Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 770
CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Erroneità del presupposto dell'atto impositivo

    Il Comune ha riconosciuto la fondatezza delle doglianze e l'irregolarità dell'atto impugnato, disponendone l'annullamento d'ufficio.

  • Accolto
    Infondatezza nel merito del mancato pagamento

    Il Comune ha riconosciuto la fondatezza delle doglianze e l'irregolarità dell'atto impugnato, disponendone l'annullamento d'ufficio.

  • Accolto
    Erronea indicazione catastale

    Il Comune ha riconosciuto la fondatezza delle doglianze e l'irregolarità dell'atto impugnato, disponendone l'annullamento d'ufficio.

  • Accolto
    Richiesta di condanna alle spese di giudizio

    Il Collegio ha seguito il criterio della soccombenza virtuale, ponendo le spese a carico della parte resistente, dato che l'errore aveva interessato anche annualità precedenti, il tributo era stato assolto dal trust e le risultanze catastali non attestavano la proprietà dell'immobile in capo al ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 770
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 770
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo