Accoglimento
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 10/03/2026, n. 1922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1922 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01922/2026REG.PROV.COLL.
N. 07525/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7525 del 2025, proposto da
Consorzio Astrea, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V n. 4197 del 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 il Cons. EL DR e uditi per le parti gli avvocati Sasso e l’avvocato dello Stato Varrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Consorzio Astrea ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 4197 del 2025, pubblicata in data 16 maggio 2025, resa dalla Sezione V del Consiglio di Stato a definizione del giudizio R.G. n. 9624/2024 per l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo a carico del Ministero della giustizia di conformarsi alla statuizione esecutiva resa con la su richiamata sentenza n. 4197/2025 e per la condanna ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a. al risarcimento dei danni connessi alla mancata esecuzione in forma specifica della sentenza suindicata ed alla sua violazione nella misura ritenuta di giustizia, nonché per la nomina ex art. 114, lett. d) , c.p.a. di un Commissario ad acta che si sostituisca all'Amministrazione della giustizia inadempiente nella perfetta esecuzione della sentenza, con spese a carico di parte resistente e per la fissazione ex art. 114, lett. e) , c.p.a., di una somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato, a decorrere dalla data del suo deposito in segreteria.
Si è costituito il Ministero della giustizia, insistendo per la reiezione del gravame.
Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.
Alla camera di consiglio del 19 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Con la sentenza oggetto del presente ricorso in ottemperanza la sezione ha accolto l’appello del Consorzio Astrea e ha annullato gli atti relativi al procedimento di revisione instaurato ai sensi dell’art. 115 d.lgs. n. 163 del 2006 con i quali il Ministero della giustizia aveva respinto l'istanza di adeguamento prezzi formulata dal Consorzio sui rapporti contrattuali scaduti il 30 giugno 2017 - lotti 2, 3, 4 - aventi ad oggetto la fornitura dei servizi di documentazione degli atti processuali penali di cui al bando di gara pubblicato in GURI 2 febbraio 2009, chiedendo, altresì, l'accertamento del diritto ad ottenere il corrispettivo revisionale nella misura di euro 10.759.325,94, computato in applicazione del metodo convenzionale dell'indice Istat c.d. FOI di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e la condanna del Ministero della giustizia al pagamento di tale importo.
Con la sentenza, in particolare, la sezione ha statuito, tra l’altro, che: “ Resta salva la verifica da condurre in concreto attraverso la specifica istruttoria di competenza, cui la singola amministrazione committente non può sottrarsi (cfr. Cons. Stato, V, 20 novembre 2015, n. 5291). Nella specie, sono, pertanto, ravvisabili i vizi di irragionevolezza e carenza della motivazione del provvedimento impugnato in primo grado, nonché di difetto di istruttoria, atteso che l’amministrazione ha respinto l’istanza di revisione ritenendo che le prove fornite dal Consorzio non fossero sufficienti, poiché, sostanzialmente, non risultava prodotta nel dettaglio la documentazione a comprova dell’effettivo e concreto costo sostenuto. Ciò, nonostante il parametro di applicazione dell’indice FOI costituisca l’ordinario criterio di riferimento in materia. Ne consegue che il Ministero dovrà riavviare l’istruttoria e riconoscere la revisione nei limiti della prova fornita in relazione al suddetto parametro, essendo, però, onere del Consorzio individuare le figure in concreto impiegate dalle consorziate nell’espletamento delle specifiche prestazioni lavorative ”.
L’appellante ha dedotto l’inottemperanza del Ministero, nonostante il Consorzio avesse indicato le specifiche figure impiegate nell’esecuzione dell’appalto secondo le modalità espressamente previste, producendo i rispettivi CCNL; dalla perizia prodotta risulterebbero, inoltre, tutti gli elementi per calcolare specificamente gli aumenti, determinati essenzialmente da quello della manodopera.
Per il Ministero, invece, sarebbe impossibile ottemperare in mancanza di collaborazione del Consorzio, che neppure questa volta avrebbe fornito all’Amministrazione i dati e gli elementi necessari per addivenire alla conclusione del procedimento di revisione.
Il ricorso è fondato.
Dalla documentazione versata in atti si evince che, alla diffida ad ottemperare inviata dal Consorzio ricorrente, il Ministero ha risposto chiedendo di precisare numeri e tipologie di soggetti già impegnati nelle attività connesse al contratto di trascrizione atti giudiziari.
Il Consorzio ha prontamente riscontrato la richiesta con una nota del 4 luglio 2025 in cui, in considerazione delle statuizioni della sentenza, secondo cui: “ il parametro di applicazione dell’indice FOI costituisca l’ordinario criterio di riferimento in materia. Ne consegue che il Ministero dovrà riavviare l’istruttoria e riconoscere la revisione nei limiti della prova fornita in relazione al suddetto parametro, essendo, però, onere del Consorzio individuare le figure in concreto impiegate dalle consorziate nell’espletamento delle specifiche prestazioni lavorative ”, ha puntualmente indicato le seguenti figure professionali:
“ 1) stenotipisti: per l’esecuzione del servizio di stenotipia elettronica nei termini indicati nell’art. 2, punto 2.1, lett. b) di ciascun contratto stipulato tra il Consorzio Astrea e il Ministero; 2) trascrittori: per l’esecuzione del corrispondente servizio di trascrizione nei termini indicati nell’art. 2, punto 2.1, lett. c) di ciascun contratto stipulato tra il Consorzio Astrea e il Ministero; 3. fonici: per l’esecuzione del corrispondente servizio di assistenza al processo per l’utilizzo degli impianti di fonia, nei termini indicati nell’art. 2, punto 2.1, lett. d) di ciascun contratto stipulato tra il Consorzio Astrea e il Ministero.
Tali figure, invero, sono in puntuale simmetria e piena rispondenza con quanto fissato nel capitolato di gara e poi dedotto nei contratti afferenti ai lotti medesimi ”.
Ed invero, l'onere indicato in sentenza nei confronti del Consorzio ha una finalità funzionale e non analitica, essendo finalizzato a fornire una conferma alla stazione appaltante delle figure professionali effettivamente impiegate nell’esecuzione del servizio.
L'individuazione delle categorie professionali impiegate effettuata dal Consorzio, soddisfa, dunque, pienamente tale onere probatorio e consente all'Amministrazione di procedere al calcolo e alla liquidazione di quanto dovuto per gli anni del servizio svolto in proroga, in base alla variazione dell'indice FOI, anche in considerazione della perizia prodotta dalla ricorrente, che coprendo l'intero periodo oggetto delle proroghe contrattuali per il quale è sorta la necessità di adeguamento dei prezzi - dal 6 maggio 2011 al 30 giugno 2017 - assume come base di calcolo i corrispettivi annui maturati dal Consorzio - valore oggettivo basato sul numero di caratteri prodotti, rilevati dalla documentazione di riscontro fornita dai gestori del Portale Giustizia (Postel-Postcom e Engineering), ovvero da soggetti terzi che operano per conto dello stesso Ministero - e ai compensi annui maturati applica la percentuale di variazione dell'indice medio annuo FOI, come pubblicato dall'ISTAT.
Inoltre, il Consorzio ricorrente ha altresì fornito, nella perizia integrativa, la prova degli intervenuti aumenti di prezzo del lavoro registratisi negli anni di proroga producendo i vari Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, comprensivi degli accordi di rinnovo e di allineamento contrattuale applicati dal Consorzio Astrea e dalle sue consorziate per tutto il periodo di riferimento, che costituiscono la fonte normativa primaria di regolazione del rapporto di lavoro, principale componente di costo del servizio in questione.
Inoltre, la specificazione delle figure professionali impiegate nell’appalto si ricava anche dagli atti di gara, essendo i profili professionali di stenotipista, trascrittore e fonico - lavoratori il cui rapporto è disciplinato dai CCNL prodotti - le figure che eseguono i servizi descritti nel capitolato tecnico (stenotipia, trascrizione e assistenza tecnica in udienza).
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto, e, per l’effetto, va ordinato al Ministero intimato di dare ottemperanza alla sentenza di questa Sezione n. 4197 del 2025 mediante la conclusione del procedimento entro 30 gg. dalla comunicazione della presente decisione.
In caso di persistente inottemperanza è nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Roma, con facoltà di delega nominativa, cui il ricorrente potrà direttamente rivolgersi una volta scaduto il termine assegnato per l’adempimento, che, sulla base di tutto quanto presente in atti ed effettuando eventualmente altri adempimenti istruttori, provvederà all’ottemperanza entro il termine di ulteriori 90 giorni.
Non si ravvisano invece i presupposti per statuire in merito al risarcimento del danno ex art. 112 c.p.a. e per applicare nei confronti del Ministero della giustizia la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) , c.p.a., risultando dalla futura esecuzione (di cui non si ha motivo di dubitare) o, comunque, dall’ottemperanza del Commissario soddisfatte le pretese del Consorzio.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), accoglie il ricorso, come in motivazione, e per l’effetto ordina al Ministero della giustizia di dare ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe nei sensi, nel termine e con le modalità indicate in motivazione.
Nomina commissario ad acta, per il caso di persistente inottemperanza del Ministero, il Prefetto di Roma, con facoltà di delega nominativa, cui il ricorrente potrà rivolgersi direttamente una volta scaduto il termine per l’adempimento.
Respinge la domanda di condanna del Ministero al risarcimento del danno e al pagamento di penalità di mora.
Condanna il Ministero della giustizia alla rifusione parziale delle spese di giudizio nei confronti del ricorrente, che liquida in euro 3000, oltre ad oneri di legge, per il resto compensandole.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO PE, Presidente FF
Stefano Fantini, Consigliere
EL DR, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL DR | IO PE |
IL SEGRETARIO