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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/12/2025, n. 2151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2151 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1209/2025 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 22.12.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di II grado iscritto al n. 1209/2025 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Barile alla Via Giuseppe Verdi n. 20, presso lo studio dell'avv. Pietro Iurillo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- APPELLANTE -
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del sindaco pro-tempore, contumace in appello.
- APPELLATO CONTUMACE –
Avverso: la sentenza n. 58/2025 emessa dal Giudice di Pace di
[...]
, depositata in data 11.03.2025 e non notificata. Controparte_1
TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata accolta l'opposizione dalla stessa proposta avverso il verbale di infrazione al codice della Strada n. X1602 redatto dalla Polizia Locale del Comune di
[...]
, rilevando che la compensazione delle spese di lite, Controparte_1 disposta dal giudice di primo grado, non fosse condivisibile, dal momento che sussisteva la soccombenza esclusiva del Controparte_1
.
[...]
Il nonostante la ritualità Controparte_1 delle notifiche, non si è costituito e pertanto deve essere dichiarato contumace.
Ritenuto il giudizio maturo per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con deposito di note ex art. 127 ter cod. proc. civ.
In primo grado, proponeva opposizione avverso il verbale di Parte_1 accertamento n. X1602, elevato dalla Polizia Locale del Comune di
[...]
e notificatole in data 20 settembre 2024, con il quale le Controparte_1 veniva contestata la violazione dell'art. 142, comma 9, del Codice della
Strada, per presunto superamento dei limiti di velocità consentiti. In particolare, con il suddetto verbale veniva irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 543,00, oltre spese, nonché la decurtazione di sei punti dalla patente di guida e la sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.
Il giudice di primo grado ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha annullato il verbale impugnato, compensando tra le parti le spese di giudizio, ritenendo insufficiente la documentazione depositata dalla P.A., comprovante tutte le verifiche periodiche cui veniva sottoposto l'autovelox in questione.
In sede di gravame, parte appellante ha impugnato esclusivamente la statuizione sulle spese, contestando la valutazione espressa dal Giudice di prime cure che, pur avendo integralmente accolto la domanda attorea,
Proc. n. 1209/2025 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
aveva immotivatamente disposto la compensazione delle spese, in violazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c. e di causalità ad esso sotteso.
L'appello è fondato e va pertanto accolto, con parziale riforma dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha ingiustificatamente compensato le spese di lite.
Al riguardo va premesso che, nella formulazione attualmente in vigore dell'art. 92 comma 2 c.p.c., la possibilità di compensare le spese deve intendersi limitata alle ipotesi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero (cfr. Corte Cost. sent. n. 77/2018) alle ipotesti in cui ricorrano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha integralmente accolto l'opposizione avverso il verbale di accertamento n. X1602, annullando la sanzione irrogata, ma ha nondimeno disposto la compensazione integrale delle spese di lite “considerati i motivi di accoglimento”.
Tale statuizione non è condivisibile, poiché fondata su una formula del tutto generica e priva della specifica indicazione delle gravi ed eccezionali ragioni richieste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., risolvendosi pertanto in una motivazione meramente apparente, non emergendo elementi di fatto o di diritto idonei a giustificare la compensazione delle spese di lite, a fronte della totale soccombenza dell'amministrazione resistente nel giudizio di primo grado.
Pertanto, la statuizione sulle spese adottata dal primo giudice deve ritenersi ingiustificata, con conseguente accoglimento dell'appello limitatamente a tale capo della sentenza.
Ne deriva che, in applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.,
l'amministrazione resistente deve essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado in favore dell'opponente, da liquidarsi come da dispositivo e da distrarsi in favore del difensore antistatario, con riferimento alle fasi di giudizio svolte (tutte) e al valore della controversia non superiore ad € 1.100,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. 55/2014), secondo i
Proc. n. 1209/2025 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 3 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
parametri medi (art. 4 D.M. 55/2014).
All'accoglimento dell'appello, stante l'assenza di questioni giuridiche nuove e di mutamenti giurisprudenziali, segue altresì la condanna del
[...]
al pagamento delle spese di lite del presente grado Controparte_1 di giudizio, in favore dell'appellante, siccome soccombente (Cass. civ. Sez.
Un. n. 32061/2022), che vanno computate al valore non superiore ad
€ 1.100,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. 55/2014), secondo i parametri minimi attesa l'esiguità delle questioni giuridiche trattate (art. 4 D.M. 55/2014), con riferimento alle fasi del giudizio svolte (esclusa la fase istruttoria in secondo grado), anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte
(Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n.
14198/2022), con distrazione in favore dell'avv. Pietro Iurillo, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'impugnazione, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto riforma la sentenza del Giudice di Pace di n. n. 58/2025, limitatamente al capo relativo Controparte_1 alle spese di lite;
2. condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali per il giudizio di primo grado liquidate in € 346,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi, con distrazione in favore dell'avv. Pietro Iurillo, dichiaratosi antistatario;
3. condanna l'appellata al rimborso, in favore dell'appellante, delle spese di lite del presente grado di giudizio pari alla somma di € 91,50 a titolo di esborsi ed € 232,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta e c.p.a.
Proc. n. 1209/2025 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 4 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15% sull'importo dei soli compensi, con distrazione in favore dell'avv. Pietro
Iurillo, dichiaratosi antistatario.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
Proc. n. 1209/2025 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 22.12.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di II grado iscritto al n. 1209/2025 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Barile alla Via Giuseppe Verdi n. 20, presso lo studio dell'avv. Pietro Iurillo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- APPELLANTE -
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del sindaco pro-tempore, contumace in appello.
- APPELLATO CONTUMACE –
Avverso: la sentenza n. 58/2025 emessa dal Giudice di Pace di
[...]
, depositata in data 11.03.2025 e non notificata. Controparte_1
TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata accolta l'opposizione dalla stessa proposta avverso il verbale di infrazione al codice della Strada n. X1602 redatto dalla Polizia Locale del Comune di
[...]
, rilevando che la compensazione delle spese di lite, Controparte_1 disposta dal giudice di primo grado, non fosse condivisibile, dal momento che sussisteva la soccombenza esclusiva del Controparte_1
.
[...]
Il nonostante la ritualità Controparte_1 delle notifiche, non si è costituito e pertanto deve essere dichiarato contumace.
Ritenuto il giudizio maturo per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con deposito di note ex art. 127 ter cod. proc. civ.
In primo grado, proponeva opposizione avverso il verbale di Parte_1 accertamento n. X1602, elevato dalla Polizia Locale del Comune di
[...]
e notificatole in data 20 settembre 2024, con il quale le Controparte_1 veniva contestata la violazione dell'art. 142, comma 9, del Codice della
Strada, per presunto superamento dei limiti di velocità consentiti. In particolare, con il suddetto verbale veniva irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 543,00, oltre spese, nonché la decurtazione di sei punti dalla patente di guida e la sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.
Il giudice di primo grado ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha annullato il verbale impugnato, compensando tra le parti le spese di giudizio, ritenendo insufficiente la documentazione depositata dalla P.A., comprovante tutte le verifiche periodiche cui veniva sottoposto l'autovelox in questione.
In sede di gravame, parte appellante ha impugnato esclusivamente la statuizione sulle spese, contestando la valutazione espressa dal Giudice di prime cure che, pur avendo integralmente accolto la domanda attorea,
Proc. n. 1209/2025 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
aveva immotivatamente disposto la compensazione delle spese, in violazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c. e di causalità ad esso sotteso.
L'appello è fondato e va pertanto accolto, con parziale riforma dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha ingiustificatamente compensato le spese di lite.
Al riguardo va premesso che, nella formulazione attualmente in vigore dell'art. 92 comma 2 c.p.c., la possibilità di compensare le spese deve intendersi limitata alle ipotesi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero (cfr. Corte Cost. sent. n. 77/2018) alle ipotesti in cui ricorrano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha integralmente accolto l'opposizione avverso il verbale di accertamento n. X1602, annullando la sanzione irrogata, ma ha nondimeno disposto la compensazione integrale delle spese di lite “considerati i motivi di accoglimento”.
Tale statuizione non è condivisibile, poiché fondata su una formula del tutto generica e priva della specifica indicazione delle gravi ed eccezionali ragioni richieste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., risolvendosi pertanto in una motivazione meramente apparente, non emergendo elementi di fatto o di diritto idonei a giustificare la compensazione delle spese di lite, a fronte della totale soccombenza dell'amministrazione resistente nel giudizio di primo grado.
Pertanto, la statuizione sulle spese adottata dal primo giudice deve ritenersi ingiustificata, con conseguente accoglimento dell'appello limitatamente a tale capo della sentenza.
Ne deriva che, in applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.,
l'amministrazione resistente deve essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado in favore dell'opponente, da liquidarsi come da dispositivo e da distrarsi in favore del difensore antistatario, con riferimento alle fasi di giudizio svolte (tutte) e al valore della controversia non superiore ad € 1.100,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. 55/2014), secondo i
Proc. n. 1209/2025 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 3 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
parametri medi (art. 4 D.M. 55/2014).
All'accoglimento dell'appello, stante l'assenza di questioni giuridiche nuove e di mutamenti giurisprudenziali, segue altresì la condanna del
[...]
al pagamento delle spese di lite del presente grado Controparte_1 di giudizio, in favore dell'appellante, siccome soccombente (Cass. civ. Sez.
Un. n. 32061/2022), che vanno computate al valore non superiore ad
€ 1.100,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. 55/2014), secondo i parametri minimi attesa l'esiguità delle questioni giuridiche trattate (art. 4 D.M. 55/2014), con riferimento alle fasi del giudizio svolte (esclusa la fase istruttoria in secondo grado), anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte
(Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n.
14198/2022), con distrazione in favore dell'avv. Pietro Iurillo, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'impugnazione, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto riforma la sentenza del Giudice di Pace di n. n. 58/2025, limitatamente al capo relativo Controparte_1 alle spese di lite;
2. condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali per il giudizio di primo grado liquidate in € 346,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi, con distrazione in favore dell'avv. Pietro Iurillo, dichiaratosi antistatario;
3. condanna l'appellata al rimborso, in favore dell'appellante, delle spese di lite del presente grado di giudizio pari alla somma di € 91,50 a titolo di esborsi ed € 232,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta e c.p.a.
Proc. n. 1209/2025 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 4 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15% sull'importo dei soli compensi, con distrazione in favore dell'avv. Pietro
Iurillo, dichiaratosi antistatario.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
Proc. n. 1209/2025 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 5 a 5