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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 770/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15876/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AN OM - Piazza Vittorio Emanuele Iii 00069 AN OM RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 344-2024 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 405/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente, Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 344 prot. 7520 del 7 maggio 2024, notificato dal Comune di
AN OM in data 18 luglio 2024, per euro 577, a titolo di IMU relativa all'anno 2020.
2. Parte ricorrente ha dedotto l'erroneità del presupposto dell'atto impositivo in quanto, a suo dire, non sarebbe mai stata titolare di alcun diritto reale su immobili nel Comune di AN OM.
Proprietario dei beni oggetto della pretesa tributaria è, infatti, un trust di cui il ricorrente è solo amministratore.
In ogni caso l'avviso di accertamento si paleserebbe infondato anche nel merito del mancato pagamento, in quanto il tributo richiesto è stato tempestivamente pagati dal trust, unico proprietario dell'immobile oggetto dell'atto impositivo.
Con successive memorie la parte ricorrente ha rilevato che l'erroneità della richiesta emergerebbe anche dalla sentenza n. 11593/2025 di questa Corte di Giustizia Tributaria, pronunciata tra le stesse parti e aventi a oggetto il medesimo tributo, relativamente all'annualità 2019.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di AN OM che ha riconosciuto, all'esito di una verifica interna, la fondatezza delle doglianze del contribuente e l'irregolarità dell'atto impugnato, e ha disposto l'annullamento d'ufficio del gravato avviso di accertamento n. 344 del 7.5.2024, con conseguente sgravio totale delle somme oggetto di contestazione, allegando la relativa documentazione.
Il medesimo Comune ha, quindi, chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere, facendo presente, ai fini delle spese, che l'avviso di accertamento, per quanto erroneo, ha avuto origine a causa di una erronea a indicazione catastale a seguito di un errore del notaio rogante l'atto di acquisto.
La parte ricorrente ha depositato ulteriori memorie insistendo sulla condanna alle spese di giudizio, stante anche la circostanza che l'erronea richiesta di corresponsione del tributo alla parte ricorrente, anziché al trust, aveva riguardato anche precedenti annualità e che quindi la questione era a conoscenza dell'Amministrazione
4. All'udienza del 16 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Alla luce dell'intervenuto provvedimento annullamento dell'atto impugnato e di sgravio delle relative somme, sussistono gli estremi per dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
6. Quanto alle spese di lite il Collegio ritiene di dover seguire il criterio della soccombenza virtuale alla luce delle circostanze che l'errore aveva interessato anche annualità precedenti ed è incontestato che il tributo è stato comunque assolto dal trust e, infine, che le risultanze catastali non attestano la proprietà dell'immobile.
Le spese di giudizio vengono quindi poste a carico della parte resistente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, Sezione III, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 400,00, oltre accessori se dovuti. Così deciso in
Roma 16 gennaio 2026. Il giudice in composizione monocratica Fabrizio D'Alessandri
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15876/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AN OM - Piazza Vittorio Emanuele Iii 00069 AN OM RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 344-2024 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 405/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente, Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 344 prot. 7520 del 7 maggio 2024, notificato dal Comune di
AN OM in data 18 luglio 2024, per euro 577, a titolo di IMU relativa all'anno 2020.
2. Parte ricorrente ha dedotto l'erroneità del presupposto dell'atto impositivo in quanto, a suo dire, non sarebbe mai stata titolare di alcun diritto reale su immobili nel Comune di AN OM.
Proprietario dei beni oggetto della pretesa tributaria è, infatti, un trust di cui il ricorrente è solo amministratore.
In ogni caso l'avviso di accertamento si paleserebbe infondato anche nel merito del mancato pagamento, in quanto il tributo richiesto è stato tempestivamente pagati dal trust, unico proprietario dell'immobile oggetto dell'atto impositivo.
Con successive memorie la parte ricorrente ha rilevato che l'erroneità della richiesta emergerebbe anche dalla sentenza n. 11593/2025 di questa Corte di Giustizia Tributaria, pronunciata tra le stesse parti e aventi a oggetto il medesimo tributo, relativamente all'annualità 2019.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di AN OM che ha riconosciuto, all'esito di una verifica interna, la fondatezza delle doglianze del contribuente e l'irregolarità dell'atto impugnato, e ha disposto l'annullamento d'ufficio del gravato avviso di accertamento n. 344 del 7.5.2024, con conseguente sgravio totale delle somme oggetto di contestazione, allegando la relativa documentazione.
Il medesimo Comune ha, quindi, chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere, facendo presente, ai fini delle spese, che l'avviso di accertamento, per quanto erroneo, ha avuto origine a causa di una erronea a indicazione catastale a seguito di un errore del notaio rogante l'atto di acquisto.
La parte ricorrente ha depositato ulteriori memorie insistendo sulla condanna alle spese di giudizio, stante anche la circostanza che l'erronea richiesta di corresponsione del tributo alla parte ricorrente, anziché al trust, aveva riguardato anche precedenti annualità e che quindi la questione era a conoscenza dell'Amministrazione
4. All'udienza del 16 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Alla luce dell'intervenuto provvedimento annullamento dell'atto impugnato e di sgravio delle relative somme, sussistono gli estremi per dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
6. Quanto alle spese di lite il Collegio ritiene di dover seguire il criterio della soccombenza virtuale alla luce delle circostanze che l'errore aveva interessato anche annualità precedenti ed è incontestato che il tributo è stato comunque assolto dal trust e, infine, che le risultanze catastali non attestano la proprietà dell'immobile.
Le spese di giudizio vengono quindi poste a carico della parte resistente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, Sezione III, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 400,00, oltre accessori se dovuti. Così deciso in
Roma 16 gennaio 2026. Il giudice in composizione monocratica Fabrizio D'Alessandri