Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 29/12/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
n.30906 REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 195/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
Composta dai Magistrati:
VI OR Presidente BR Vinciguerra UD relatore
AR EZ UD
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. G 30906 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:
1) EN CO EN S.R.L., con sede legale in Milano, Corso Venezia, n. 40, C.F. e P.IVA 09431840967, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Diego Antonica per mandato in atti, elettivamente domiciliata in Lecce alla via Di Candia, presso lo studio del difensore;
2) MO FR, nato a [...] il [...] e residente a [...], C.F.: [...];
3) DA AO (c.f. [...]), nato a [...] il 31.12.1975, residente in [...]
int. 1;
4) IL RC, nato a [...] il [...] e residente a [...], C.F.: [...], rappresentato e difeso dall’avv. Antonino Nobile e dall’avv. LO Nobile per mandato in atti, elettivamente domiciliato in Frosinone via Calvosa n. 39 presso lo studio dei difensori
Convenuti
con l’intervento di
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS S.P.A. (C.F. e P. Iva 05754381001), con sede in Roma, viale M.llo Pilsudski, n. 92, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Segato e Antonio Pugliese per mandato in atti, elettivamente domiciliato in Roma, via Panama 68 presso lo studio dell’avv. Segato
VISTO il D.Lgs. n. 26 agosto 2016, n. 174. VISTO l’atto introduttivo.
LETTI gli atti e i documenti di causa.
UDITI all’udienza del 26.11.2025 il Pubblico Ministero Marcella Tomasi e gli Avvocati Antonino Nobile per IL e Valeria Deriu in sostituzione dell’Avv. Antonica per EN CO EN RL, e omessa la relazione di causa con il consenso delle parti.
FATTO La Procura regionale ha contestato in atto di citazione alla società EN CO EN RL, al suo amministratore per gli anni 2016-2017 MO FR, e alle persone fisiche considerate coautrici della descritta condotta illecita DA PA e IL RC una responsabilità per danno erariale pari a complessivi euro 7.119.335,85, conseguente all’illecita percezione, in capo a EN CO EN, di incentivi pubblici sotto forma di Titoli di Efficienza Energetica (TEE, c.d. “certificati bianchi”), corrisposti per il tramite dell’ente pubblico C.S.E.A. - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali - dal Gestore dei Servizi Energetici GS S.p.A., società in house partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Secondo quanto esposto dall’organo requirente, l’istruttoria ha preso avvio dalla notizia di danno costituita da nota prot. 0241710/2021 del 28.6.2021 della Guardia di Finanza-Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Treviso con cui la Procura contabile è stata informata del procedimento penale 4613/2018 R.G.N.R. avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, in cui si contestava a diversi soggetti il reato p. e p. dall’art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazione pubbliche), commesso negli anni 2015-2017.
In atto di citazione è descritta sinteticamente la normativa che regola i titoli di efficienza energetica (TEE, cd. certificati bianchi), ovvero:
- tali certificati sono titoli che attestano risparmi energetici conseguiti dagli utilizzatori finali attraverso interventi di incremento dell’efficienza energetica;
- costituiscono una forma di contributo pubblico introdotto con i DD.MM. 20.7.2004 del Ministero delle Attività Produttive e del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio nell’ambito delle politiche di incentivazione della riduzione dei consumi energetici avviate dall’Unione Europea nel rispetto del Protocollo di Tokio, con cui è stata data attuazione alle misure di incremento dell’efficienza energetica perseguite dal legislatore all’art. 9 d.lgs. n. 79/1999 (relativo al settore dell’energia elettrica) ed all’art. 16 d.lgs. n. 164/2000 (relativo al settore del gas);
- la disciplina è stata successivamente modificata ed integrata dai DD.MM. 21.12.2007 (disciplinante i profili patologici della decadenza dai benefici in caso di presentazione a GS di documentazione falsa, 28.12.2012 e 11.1.2017);
- sulla base della normativa richiamata, i distributori di energia elettrica e gas con oltre 50.000 clienti finali (i cd. soggetti obbligati) hanno l’obbligo di raggiungere ogni anno determinate quote di risparmio energetico (pena l’irrogazione di sanzioni pecuniarie) espresse in Tonnellate Equivalenti di Petrolio risparmiato (TEP, pari a circa 5,3 MWh elettrici, a 11,7 MWh termici e a 1.220 metri cubi di gas), certificate appunto dai TEE (un TEE equivale al risparmio di un TEP);
- l’obiettivo di certificazione di risparmio energetico può essere raggiunto dai soggetti obbligati direttamente, ossia attraverso progetti di risparmio energetico attuati con i propri clienti e conseguente percezione dei TEE, o indirettamente, ossia acquistando ogni anno da altri soggetti un quantitativo minimo di certificati bianchi;
- i certificati bianchi sono veri e propri titoli negoziabili, dematerializzati e al portatore ceduti su un’apposita piattaforma di mercato gestita da ME (o in alternativa attraverso transazioni bilaterali) anche dai soggetti privati che li hanno percepiti da GS attraverso l’attestazione di interventi di efficientamento energetico;
- in base al D.M. 28.12.2012 tra i soggetti privati che possono proporre progetti di efficientamento energetico e percepire i relativi certificati bianchi figura la cd. società SC (Energy Service Company), definita ex art. 2 d.lgs. n. 115/2008 come la persona fisica o giuridica “che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente e ciò facendo, accetta un rischio finanziario”, occupandosi della diagnosi, del progetto e degli interventi di efficientamento in favore di clienti finali (cd. cliente-partecipante, il quale è sgravato da ogni onere organizzativo e di investimento, beneficiando solo dei risparmi energetici), assumendosi il rischio imprenditoriale dei progetti di riqualificazione e gli oneri finanziari dovuti all’impresa esecutrice dei lavori;
- la società SC garantisce l’esito della riqualificazione e del conseguente risparmio energetico, certificando la veridicità dei lavori di efficientamento effettuati e giustificando in tal modo la percezione dei certificati bianchi attraverso la presentazione a GS delle c.d. richieste di verifica e certificazione dei risparmi (RVC);
- la valutazione dei risparmi energetici attestate nelle RVC (quindi dei TEP che di riflesso comporta l’emissione del TEE) è effettuata a priori mediante l’utilizzo di schede tecniche nelle quali sono definiti una serie di valori atti a commisurare il risparmio energetico lordo annuo, senza effettuare misurazioni in loco;
- entro 60 giorni dalla presentazione della RVC, GS provvede alla verifica della documentazione e certifica il risparmio energetico, assegnando i certificati bianchi ed autorizzando il loro rilascio da parte di ME (cfr. art. 6 D.M. 28.12.2012);
- il meccanismo di circolazione dei TEE trova il proprio epilogo nell’annullamento degli stessi a seguito dell’”incasso” del loro controvalore da parte dei soggetti obbligati, unici acquirenti finali (ad esempio A2A, Enel, etc.), cui, a parziale copertura dei costi sostenuti per l’acquisto dei TEE, viene riconosciuto da GS un contributo statale in danaro (cd. “contributo tariffario unitario”), dunque un controvalore monetario determinato ogni anno con provvedimento dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) sulla base dell’ultimo andamento dei prezzi dei titoli sul relativo mercato, contributo materialmente erogato per mezzo della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA).
La tesi sostenuta dalla Procura contabile, sulla base della documentazione acquisita, è che la maggior parte delle RVC presentate dalla EN CO EN relative ai certificati emessi negli anni 2016-2017 siano false, in quanto attestanti interventi di riqualificazione energetica fittizi e disconosciuti dalle imprese edili indicate come esecutrici dei lavori nella documentazione trasmessa a GS.
In ogni caso la società suddetta sarebbe decaduta dal diritto alla percezione dei TEE a causa del mancato riscontro alle richieste istruttorie di GS.
Dagli atti dell’istruttoria penale emergerebbe inoltre un sistema truffaldino ben più ampio, orchestrato dagli odierni convenuti, in particolare da DA PA e IL RC, e coinvolgente un gran numero di SC.
Il danno è stato quantificato in euro 7.119.335,85 sulla base del valore dei certificati determinato dall’ARERA nell’anno di emissione.
Il Pubblico Ministero ha notificato in data 13.12.2025 invito a dedurre nei confronti della società EN CO EN S.R.L., del legale rappresentante pro tempore della medesima sig. FR MO, nonché dei sigg.ri LO RA, PA DA e RC IL, considerati coautori della frode.
RA e IL hanno depositato deduzioni difensive, con richiesta di audizione per il solo RA (audizione svoltasi in data 11.03.2025).
Il Pubblico Ministero, all’esito, ha disposto l’archiviazione della posizione di RA LO.
Il Pubblico Ministero ha in seguito notificato agli odierni convenuti l’atto di citazione dal contenuto sinteticamente esposto, chiedendone la condanna al risarcimento del danno, come sopra quantificato.
Si è costituito tempestivamente IL RC, eccependo in sintesi: il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, l’incompetenza territoriale della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, la prescrizione del diritto azionato dalla Procura contabile, la nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza delle condotte contestate, l’erronea quantificazione del danno erariale, l’inutilizzabilità della documentazione informatica rinvenuta presso l’abitazione di DA PA, l’infondatezza dell’azione di responsabilità amministrativa, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
In via subordinata ha chiesto l’applicazione dell’art. 1227 c.c., sostenendo il concorso gravemente colposo di GS nella causazione del danno.
Si è costituita tardivamente EN CO EN RL, rilevando che la medesima somma richiesta in sede di giustizia contabile era altresì oggetto del decreto ingiuntivo R.G. 2747/2025 - TAR Lazio del 27/02/2025, e chiedendo un rinvio per instaurande trattative con GS s.p.a.
GS s.p.a., è intervenuto “ad adiuvandum” a sostegno dell’azione esercitata dalla Procura contabile.
Non si sono costituiti DA PA e MO FR.
All’udienza del 26.11.2025 la causa è stata discussa.
Le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni ed esposto ed ulteriormente argomentato le proprie tesi.DIRITTO
Occorre preliminarmente dichiarare la contumacia di DA PA e MO FR, regolarmente citati e non costituiti in giudizio.
L’eccezione di difetto di giurisdizione formulata da IL deve essere disattesa.
Gestore Servizi Energetici S.p.A. (GS) è una società pubblica interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (che eroga incentivi economici per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia), preposta alla gestione delle pratiche di incentivazione di energia elettrica in regime agevolato (cfr. Sez. III d’Appello, n. 493 del 12.10.2017) e sottoposta, altresì, al controllo della Corte dei conti ex art. 12, legge n. 259/58.
GS, come risulta dalla Relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria eseguito dalla Corte dei Conti – Sezione controllo enti - per l’anno 2017, ha natura di società in house, e la stessa natura, inoltre, viene riconosciuta dalla Delibera numero 110 del 07 febbraio 2018 dell’Autorità anticorruzione: di qui la giurisdizione della Corte dei conti per il danno subito dalla stessa società partecipata.
Sotto altro profilo, “va ricordato che per giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite tra l’amministrazione erogante e la persona fisica o giuridica destinataria della risorsa pubblica si instaura un rapporto di servizio di tipo funzionale, o anche un rapporto di fatto, che in tutti i casi di indebita percezione, distrazione o cattiva utilizzazione, per la natura del danno arrecato all’ente pubblico risulta idoneo a radicare la giurisdizione della Corte dei conti di cui agli artt. 13 e 52 del r.d. 1214 del 1934, con estensione della giurisdizione anche alle persone fisiche che abbiano rappresentato o amministrato quelle giuridiche beneficiarie dei finanziamenti pubblici, comunque incidendo sul programma imposto dalla P.A.” (Cass. SS.UU. 9.1.2013 n. 295; 3.3.2010 n.5019; 27.4.2010 n.9963; Corte dei conti, sez. giur. Piemonte n. 121/2022).
Ne è possibile dubitare che il complesso sistema elaborato per l’erogazione dei TEE consista, in ultima analisi, in una contribuzione pubblica, attuativa di un “programma” finalizzato all’efficientamento energetico (cfr. Corte dei conti, sez. II di Appello, n. 274\2023; Corte dei conti, sez. Lazio, n. 611\2022; Corte dei conti, sez. Piemonte, n. 121\2022).
L’eccezione di difetto di competenza territoriale della Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione Lombardia, è parimenti infondata.
Infatti: 1) EN CO EN RL aveva sede in Lombardia al momento della percezione dei TEE; 2) il danno per GS è divenuto concreto e attuale nel momento della emissione e percezione dei TEE; 3) in Lombardia si è quindi verificato il fatto dannoso, con la conseguente applicazione dell’art. 18, comma 1, lett. b, del Codice di Giustizia Contabile, che radica la competenza sui “giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte riguardanti gli agenti contabili, gli amministratori, i funzionari, gli impiegati e gli agenti di uffici e organi dello Stato e di enti pubblici aventi sede o uffici nella regione, quando l'attività di gestione di beni pubblici si sia svolta nell'ambito del territorio regionale, ovvero il fatto dannoso si sia verificato nel territorio della regione” (cfr. Corte dei conti, sez. Veneto, n. 26/2023; Corte dei conti, sez. Veneto, n. 14/2023).
Il giudizio contabile non deve essere sospeso in attesa della definizione del pendente procedimento penale.
Secondo l’art. 106 del Codice di Giustizia Contabile “il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato”.
Per giurisprudenza consolidata (cfr. Corte dei conti, I Sez. Centrale d’Appello n.64/2022; II Sez. Centrale d’Appello n.56/2022 e n.220/2022) la norma consente la sospensione del giudizio nei soli casi di pregiudizialità “tecnica”, qui evidentemente non ricorrente, stante l’autonomia del procedimento contabile rispetto al procedimento penale (nella specie, peraltro, neppure giunto alla fase della richiesta di rinvio a giudizio).
Come condivisibilmente esposto da Corte dei conti, sez. I di Appello, n. 64/2022, “la giurisdizione penale e quella civile per risarcimento danni derivante da reato, come quella contabile, sono reciprocamente indipendenti nelle loro sfere cognitive e decisorie, anche quando investono il medesimo fatto materiale: tale principio ha trovato conferma proprio nell’assetto normativo processuale del codice di giustizia contabile approvato con il d. lgs n.174/2016 (artt. 106-107 c.g.c.). Del resto, nei due diversi processi sono affatto diversi il petitum e la causa petendi: mentre il processo penale mira a sanzionare le condotte illecite qualificate dalla legge come reati, il giudizio per responsabilità amministrativo-contabile ha natura essenzialmente risarcitoria e assume finalità ripristinatorie delle risorse pubbliche indebitamente sottratte all’Amministrazione titolare – in termini di maggiore spesa o minore entrata – attraverso la condanna dell’autore del comportamento illecito alla restituzione del quantum del pregiudizio arrecato … ai fini della sospensione, l’accertamento oggetto della causa pregiudiziale, deve porsi quale elemento costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del distinto rapporto dedotto nella causa dipendente (SS.UU. ord. 3 luglio 2018, n.8)”. Non è, quindi, sufficiente un qualsivoglia collegamento “essendo necessario, come detto, un vero e proprio vincolo di conseguenzialità, sicché uno dei due giudizi, oltre a coinvolgere le stesse parti, deve investire un indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione pregiudichi, in tutto o in parte, l’esito del processo da sospendere, in modo da evitare un possibile contrasto di giudicati (SS.RR. ord. n.4, 8 e 9 /2018; n.12 e 13/2019)”.
Non rileva che la somma richiesta in sede di giustizia contabile sia (parzialmente) oggetto del decreto ingiuntivo R.G. 2747/2025 - TAR Lazio del 27/02/2025 (circostanza evidenziata dalla difesa di EN CO EN): giurisdizione amministrativa e giurisdizione contabile sono autonome e separate, e l’eventuale coesistenza di titoli aventi la medesima origine deve essere risolta in sede esecutiva.
L’eccezione di prescrizione formulata dal convenuto IL è infondata.
Il Collegio osserva che la Procura contabile ha contestato ai convenuti di avere posto in essere una vera e propria frode ai danni di GS, dolosamente occultata, fornendo a tale prospettazione riscontro documentale.
Anticipando quella che sarà la trattazione nel merito, risulta dalla documentazione prodotta che molti dei lavori di efficientamento energetico ipoteticamente eseguiti da EN CO EN allo scopo di ottenere i c.d. “certificati bianchi” (e dunque il contributo pubblico) non sono stati eseguiti oppure sono stati eseguiti con modalità diverse da quelle dichiarate, in modo da trarre in inganno GS.
Il “doloso occultamento del danno” costituisce elemento costituivo della frode in tal modo posta in essere, e conseguentemente il “dies a quo” della prescrizione decorre dal momento della scoperta della frode stessa, ovvero dal 28.06.2021, data della relazione conclusiva della Guardia di Finanza, n. 241710, prodotta da parte attrice al doc. 1 all 1.
L’eccezione di nullità dell’atto di citazione formulata da IL è altresì infondata: l’atto di citazione contiene infatti “l’esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni”, ai sensi dell’art. 86 comma 2 lett. e del Codice di Giustizia Contabile.
In particolare a IL è esplicitamente addebitato di essere stato, insieme con il convenuto DA, amministratore di fatto della EN CO EN nonché organizzatore e gestore della descritta frode, coinvolgente un gran numero di SC (pur non possedendo IL cariche formali all’interno, per quanto interessa in questa sede, della società convenuta) e sono stati indicati gli elementi di prova considerati rilevanti: non è riscontrabile alcuna lesione del diritto di difesa, nella specie esaurientemente esercitato, né può dubitarsi della legittimazione passiva del convenuto.
IL ha eccepito l’inutilizzabilità in sede contabile della documentazione informatica sequestrata presso locali nella disponibilità di DA, nell’ambito del procedimento penale coinvolgente entrambi i convenuti e altri soggetti, per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità della misura applicata, e per la mancata adozione di “misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione”, prescritte dalla normativa in materia.
Ha eccepito, più in generale, l’inidoneità probatoria degli elementi raccolti dagli inquirenti, in assenza di vaglio dibattimentale degli stessi.
Anche tali eccezioni sono infondate: da un lato, non vi è prova in atti delle irregolarità denunciate – circa l’acquisizione del materiale informatico – oltre che della eventuale violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e, dall’altro, secondo la stessa giurisprudenza della Corte dei conti richiamata dalla difesa in comparsa di costituzione (Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale Calabria, 01.03.2021, n. 78: si tratta comunque di princìpi consolidati) gli atti investigativi rientrano nella categoria delle cc.dd. prove atipiche o innominate, dalle quali possono essere desunti argomenti di prova, e sono quindi liberamente valutabili dal UD, senza necessità di una pregressa pronuncia penale passata in giudicato.
Nel merito, è emersa la fondatezza della tesi sostenuta dalla Procura contabile.
Infatti, le 113 RVC presentate da EN CO EN, relative ai certificati emessi negli anni 2016-2017, si sono rivelate ideologicamente false.
Alle pagg. da 8 a 93 dell’atto di citazione (cui si rinvia per ragioni di economia espositiva) sono specificamente descritte tutte le anomalie riscontrate.
Sinteticamente: a) in molti casi i legali rappresentanti delle imprese presunte esecutrici dei lavori di efficientamento energetico, sentiti a sommarie informazioni testimoniali, hanno dichiarato di non aver mai eseguito le opere di edilizia rivendicate nelle RVC e di non conoscere la società EN CO EN S.R.L; b) gli Uffici Tecnici dei Comuni destinatari delle prescritte comunicazioni afferenti alle opere edilizie (SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività, DIA – Dichiarazione di Inizio Attività, CIL-Comunicazione Inizio Lavori, CMO-Comunicazione Manutenzione Ordinaria) hanno attestato l’inesistenza negli archivi comunali, per alcune pratiche, dei protocolli richiesti oppure la presenza di documenti aventi stesso numero di protocollo ma relativi a pratiche di tipo diverso; c) in alcuni casi sono stati indicati, come amministratori dei condomìni destinatari dei lavori di efficientamento energetico in esame, soggetti che in realtà non avevano mai amministrato i suddetti condomìni; d) la documentazione allegata ad una serie di RVC è analoga a quella presentata dalla società CAMERSON S.p.a. con sede a Torino, in relazione alla quale è già intervenuta sentenza di condanna in primo grado da parte della Corte dei conti (Sez. giur. Piemonte, sent. n. 72/2024); e) dall’esame dei conti correnti intestati alla società non sono emersi pagamenti a favore delle imprese edili che avrebbero certificato l’effettuazione dei lavori di efficientamento previsti nelle RVC.
Ciò è stato accertato all’esito delle indagini della Guardia di Finanza, nell’ambito del procedimento penale di cui si è dato atto nella narrativa di fatto, assumendo sommarie informazioni dai legali rappresentanti delle imprese, in ipotesi esecutrici dei lavori, e presso i Comuni che avrebbero rilasciato le SCIA e le DIA relative alle opere edilizie, e acquisendo tutta la documentazione pertinente.
Per giurisprudenza consolidata, le SIT “costituiscono fonti probatorie atipiche, il cui contenuto è liberamente valutabile dal giudice” (cfr. Corte dei conti, Sez. Lombardia, n. 80/2023) e, nella specie, sono da ritenersi del tutto attendibili, in quanto inequivoche, immuni da contraddizioni e, nella sostanza, non contestate specificamente in questa sede dai convenuti costituiti.
In particolare EN CO EN, nel costituirsi tardivamente in giudizio, nulla ha eccepito circa le condotte descritte in citazione, limitandosi, in sostanza, a chiedere il rinvio dell’udienza in vista di ipotetici “accordi” con GS sull’entità del risarcimento dovuto.
Ne consegue che devono ritenersi provate le falsificazioni documentali delle RVC, individuate in atti (cfr. all. 3 alla CNR 105518 del 18.03.2019, prodotta al doc. 5 di parte attrice, e pagg. 87 e ss. della CNR).
I TEE ottenuti da EN CO EN sulla base di documentazione non veritiera, dunque illegittimamente in quanto provento di frode, sono in numero di 30.138.
Tutti i TEE sono stati oggetto di successivo provvedimento di decadenza da parte di GS in data 23.08.2017 (doc. 23, all. 2 di parte attrice), scaturito dalla mancata risposta, da parte di EN CO EN, alle richieste di informazioni provenienti dall’ente erogatore.
Sotto quest’ultimo aspetto, va richiamata la normativa applicabile alla fattispecie, ovvero:
- art. 42, co. 3, d.lgs. n. 28/2011 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) secondo cui “nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GS dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'Autorità l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- art. 12 D.M. 11.1.2017 di attuazione dell’art. 42 d.lgs. 28/2011 (determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica), secondo cui “1.Il GS svolge il controllo sugli interventi di efficienza energetica mediante verifiche documentali ovvero ispezioni e sopralluoghi in situ, al fine di accertare la corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti per i quali è stato richiesto o concesso l'accesso agli incentivi. 2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, il GS verifica: a) la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti originali per il riconoscimento e il mantenimento degli incentivi; b) la conformità degli interventi realizzati al progetto approvato e alle disposizioni normative vigenti alla data della presentazione del progetto; c) la congruenza tra l'incentivo erogato e i risparmi energetici derivanti dall'intervento effettuato; d) la completezza e la regolarità della documentazione da conservare così come prescritto nei progetti approvati, incluse le eventuali varianti, e dalla normativa al momento dell'approvazione del progetto”;
- i successivi commi 13 e 14 del citato decreto, che dispongono: “13. Le violazioni, elusioni, inadempimenti, incongruenze da cui consegua in modo diretto e sostanziale l'indebito accesso agli incentivi costituiscono violazioni rilevanti di cui all'art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011. Pertanto, nel caso di accertamento di una o più violazioni rilevanti, il GS disponeil rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, il recupero delle somme già erogate. 14. Costituiscono violazioni rilevanti anche: a) la presentazione al GS di dati non veritieri o documenti falsi, mendaci o contraffatti, al fine di avere indebito accesso agli incentivi; […] d) l'alterazione della configurazione dell'intervento, non comunicata al GS, finalizzata ad ottenere un incremento degli incentivi”.
In applicazione della disciplina sopra citata, GS S.p.A. ha avviato una serie di procedimenti amministrativi di controllo nell’ambito dei quali è stata chiesta alle SC la documentazione di supporto e riscontro, circa gli interventi effettuati.
Per quanto riguarda EN CO EN, preso atto della assenza di risposta alle richieste istruttorie, tale procedimento si è concluso con l’emissione del provvedimento di decadenza dal diritto agli incentivi e richiesta alla società di restituzione di 30.138 TEE percepiti o del loro controvalore economico.
Avverso il provvedimento di annullamento delle RVC e di restituzione dei titoli indebitamente percepiti la EN CO EN S.R.L. ha proposto ricorso al TAR del Lazio, successivamente dichiarato perento con decreto n. 3905 del 06.08.2024.
Nulla è stato recuperato in esecuzione del suddetto provvedimento di decadenza.
Anche il mancato riscontro alle richieste istruttorie e l’assenza di collaborazione verso GS costituisce autonoma causa di responsabilità amministrativa, che si ripercuote su tutti i TEE ottenuti dalla SC.
Circa il “quantum” del pregiudizio erariale, si condivide il criterio di quantificazione proposto dalla Procura (cfr. pag. 110 dell’atto di citazione), conforme alla giurisprudenza di questa Corte (Corte dei conti, sez. Lombardia, n. 134/2024): il danno risulta dalla moltiplicazione del numero dei TEE percepiti da EN CO EN in ciascuna delle annualità 2016-2017 per il contributo tariffario definitivo in materia di titoli di efficienza energetica determinato per ciascuna annualità con delibera dell’ARERA, ed è pari, nel caso di specie, ad euro 7.119.335,85.
Infatti, “il criterio appare il più condivisibile perché semplicemente coincide con l’esborso indebito sopportato dall’erario nel momento in cui i TEE ottenuti illecitamente … sono stati incassati dai soggetti cessionari dei titoli stessi. Non sembra possa darsi rilievo al fatto che, almeno in parte, il danno in questione non fosse prevedibile (o perlomeno del tutto prevedibile) nel momento in cui l’illecito è stato posto in essere, quando i presunti responsabili non potevano avere sicura contezza del valore finale che avrebbero posseduto i titoli illecitamente percepiti. La sussistenza dell’elemento psicologico del dolo, a prescindere dalla natura contrattuale o extra contrattuale della responsabilità imputabile ai convenuti, conduce a ritenere che quest’ultima si estenda in ogni caso a ricomprendere nell’obbligazione risarcitoria anche il danno non prevedibile, secondo la previsione dell’art. 1225 c.c. per la responsabilità contrattuale e, per quella extracontrattuale” (cfr. Corte dei conti, sez. Lombardia, n. 134/2024, citata).
In ordine all’attribuzione delle responsabilità ai convenuti si osserva quanto segue.
Occorre in primo luogo affermare la responsabilità amministrativa di EN CO EN in liquidazione, percettrice dei contributi pubblici rappresentati dai TEE, e beneficiaria della frode, che, peraltro, nulla ha contestato in proposito.
Va altresì affermata la responsabilità amministrativa di MO FR, quale amministratore unico e rappresentante legale di EN CO EN nel periodo di riferimento.
MO risulta firmatario delle RVC inoltrate al GS e contenenti dichiarazioni e documentazione non corrispondente al vero; MO, inoltre, ha redatto numerose relazioni tecniche utilizzate a corredo di RVC presentate dalla società, nonché ulteriori relazioni tecniche allegate a RVC presentate da altre ESCO che hanno indebitamente percepito certificati bianchi (REI, Immobilbio Eco Energy, Camerson, IER e GA Energy).
E’ evidente quindi il consapevole coinvolgimento del convenuto nelle condotte illecite, con la piena consapevolezza della loro illiceità.
La giurisprudenza della Corte dei conti è ormai consolidata nell’affermare la responsabilità non solo degli enti percettori di provvidenze pubbliche, ma anche delle persone fisiche che per gli enti abbiano agito (cfr. Corte dei conti, sez. Lombardia, n. 134/2024, citata).
Si richiama in particolare Corte dei conti, Sez. Piemonte, n. 121/2022, per cui “la responsabilità erariale colpisce non solo i soggetti societari beneficiari del contributo pubblico ma anche tutte le persone fisiche che si sono ingerite, di diritto o di fatto, nella gestione dei benefici e, più in generale, nel programma pubblicistico, anche attraverso l’utilizzo dello schermo societario”, e Sez. Veneto, ord. n. 6/2020: “anche qualora il soggetto giuridico fruitore dei fondi pubblici sia una società-persona giuridica, la responsabilità erariale attinge anche coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal fine pubblico cui erano destinati … il rapporto di servizio… va considerato … anche in relazione alla condotta dei soggetti che impersonano detti organi, i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, provochino la frustrazione dello scopo perseguito dall’Amministrazione (Cass. Civ. Sez. Un. 31/7/2017, n. 18991)”.
DA PA e IL RC, che non hanno mai rivestito cariche formali in EN CO EN, ne sono considerati tuttavia dalla Procura contabile gli amministratori di fatto, nonché ”architetti” della complessa frode coinvolgente, come detto, numerose altre SC.
La vicenda oggetto di causa riflette, infatti, solo una frazione della complessa indagine che, in sede penale, ha coinvolto decine di SC e circa 3900 pratiche di erogazione contributi per un complessivo valore superiore ai 100 milioni di euro, come descritta nel provvedimento del GIP presso il Tribunale di Treviso ordinanza applicativa di misura cautelare personale – decreto di sequestro preventivo e per equivalente, in atti.
La prospettazione accusatoria è da ritenersi fondata.
Si premette che “…il rapporto di servizio di fatto che nasce dall’ingerenza nella gestione del contributo pubblico può aversi anche con riguardo a soggetti che, pur non qualificabili come amministratori di fatto delle società percettrici, abbiano comunque inciso operativamente nella deviazione delle risorse pubbliche dalla loro fisiologica destinazione (v. in tal senso Sezione Lombardia, n. 133/2023 e giurisprudenza ivi citata)” (Sez. giur. Lombardia, decr. 37/2023).
Dai riscontri probatori in atti, risulta che DA e IL si siano pesantemente ingeriti nell’operatività di EN CO EN, ed appare assai plausibile che abbiano “gestito” l’intero sistema.
I numerosi elementi probatori descritti in atto di citazione (che recepisce le risultanze investigative esposte, principalmente, nella Relazione della Guardia di Finanza n. 185334 del 17.05.2021, e nella CNR n. 105518 del 18.03.2019), infatti, riconducono DA e IL a EN CO EN (per quanto interessa in questa sede) oltre che a molte altre SC.
Ciò è emerso, principalmente, dalla documentazione sequestrata presso il domicilio del DA, come descritta nelle informative della Guardia di Finanza e documenti allegati.
In atto di citazione si richiama in particolare: 1) il prospetto riepilogativo delle varie SC rinvenuto presso l’abitazione del DA dove sono elencate le società (tra le quali anche EN CO EN S.R.L.) e per ciascuna sono indicati nominativi e recapiti dei legali rappresentanti e dei referenti operativi e le relative password (doc. 5, all. 3.34 di parte attrice).
2) il file intestato “note per invio mail alle SC” (doc. 5, all. 3.31 di parte attrice) in cui sono evidenziati i nominativi delle persone fisiche di riferimento e di quelle a cui inviare le comunicazioni in relazione alla tipologia di problematica da affrontare. Sul file si legge, in particolare: “N.B. non dire loro numero di telefono perché è la fine. non dire loro che sai correggere le pratiche perchè fanno dei casini ed è meglio far correggere a loro”, nonché “N.B. decide paolo su quale esco caricare e da chi arrivano. correggiamo noi le pratiche e carichiamo su drive le cose definitive caricate sul gse”;
3) il file in formato excel intestato “cosa non va nella pratica (per Mara)” (doc. 5, all. 3.137 di parte attrice), nel quale sono evidenziate le versioni “corrette” ed “errate” dei files relativi ai documenti da allegare alle RVC all’atto della loro presentazione al GS, e da cui risulterebbe che la documentazione venisse alterata prima di essere presentata al GS;
4) la mail dell’1.1.2018 inviata da EN De CO a PA DA (doc. 5, all. 3.152 di parte attrice), avente ad oggetto “pianificazione del lavoro 2018” dove la consulente, dovendo pianificare il lavoro di sorveglianza, allega un elenco delle società SC, tra le quali è presente anche EN CO EN, e chiede di specificare quali delle stesse “…militano nel vostro diretto ambito di azione…”;
5) la mail inviata in data 22.03.2016 da PA DA a RC IL, avente ad oggetto “riassunto finale cartolarizzazione” (doc. 5, all. 3.155 di parte attrice) e recante in allegato una tabella relativa ai titoli cartolarizzabili di alcune delle SC (REI, IER, CAMERSON e EN WORLD).
Ai documenti richiamati dalla Procura possono aggiungersi i seguenti, per quanto riguarda la specifica posizione di IL:
6) il prospetto, sempre rinvenuto presso l’abitazione di DA, afferente la simulazione dei guadagni ricavabili dalle vendite dei titoli posseduti dalle società IER, REI e EN CO EN, di cui il 10% riservato alla “lobby marcello” e il 30% al “procacciamento” (tra i procacciatori rientra “marcello”); la Guardia di Finanza osserva, in proposito, che “la locuzione lobby associata al nominativo di RC (RC IL) ripetuta anche in altri prospetti … lascia chiaramente intendere che nella quota parte dei profitti generati dalla vendita dei TEE assegnati ai procacciatori, una sub-quota del 10% è a lui riservata. A tal proposito si ricorda che, tra i procacciatori abituali, GA EN è interamente partecipata dai figli GI e RC, mentre G.E.A. (Gestione Energie Alternative s.r.l.), all’epoca dei fatti oggetto di indagine, era indirettamente partecipata dal solo RC, tramite il socio unico EN IO RL (società oggetto di indagine per fatti analoghi nell’ambito del già citato procedimento penale n. 3975/2018) di cui lo stesso possedeva una quota del 50%. Alla luce degli elementi probatori complessivamente raccolti è possibile affermare che trattasi di intestazioni fittizie nell’interesse del padre” (doc. 5, allegato n. 3.154 di parte attrice);
7) e-mail in data 2 novembre 2016 con oggetto “REI _1” inviata da RC PE a PA DA, con allegato file formato excel contenente un prospetto riportante tabelle di calcolo per somme che REI RL deve corrispondere ai “procacciatori” GA EN RL e G.E.A. RL, con invito a verificare i conteggi “aggiornati come accordi con mio padre” (doc. 5, allegato n. 3.23 di parte attrice).
Ulteriori documenti citati dalla Procura si riferiscono direttamente a EN CO EN, ovvero:
8) la mail in data 11.07.2017 con oggetto “elenco società CONCORDATO” (doc. 5, all. 3.62 di parte attrice) inviata da PA DA a RC IL, nella quale la EN CO EN S.R.L. rientra nel novero delle società “da proteggere (SE POSSIBILE FINO A DICEMBRE 2018 MINIMO LUGLIO 2018)”.
9) i file, in formato word, denominati “due diligence lillo” e “PreDiligenceGRASSO” acquisiti presso l’abitazione di DA e dalle cui proprietà si evince che l’autore dell’ultimo salvataggio è “PA”, che riportano gli esiti di una attività di analisi eseguita sulla documentazione tecnica afferente le RVC presentate da EN CO EN S.R.L. e da IMMOBILBIO CO EN S.R.L.; (doc. 7, all. 7.2.4, cartella “CNR n. 185334_ 21” – all. 63).
10) il file, in formato pdf, denominato “PreDiligenceDraft Cirr_Italy0916” (doc. 7, all. 7.2.4, cartella “CNR n. 185334_ 21” – all. 64), riportante l’intestazione della VINTRY P.L.C.5 e titolato “analisi documentale iter tee”, nel quale sono evidenziati gli esiti dell’attività di analisi esperita sulla documentazione tecnica afferente le RVC presentate dalle società IMMOBILBIO CO EN S.R.L., EN CO EN S.R.L., MGF ENERGIE S.R.L. e EN WORLD EN S.R.L.
11) la e-mail datata 16 marzo 2017, inviata da PA DA a RC IL, titolata “mail con conti definitivi…” (doc. 5, all. 3.156 di parte attrice), con allegati n. 4 file in formato excel afferenti le società R.E.I. S.R.L., CAMERSON S.R.L., IER S.R.L. e EN CO EN S.R.L., contenenti, per ciascuna, dati riepilogativi sulle RVC approvate dal G.S.E. S.P.A..
12) la e-mail datata 3 marzo 2017, anch’essa inviata da PA DA a RC IL, titolata “preliminari per a2a”, alla quale sono allegati in formato pdf quattro contratti preliminari di compravendita di TEE stipulati tra la L.E.C. LOWER EMISSION CONSULTING S.R.L. e alcune società SC, tra le quali EN CO, datati 30 novembre 2016, 20 e 21 gennaio 2017 (cfr. doc. 5, all. 3.157): in particolare, la EN CO EN S.R.L., entro il 13 marzo 2017, avrebbe dovuto vendere n. 112 RVC approvate dal GS, che avrebbero dato diritto di ricevere nel corso di validità delle RVC n. 217.800 TEE, al prezzo unitario di € 40,00/TEE, pari ad un controvalore di € 8.712.000,00.
Si noti che il GIP del Tribunale di Treviso, in ordinanza applicativa di misura cautelare personale decreto di sequestro preventivo e per equivalente del 9 settembre 2019 (cfr. pag. 62), qualifica IL come soggetto che, “pur non apparendo come amministratore formale, svolge le funzioni di amministratore di fatto (GA EN spa e della ESSCO RL, nonché di coamministratore di fatto della CAMERSON spa, della REI RL, della IER RL, della EN CO EN RL, della EN WORLD EN RL, della MFG ENERGIE RL, della WH TEE RL, e della ESCOGEST ITALIA RL), avvalendosi della collaborazione dei figli PE RC e PE GI, intestatari di quote societarie”.
Tali considerazioni sono state fatte proprie dal Tribunale del Riesame di Treviso nell’ordinanza 4 novembre 2019, che ha definito IL RC come uno dei principali referenti del DA, gestore di fatto di numerose SC coinvolte nell’indagine, e percettore di parte dei profitti della frode, anche attraverso i suoi prestanome, ovvero i figli RC e GI.
Il DA ha assunto il ruolo di “dominus” nei confronti di tutta una serie di SC i cui TEE sono risultati illegittimi, e ciò ulteriormente corrobora la ricostruzione accusatoria (pur riguardante, in questa sede, esclusivamente i TEE percepiti da EN CO EN).
Infatti il GIP presso il Tribunale di Treviso, nel provvedimento 09.09.2019 ordinanza applicativa di misura cautelare personale – decreto di sequestro preventivo e per equivalente, citata, ha individuato proprio il DA come “il vero dominus delle operazioni truffaldine, in grado di dirigere e organizzare l’attività dei correi e di stabilire – se pur in un’ottica di condivisione – gli utili da spartire, principalmente con IL RC e altri referenti…”, valorizzando gli elementi probatori descritti alle pagg. da 46 a 49 del provvedimento citato: valutazioni, queste, che hanno trovato anch’esse conferma nel successivo provvedimento del Tribunale del Riesame.
In accordo con la prospettazione accusatoria, si conviene che dagli elementi raccolti possa evincersi una gestione complessiva delle SC unitaria e coordinata da DA e da IL, quali soggetti sovraordinati, e in particolare il ruolo di comando del DA nell’alterazione delle pratiche e, in generale, nell’organizzazione criminale.
PA DA e RC IL sono già stati condannati dalla Corte dei conti per vicende del tutto analoghe, ma riferite ad altre SC oggetto della medesima indagine in sede penale (Sez. giur. Piemonte, n. 72/2024, Sez. giur. Lombardia n. 134/2024 (solo DA).
In conclusione, risulta dimostrata la frode ai danni del GS, posta in essere dai convenuti in questa sede citati in giudizio.
Non può dubitarsi circa la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo, poiché tutti gli elementi raccolti dimostrano che le condotte contestate sono state poste in essere con coscienza e volontà, e consapevolezza di perseguire un profitto illecito ai danni di GS.
Non si rileva alcun contributo causale colposo alla causazione del danno, da parte di GS: l’Ente ha rispettato la normativa vigente e posto in essere i dovuti controlli, al cui esito ha emesso il provvedimento di annullamento dei TEE già conferiti a EN CO EN.
Occorre quindi accogliere la domanda proposta dalla Procura in via principale, e condannare in solido DA, IL, MO e EN CO EN al pagamento, in favore di GS, della somma di euro 7.119.335,85 (settemilionicentodiciannovemilatrecentotrentacinque/85).
La responsabilità è solidale in quanto si tratta di fatti dolosamente commessi.
Sulle somme di cui sopra, da intendersi già rivalutate, decorrono gli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
I convenuti devono essere condannati, in solido, al rimborso delle spese legali in favore dell’interveniente GS, liquidate come in dispositivo (tenendo conto dei criteri enunciati dal DM 10.03.2014 n. 55, aggiornati con D.M. 13.08.2022 n. 147, del valore della causa e dell’attività defensionale svolta).
Rimangono assorbite nella presente decisione tutte le ulteriori istanze ed eccezioni, anche istruttorie, proposte dalle parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
1) condanna EN CO EN RL, in persona del legale rappresentante pro tempore, DA PA, IL RC, MO FR, al pagamento, in solido, in favore di GS, della somma di euro 7.119.335,85 (settemilionicentodiciannovemilatrecentotrentacinque/85) oltre interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza e fino al saldo;
2) condanna i convenuti, in solido, al rimborso, in favore di GS, delle spese legali, che liquida in euro 20.000,00 (ventimila/00) oltre accessori di legge.
Liquida le spese di giudizio in euro 305,17 (trecentocinque/17) e le pone a carico solidale dei convenuti.
Così deciso in Milano, all’esito della camera di consiglio in data 26.11.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
BR Vinciguerra VI OR
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria il 29.12.2025
Il Direttore della Segreteria
TO RV
(firmato digitalmente)