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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/12/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 789/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 789 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...] nella C.le Antonetto Cugni n. 7, rappresentata e difesa dall'avv.
AN RI, giusta procura in atti,
E
(C.F. ), nato a MO (RG) in [...] CP_1 C.F._2
11/11/1968 ed ivi residente nella C.le Cava Pirato Maria n. 41, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Cicero, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 18/6/2025;
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/04/2025, e Parte_1 CP_1 hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 9/04/2002 a MO e trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune predetto al n.11, parte II, Serie A, anno 2002; hanno rappresentato che dall'unione coniugale è nata la figlia (4/11/2003), Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente;
hanno esposto di essere separati consensualmente dal 22/2/2018, giusta sentenza di separazione personale inter partes, resa dal Tribunale di Ragusa ha omologato il
17/12/2019; hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede, ricevuti gli atti, nulla ha opposto.
°°°
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi dal 22/2/2018, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 1209/2019, resa dal
Tribunale di Ragusa in data 17/12/2019, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge al momento del deposito del ricorso introduttivo (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante
“Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
2 Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda senza alcuna condizione, avendo rinunciato al reciproco mantenimento ed essendo la figlia maggiorenne ed economicamente indipendente.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto da e il 9/4/2002 a MO (RG) e trascritto nel Parte_1 CP_1 registro degli atti di matrimonio del comune predetto, anno 2002 n. 11, parte II, serie A;
- prende atto della rinuncia reciproca al mantenimento da parte dei coniugi;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di MODICA ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di MODICA di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
13.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 789 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...] nella C.le Antonetto Cugni n. 7, rappresentata e difesa dall'avv.
AN RI, giusta procura in atti,
E
(C.F. ), nato a MO (RG) in [...] CP_1 C.F._2
11/11/1968 ed ivi residente nella C.le Cava Pirato Maria n. 41, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Cicero, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 18/6/2025;
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/04/2025, e Parte_1 CP_1 hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 9/04/2002 a MO e trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune predetto al n.11, parte II, Serie A, anno 2002; hanno rappresentato che dall'unione coniugale è nata la figlia (4/11/2003), Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente;
hanno esposto di essere separati consensualmente dal 22/2/2018, giusta sentenza di separazione personale inter partes, resa dal Tribunale di Ragusa ha omologato il
17/12/2019; hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede, ricevuti gli atti, nulla ha opposto.
°°°
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi dal 22/2/2018, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 1209/2019, resa dal
Tribunale di Ragusa in data 17/12/2019, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge al momento del deposito del ricorso introduttivo (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante
“Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
2 Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda senza alcuna condizione, avendo rinunciato al reciproco mantenimento ed essendo la figlia maggiorenne ed economicamente indipendente.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto da e il 9/4/2002 a MO (RG) e trascritto nel Parte_1 CP_1 registro degli atti di matrimonio del comune predetto, anno 2002 n. 11, parte II, serie A;
- prende atto della rinuncia reciproca al mantenimento da parte dei coniugi;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di MODICA ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di MODICA di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
13.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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