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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/12/2025, n. 18079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18079 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 78105/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Roma
Sezione XI Civile
Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, nella persona del giudice onorario dott.ssa GE DI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 78105 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2019 , avente ad oggetto: – Mandato , promossa da
(C.F. ) in persona del legale Parte_1 C.F._1 rappresentante p.t. elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
IE SS, che la rappresenta e difende come da procura in atti,
ATTORE
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio degli avv.ti RIGATUSO
GI e RIGATUSO GI che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti,
CONVENUTA
Conclusioni per : “Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale di Parte_1
Roma adito, contrariis rejectis, emesse tutte le opportune pronunzie e declaratorie del caso, cosi
Tribunale di Roma – R.G. 78105/2019 giudicare: in via principale e nel merito: accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti interessate dalla presente vertenza e per l'effetto dichiarare tenuta al pagamento degli emolumenti professionali la in persona del legale rappresentante CP_1 nominato pro tempore, in favore del Dott. che si quantificano in Euro Parte_1
11.841,71 ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia oltre interessi di mora dal giorno del dovuto sino al soddisfo oltre alla condanna ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. da quantificare in via equitativa”.
Conclusioni per : “Voglia l'On.le Tribunale Respinta ogni contraria CP_1 istanza, eccezione e difesa - ritenere e dichiarare la infondatezza della domanda spiegata dal Dott.
; - previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria Parte_1 istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria e incidentale, preliminarmente, ritenere e dichiarare non dovute le somme tutte richieste alla a mezzo dell'atto introduttivo CP_1 del giudizio;
- senza recesso alcuno dalle superiori eccezioni e richieste, nel me-rito, rigettare le domande tutte spiegate da parte attrice, con qualsivoglia statuizione, per i motivi esposti nella parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta, ovvero per tutti gli altri motivi, del caso
e di legge, che il Tribunale vorrà ravvisare”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dall'art.132 n.4) c.p.c., in forza del quale il giudice è esonerato dal redigere lo svolgimento del processo e, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non
è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto
- rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. È, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva
Tribunale di Roma – R.G. 78105/2019 aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”
(così Cass. n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19).
Tanto chiarito, si precisa che con ricorso ex art. 702 bis cpc , nel Parte_1 premettere di essere dottore commercialista e revisore contabile, ha convenuto dinanzi a questo Tribunale la per sentirla condannare al pagamento delle CP_1 proprie competenze per l'elaborazione informatica dei dati contabili relativi alla azienda convenuta nonché per aver compiuto le ulteriori attività quali “registrazioni dei movimenti contabili, registrazioni contabili delle fatture di acquisto, vendita e dei corrispettivi;
l'elaborazione delle liquidazioni IVA periodiche, la predisposizione e la stampa modello F24 per i versamenti di imposte e tributi;
l'invio telematico del modello F24 la predisposizione delle scritture di assestamento e chiusura l'elaborazione dei dati contabili per la formazione del bilancio di esercizio contabile la gestione delle stampe dei registri contabili anche in formato elettronico: del libro giornale;
del libro degli inventari del registro IVA acquisti e del registro IVA vendite e IVA corrispettivi;
registro beni ammortizzabili, la gestione e stampa di modelli di versamento diversi dal modello F24; la predisposizione della certificazione dei compensi corrisposti a terzi, anche per soggetti a ritenuta d'acconto; la predisposizione della comunicazione relativa agli acquisti ed alle vendite effettuate (spesometro), consulenza e assistenza nella redazione del bilancio d'esercizio in formato CEE e nelle relazioni collegate obbligatorie;
formazione, a norma di legge, dello Stato patrimoniale e del Conto economico, del rendiconto finanziario (ove previsto) e della Nota integrativa, nonché l'eventuale attività di consulenza ed assistenza per la materiale formazione da parte del Professionista della relazione sulla gestione per conto dell'organo amministrativo;
il deposito telematico del bilancio presso il Registro delle imprese
(spese del deposito verranno fatturate a parte); consulenza ed assistenza nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali redditi, IRAP, studi di settore, IVA;
la predisposizione e l'invio telematico della dichiarazione annuale IVA – IRAP –
Certificazione Unica studi di settore;
l'elaborazione e la liquidazione delle imposte relative, la predisposizione dei modelli di versamento;
l'invio telematico del modello F24; domiciliazione sede legale;
Consulenza ed assistenza societaria, aziendale e tributaria generica e continuativa…”
Tribunale di Roma – R.G. 78105/2019 Ha pertanto richiesto le proprie competenze professionali nella misura di €
11.841,71 ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia.
Nel costituirsi, la ha sollevato eccezioni sia in rito che nel merito. Più CP_1 precisamente, in rito, ha eccepito la nullità dell'atto introduttivo per essere stato proposto ai sensi dell'art. 702 bis cpc, laddove doveva essere introdotto nei modi e nelle forme del combinato disposto dell'art. 28 L 794/1942 e dell'art. 14 del D.
Lgs. 154/2011. Nel merito, contestato ogni pretesa e, in particolare, ha dedotto di non avere mai conferito alcun incarico professionale al che, quindi, non ha Pt_1 eseguito alcuna valida prestazione.
La convenuta ha, pertanto, concluso per il rigetto della domanda con refusione delle spese e competenze del giudizio.
Dopo la trasformazione del rito, la causa, assegnata all'attuale estensore in data
08.05.2023, espletata istruttoria a mezzo consulenza tecnica, è stata assunta in decisione co termini di cui all'art. 190 cpc.
Ciò premesso, devono esaminarsi la pregiudiziale eccezione, sollevata dalla convenuta, secondo cui l'atto introduttivo dovrebbe essere dichiarato nullo per essere stato proposto nella forma del rito sommario, ai sensi dell'art. 702 bis cpc, anziché in quella prevista dal combinato disposto degli articoli 28 della L. n.
794/1942 e 14 del D. Lgs 154/2011.
L'eccezione è completamente infondata e va rigettata.
L'invocata normativa, sancita dalla L. n. 794/1942, da leggersi in combinato disposto con l'art. 702 bis cpc, ante riforma del 2022, e con l'art. 281 undecies cpc, a seguito del D. Lgs 149/2022, è applicabile solo alla domanda di liquidazione dei compensi di avvocato. Non per i compensi degli altri professionisti.
Ogni altro professionista, che non fosse avvocato appunto, poteva intraprendere giudizio, oltre che con ricorso monitorio, nelle forme del rito sommario di cognizione (ante riforma).
Il quale commercialista, non era tenuto, quindi, al rispetto della normativa Pt_1 di cui agli articoli 28 della L. n. 794/1942 e 14 del D. Lgs 154/2011 e ha correttamente intrapreso giudizio utilizzando, ratione temporis, il ricorso ex art. 702 bis cpc.
Nel merito, la società convenuta ha dedotto l'infondatezza della pretesa creditoria in quanto ha disconosciuto la sottoscrizione in calce al presunto conferimento di incarico e ha dedotto che da parte del non sarebbe mai stata espletata Pt_1 alcuna attività.
Tribunale di Roma – R.G. 78105/2019 Preliminarmente, va evidenziato che la difesa articolata da parte della convenuta appare contraddittoria. Infatti, da un lato nega di avere conferito incarico al Pt_1 ma, dall'altro, imputa allo stesso inadempienze nello svolgimento della sua prestazione. Si veda, in tal senso, la comparsa di costituzione da pag 9 laddove la società convenuta indica una serie di omissioni addebitate all'attore.
Inoltre, il ha prodotto, in sede di costituzione in giudizio, la dichiarazione Pt_1 dell'attuale legale rappresentante della convenuta che ha delegato il dr. Per_1
al ritiro dell'intera documentazione fiscale e contabile in possesso di esso
[...]
Sia la delega sia la dichiarazione di avvenuto ritiro non sono state Pt_1 contestate dalla convenuta, a riprova di un rapporto tra le parti.
Quindi, l'avvenuto disconoscimento della sottoscrizione del conferimento di incarico, cui non è seguita la richiesta di verificazione della firma da parte dell'attore, elide l'efficacia probatoria alla scrittura privata ma non preclude la prova del rapporto sostanziale che è stata fornita documentalmente.
In tal senso, d'altra parte, si è pronunciato il precedente assegnatario di questo procedimento che, dopo aver assunto la causa in decisione, ha, con ordinanza del
28.03.2023, rimesso la stessa sul ruolo per quantificare “il valore dell'attività” svolta dall'attore e ha così nominato, quale proprio Ausiliare il dr. Persona_2
Il detto CTU dalla pag 114 alla pag.116 così riassume : “Il Sottoscritto Consulente sulla base della documentazione contenuta nel fascicolo processuale ha potuto rilevare quanto segue: risulta rinvenuta tra gli allegati del ricorso ex 702 bis c.c. la seguente documentazione: - Unico Società Unico Società di Capitali 2018 redditi
2017 (Redditi e IRAP) con dicitura incaricato alla trasmissione Dott.re Parte_1
(cfr. all. n°23) e ricevuta di invio telematico (cfr.all n°24); -
[...]
Conferimento delega al Dott.re per servizio di Fatturazione Parte_1
Elettronica (cfr. all. n°24); - Conferimento delega al Dott.re Parte_1 per servizio Cassetto Fiscale (cfr. all. n°24); - Comunicazione Liquidazione periodica IVA 2018 e 2019 e relativo impegno alla trasmissione telematica (cfr. all.
n°25). Non stata rinvenuta la ricevuta con il protocollo di invio;
- Modello IVA
2019 (periodo imposta 2018) con dicitura incaricato alla trasmissione Dott.re
(cfr. all. n°25). Non è stata rinvenuta la ricevuta di invio Parte_1 telematico;
- Certificazione Unica dell'anno 2018 della nei confronti Del CP_1
Dott.re (cfr. all. n°26); - 2 Modelli F24 con pagamenti Parte_1 imposte del 18.02.2019 tramite addebito telematico con cassetto CP_1
Tribunale di Roma – R.G. 78105/2019 fiscale effettuati dal Dott.re (cfr. all. n°27); - Variazione Parte_1 telematica del 19.02.2019 presumibilmente del domicilio fiscale al nuovo indirizzo in Piazza Prati degli Strozzi n°26 ovvero presso lo studio del Dott.re Parte_1
(cfr. all. n°28); - Comunicazione dei datti delle fatture emesse e ricevute
[...] della (spesometro) per il II^ Semestre 2018 con intermediario il CP_1
Dott.re non è stata rinvenuta la ricevuta telematica (cfr. all. Parte_1
n°29).
Il Sottoscritto CTU pur avendo, come ampiamente sopra riportato, potuto verificare che l'importo indicato al punto 1.1 per le prestazioni professionali fosse in linea con il Decreto Ministeriale n°140 del 20 luglio 2012, deve comunque rilevare che le prestazioni rese per la predisposizione della dichiarazione dei redditi e il relativo invio telematico è avvenuta solo per il 2018 (redditi 2017) e non per i redditi 2018. Ne consegue che l'importo di euro 2.000,00 indicato per le prestazioni di cui al punto 1.3 non deve essere calcolato certamente per intero ma almeno ridotto di 1/3 e quindi riparametrato ad euro 1.333,34.”
“Il Sottoscritto CTU con riferimento alle attività professionali di cui al punto 1.4, dall'esame delle documentazione depositata in atti non è stato rinvenuto alcun documento che attesti o supporti l'attività professionale resa nei confronti della
CP_1
Quindi, il CTU ha riparametrato gli importi dei compensi per le prestazioni professionali rese dal e comunque esattamente corrispondenti a quelle del Pt_1 disconosciuto incarico scritto, nel modo seguente:
1.1 incarico € 3.882,35, 1.2 incarico € 1.000,00, 1.3 incarico € 1.333,34, 1.4 incarico nulla è dovuto. Per un totale di € 6.215,69.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono pienamente condivisibili in quanto sono il risultato di una disamina attenta e scrupolosa di tutti gli atti e documenti prodotti dalle parti nonché della corretta applicazione dei parametri ministeriali in tema di liquidazione dei compensi di commercialista.
Alla luce delle risultanze sopra riportate il compenso da riconoscere all'attore deve essere rideterminato nella misura di € 6.215,69. Pt_1
In considerazione del parziale accoglimento della domanda le spese di giudizio vengono compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
Tribunale di Roma – R.G. 78105/2019 1) Accoglie parzialmente la domanda;
2) Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in CP_1 favore di , della somma complessiva di € 6.215,69, per le causali Parte_1 di cui alla parte motiva, con interessi legali dalla data della presente pronuncia sino al saldo;
3) Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, 12 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa GE DI
Tribunale di Roma – R.G. 78105/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Roma
Sezione XI Civile
Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, nella persona del giudice onorario dott.ssa GE DI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 78105 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2019 , avente ad oggetto: – Mandato , promossa da
(C.F. ) in persona del legale Parte_1 C.F._1 rappresentante p.t. elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
IE SS, che la rappresenta e difende come da procura in atti,
ATTORE
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio degli avv.ti RIGATUSO
GI e RIGATUSO GI che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti,
CONVENUTA
Conclusioni per : “Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale di Parte_1
Roma adito, contrariis rejectis, emesse tutte le opportune pronunzie e declaratorie del caso, cosi
Tribunale di Roma – R.G. 78105/2019 giudicare: in via principale e nel merito: accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti interessate dalla presente vertenza e per l'effetto dichiarare tenuta al pagamento degli emolumenti professionali la in persona del legale rappresentante CP_1 nominato pro tempore, in favore del Dott. che si quantificano in Euro Parte_1
11.841,71 ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia oltre interessi di mora dal giorno del dovuto sino al soddisfo oltre alla condanna ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. da quantificare in via equitativa”.
Conclusioni per : “Voglia l'On.le Tribunale Respinta ogni contraria CP_1 istanza, eccezione e difesa - ritenere e dichiarare la infondatezza della domanda spiegata dal Dott.
; - previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria Parte_1 istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria e incidentale, preliminarmente, ritenere e dichiarare non dovute le somme tutte richieste alla a mezzo dell'atto introduttivo CP_1 del giudizio;
- senza recesso alcuno dalle superiori eccezioni e richieste, nel me-rito, rigettare le domande tutte spiegate da parte attrice, con qualsivoglia statuizione, per i motivi esposti nella parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta, ovvero per tutti gli altri motivi, del caso
e di legge, che il Tribunale vorrà ravvisare”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dall'art.132 n.4) c.p.c., in forza del quale il giudice è esonerato dal redigere lo svolgimento del processo e, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non
è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto
- rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. È, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva
Tribunale di Roma – R.G. 78105/2019 aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”
(così Cass. n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19).
Tanto chiarito, si precisa che con ricorso ex art. 702 bis cpc , nel Parte_1 premettere di essere dottore commercialista e revisore contabile, ha convenuto dinanzi a questo Tribunale la per sentirla condannare al pagamento delle CP_1 proprie competenze per l'elaborazione informatica dei dati contabili relativi alla azienda convenuta nonché per aver compiuto le ulteriori attività quali “registrazioni dei movimenti contabili, registrazioni contabili delle fatture di acquisto, vendita e dei corrispettivi;
l'elaborazione delle liquidazioni IVA periodiche, la predisposizione e la stampa modello F24 per i versamenti di imposte e tributi;
l'invio telematico del modello F24 la predisposizione delle scritture di assestamento e chiusura l'elaborazione dei dati contabili per la formazione del bilancio di esercizio contabile la gestione delle stampe dei registri contabili anche in formato elettronico: del libro giornale;
del libro degli inventari del registro IVA acquisti e del registro IVA vendite e IVA corrispettivi;
registro beni ammortizzabili, la gestione e stampa di modelli di versamento diversi dal modello F24; la predisposizione della certificazione dei compensi corrisposti a terzi, anche per soggetti a ritenuta d'acconto; la predisposizione della comunicazione relativa agli acquisti ed alle vendite effettuate (spesometro), consulenza e assistenza nella redazione del bilancio d'esercizio in formato CEE e nelle relazioni collegate obbligatorie;
formazione, a norma di legge, dello Stato patrimoniale e del Conto economico, del rendiconto finanziario (ove previsto) e della Nota integrativa, nonché l'eventuale attività di consulenza ed assistenza per la materiale formazione da parte del Professionista della relazione sulla gestione per conto dell'organo amministrativo;
il deposito telematico del bilancio presso il Registro delle imprese
(spese del deposito verranno fatturate a parte); consulenza ed assistenza nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali redditi, IRAP, studi di settore, IVA;
la predisposizione e l'invio telematico della dichiarazione annuale IVA – IRAP –
Certificazione Unica studi di settore;
l'elaborazione e la liquidazione delle imposte relative, la predisposizione dei modelli di versamento;
l'invio telematico del modello F24; domiciliazione sede legale;
Consulenza ed assistenza societaria, aziendale e tributaria generica e continuativa…”
Tribunale di Roma – R.G. 78105/2019 Ha pertanto richiesto le proprie competenze professionali nella misura di €
11.841,71 ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia.
Nel costituirsi, la ha sollevato eccezioni sia in rito che nel merito. Più CP_1 precisamente, in rito, ha eccepito la nullità dell'atto introduttivo per essere stato proposto ai sensi dell'art. 702 bis cpc, laddove doveva essere introdotto nei modi e nelle forme del combinato disposto dell'art. 28 L 794/1942 e dell'art. 14 del D.
Lgs. 154/2011. Nel merito, contestato ogni pretesa e, in particolare, ha dedotto di non avere mai conferito alcun incarico professionale al che, quindi, non ha Pt_1 eseguito alcuna valida prestazione.
La convenuta ha, pertanto, concluso per il rigetto della domanda con refusione delle spese e competenze del giudizio.
Dopo la trasformazione del rito, la causa, assegnata all'attuale estensore in data
08.05.2023, espletata istruttoria a mezzo consulenza tecnica, è stata assunta in decisione co termini di cui all'art. 190 cpc.
Ciò premesso, devono esaminarsi la pregiudiziale eccezione, sollevata dalla convenuta, secondo cui l'atto introduttivo dovrebbe essere dichiarato nullo per essere stato proposto nella forma del rito sommario, ai sensi dell'art. 702 bis cpc, anziché in quella prevista dal combinato disposto degli articoli 28 della L. n.
794/1942 e 14 del D. Lgs 154/2011.
L'eccezione è completamente infondata e va rigettata.
L'invocata normativa, sancita dalla L. n. 794/1942, da leggersi in combinato disposto con l'art. 702 bis cpc, ante riforma del 2022, e con l'art. 281 undecies cpc, a seguito del D. Lgs 149/2022, è applicabile solo alla domanda di liquidazione dei compensi di avvocato. Non per i compensi degli altri professionisti.
Ogni altro professionista, che non fosse avvocato appunto, poteva intraprendere giudizio, oltre che con ricorso monitorio, nelle forme del rito sommario di cognizione (ante riforma).
Il quale commercialista, non era tenuto, quindi, al rispetto della normativa Pt_1 di cui agli articoli 28 della L. n. 794/1942 e 14 del D. Lgs 154/2011 e ha correttamente intrapreso giudizio utilizzando, ratione temporis, il ricorso ex art. 702 bis cpc.
Nel merito, la società convenuta ha dedotto l'infondatezza della pretesa creditoria in quanto ha disconosciuto la sottoscrizione in calce al presunto conferimento di incarico e ha dedotto che da parte del non sarebbe mai stata espletata Pt_1 alcuna attività.
Tribunale di Roma – R.G. 78105/2019 Preliminarmente, va evidenziato che la difesa articolata da parte della convenuta appare contraddittoria. Infatti, da un lato nega di avere conferito incarico al Pt_1 ma, dall'altro, imputa allo stesso inadempienze nello svolgimento della sua prestazione. Si veda, in tal senso, la comparsa di costituzione da pag 9 laddove la società convenuta indica una serie di omissioni addebitate all'attore.
Inoltre, il ha prodotto, in sede di costituzione in giudizio, la dichiarazione Pt_1 dell'attuale legale rappresentante della convenuta che ha delegato il dr. Per_1
al ritiro dell'intera documentazione fiscale e contabile in possesso di esso
[...]
Sia la delega sia la dichiarazione di avvenuto ritiro non sono state Pt_1 contestate dalla convenuta, a riprova di un rapporto tra le parti.
Quindi, l'avvenuto disconoscimento della sottoscrizione del conferimento di incarico, cui non è seguita la richiesta di verificazione della firma da parte dell'attore, elide l'efficacia probatoria alla scrittura privata ma non preclude la prova del rapporto sostanziale che è stata fornita documentalmente.
In tal senso, d'altra parte, si è pronunciato il precedente assegnatario di questo procedimento che, dopo aver assunto la causa in decisione, ha, con ordinanza del
28.03.2023, rimesso la stessa sul ruolo per quantificare “il valore dell'attività” svolta dall'attore e ha così nominato, quale proprio Ausiliare il dr. Persona_2
Il detto CTU dalla pag 114 alla pag.116 così riassume : “Il Sottoscritto Consulente sulla base della documentazione contenuta nel fascicolo processuale ha potuto rilevare quanto segue: risulta rinvenuta tra gli allegati del ricorso ex 702 bis c.c. la seguente documentazione: - Unico Società Unico Società di Capitali 2018 redditi
2017 (Redditi e IRAP) con dicitura incaricato alla trasmissione Dott.re Parte_1
(cfr. all. n°23) e ricevuta di invio telematico (cfr.all n°24); -
[...]
Conferimento delega al Dott.re per servizio di Fatturazione Parte_1
Elettronica (cfr. all. n°24); - Conferimento delega al Dott.re Parte_1 per servizio Cassetto Fiscale (cfr. all. n°24); - Comunicazione Liquidazione periodica IVA 2018 e 2019 e relativo impegno alla trasmissione telematica (cfr. all.
n°25). Non stata rinvenuta la ricevuta con il protocollo di invio;
- Modello IVA
2019 (periodo imposta 2018) con dicitura incaricato alla trasmissione Dott.re
(cfr. all. n°25). Non è stata rinvenuta la ricevuta di invio Parte_1 telematico;
- Certificazione Unica dell'anno 2018 della nei confronti Del CP_1
Dott.re (cfr. all. n°26); - 2 Modelli F24 con pagamenti Parte_1 imposte del 18.02.2019 tramite addebito telematico con cassetto CP_1
Tribunale di Roma – R.G. 78105/2019 fiscale effettuati dal Dott.re (cfr. all. n°27); - Variazione Parte_1 telematica del 19.02.2019 presumibilmente del domicilio fiscale al nuovo indirizzo in Piazza Prati degli Strozzi n°26 ovvero presso lo studio del Dott.re Parte_1
(cfr. all. n°28); - Comunicazione dei datti delle fatture emesse e ricevute
[...] della (spesometro) per il II^ Semestre 2018 con intermediario il CP_1
Dott.re non è stata rinvenuta la ricevuta telematica (cfr. all. Parte_1
n°29).
Il Sottoscritto CTU pur avendo, come ampiamente sopra riportato, potuto verificare che l'importo indicato al punto 1.1 per le prestazioni professionali fosse in linea con il Decreto Ministeriale n°140 del 20 luglio 2012, deve comunque rilevare che le prestazioni rese per la predisposizione della dichiarazione dei redditi e il relativo invio telematico è avvenuta solo per il 2018 (redditi 2017) e non per i redditi 2018. Ne consegue che l'importo di euro 2.000,00 indicato per le prestazioni di cui al punto 1.3 non deve essere calcolato certamente per intero ma almeno ridotto di 1/3 e quindi riparametrato ad euro 1.333,34.”
“Il Sottoscritto CTU con riferimento alle attività professionali di cui al punto 1.4, dall'esame delle documentazione depositata in atti non è stato rinvenuto alcun documento che attesti o supporti l'attività professionale resa nei confronti della
CP_1
Quindi, il CTU ha riparametrato gli importi dei compensi per le prestazioni professionali rese dal e comunque esattamente corrispondenti a quelle del Pt_1 disconosciuto incarico scritto, nel modo seguente:
1.1 incarico € 3.882,35, 1.2 incarico € 1.000,00, 1.3 incarico € 1.333,34, 1.4 incarico nulla è dovuto. Per un totale di € 6.215,69.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono pienamente condivisibili in quanto sono il risultato di una disamina attenta e scrupolosa di tutti gli atti e documenti prodotti dalle parti nonché della corretta applicazione dei parametri ministeriali in tema di liquidazione dei compensi di commercialista.
Alla luce delle risultanze sopra riportate il compenso da riconoscere all'attore deve essere rideterminato nella misura di € 6.215,69. Pt_1
In considerazione del parziale accoglimento della domanda le spese di giudizio vengono compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
Tribunale di Roma – R.G. 78105/2019 1) Accoglie parzialmente la domanda;
2) Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in CP_1 favore di , della somma complessiva di € 6.215,69, per le causali Parte_1 di cui alla parte motiva, con interessi legali dalla data della presente pronuncia sino al saldo;
3) Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, 12 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa GE DI
Tribunale di Roma – R.G. 78105/2019