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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 16/01/2026, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 202/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
FICHERA ANTONINO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6371/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240033574783000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 115/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
_______________________________________________________________________________
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e diritto
Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 295 2024 0033574783000, notificata il 29/05/2024, con la quale si chiedeva il pagamento della somma complessiva di € 774,75, a titolo di contributo unificato, sanzioni ed accessori in relazione ai ricorsi RGR 3031/2022 e 3082/2022, depositati presso la Corte di
Giustizia Tributaria di I Grado di Messina.
Si costituivano ADER ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze eccependo l'infondatezza del ricorso ed
ADER il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione all'aspetto impositivo della pretesa.
Il ricorso è infondato.
In relazione ad entrambi i ricorsi (numeri RGR 3031/2022 e RGR 3082/2022) dai quali origina la contestazione relativa al pagamento del c.u.t., il ricorrente prima di ricevere la notifica della cartella di pagamento impugnata aveva ricevuto la notificazione degli atti presupposti, inviti al pagamento e avvisi di irrogazione delle sanzioni tanto che lo stesso ricorrente li ha prodotti nel proprio fascicolo telematico.
La mancata impugnazione degli atti prodromici alla cartella di pagamento ha determinato la cristallizzazione della pretesa tributaria e la cartella può essere impugnata solo per vizi suoi propri.
Il ricorrente, quale vizio proprio della cartella impugnata, lamenta il proprio difetto di legittimazione passiva a seguito della pronunzia di accoglimento del proprio ricorso emessa dalla Corte tributaria.
Anche tale motivo è infondato.
L'art. 14 c. 1 del D.P.R. n. 115/2002 prevede che “La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.”
Il contributo unificato deve, pertanto, essere corrisposto dalla parte che “inizia” il giudizio e che ne è il legittimato passivo.
La pronunzia sulle spese che definisce il giudizio ha l'esclusiva finalità di individuare su quale parte dovrà gravare l'onere delle spese del processo (incluso il contributo unificato) dando titolo alla parte vittoriosa sulle spese di recuperare quelle sopportate.
La liquidazione giudiziale delle spese opera, tuttavia, esclusivamente sul piano interno dei rapporti tra le parti processuali, ricorrente e resistente, mentre non riguarda il rapporto tra soggetto tenuto al pagamento del c.u.t. ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze che ne è il creditore.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro
350,00 per compensi oltre accessori in favore di ciascuno dei resistenti. Messina, 12.01.2026 Il giudice monocratico Antonino Fichera
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
FICHERA ANTONINO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6371/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240033574783000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 115/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
_______________________________________________________________________________
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e diritto
Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 295 2024 0033574783000, notificata il 29/05/2024, con la quale si chiedeva il pagamento della somma complessiva di € 774,75, a titolo di contributo unificato, sanzioni ed accessori in relazione ai ricorsi RGR 3031/2022 e 3082/2022, depositati presso la Corte di
Giustizia Tributaria di I Grado di Messina.
Si costituivano ADER ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze eccependo l'infondatezza del ricorso ed
ADER il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione all'aspetto impositivo della pretesa.
Il ricorso è infondato.
In relazione ad entrambi i ricorsi (numeri RGR 3031/2022 e RGR 3082/2022) dai quali origina la contestazione relativa al pagamento del c.u.t., il ricorrente prima di ricevere la notifica della cartella di pagamento impugnata aveva ricevuto la notificazione degli atti presupposti, inviti al pagamento e avvisi di irrogazione delle sanzioni tanto che lo stesso ricorrente li ha prodotti nel proprio fascicolo telematico.
La mancata impugnazione degli atti prodromici alla cartella di pagamento ha determinato la cristallizzazione della pretesa tributaria e la cartella può essere impugnata solo per vizi suoi propri.
Il ricorrente, quale vizio proprio della cartella impugnata, lamenta il proprio difetto di legittimazione passiva a seguito della pronunzia di accoglimento del proprio ricorso emessa dalla Corte tributaria.
Anche tale motivo è infondato.
L'art. 14 c. 1 del D.P.R. n. 115/2002 prevede che “La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.”
Il contributo unificato deve, pertanto, essere corrisposto dalla parte che “inizia” il giudizio e che ne è il legittimato passivo.
La pronunzia sulle spese che definisce il giudizio ha l'esclusiva finalità di individuare su quale parte dovrà gravare l'onere delle spese del processo (incluso il contributo unificato) dando titolo alla parte vittoriosa sulle spese di recuperare quelle sopportate.
La liquidazione giudiziale delle spese opera, tuttavia, esclusivamente sul piano interno dei rapporti tra le parti processuali, ricorrente e resistente, mentre non riguarda il rapporto tra soggetto tenuto al pagamento del c.u.t. ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze che ne è il creditore.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro
350,00 per compensi oltre accessori in favore di ciascuno dei resistenti. Messina, 12.01.2026 Il giudice monocratico Antonino Fichera