Ordinanza cautelare 25 gennaio 2024
Sentenza 12 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 12/05/2026, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01059/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01073/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1073 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Francesio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, Ufficio Territoriale del Governo di Vercelli, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del provvedimento del -OMISSIS-, notificato in data 2 novembre 2023, con il quale il Prefetto di Vercelli ha revocato al ricorrente la misura di accoglienza disposta in suo favore;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Vercelli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. Pietro AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Prefetto di Vercelli ha revocato al ricorrente la misura di accoglienza disposta in suo favore sulla scorta della seguente motivazione: “ …nella notte del-OMISSIS- si è allontanato dalla struttura senza fornire alcuna preventiva comunicazione e senza chiedere l’autorizzazione; VISTO il report giornaliero in data -OMISSIS- delle presenze pervenuto dalla predetta Cooperativa Sociale, afferente la struttura in questione, dal quale risulta che il sig. -OMISSIS- continua ad essere assente dal CAS dalla notte del -OMISSIS- […] ”.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha proposto impugnazione davanti a questo Tribunale, chiedendone, previa sospensione, l’annullamento.
Con ordinanza n. 35/2024 questa Sezione ha respinto la domanda cautelare.
All’udienza pubblica del 18 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Con un primo ordine di censure il ricorrente denuncia la violazione della direttiva 2013/33/UE e dell’art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 142/2015, nonché il vizio di eccesso di potere, contestando la sussistenza dei presupposti per disporre la revoca della misura di accoglienza.
Le censure devono ritenersi infondate.
2.1. Si deve premettere che l’art. 20, comma 1, della direttiva 2013/33/UE prevede che “ 1. Gli Stati membri possono ridurre o, in casi eccezionali debitamente motivati, revocare le condizioni materiali di accoglienza qualora il richiedente: a) lasci il luogo di residenza determinato dall'autorità competente senza informare tali autorità, oppure, ove richiesto, senza permesso […]. In relazione ai casi di cui alle lettere a) e b), se il richiedente viene rintracciato o si presenta volontariamente all'autorità competente, viene adottata una decisione debitamente motivata, basata sulle ragioni della scomparsa, nel ripristino della concessione di tutte le condizioni materiali di accoglienza revocate o ridotte o di una parte di esse ”.
In attuazione di tale direttiva, l’art. 23 d.lgs. n. 142/2015 ha previsto che “ 1. Il prefetto della provincia in cui hanno sede le strutture di cui agli articoli 9 e 11, dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di: a) mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente […] 3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore del centro è tenuto a comunicare, immediatamente, alla prefettura - ufficio territoriale del Governo la mancata presentazione o l'abbandono della struttura da parte del richiedente. Se il richiedente asilo è rintracciato o si presenta volontariamente alle Forze dell'ordine o al centro di assegnazione, il prefetto territorialmente competente dispone, con provvedimento motivato, sulla base degli elementi addotti dal richiedente, l'eventuale ripristino delle misure di accoglienza. Il ripristino è disposto soltanto se la mancata presentazione o l'abbandono sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito o comunque da gravi motivi personali. ”.
2.2. Ciò premesso, nel caso di specie, il ricorrente si è allontanato dalla struttura di accoglienza senza avere comunicato, né in via preventiva né successivamente, alla predetta struttura e all’Amministrazione le ragioni di tale allontanamento, il quale, al momento dell’emanazione del provvedimento impugnato, si era già protratto per cinque giorni (dal -OMISSIS- al -OMISSIS-). Né il ricorrente ha addotto elementi in giudizio volti a dimostrare che l’abbandono della struttura di accoglienza sia stato causato “ …da forza maggiore o caso fortuito o comunque da gravi motivi personali ” (art. 23, comma 3, d.lgs. n. 142/2015), essendosi limitato ad allegare la generica necessità di trovare un lavoro, senza però chiarire il motivo per la quale tale esigenza sarebbe stata incompatibile con il permanere nella struttura o con l’avvisare la struttura stessa della necessità di allontanarsi.
Al riguardo, si deve rilevare che la revoca della misura di accoglienza in caso di abbandono della struttura senza giustificato motivo prevista dalla normativa nazionale – e rientrante nelle ipotesi contemplate nella direttiva europea (anche al fine di contrastare la possibilità di abuso del sistema di accoglienza, cfr. considerando n. 25 della direttiva) – trova la sua ratio anche nella necessità di evitare che le limitate risorse dell’Amministrazione vengano utilizzate a detrimento di altri richiedenti che hanno bisogno delle medesime misure di accoglienza.
Peraltro, occorre altresì rilevare che, sulla base di quanto riferito nella relazione della Prefettura e non contestato dal ricorrente, quest’ultimo, successivamente al provvedimento impugnato risulterebbe avere percepito una retribuzione annua nettamente superiore all’assegno sociale, circostanza che potrebbe fare venire meno il suo interesse alla decisione del presente giudizio, posto che la disponibilità di mezzi economici sufficienti escluderebbe comunque la possibilità di accedere alla misura di accoglienza di cui viene lamentata la revoca.
3. Con un secondo ordine di censure il ricorrente denuncia la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento e la conseguente violazione del contraddittorio procedimentale.
Anche tali censure devono ritenersi infondate.
Come già rilevato nell’ordinanza cautelare, “ …il certificato di residenza prodotto, non essendo un certificato storico ed avendo data successiva alla revoca, non attesta che il ricorrente fosse reperibile, anche ai fini della partecipazione procedimentale, quando la revoca è stata adottata ”.
Inoltre, parte ricorrente non ha dedotto alcuna circostanza giustificativa dell’allontanamento dalla struttura di accoglienza, astrattamente rientrante nell’ambito della “forza maggiore”, del “caso fortuito” o dei “gravi motivi personali”, che avrebbe potuto condurre ad una determinazione amministrativa diversa da quella in concreto adottata (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 1322/2022).
4. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.
5. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della natura della controversia.
6. Deve invece essere disposta la revoca dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato in ragione della manifesta infondatezza del ricorso, non essendo stati dedotti elementi oggettivi astrattamente idonei a giustificare l’abbandono della struttura di accoglienza senza una preventiva comunicazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Dispone la revoca dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE OS, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
Pietro AN, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| Pietro AN | LE OS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.