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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 12/02/2026, n. 2146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2146 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2146/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NATALE GIGLIOLA, Presidente
AV AN, TO
QUILIGOTTI MARIA CRISTINA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14634/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097.2024.90644350.58.000 IRES-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097.2024.90644350.58.000 IRES-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097.2024.90644350.58.000 IRES-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097.2024.90644350.58.000 IRES-ALTRO 2004 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097.2024.90644350.58.000 IRES-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097.2024.90644350.58.000 IRES-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097.2024.90644350.58.000 IRES-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097.2024.90644350.58.000 IRES-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097.2024.90644350.58.000 IRES-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097.2024.90644350.58.000 IRES-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097.2024.90644350.58.000 IRES-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097.2024.90644350.58.000 IRES-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097.2024.90644350.58.000 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097.2024.90644350.58.000 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097.2024.90644350.58.000 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097.2024.90644350.58.000 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097.2024.90644350.58.000 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097.2024.90644350.58.000 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097.2024.90644350.58.000 IRES-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 595/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti;
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 19.9.2024, la Ricorrente 1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 097.2024.90644350.58.000 e tutti gli atti presupposti, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione e di cui, previa sospensiva, chiedeva l'annullamento, con condanna della controparte al risarcimento del danno da lite temeraria. Eccepiva:
1. la inesistenza e nullità insanabile della intimazione di pagamento notificata con posta elettronica certificata, perché il messaggio email conteneva non l'originale dell'atto dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ma solo una copia priva di attestazione di conformità, perché la posta certificata non garantiva la piena prova dell'effettiva consegna del documento al destinatari e perché la PEC del mittente NOTIFICA.ACC.
Email_3 era inesistente nei pubblici registri e, dunque, inesistente era la notifica;
2. la nullità della intimazione di pagamento per mancata notifica degli atti presupposti;
3. la nullità della intimazione di pagamento per nullità derivata;
4. in merito alle tasse automobilistiche, l'illegittimità della somma richiesta, perché non portata a conoscenza del ricorrente;
05. la violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 - Statuto del Contribuente, perché l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione nella cartella di pagamento impugnata aveva rinviato ad atti non allegati alla cartella stessa in palese violazione dell'articolo sopracitato;
6. la nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di sottoscrizione del legale rappresentante dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione Spa – Agente della riscossione;
07. la omessa indicazione, sulla cartella di pagamento, del dettaglio del calcolo degli interessi addebitati e delle sanzioni;
08. la illegittimità nell'emissione della cartella di pagamento per omesso invito al contraddittorio;
09. la nullità della cartella di pagamento per mancata sottoscrizione ed allegazione comprovante la delega di firma dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio e dichiarava che le cartelle sottese erano state tutte notificate e che, inoltre, vi era la presenza di atti interruttivi della prescrizione che nel tempo l'Agente della Riscossione aveva notificato al contribuente, tra cui l'avviso di intimazione 09720149167756325000 notificato il 02/12/2014, l'avviso di intimazione n. 09720149167756527000 notificato il 02/12/2014, l'avviso di intimazione 09720149167756628000 notificato il 02/12/2014, l'avviso di intimazione
09720179034189666000 notificato con pec il 27/04/2017, l'avviso di intimazione 09720199016551976000 notificato con pec il 27/02/2019 e l'avviso di intimazione 09720239032157914000 notificato con Pec il
14/03/2023. Dichiarava che le altre eccezioni erano infondate e concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite da distrarre in favore dell'avvocato Difensore_2.
La causa era chiamata all'udienza del 16.1.2026. All'esito era riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
In particolare, quanto al motivo di cui al precedente n. 1 osserva il Collegio che, se l'indirizzo di posta elettronica istituzionale è rinvenibile sul sito internet dell'Amministrazione, anche se non risultante in pubblici elenchi, la notifica non è nulla, ove abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese e abbia quindi raggiunto lo scopo (Cass. S.U. 15979/2022), dovendo, in particolare, il contribuente evidenziare quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano derivati dalla ricezione della notifica da un indirizzo non presente in tale registro (Cass. 15710/2025). Essendo l'atto stato ritualmente e tempestivamente impugnato e non avendo il contribuente nulla allegato sotto il profilo della violazione del diritto di difesa, deve concludersi nel senso della insussistenza del vizio paventato.
Parimenti devono essere rigettate le eccezioni di cui ai precedenti nn. 2, 3, 4 e 5, 7, 8 e 9 con le quali sono censurati vizi delle cartelle di pagamento presupposte, posto detti atti sono stati posti a fondamento anche di altre intimazioni di pagamento, ritualmente notificate al contribuente e non impugnate, con la conseguenza che è precluso l'esame di questioni che avrebbero dovuto essere fatte valere mediante la tempestiva notifica degli atti stessi.
Da disattendere è, infine, il motivo di cui al richiamato n. 6, posto che il difetto di sottoscrizione dell'intimazione di pagamento non vizia l'atto quando non vi è dubbio, come nel caso di specie, sulla riferibilità di questo all'autorità da cui promana, posto che l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia previsto dalla legge (Cass. 34416/2023).
Il ricorso deve, dunque, essere rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, Sezione 16, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1500,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge, da distrarre in favore dell'avvocato Difensore_2. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026 IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott.ssa Daniela Francavilla dott.ssa Gigliola Natale
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NATALE GIGLIOLA, Presidente
AV AN, TO
QUILIGOTTI MARIA CRISTINA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14634/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097.2024.90644350.58.000 IRES-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097.2024.90644350.58.000 IRES-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097.2024.90644350.58.000 IRES-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097.2024.90644350.58.000 IRES-ALTRO 2004 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097.2024.90644350.58.000 IRES-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097.2024.90644350.58.000 IRES-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097.2024.90644350.58.000 IRES-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097.2024.90644350.58.000 IRES-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097.2024.90644350.58.000 IRES-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097.2024.90644350.58.000 IRES-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097.2024.90644350.58.000 IRES-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097.2024.90644350.58.000 IRES-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097.2024.90644350.58.000 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097.2024.90644350.58.000 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097.2024.90644350.58.000 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097.2024.90644350.58.000 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097.2024.90644350.58.000 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097.2024.90644350.58.000 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097.2024.90644350.58.000 IRES-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 595/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti;
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 19.9.2024, la Ricorrente 1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 097.2024.90644350.58.000 e tutti gli atti presupposti, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione e di cui, previa sospensiva, chiedeva l'annullamento, con condanna della controparte al risarcimento del danno da lite temeraria. Eccepiva:
1. la inesistenza e nullità insanabile della intimazione di pagamento notificata con posta elettronica certificata, perché il messaggio email conteneva non l'originale dell'atto dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ma solo una copia priva di attestazione di conformità, perché la posta certificata non garantiva la piena prova dell'effettiva consegna del documento al destinatari e perché la PEC del mittente NOTIFICA.ACC.
Email_3 era inesistente nei pubblici registri e, dunque, inesistente era la notifica;
2. la nullità della intimazione di pagamento per mancata notifica degli atti presupposti;
3. la nullità della intimazione di pagamento per nullità derivata;
4. in merito alle tasse automobilistiche, l'illegittimità della somma richiesta, perché non portata a conoscenza del ricorrente;
05. la violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 - Statuto del Contribuente, perché l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione nella cartella di pagamento impugnata aveva rinviato ad atti non allegati alla cartella stessa in palese violazione dell'articolo sopracitato;
6. la nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di sottoscrizione del legale rappresentante dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione Spa – Agente della riscossione;
07. la omessa indicazione, sulla cartella di pagamento, del dettaglio del calcolo degli interessi addebitati e delle sanzioni;
08. la illegittimità nell'emissione della cartella di pagamento per omesso invito al contraddittorio;
09. la nullità della cartella di pagamento per mancata sottoscrizione ed allegazione comprovante la delega di firma dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio e dichiarava che le cartelle sottese erano state tutte notificate e che, inoltre, vi era la presenza di atti interruttivi della prescrizione che nel tempo l'Agente della Riscossione aveva notificato al contribuente, tra cui l'avviso di intimazione 09720149167756325000 notificato il 02/12/2014, l'avviso di intimazione n. 09720149167756527000 notificato il 02/12/2014, l'avviso di intimazione 09720149167756628000 notificato il 02/12/2014, l'avviso di intimazione
09720179034189666000 notificato con pec il 27/04/2017, l'avviso di intimazione 09720199016551976000 notificato con pec il 27/02/2019 e l'avviso di intimazione 09720239032157914000 notificato con Pec il
14/03/2023. Dichiarava che le altre eccezioni erano infondate e concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite da distrarre in favore dell'avvocato Difensore_2.
La causa era chiamata all'udienza del 16.1.2026. All'esito era riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
In particolare, quanto al motivo di cui al precedente n. 1 osserva il Collegio che, se l'indirizzo di posta elettronica istituzionale è rinvenibile sul sito internet dell'Amministrazione, anche se non risultante in pubblici elenchi, la notifica non è nulla, ove abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese e abbia quindi raggiunto lo scopo (Cass. S.U. 15979/2022), dovendo, in particolare, il contribuente evidenziare quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano derivati dalla ricezione della notifica da un indirizzo non presente in tale registro (Cass. 15710/2025). Essendo l'atto stato ritualmente e tempestivamente impugnato e non avendo il contribuente nulla allegato sotto il profilo della violazione del diritto di difesa, deve concludersi nel senso della insussistenza del vizio paventato.
Parimenti devono essere rigettate le eccezioni di cui ai precedenti nn. 2, 3, 4 e 5, 7, 8 e 9 con le quali sono censurati vizi delle cartelle di pagamento presupposte, posto detti atti sono stati posti a fondamento anche di altre intimazioni di pagamento, ritualmente notificate al contribuente e non impugnate, con la conseguenza che è precluso l'esame di questioni che avrebbero dovuto essere fatte valere mediante la tempestiva notifica degli atti stessi.
Da disattendere è, infine, il motivo di cui al richiamato n. 6, posto che il difetto di sottoscrizione dell'intimazione di pagamento non vizia l'atto quando non vi è dubbio, come nel caso di specie, sulla riferibilità di questo all'autorità da cui promana, posto che l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia previsto dalla legge (Cass. 34416/2023).
Il ricorso deve, dunque, essere rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, Sezione 16, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1500,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge, da distrarre in favore dell'avvocato Difensore_2. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026 IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott.ssa Daniela Francavilla dott.ssa Gigliola Natale