CASS
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 2914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2914 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - AO AS GA DI UR IN TI CA RU SENTENZA sul ricorso proposto da: DA EL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/07/2025 del TRIBUNALE di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio, limitatamente alla determinazione della pena RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30 luglio 2025 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza presentata nell’interesse di EL DA avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra i reati accertati con due gruppi di sentenze (tutte) emesse dal medesimo Tribunale ed aventi ad oggetto plurime fattispecie di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. I reati sono stati separatamente unificati in base all’epoca di commissione delle violazioni, rispettivamente, nel 2023 (sentenze di cui ai nn. da 1 a 4) e nel 2019 (sentenze di cui ai nn. 5 e 6).
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione EL DA, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando un unico motivo con il quale ha eccepito violazione di legge per avere il giudice dell’esecuzione unificato i reati di cui sopra (tutti giudicati con le forme del giudizio abbreviato) senza applicare ai reati satellite la riduzione prevista per il rito alternativo. Nella quantificazione della pena finale, separatamente operata in relazione ai due gruppi, la predetta diminuzione è stata riconosciuta solo per i reati più gravi sulla cui pena sono stati individuati gli aumenti, senza alcun riferimento alla diminuzione per il giudizio abbreviato.
3. Il Procuratore generale ha chiesto annullamento con rinvio, limitatamente alla determinazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Nell’accogliere l’istanza di riconoscimento della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. Penale Sent. Sez. 1 Num. 2914 Anno 2026 Presidente: HI OM Relatore: TI IN Data Udienza: 03/12/2025 proc. pen., il giudice dell’esecuzione ha diviso i reati oggetto della richiesta in due distinti gruppi. Per i due commessi nel 2019 (sentenze di cui ai nn. 5 e 6) ha determinato la pena base per il reato più grave di cui alla sentenza del Tribunale di Roma del 26 gennaio 2019, confermata dalla Corte di appello di Roma con sentenza irrevocabile l’8 novembre 2021, in un anno e quattro mesi di reclusione e 2.000 euro di multa, previa riduzione per la scelta del rito, e l’aumento per la fattispecie unificata (oggetto della sentenza del Tribunale di Roma del 26 marzo 2019, confermata dalla Corte di appello di Roma con sentenza irrevocabile il 21 aprile 2022) in sei mesi di reclusione e 500 euro di multa, senza alcuna precisazione in punto di riduzione per il giudizio abbreviato. Per i reati commessi nel 2023 (sentenze nn. da 1 a 4) ha individuato la pena più grave in quella inflitta con sentenza del Tribunale di Roma del 22 giugno 2023, confermata dalla Corte di appello di Roma con sentenza irrevocabile il 15 marzo 2024,nella misura di un anno, un mese, dieci giorni di reclusione e 2.000 euro di multa, previa riduzione per il rito e disposto l’aumento per i reati di cui alle altre sentenze nella misura di sei mesi di reclusione e 1.000 euro di multa (sentenza del Tribunale di Roma del 21 giugno 2023, confermata dalla Corte di appello di Roma con sentenza irrevocabile il 1° aprile 2024), sei mesi di reclusione e 800 euro di multa (sentenza del Tribunale di Roma del 7 aprile 2023, confermata dalla Corte di appello di Roma con sentenza irrevocabile il 10 giugno 2024), tre mesi di reclusione e 200 euro di multa (sentenza del Tribunale di Roma del 30 maggio 2023, confermata dalla Corte di appello di Roma con sentenza irrevocabile il 24 settembre 2024), senza alcuna specificazione relativamente alla riduzione per il rito alternativo. Pertanto, pur avendo il giudice dell’esecuzione puntualmente motivato sul riconoscimento del vincolo e sui criteri di determinazione della pena finale, non è stato precisato se gli aumenti a titolo di continuazione sono stati operati al netto o al lordo della dovuta riduzione perl’intervenuta definizione dei giudizi all’esito di giudizio abbreviato. Sul punto, correttamente il Procuratore generale ha richiamato il principio di diritto pacificamente applicabile alla fattispecie, ossia quello per il quale «in tema di riconoscimento della continuazione "in executivis", qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine "al quantum". (Fattispecie in cui la Corte, ha annullato, in parte, con rinvio l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione, dal cui testo non era possibile accertare se, nella quantificazione dell'aumento della pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen., si fosse tenuto conto della riduzione comportata dal rito abbreviato)» (Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, De, Rv. 281617 – 01; Sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015, Reale, Rv. 262888 – 01; Sez. 1, n. 5480 del 13/01/2010, Perrone, Rv. 245915 – 01; Sez. 5, n. 11874 del 06/10/2000, Ruggiero, Rv. 218574 – 01; Sez. 1, n. 15409 del 17/02/2004, Pennisi, Rv. 227929 - 01). L’operazione di riduzione, quindi, avrebbe dovuto chiaramente risultare dal percorso motivazionale seguito dal giudice dell’esecuzione e, in sua assenza, l’esame dell’istanza deve essere nuovamente devoluta alla cognizione del Tribunale di Roma affinché precisi, previa verifica delle eventuale già praticata riduzione per il giudizio abbreviato, il calcolo della pena complessiva.
3. Alla luce di quanto esposto, discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata, relativamente al calcolo della pena complessiva, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di 2 Roma (da individuarsi tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al calcolo della pena complessiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma. Così è deciso, 03/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IN TI OM HI 3
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio, limitatamente alla determinazione della pena RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30 luglio 2025 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza presentata nell’interesse di EL DA avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra i reati accertati con due gruppi di sentenze (tutte) emesse dal medesimo Tribunale ed aventi ad oggetto plurime fattispecie di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. I reati sono stati separatamente unificati in base all’epoca di commissione delle violazioni, rispettivamente, nel 2023 (sentenze di cui ai nn. da 1 a 4) e nel 2019 (sentenze di cui ai nn. 5 e 6).
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione EL DA, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando un unico motivo con il quale ha eccepito violazione di legge per avere il giudice dell’esecuzione unificato i reati di cui sopra (tutti giudicati con le forme del giudizio abbreviato) senza applicare ai reati satellite la riduzione prevista per il rito alternativo. Nella quantificazione della pena finale, separatamente operata in relazione ai due gruppi, la predetta diminuzione è stata riconosciuta solo per i reati più gravi sulla cui pena sono stati individuati gli aumenti, senza alcun riferimento alla diminuzione per il giudizio abbreviato.
3. Il Procuratore generale ha chiesto annullamento con rinvio, limitatamente alla determinazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Nell’accogliere l’istanza di riconoscimento della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. Penale Sent. Sez. 1 Num. 2914 Anno 2026 Presidente: HI OM Relatore: TI IN Data Udienza: 03/12/2025 proc. pen., il giudice dell’esecuzione ha diviso i reati oggetto della richiesta in due distinti gruppi. Per i due commessi nel 2019 (sentenze di cui ai nn. 5 e 6) ha determinato la pena base per il reato più grave di cui alla sentenza del Tribunale di Roma del 26 gennaio 2019, confermata dalla Corte di appello di Roma con sentenza irrevocabile l’8 novembre 2021, in un anno e quattro mesi di reclusione e 2.000 euro di multa, previa riduzione per la scelta del rito, e l’aumento per la fattispecie unificata (oggetto della sentenza del Tribunale di Roma del 26 marzo 2019, confermata dalla Corte di appello di Roma con sentenza irrevocabile il 21 aprile 2022) in sei mesi di reclusione e 500 euro di multa, senza alcuna precisazione in punto di riduzione per il giudizio abbreviato. Per i reati commessi nel 2023 (sentenze nn. da 1 a 4) ha individuato la pena più grave in quella inflitta con sentenza del Tribunale di Roma del 22 giugno 2023, confermata dalla Corte di appello di Roma con sentenza irrevocabile il 15 marzo 2024,nella misura di un anno, un mese, dieci giorni di reclusione e 2.000 euro di multa, previa riduzione per il rito e disposto l’aumento per i reati di cui alle altre sentenze nella misura di sei mesi di reclusione e 1.000 euro di multa (sentenza del Tribunale di Roma del 21 giugno 2023, confermata dalla Corte di appello di Roma con sentenza irrevocabile il 1° aprile 2024), sei mesi di reclusione e 800 euro di multa (sentenza del Tribunale di Roma del 7 aprile 2023, confermata dalla Corte di appello di Roma con sentenza irrevocabile il 10 giugno 2024), tre mesi di reclusione e 200 euro di multa (sentenza del Tribunale di Roma del 30 maggio 2023, confermata dalla Corte di appello di Roma con sentenza irrevocabile il 24 settembre 2024), senza alcuna specificazione relativamente alla riduzione per il rito alternativo. Pertanto, pur avendo il giudice dell’esecuzione puntualmente motivato sul riconoscimento del vincolo e sui criteri di determinazione della pena finale, non è stato precisato se gli aumenti a titolo di continuazione sono stati operati al netto o al lordo della dovuta riduzione perl’intervenuta definizione dei giudizi all’esito di giudizio abbreviato. Sul punto, correttamente il Procuratore generale ha richiamato il principio di diritto pacificamente applicabile alla fattispecie, ossia quello per il quale «in tema di riconoscimento della continuazione "in executivis", qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine "al quantum". (Fattispecie in cui la Corte, ha annullato, in parte, con rinvio l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione, dal cui testo non era possibile accertare se, nella quantificazione dell'aumento della pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen., si fosse tenuto conto della riduzione comportata dal rito abbreviato)» (Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, De, Rv. 281617 – 01; Sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015, Reale, Rv. 262888 – 01; Sez. 1, n. 5480 del 13/01/2010, Perrone, Rv. 245915 – 01; Sez. 5, n. 11874 del 06/10/2000, Ruggiero, Rv. 218574 – 01; Sez. 1, n. 15409 del 17/02/2004, Pennisi, Rv. 227929 - 01). L’operazione di riduzione, quindi, avrebbe dovuto chiaramente risultare dal percorso motivazionale seguito dal giudice dell’esecuzione e, in sua assenza, l’esame dell’istanza deve essere nuovamente devoluta alla cognizione del Tribunale di Roma affinché precisi, previa verifica delle eventuale già praticata riduzione per il giudizio abbreviato, il calcolo della pena complessiva.
3. Alla luce di quanto esposto, discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata, relativamente al calcolo della pena complessiva, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di 2 Roma (da individuarsi tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al calcolo della pena complessiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma. Così è deciso, 03/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IN TI OM HI 3