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Sentenza 22 febbraio 2024
Sentenza 22 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/02/2024, n. 7860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7860 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IS OR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7860 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 09/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in preambolo la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la decisione del Tribunale di Palmi con la quale, il 27 ottobre 2014, TO SA era dichiarato responsabile del reato detenzione illegale di un fucile e, ritenuta sussistente la contestata recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, cod. Pen., quindi condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa. Il 19 dicembre 2012, in esito a una perquisizione domiciliare in via Bellini n. 69, in Rosarno, l'imputato veniva trovato nella disponibilità di una carabina calibro 9, assemblata e perfettamente funzionante, custodita sotto un divano situato nella cucina. Secondo la conforme ricostruzione dei Giudici di merito, PI - pur se anagraficamente residente in altra zona del Comune - dimorava stabilmente nell'abitazione oggetto di perquisizione, formalmente di proprietà del proprio padre, come avevano dichiarato due testimoni (sebbene con qualche imprecisione sugli altri componenti il nucleo familiare), nonché i militari della locale Stazione dei Carabinieri, per i quali l'imputato era soggetto attenzionato per i suoi precedenti di polizia giudiziaria ed al quale avevano anche effettuato notifiche di atti processuali in quel luogo. 2. Ricorre PI per cassazione, tramite il difensore di fiducia avv. Maria NG ES, sulla base di tre motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione degli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967 e vizio di motivazione in punto di ascrivibilità della detenzione dell'arma. Nonostante il dato obiettivo della sua residenza in luogo diverso da quello ove fu eseguita la perquisizione, la Corte di merito ha ribadito la tesi della riconducibilità della condotta sulla base di elementi congetturali e sulla circostanza di avere PI esercitato il diritto al silenzio. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, il cui termine è spirato il 19 dicembre 2022 e, dunque, prima della sentenza di appello. La relativa questione, peraltro scrutinabile dinanzi alla Corte di legittimità anche ove non eccepita ovvero rilevata dalla nel giudizio di merito, era stata posta all'attenzione della Corte di appello con note di trattazione scritta, allagate al ricorso ai fini dell'autosufficienza. <17 2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, in merito all'omesso contenimento nel minimo della pena base, alla mancata esclusione dell'operatività della recidiva, nonché al diniego delle attenuanti generiche. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Assunta Cocomello, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 19 dicembre 2023, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa ha depositato note di trattazione scritta con le quali ha ribadito i motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. È fondato e assorbente il secondo motivo di ricorso. La condotta oggetto di accertamento giurisdizionale, invero, risulta commessa il 19 dicembre 2012, sicché il termine massimo di prescrizione spirerà il 19 dicembre 2024, avuto riguardo alla pena base di cinque anni e quattro mesi di reclusione, aumentata ad otto anni per la ritenuta recidiva, con l'ulteriore aumento della metà, ex art. 161 cod. pen., a dodici anni. E, tuttavia, decorso - anche considerando il periodo di sospensione per una durata di 39 giorni dall'udienza del 18 settembre 2014 al 27 ottobre 2014 - il termine ordinario di prescrizione, ovverosia quello di otto anni dalla sentenza di primo grado, emessa in data 27 ottobre 2014, e, segnatamente, alla data del 27 ottobre 2022, prima della pronuncia della sentenza di appello. Giova sottolineare che l'estinzione per prescrizione era stata eccepita dinnanzi al Giudice di secondo grado, sicché sul punto soccorre il diritto vivente secondo cui «È ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. Pen.» (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, RV. 266819). E, d'altro canto, nel giudizio di appello, salvo il caso di inammissibilità dell'impugnazione, sussiste l'obbligo di dichiarazione immediata di estinzione del reato ove sia nel frattempo maturato il termine di prescrizione, pur quando con l'atto di appello siano stati proposti esclusivamente motivi inerenti al trattamento sanzionatorio (Sez. 3, n. 43431 del 17/06/2014, Fonti, Rv. 260976); l'impugnazione della sentenza esclusivamente sul punto riguardante il riconoscimento di una circostanza attenuante e il trattamento sanzionatorio, non impedendo che il relativo capo concernente la definizione del reato acquisti autorità di cosa giudicata, non esime il giudice del gravame dal compito di rilevare eventuali cause di estinzione del reato (Sez. 2, n. 50642 del 16/10/2014, Centonze, Rv. 261716). 2. La sentenza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio per essere il reato ascritto all'imputato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Così deciso il 9 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7860 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 09/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in preambolo la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la decisione del Tribunale di Palmi con la quale, il 27 ottobre 2014, TO SA era dichiarato responsabile del reato detenzione illegale di un fucile e, ritenuta sussistente la contestata recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, cod. Pen., quindi condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa. Il 19 dicembre 2012, in esito a una perquisizione domiciliare in via Bellini n. 69, in Rosarno, l'imputato veniva trovato nella disponibilità di una carabina calibro 9, assemblata e perfettamente funzionante, custodita sotto un divano situato nella cucina. Secondo la conforme ricostruzione dei Giudici di merito, PI - pur se anagraficamente residente in altra zona del Comune - dimorava stabilmente nell'abitazione oggetto di perquisizione, formalmente di proprietà del proprio padre, come avevano dichiarato due testimoni (sebbene con qualche imprecisione sugli altri componenti il nucleo familiare), nonché i militari della locale Stazione dei Carabinieri, per i quali l'imputato era soggetto attenzionato per i suoi precedenti di polizia giudiziaria ed al quale avevano anche effettuato notifiche di atti processuali in quel luogo. 2. Ricorre PI per cassazione, tramite il difensore di fiducia avv. Maria NG ES, sulla base di tre motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione degli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967 e vizio di motivazione in punto di ascrivibilità della detenzione dell'arma. Nonostante il dato obiettivo della sua residenza in luogo diverso da quello ove fu eseguita la perquisizione, la Corte di merito ha ribadito la tesi della riconducibilità della condotta sulla base di elementi congetturali e sulla circostanza di avere PI esercitato il diritto al silenzio. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, il cui termine è spirato il 19 dicembre 2022 e, dunque, prima della sentenza di appello. La relativa questione, peraltro scrutinabile dinanzi alla Corte di legittimità anche ove non eccepita ovvero rilevata dalla nel giudizio di merito, era stata posta all'attenzione della Corte di appello con note di trattazione scritta, allagate al ricorso ai fini dell'autosufficienza. <17 2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, in merito all'omesso contenimento nel minimo della pena base, alla mancata esclusione dell'operatività della recidiva, nonché al diniego delle attenuanti generiche. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Assunta Cocomello, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 19 dicembre 2023, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa ha depositato note di trattazione scritta con le quali ha ribadito i motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. È fondato e assorbente il secondo motivo di ricorso. La condotta oggetto di accertamento giurisdizionale, invero, risulta commessa il 19 dicembre 2012, sicché il termine massimo di prescrizione spirerà il 19 dicembre 2024, avuto riguardo alla pena base di cinque anni e quattro mesi di reclusione, aumentata ad otto anni per la ritenuta recidiva, con l'ulteriore aumento della metà, ex art. 161 cod. pen., a dodici anni. E, tuttavia, decorso - anche considerando il periodo di sospensione per una durata di 39 giorni dall'udienza del 18 settembre 2014 al 27 ottobre 2014 - il termine ordinario di prescrizione, ovverosia quello di otto anni dalla sentenza di primo grado, emessa in data 27 ottobre 2014, e, segnatamente, alla data del 27 ottobre 2022, prima della pronuncia della sentenza di appello. Giova sottolineare che l'estinzione per prescrizione era stata eccepita dinnanzi al Giudice di secondo grado, sicché sul punto soccorre il diritto vivente secondo cui «È ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. Pen.» (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, RV. 266819). E, d'altro canto, nel giudizio di appello, salvo il caso di inammissibilità dell'impugnazione, sussiste l'obbligo di dichiarazione immediata di estinzione del reato ove sia nel frattempo maturato il termine di prescrizione, pur quando con l'atto di appello siano stati proposti esclusivamente motivi inerenti al trattamento sanzionatorio (Sez. 3, n. 43431 del 17/06/2014, Fonti, Rv. 260976); l'impugnazione della sentenza esclusivamente sul punto riguardante il riconoscimento di una circostanza attenuante e il trattamento sanzionatorio, non impedendo che il relativo capo concernente la definizione del reato acquisti autorità di cosa giudicata, non esime il giudice del gravame dal compito di rilevare eventuali cause di estinzione del reato (Sez. 2, n. 50642 del 16/10/2014, Centonze, Rv. 261716). 2. La sentenza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio per essere il reato ascritto all'imputato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Così deciso il 9 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente