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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 28/11/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 28 NOVEMBRE 2025
N.R.G. 1944/2025
All'udienza del 28 novembre 2025, tenuta dal G.O.P. Dott.ssa
Maria Domenica RO, alle ore 8:56 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma
Teams, giusto decreto del 25 Agosto 2025.
Sono presenti:
- L'Avv. Giovanni Taccone per il ricorrente, collegato tramite piattaforma teams;
- Per parte resistente Controparte_1
, la Dott. ssa , collegata
[...] Controparte_2
tramite piattaforma teams;
- Per è presente l'Avv. Nicoletta Maria Carè, collegata CP_3
tramite piattaforma teams;
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa. L'avv. Taccone impugna e contesta il dedotto avversario e rileva che l'intimazione allegata da nr. CP_3
09420219004373273000, quale atto interruttivo del termine prescrizionale è priva della prova dell'avvenuta notifica al
, in quanto, il detto atto è stato consegnato dal Parte_1
Messo notificatore a persona diversa dal destinatorio e non risulta inviata la CAN, il detto atto è pertanto, nulla, inoltre il detto termine di prescrizione è decorso anche a voler considerare nulla la notifica della detta intimazione recapitata in data 30 maggio 2022.
I difensori delle parti precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi e nei verbali processuali, chiedono che la causa venga decisa e danno atto di rinunciare al collegamento successivo per la lettura del provvedimento.
Alle ore 9:16, il G.O.P.
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video ed informando le parti che lo stesso sarà ripristinato dopo, per la lettura del provvedimento.
Alle ore 15:09 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 15,19;
Il G.O.P.
2 Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP D. ssa Maria
D. RO, all'udienza del 28/11/2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n.
RG 1944/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
, rappresentata e difesa Parte_2
dall' Avv. Giovanni Taccone, giusta procura in atti;
ricorrente
E
Controparte_4
, in persona del
[...]
Dirigente e legale rappresentante pro tempore, dr.
, rappresentato e difeso dal Controparte_5
3 predetto e disgiuntamente al dr. , Controparte_6
alla dott.ssa ed agli altri Controparte_2
funzionari, delegati ex art. 6 co.9 D. Lgs 150/2011, in servizio presso la stessa sede in;
Controparte_1
resistente
E
in Controparte_7
persona del legale rappresentante direttore p. t, rappresentata e difesa dall' avv. Nicoletta Maria
Carè.
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 15:12 dei seguenti,
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l' intimazione di pagamento N. 094 202590026767
59/000 il relazione alla sottesa cartella di pagamento
N. 094 2011 0007222808 000, di €. 26.991,93 dovuti all Controparte_4
, a titolo Sanzioni
[...]
amministrative e correlate maggiorazioni ex Legge N.
689/81, per violazioni norme in materia di lavoro, tutte afferenti all'anno 2009.
eccepiva la prescrizione del Parte_2
credito vantato dall , ai sensi dell'art. 3, CP_1
4 comma 9, Legge n. 335/1995, atteso che sarebbero decorso il termine prescrizionale, quinquennale, dalla data in cui era stata commessa la violazione, senza, che, venisse posto in essere un idoneo atto, interruttivo della prescrizione.
Chiedeva, pertanto, che, venisse dichiarato estinto il diritto a riscuotere la somma riportata nell'intimazione di pagamento opposta e, per l'effetto, annullate sia l'intimazione di pagamento che la cartella di pagamento sottesa.
Si costituiva in giudizio parte resistente,
[...]
, che, Controparte_8
deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva e l'attualità del credito, in quanto il signor Parte_2
aveva presentato autonomo ricorso in
[...]
opposizione alla citata ordinanza ingiunzione presso il
Tribunale civile di Palmi iscritto al n. RG 702/2010, definito con sentenza n. 133/2011 dell'11.3.2011, non notificata e non appellata, che confermava il provvedimento opposto, pertanto, a i sensi dell'art. 2945 c.c., l'instaurazione del giudizio non solo avrebbe interrotto la prescrizione e, sospeso il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza che lo ha definito, ma da tale ulteriore data avrebbe ripreso a decorrere un nuovo termine di prescrizione non più quinquennale, bensì decennale ai sensi
5 dell'art. 2953 cc, in virtù della presenza del titolo di formazione giudiziale che ha confermato il credito.
Chiedeva, pertanto, che, la domanda venisse rigettata perché infondata in fatto ed in diritto.
A seguito di ordinanza, che, in accoglimento della conforme richiesta dell Controparte_4
, disponeva l'integrazione del contradditorio
[...]
nei confronti di si costituiva in giudizio pure CP_3
quest'ultima eccependo l'inammissibilità del ricorso, il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché
l'attualità del credito.
Ciò posto il ricorso deve trovare accoglimento, per quanto di seguito si dirà.
In primo luogo, esaminando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, la stessa è da ritenersi infondata, atteso che, nel caso di specie, parte ricorrente eccepisce questioni inerenti al merito, cioè la prescrizione della pretesa contributiva per omissione dell'attività di riscossione, per cui, l'Ente impositore deve ritenersi legittimato passivo.
Quanto al Concessionario della Riscossione la circostanza che, lo stesso, abbia preso posizione in ordine al merito, contestando l'eccezione di prescrizione, nel contempo, allegando l'esistenza di atti interruttivi del termine prescrizionale, in forza della posizione processuale tenuta, va dato atto della
6 tacita rinuncia alla sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Esaminando, poi, l'eccezione, secondo cui la cartella
è divenuta ormai titolo irretrattabile per mancata opposizione entro il termine perentorio di cui all'art. 24 del D.lgs 46/1999, la stessa non può ritenersi fondata, ciò in quanto, se è vero che l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede che il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e l'inutile decorso di questo termine comporta l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione.
E' vero anche che, spirato il termine di cui si tratta senza che il contribuente abbia proposto opposizione, il credito iscritto a ruolo si consolida e non è più contestabile, neppure con un'azione di accertamento negativo o di opposizione all'esecuzione.
Ma è altrettanto vero che se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto viene in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, esso deve essere rilevato d'ufficio dal giudizio, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Passando al merito della questione il ricorrente eccepisce l'estinzione della pretesa creditoria per
7 intervenuta prescrizione per il decorso del termine di cinque anni come previsto dalla legge 335/95, in quanto dalla data di notifica delle cartelle di pagamento alla data di notifica dell'intimazione di pagamento era intercorso un tempo superiore a cinque anni, senza che fosse posto in essere alcun atto interruttivo.
Ed invero, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L.
335/95, le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 1996 si prescrivono in 5 anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o suoi superstiti, mentre tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge (17.08.95). I nuovi termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge 335/95, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
Nel caso che ci occupa, tuttavia è intervenuto un provvedimento giudiziale definitivo, ovvero la sentenza n. 133/2011 dell'11 marzo 2011 pertanto, l'art. 2953 c.c. deve essere applicato, conseguentemente la prescrizione è decennale, e,
8 decorre dalla data di definitività della sentenza, ovvero 11 marzo 2012.
Ciò posto considerata, altresì, la data di comunicazione dell'intimazione prodotta da nr. CP_3
09420219004373273000, quale atto interruttivo del termine prescrizionale, pervenuta in data 30 maggio
2022 e dell'intimazione di pagamento per cui è causa, avvenuta il 14 Aprile 2025, deve ritenersi maturata la prescrizione del credito opposto, essendo i detti atti pervenuti una volta maturato il termine decennale prescrizionale. Ciò, tenuto conto della sospensione dei termini per il periodo emergenziale pandemico disposta dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. (In particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, 129 giorni, e, dal
31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, 182 giorni) complessivamente 311 giorni. In quanto partendo dal 30 giugno 2021 andando avanti di 311 giorni si arriva al 5 Aprile 2022, mentre l'intimazione allegata da risulta pervenuta il 30 maggio 2022, quando CP_3
il credito oggetto di causa era prescritto.
9 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di alla cui inattività è da CP_3
imputare la prescrizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del
Lavoro, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara prescritto il credito oggetto di lite;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite CP_3
in favore del ricorrente che liquida in €. 1.305,50, per onorari, €. 43,00 per spese, oltre accessori di legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
3) Spese di causa compensate nei confronti dell . Controparte_4
Così deciso in Palmi, lì 28 Novembre 2025.
Il G.O.P.
D. ssa Maria D. RO
10
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 28 NOVEMBRE 2025
N.R.G. 1944/2025
All'udienza del 28 novembre 2025, tenuta dal G.O.P. Dott.ssa
Maria Domenica RO, alle ore 8:56 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma
Teams, giusto decreto del 25 Agosto 2025.
Sono presenti:
- L'Avv. Giovanni Taccone per il ricorrente, collegato tramite piattaforma teams;
- Per parte resistente Controparte_1
, la Dott. ssa , collegata
[...] Controparte_2
tramite piattaforma teams;
- Per è presente l'Avv. Nicoletta Maria Carè, collegata CP_3
tramite piattaforma teams;
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa. L'avv. Taccone impugna e contesta il dedotto avversario e rileva che l'intimazione allegata da nr. CP_3
09420219004373273000, quale atto interruttivo del termine prescrizionale è priva della prova dell'avvenuta notifica al
, in quanto, il detto atto è stato consegnato dal Parte_1
Messo notificatore a persona diversa dal destinatorio e non risulta inviata la CAN, il detto atto è pertanto, nulla, inoltre il detto termine di prescrizione è decorso anche a voler considerare nulla la notifica della detta intimazione recapitata in data 30 maggio 2022.
I difensori delle parti precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi e nei verbali processuali, chiedono che la causa venga decisa e danno atto di rinunciare al collegamento successivo per la lettura del provvedimento.
Alle ore 9:16, il G.O.P.
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video ed informando le parti che lo stesso sarà ripristinato dopo, per la lettura del provvedimento.
Alle ore 15:09 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 15,19;
Il G.O.P.
2 Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP D. ssa Maria
D. RO, all'udienza del 28/11/2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n.
RG 1944/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
, rappresentata e difesa Parte_2
dall' Avv. Giovanni Taccone, giusta procura in atti;
ricorrente
E
Controparte_4
, in persona del
[...]
Dirigente e legale rappresentante pro tempore, dr.
, rappresentato e difeso dal Controparte_5
3 predetto e disgiuntamente al dr. , Controparte_6
alla dott.ssa ed agli altri Controparte_2
funzionari, delegati ex art. 6 co.9 D. Lgs 150/2011, in servizio presso la stessa sede in;
Controparte_1
resistente
E
in Controparte_7
persona del legale rappresentante direttore p. t, rappresentata e difesa dall' avv. Nicoletta Maria
Carè.
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 15:12 dei seguenti,
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l' intimazione di pagamento N. 094 202590026767
59/000 il relazione alla sottesa cartella di pagamento
N. 094 2011 0007222808 000, di €. 26.991,93 dovuti all Controparte_4
, a titolo Sanzioni
[...]
amministrative e correlate maggiorazioni ex Legge N.
689/81, per violazioni norme in materia di lavoro, tutte afferenti all'anno 2009.
eccepiva la prescrizione del Parte_2
credito vantato dall , ai sensi dell'art. 3, CP_1
4 comma 9, Legge n. 335/1995, atteso che sarebbero decorso il termine prescrizionale, quinquennale, dalla data in cui era stata commessa la violazione, senza, che, venisse posto in essere un idoneo atto, interruttivo della prescrizione.
Chiedeva, pertanto, che, venisse dichiarato estinto il diritto a riscuotere la somma riportata nell'intimazione di pagamento opposta e, per l'effetto, annullate sia l'intimazione di pagamento che la cartella di pagamento sottesa.
Si costituiva in giudizio parte resistente,
[...]
, che, Controparte_8
deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva e l'attualità del credito, in quanto il signor Parte_2
aveva presentato autonomo ricorso in
[...]
opposizione alla citata ordinanza ingiunzione presso il
Tribunale civile di Palmi iscritto al n. RG 702/2010, definito con sentenza n. 133/2011 dell'11.3.2011, non notificata e non appellata, che confermava il provvedimento opposto, pertanto, a i sensi dell'art. 2945 c.c., l'instaurazione del giudizio non solo avrebbe interrotto la prescrizione e, sospeso il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza che lo ha definito, ma da tale ulteriore data avrebbe ripreso a decorrere un nuovo termine di prescrizione non più quinquennale, bensì decennale ai sensi
5 dell'art. 2953 cc, in virtù della presenza del titolo di formazione giudiziale che ha confermato il credito.
Chiedeva, pertanto, che, la domanda venisse rigettata perché infondata in fatto ed in diritto.
A seguito di ordinanza, che, in accoglimento della conforme richiesta dell Controparte_4
, disponeva l'integrazione del contradditorio
[...]
nei confronti di si costituiva in giudizio pure CP_3
quest'ultima eccependo l'inammissibilità del ricorso, il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché
l'attualità del credito.
Ciò posto il ricorso deve trovare accoglimento, per quanto di seguito si dirà.
In primo luogo, esaminando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, la stessa è da ritenersi infondata, atteso che, nel caso di specie, parte ricorrente eccepisce questioni inerenti al merito, cioè la prescrizione della pretesa contributiva per omissione dell'attività di riscossione, per cui, l'Ente impositore deve ritenersi legittimato passivo.
Quanto al Concessionario della Riscossione la circostanza che, lo stesso, abbia preso posizione in ordine al merito, contestando l'eccezione di prescrizione, nel contempo, allegando l'esistenza di atti interruttivi del termine prescrizionale, in forza della posizione processuale tenuta, va dato atto della
6 tacita rinuncia alla sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Esaminando, poi, l'eccezione, secondo cui la cartella
è divenuta ormai titolo irretrattabile per mancata opposizione entro il termine perentorio di cui all'art. 24 del D.lgs 46/1999, la stessa non può ritenersi fondata, ciò in quanto, se è vero che l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede che il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e l'inutile decorso di questo termine comporta l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione.
E' vero anche che, spirato il termine di cui si tratta senza che il contribuente abbia proposto opposizione, il credito iscritto a ruolo si consolida e non è più contestabile, neppure con un'azione di accertamento negativo o di opposizione all'esecuzione.
Ma è altrettanto vero che se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto viene in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, esso deve essere rilevato d'ufficio dal giudizio, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Passando al merito della questione il ricorrente eccepisce l'estinzione della pretesa creditoria per
7 intervenuta prescrizione per il decorso del termine di cinque anni come previsto dalla legge 335/95, in quanto dalla data di notifica delle cartelle di pagamento alla data di notifica dell'intimazione di pagamento era intercorso un tempo superiore a cinque anni, senza che fosse posto in essere alcun atto interruttivo.
Ed invero, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L.
335/95, le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 1996 si prescrivono in 5 anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o suoi superstiti, mentre tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge (17.08.95). I nuovi termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge 335/95, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
Nel caso che ci occupa, tuttavia è intervenuto un provvedimento giudiziale definitivo, ovvero la sentenza n. 133/2011 dell'11 marzo 2011 pertanto, l'art. 2953 c.c. deve essere applicato, conseguentemente la prescrizione è decennale, e,
8 decorre dalla data di definitività della sentenza, ovvero 11 marzo 2012.
Ciò posto considerata, altresì, la data di comunicazione dell'intimazione prodotta da nr. CP_3
09420219004373273000, quale atto interruttivo del termine prescrizionale, pervenuta in data 30 maggio
2022 e dell'intimazione di pagamento per cui è causa, avvenuta il 14 Aprile 2025, deve ritenersi maturata la prescrizione del credito opposto, essendo i detti atti pervenuti una volta maturato il termine decennale prescrizionale. Ciò, tenuto conto della sospensione dei termini per il periodo emergenziale pandemico disposta dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. (In particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, 129 giorni, e, dal
31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, 182 giorni) complessivamente 311 giorni. In quanto partendo dal 30 giugno 2021 andando avanti di 311 giorni si arriva al 5 Aprile 2022, mentre l'intimazione allegata da risulta pervenuta il 30 maggio 2022, quando CP_3
il credito oggetto di causa era prescritto.
9 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di alla cui inattività è da CP_3
imputare la prescrizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del
Lavoro, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara prescritto il credito oggetto di lite;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite CP_3
in favore del ricorrente che liquida in €. 1.305,50, per onorari, €. 43,00 per spese, oltre accessori di legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
3) Spese di causa compensate nei confronti dell . Controparte_4
Così deciso in Palmi, lì 28 Novembre 2025.
Il G.O.P.
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