i certificati di collaudo degli impianti installati negli edifici di cui è causa specificamente indicati da Roma Capitale, in violazione della lettera e) del citato art. 24; così come difettano gli atti di collaudo delle opere di urbanizzazione.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, risulta irrilevante – ai fini del decidere – la asserita mancata realizzazione, da parte dell’Amministrazione, delle opere di urbanizzazione su di essa gravanti ( id est le vasche di laminazione), in forza del Protocollo d’Intesa stipulato tra il Comune di Roma e la Regione Lazio, con la quale quest’ultima ha assunto l’obbligo a eseguire: “ le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché delle ulteriori opere aggiuntive non previste, necessarie al completamento dei Piani di Zona del II PEEP ”.
Ciò che rileva, infatti, è che alla data di presentazione della S.C.Ag. (18/03/2018), la odierna ricorrente non aveva comunque presentato il certificato di collaudo delle opere di urbanizzazione poste a suo carico.
Osserva, peraltro, il Collegio che le risultanze documentali non offrono prova alcuna dell’effettiva e tempestiva esecuzione e collaudo delle opere relative al primo stralcio funzionale.
Tanto s’evince chiaramente proprio dall’esibito riscontro di parte, Prot. N. 157/2026 del 20/02/2026, con il quale il Consorzio di Monte Stallonara allega che le opere di cui al I stralcio sono: “ tutte concluse e per le quali è stato depositato (da tempo) il relativo collaudo, con successiva presa d’atto da parte di Roma Capitale e con i Documenti agli atti. ”, senza tuttavia precisare e comprovare quando e come il relativo collaudo sarebbe stato presentato a Roma Capitale e da questa approvato; mentre con riferimento alle opere del III stralcio si limita a precisare che: “ La I Fase è stata completata e collaudata e il collaudo è stato trasmesso e recepito da Roma Capitale ”, ma anche in questo caso senza specificare e comprovare quando e con quali modalità il relativo collaudo sarebbe stato trasmesso al Comune e da questo recepito. Infine, per le opere relative alla II e III fase del III stralcio, la trasmissione del collaudo è avvenuta, come visto, solo nel gennaio 2026 con il protocollo QI/2026/8659.
È, pertanto, dimostrato che alla data di presentazione della S.C.Ag. prot. QI/43016 del 12/03/2018, le opere di urbanizzazione che il Consorzio si era impegnato a eseguire direttamente a scomputo dei relativi oneri non erano né ultimate né collaudate, impedendo in radice alla S.C.Ag. la produzione dei relativi effetti.
Se è vero, infatti, che in una logica di sempre maggiore semplificazione della materia, il legislatore nazionale ha introdotto, nel tempo, accanto a forme provvedimentali di riconoscimento dell’agibilità (ancorché a loro volta semplificate dalla previsione di meccanismi di possibile silenzio assenso), la possibilità di autocertificare con efficacia immediata la sussistenza dei presupposti di legge, grazie all’attestazione da parte di un tecnico abilitato; cionondimeno, tali modelli procedimentali semplificati non possono autorizzare alcuna deroga ai requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e di regolarità urbanistico–edilizia che devono necessariamente connotare l’immobile per potersi ritenere agibile.
Ne consegue che, nella fattispecie di cui è causa, l’assenza dei presupposti necessari per la valida presentazione della S.C.Ag. ha impedito agli edifici di che trattasi di acquisire l’ambita agibilità.
Né in senso contrario vale quanto affermato dal ricorrente con il primo mezzo di gravame, secondo il quale il provvedimento oggetto della odierna impugnazione sarebbe intervenuto a distanza di un notevole lasso di tempo dalla presentazione della S.C.Ag., in aperta violazione sia del termine di trenta giorni per emettere eventuali provvedimenti inibitori, ripristinatori e/o conformativi in ipotesi di assenza dei requisiti e dei presupposti previsti per l’operatività della S.C.I.A. di cui all’art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990, sia del termine massimo di diciotto mesi ( ratione temporis vigente) e delle condizioni previste dal comma 4 della medesima disposizione normativa per l’esercizio del potere di autotutela di cui all'art. 21 nonies della Legge n. 241/1990.
Come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza anche di questo T.A.R. (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II, 14/04/2025, n. 7279): “ Ai sensi dell'art. 24, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380 l'agibilità attesta "La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale valutate secondo quanto dispone la normativa vigente". L'agibilità, che viene attestata mediante segnalazione certificata, consente quindi un controllo su tutti quei requisiti che rendono un fabbricato idoneo, sotto il profilo igienico sanitario, ad essere "abitabile" o comunque utilizzabile secondo la sua propria destinazione d'uso, includendo in questo concetto le nozioni di sicurezza e di risparmio energetico sviluppatesi nel tempo e tutelate da apposita normativa speciale e ricollegandolo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.
Ai sensi dell'art. 24, comma 4 del DPR n. 380/2001 "Ai fini dell'agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:
a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni".
Come rimarcato in giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. VI, 10/07/2024, n. 6199) "... l'agibilità di un edificio dipende anche dal fatto che sia servito dalle opere di urbanizzazione primaria, e quindi può essere negata quando tali opere non esistano ancora (art. 24, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001) ...).
Nel caso di specie l'Amministrazione ha correttamente adottato il gravato provvedimento atteso che l'attestazione di agibilità è risultata incompleta, in quanto non corredata della prova dell'avvenuta realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio, nonché dell'avvenuto completamento delle parti strutturali connesse, con i relativi certificati di collaudo degli impianti relativi alle parti comuni.
Pertanto, come emerge dalla documentazione in atti, difetta il principale presupposto per l'agibilità degli immobili realizzati nell'ambito di un Piano di Zona, ossia il completamento delle opere di urbanizzazione primaria, che dovevano essere realizzate a scomputo degli oneri dovuti da parte dei concessionari del diritto di superficie.
Poiché la produzione documentale è risultata incompleta per causa riconducibile alla segnalante, l'esercizio del potere inibitorio e di autotutela previsto dall'art. 19 della L. n. 241/1990 può esplicarsi anche oltre il termine e le condizioni previste dalla predetta disposizione normativa.
Al riguardo è stato infatti precisato in giurisprudenza (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, 23/01/2023, n. 195) che "L'art. 19, comma 1, L. n. 241 del 1990, pone a carico di colui che presenta la segnalazione certificata di inizio attività l'onere di corredarla della documentazione richiesta dalla legge. È chiaro che solo una segnalazione completa degli allegati legittima l'esercizio dell'attività e consente al Comune di effettuare il controllo nel termine assegnato".
"Superato tale termine non possono escludersi provvedimenti di autotutela nonché la possibilità di assumere procedimenti inibitori dell'attività in caso di dichiarazioni false e mendaci allegate alla s.c.i.a. ovvero di attività difforme da quanto segnalato" (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, Sentenza, 01/02/2016, n. 149). ” (cfr. anche T.A.R. Toscana, Firenze, Sezione III, 16/10/2021, n. 1328).
In termini anche un recente precedente di questa Sezione (sentenza n. 2250/2025).
9.1 Per le ragioni sopra rappresentate deve essere respinto anche il secondo motivo di ricorso.
Come chiarito, infatti, il provvedimento impugnato fornisce un’adeguata motivazione circa i requisiti mancanti della S.C.Ag. e l’insufficienza della documentazione a essa allegata, così da risultare immune dai vizi di difetto di motivazione e di istruttoria dedotti dalla Cooperativa ricorrente.
Quanto, poi, alla contestazione secondo la quale la resistente Amministrazione comunale non ha instaurato un contraddittorio preventivo con la Cooperativa, rileva il Collegio che l’attivazione del contraddittorio procedimentale sarebbe stato superfluo a fronte del dato certo e oggettivo del mancato (completamento e) collaudo delle opere di urbanizzazione a carico della Cooperativa stessa come pure della carenza della documentazione richiesta ex lege a corredo della segnalazione.
10. L’infondatezza della domanda di annullamento comporta, altresì, la reiezione anche delle pretese risarcitorie.
11. In definitiva, dunque, il ricorso proposto è palesemente infondato e, pertanto, deve essere respinto.
12. Le spese processuali del presente giudizio, ex art. 26 c.p.a. e art. 91 c.p.c., seguendo la soccombenza, vanno poste a carico della Cooperativa ricorrente, e sono liquidate come da dispositivo in € 3.000,00 (Tremila/00).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , delle spese del presente giudizio, liquidate in € 3.000,00 (Tremila/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
EL IL, Presidente
Giuseppe Licheri, Primo Referendario
ZA LA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZA LA | EL IL |
IL SEGRETARIO