TAR Milano, sez. II, sentenza 17/04/2026, n. 1774
TAR
Sentenza 17 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti

    Il Collegio ha ritenuto il ricorso inammissibile per genericità della procura alle liti. La procura non indicava il Tribunale amministrativo regionale, gli estremi del provvedimento del giudice ordinario di cui si chiedeva l'esecuzione, né la parte resistente o la data di rilascio. La procura è stata considerata assolutamente generica e inidonea a soddisfare i requisiti di validità richiesti dall'art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm. per la procura speciale. Si è escluso che la procura cartacea depositata in copia informatica possa equipararsi a una procura in calce al ricorso, poiché non garantisce la consapevolezza del mandante riguardo all'oggetto del mandato e non dimostra l'anteriorità del rilascio rispetto al ricorso, in contrasto con la giurisprudenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Inoltre, il vizio non è ritenuto sanabile ai sensi degli artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c., né è configurabile l'errore scusabile, dato che la pronuncia del Consiglio di Stato ha confermato un indirizzo interpretativo già esistente.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 17/04/2026, n. 1774
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1774
    Data del deposito : 17 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo