TAR Torino, sez. I, sentenza 12/05/2026, n. 1059
TAR
Ordinanza cautelare 25 gennaio 2024
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TAR
Sentenza 12 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione direttiva 2013/33/UE e d.lgs. n. 142/2015

    Il Tribunale ha ritenuto infondate le censure, evidenziando che il ricorrente si è allontanato dalla struttura senza comunicare le ragioni e senza addurre motivi giustificativi come forza maggiore, caso fortuito o gravi motivi personali. Inoltre, è stata rilevata la potenziale perdita di interesse al ricorso data la percezione di una retribuzione superiore all'assegno sociale.

  • Rigettato
    Mancata comunicazione dell'avvio del procedimento e violazione del contraddittorio

    Il Tribunale ha ritenuto infondate tali censure, richiamando l'ordinanza cautelare che aveva già evidenziato l'inidoneità del certificato di residenza prodotto a dimostrare la reperibilità del ricorrente al momento dell'adozione del provvedimento. Inoltre, non sono stati dedotti motivi giustificativi dell'allontanamento che avrebbero potuto portare a una decisione diversa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. I, sentenza 12/05/2026, n. 1059
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 1059
    Data del deposito : 12 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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