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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/11/2025, n. 1944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1944 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1177 del 2025 - Pag. 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. EA MA Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice rel. ed est. dott. Eduardo Bucciarelli Giudice
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1177 del 2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente TRA C.F. , parte nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. SPOSATO ANTONIO, giusta procura in atti, tutti elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE– E
, C.F. , parte nata a COSENZA (CS) in [...] Controparte_1 C.F._2 16.02.75, rappresentata e difesa dall'avv. SEREMBE MANUELA e dall'avv. NICOLETTI FRANCESCO, giusta procura in atti, tutti elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE – NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari Controparte_2
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti Con ricorso depositato in data 17.6.25, ha convenuto in giudizio Parte_1
allegando: Controparte_1
- Di aver contratto matrimonio con il resistente in data 08/12/2021;
- dal predetto matrimonio sono nate due figlie: nata a Persona_1
Castrovillari il 3.09.2022 e nata a [...] il [...]; Persona_2
- che la comunione spirituale tra le parti è venuta meno, logorandosi nel tempo il rapporto;
Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale l'adozione degli Parte_1 opportuni provvedimenti analiticamente indicati in ricorso : a. Dichiarare la separazione dei coniugi, con addebito a carico del Sig. per i Controparte_1 comportamenti sopra descritti, in violazione dei doveri coniugali ai sensi degli artt. 143 e 151 c.c.; b. Disporre l'affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre, con collocamento abituale presso la madre e con limitazione dei tempi e delle modalità di visita del padre, subordinandole eventualmente alla presenza di della madre o di un assistente sociale;
c. Assegnare la casa coniugale alla Sig.ra per le ragioni meglio precisate in Parte_1 narrativa;
d. Condannare il Sig. al versamento di un assegno mensile a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento delle figlie minori e pari ad Persona_1 Persona_2 R.G. n. 1177 del 2025 - Pag. 2 di 5
euro 450,00 cadauna, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie (es. scolastiche, mediche, sportive), previa documentazione e consenso della madre;
e. Riconoscere, ex art. 2059 c.c., alla Sig.ra i danni morali derivanti alla stessa Parte_1 per il comportamento del Sig. ; Controparte_1 f. Con vittoria delle spese e competenze legali. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8.10.25, si è costituita la parte resistente , il quale si è difeso ed ha concluso come in atti. Controparte_1
2. Fatti più rilevanti dello svolgimento del processo. Con decreto del 23.6.25 ex art. 473 bis.14 c.p.c., è stata fissata l'udienza del 18.11.25 per la comparizione delle parti ex art. 473 bis 21 c.p.c.. Alla prima udienza del 18.11.25, comparse entrambe le parti, è stato esperito il tentativo di conciliazione dei coniugi ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c con esito negativo. In occasione della predetta udienza, le parti hanno fatto presente di aver raggiunto un accordo, intervenuto con scrittura privata depositata telematicamente, in ordine alle condizioni alle quali addivenire alla separazione. Per l'effetto, ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice odierno relatore ha invitato le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale. Le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente riportandosi agli atti e, in particolare, all'accordo depositato, chiedendo la decisione e rinunciando a qualsiasi termine per il deposito delle comparse conclusionali. La causa è stata, quindi, rimessa dal G.I. al collegio per la decisione.
3. Nel merito Sin dalla prima udienza, le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo rinunciando alla dichiarazione di addebito e concordando i seguenti patti:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi.
2) Le figlie minori verranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione stabile e prevalente presso la madre nell'abitazione in cui la stessa deciderà di trasferire la propria residenza e dimora abituale. La Sig.ra per esigenze personali e lavorative, potrà trasferire la propria residenza anche in Pt_1 altra città, unitamente alle figlie minori che continueranno ad essere collocate stabilmente con la madre.
3) La sig.ra si impegna e obbliga a lasciare l'abitazione familiare di proprietà del sig. Pt_1
entro il 31.12.2025, libera dai propri effetti personali, rinunciando così alla Controparte_1 richiesta di assegnazione della casa familiare. La sig.ra potrà portare con sé i mobili Pt_1 acquistati dai coniugi in costanza di matrimonio e, specificatamente: il letto acquistato lo scorso aprile che si trova nella cameretta;
il mobiletto della cucina bianco e verde;
la cassapanca del salotto e uno a scelta dei due tavolini del salotto, il frigorifero in cucina, il letto ad una piazza e mezza della stanza sita al pianterreno, una vetrinetta del soggiorno e l'asciugatrice; 4) Nel caso in cui la sig.ra decidesse di anticipare la riconsegna dell'immobile al sig. Pt_1
, purché entro e non oltre il 22.10.2025 quale termine essenziale, quest'ultimo Controparte_1 contestualmente alla consegna corrisponderà alla moglie la somma di € 1.500,00 a titolo di indennizzo;
5) Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relativamente all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni delle stesse;
6) Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé le figlie minori due pomeriggi a settimana, dalle 15.30 (ovvero all'orario di uscita dell'asilo/scuola) sino alle 19.30 nonché due fine settimana alternati al mese il sabato e la domenica dalle 10.00 sino alle 19.00, mentre il pernotto del padre con R.G. n. 1177 del 2025 - Pag. 3 di 5
le bambine sarà possibile per entrambe a partire dal raggiungimento dell'età scolare della secondogenita;
7) Per le festività, sino a quando le figlie minori non pernotteranno dal padre, i coniugi rispetteranno il criterio dell'alternanza annuale, e, pertanto, nei giorni festivi trascorreranno alternativamente con il padre il giorno della Viglia di Natale o il giorno di Natale dalle ore 10.00 alle ore 22.00, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e durante il periodo estivo, una settimana dalle 9.00 del mattino alle 21.00 della sera;
8) Una volta raggiunta l'età scolare della secondogenita, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori due pomeriggi a settimana, dalle 15.30 (ovvero all'orario di uscita dell'asilo/scuola) sino alle 19.30 nonché due fine settimana alternati al mese dal sabato alle 10.00 sino alla domenica alle 19.00;
9) Durante le festività il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori, sempre ad anni alterni, o dal 23 dicembre sino al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre sino al 6 Gennaio;
nelle vacanze pasquali, sempre ad anni alterni, le minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo estivo le minori soggiorneranno con il padre per almeno due settimane, anche non consecutive, da concordarsi preventivamente tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
10) Per tutte le altre festività (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 25 aprile, primo maggio, due giugno, primo novembre ecc. nonché il compleanno delle minori) si seguirà fin da subito il sopra richiamato criterio dell'alternanza annuale, compreso il giorno del compleanno delle minori qualora i genitori non concordino nel festeggiarlo insieme. Le stesse, infine, trascorreranno sempre con ciascun genitore il giorno del compleanno di quest'ultimo;
11) I genitori si impegnano a non ostacolare il rapporto delle minori con le rispettive famiglie di origine, anche mediante la partecipazione delle figlie alle ricorrenze familiari (es. compleanno dei cuginetti, dei nonni ecc.);
12) Ulteriori e/o differenti periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali delle figlie, nonché nel rispetto delle volontà delle stesse;
13) Il padre corrisponderà a titolo di mantenimento delle figlie un assegno mensile di mantenimento complessivamente pari ad € 700,00 (€ 350,00 per ciascuna figlia) che verrà versato anticipatamente entro il 10 di ogni mese;
14) Le spese straordinarie saranno divise al 50% tra entrambi i genitori. In particolare, i genitori si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica presso istituti pubblici (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa). I genitori danno atto di aver già concordato sul fatto che le minori potranno frequentare un corso extrascolastico di inglese e uno di danza le cui spese saranno sostenute al 50% da entrambi i genitori. Allo stesso modo le parti concordano che nel caso in cui la madre dovesse aver bisogno di rivolgersi a babysitter e/o ludoteche private nelle ore pomeridiane, tali spese saranno sostenute al 50% tra i genitori salva la facoltà del padre di evitare tali costi tenendo con sé le figlie;
15) Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica (prescuola e/o doposcuola), extrascolastica, nonché, quelle di natura sportiva e ricreativa: a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, da concertare preventivamente, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario- mensile, le seguenti spese:
16) Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
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17) Scolastiche: rette, tasse d'iscrizione e libri di testo per scuole e Istituti privati, corredo d'inizio anno scolastico, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
18) : iscrizione e frequentazione a corsi sportivi, artistici, formativi e ricreativi Controparte_3 (salvo quanto previsto al punto sub 13) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi- vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
19) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie nonché a salvaguardare i rapporti delle minori con gli ascendenti;
20) Il sig. consegnerà, ad avvenuta omologa del presente accordo alla sig.ra la CP_1 Pt_1 quale ne diverrà dunque custode, i gioielli ricevuti in dono dalle proprie figlie e, nello specifico i seguenti 8 preziosi che rimarranno nell'esclusiva proprietà delle figlie:
1) catena in oro con crocifisso;
2) catenina con “A” della BLISS;
3) smeraldo goccia peso 1,07 gr. Misura 9x5,5 riflessi;
4) rubino ovale peso 0,94 gr.;
5) brillantino Re AR F;
6) Sterlina in oro;
7) braccialetto in oro;
8) bracciale in oro bianco con pietre incastonate. 21) I coniugi rappresentano che in data 22/12/2021, per atto del Notaio di Acri, Persona_3 registrato l'11/01/2022 al n. 548 serie 1T, avevano proceduto al riconoscimento di impresa familiare dichiarando che la sig.ra , moglie del sig. , prestava in Parte_1 Controparte_1 modo prevalente e continuativo la propria attività lavorativa nell'impresa del marito e che, pertanto, detta impresa, doveva ritenersi costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 230 bis del c.c. e dell'art. 5, IV comma del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 e ss. modifiche e integrazioni, nella forma di impresa familiare. Con il presente atto i suddetti coniugi dichiarano che l'impresa familiare non è stata di fatto mai avviata e che la sig.ra non ha prestato alcuna attività lavorativa Parte_1 nella summenzionata impresa e che alcuna dichiarazione reddituale è stata mai presentata dalle parti in questi anni che dichiarano, altresì, di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro. 22) Le parti si obbligano a chiudere il conto corrente cointestato acceso presso l'istituto di credito n. 66050/1000 0000 8924 che riporta attualmente un saldo negativo di circa € Controparte_4 15,00;
23) L'assegno unico per le figlie minori continuerà ad essere incassato dalla madre;
24) Le parti dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica rinunciando in fatto e in diritto reciprocamente alla richiesta di mantenimento personale e addebito della separazione;
25) Le parti con il presente accordo intendono anche procedere alla definizione di tutti i procedimenti penali noti e non noti alla data della sottoscrizione del presente atto, mediante remissione e accettazione delle remissioni delle reciproche querele sporte tra le parti e rinuncia alla eventuale costituzione di parte civile per quelli procedibili d'ufficio e delle relative richieste risarcitorie;
26) Spese compensate. Con la precisazione, formulata alla udienza, secondo cui al punto 6 della scrittura anziché la dizione sabato e la domenica deve essere adottata la dizione del sabato o della domenica. Inoltre, i giorni di visita infrasettimanali saranno quelli del lunedì e del mercoledì. R.G. n. 1177 del 2025 - Pag. 5 di 5
I difensori concludevano per la dichiarazione dell'avvenuta separazione e l'adozione dei provvedimenti accessori come concordati tra le parti. La causa veniva riservata al Collegio per la decisione. La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, che pure avrebbe dovuto palesarsi opportuna, soprattutto nell'interesse dei figli nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale senza addebito. Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dalle parti, ritualmente espressi nella scrittura privata allegata e nel verbale della menzionata udienza, non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi dei figli minori, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione. In considerazione dell'intervenuto accordo le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c. la SEPARAZIONE PERSONALE TRA I CONIUGI, come sopra generalizzati;
B. DISPONE, quanto ai provvedimenti accessori, IN CONFORMITÀ degli ACCORDI raggiunti dalle parti, come indicati in motivazione;
C. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
D. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Demetrio Corone per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 1, parte 1, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021). E. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 26.11.25. Il Presidente dott. EA MA Il giudice estensore dott. Alessandro Caronia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. EA MA Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice rel. ed est. dott. Eduardo Bucciarelli Giudice
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1177 del 2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente TRA C.F. , parte nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. SPOSATO ANTONIO, giusta procura in atti, tutti elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE– E
, C.F. , parte nata a COSENZA (CS) in [...] Controparte_1 C.F._2 16.02.75, rappresentata e difesa dall'avv. SEREMBE MANUELA e dall'avv. NICOLETTI FRANCESCO, giusta procura in atti, tutti elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE – NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari Controparte_2
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti Con ricorso depositato in data 17.6.25, ha convenuto in giudizio Parte_1
allegando: Controparte_1
- Di aver contratto matrimonio con il resistente in data 08/12/2021;
- dal predetto matrimonio sono nate due figlie: nata a Persona_1
Castrovillari il 3.09.2022 e nata a [...] il [...]; Persona_2
- che la comunione spirituale tra le parti è venuta meno, logorandosi nel tempo il rapporto;
Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale l'adozione degli Parte_1 opportuni provvedimenti analiticamente indicati in ricorso : a. Dichiarare la separazione dei coniugi, con addebito a carico del Sig. per i Controparte_1 comportamenti sopra descritti, in violazione dei doveri coniugali ai sensi degli artt. 143 e 151 c.c.; b. Disporre l'affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre, con collocamento abituale presso la madre e con limitazione dei tempi e delle modalità di visita del padre, subordinandole eventualmente alla presenza di della madre o di un assistente sociale;
c. Assegnare la casa coniugale alla Sig.ra per le ragioni meglio precisate in Parte_1 narrativa;
d. Condannare il Sig. al versamento di un assegno mensile a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento delle figlie minori e pari ad Persona_1 Persona_2 R.G. n. 1177 del 2025 - Pag. 2 di 5
euro 450,00 cadauna, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie (es. scolastiche, mediche, sportive), previa documentazione e consenso della madre;
e. Riconoscere, ex art. 2059 c.c., alla Sig.ra i danni morali derivanti alla stessa Parte_1 per il comportamento del Sig. ; Controparte_1 f. Con vittoria delle spese e competenze legali. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8.10.25, si è costituita la parte resistente , il quale si è difeso ed ha concluso come in atti. Controparte_1
2. Fatti più rilevanti dello svolgimento del processo. Con decreto del 23.6.25 ex art. 473 bis.14 c.p.c., è stata fissata l'udienza del 18.11.25 per la comparizione delle parti ex art. 473 bis 21 c.p.c.. Alla prima udienza del 18.11.25, comparse entrambe le parti, è stato esperito il tentativo di conciliazione dei coniugi ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c con esito negativo. In occasione della predetta udienza, le parti hanno fatto presente di aver raggiunto un accordo, intervenuto con scrittura privata depositata telematicamente, in ordine alle condizioni alle quali addivenire alla separazione. Per l'effetto, ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice odierno relatore ha invitato le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale. Le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente riportandosi agli atti e, in particolare, all'accordo depositato, chiedendo la decisione e rinunciando a qualsiasi termine per il deposito delle comparse conclusionali. La causa è stata, quindi, rimessa dal G.I. al collegio per la decisione.
3. Nel merito Sin dalla prima udienza, le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo rinunciando alla dichiarazione di addebito e concordando i seguenti patti:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi.
2) Le figlie minori verranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione stabile e prevalente presso la madre nell'abitazione in cui la stessa deciderà di trasferire la propria residenza e dimora abituale. La Sig.ra per esigenze personali e lavorative, potrà trasferire la propria residenza anche in Pt_1 altra città, unitamente alle figlie minori che continueranno ad essere collocate stabilmente con la madre.
3) La sig.ra si impegna e obbliga a lasciare l'abitazione familiare di proprietà del sig. Pt_1
entro il 31.12.2025, libera dai propri effetti personali, rinunciando così alla Controparte_1 richiesta di assegnazione della casa familiare. La sig.ra potrà portare con sé i mobili Pt_1 acquistati dai coniugi in costanza di matrimonio e, specificatamente: il letto acquistato lo scorso aprile che si trova nella cameretta;
il mobiletto della cucina bianco e verde;
la cassapanca del salotto e uno a scelta dei due tavolini del salotto, il frigorifero in cucina, il letto ad una piazza e mezza della stanza sita al pianterreno, una vetrinetta del soggiorno e l'asciugatrice; 4) Nel caso in cui la sig.ra decidesse di anticipare la riconsegna dell'immobile al sig. Pt_1
, purché entro e non oltre il 22.10.2025 quale termine essenziale, quest'ultimo Controparte_1 contestualmente alla consegna corrisponderà alla moglie la somma di € 1.500,00 a titolo di indennizzo;
5) Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relativamente all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni delle stesse;
6) Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé le figlie minori due pomeriggi a settimana, dalle 15.30 (ovvero all'orario di uscita dell'asilo/scuola) sino alle 19.30 nonché due fine settimana alternati al mese il sabato e la domenica dalle 10.00 sino alle 19.00, mentre il pernotto del padre con R.G. n. 1177 del 2025 - Pag. 3 di 5
le bambine sarà possibile per entrambe a partire dal raggiungimento dell'età scolare della secondogenita;
7) Per le festività, sino a quando le figlie minori non pernotteranno dal padre, i coniugi rispetteranno il criterio dell'alternanza annuale, e, pertanto, nei giorni festivi trascorreranno alternativamente con il padre il giorno della Viglia di Natale o il giorno di Natale dalle ore 10.00 alle ore 22.00, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e durante il periodo estivo, una settimana dalle 9.00 del mattino alle 21.00 della sera;
8) Una volta raggiunta l'età scolare della secondogenita, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori due pomeriggi a settimana, dalle 15.30 (ovvero all'orario di uscita dell'asilo/scuola) sino alle 19.30 nonché due fine settimana alternati al mese dal sabato alle 10.00 sino alla domenica alle 19.00;
9) Durante le festività il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori, sempre ad anni alterni, o dal 23 dicembre sino al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre sino al 6 Gennaio;
nelle vacanze pasquali, sempre ad anni alterni, le minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo estivo le minori soggiorneranno con il padre per almeno due settimane, anche non consecutive, da concordarsi preventivamente tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
10) Per tutte le altre festività (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 25 aprile, primo maggio, due giugno, primo novembre ecc. nonché il compleanno delle minori) si seguirà fin da subito il sopra richiamato criterio dell'alternanza annuale, compreso il giorno del compleanno delle minori qualora i genitori non concordino nel festeggiarlo insieme. Le stesse, infine, trascorreranno sempre con ciascun genitore il giorno del compleanno di quest'ultimo;
11) I genitori si impegnano a non ostacolare il rapporto delle minori con le rispettive famiglie di origine, anche mediante la partecipazione delle figlie alle ricorrenze familiari (es. compleanno dei cuginetti, dei nonni ecc.);
12) Ulteriori e/o differenti periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali delle figlie, nonché nel rispetto delle volontà delle stesse;
13) Il padre corrisponderà a titolo di mantenimento delle figlie un assegno mensile di mantenimento complessivamente pari ad € 700,00 (€ 350,00 per ciascuna figlia) che verrà versato anticipatamente entro il 10 di ogni mese;
14) Le spese straordinarie saranno divise al 50% tra entrambi i genitori. In particolare, i genitori si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica presso istituti pubblici (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa). I genitori danno atto di aver già concordato sul fatto che le minori potranno frequentare un corso extrascolastico di inglese e uno di danza le cui spese saranno sostenute al 50% da entrambi i genitori. Allo stesso modo le parti concordano che nel caso in cui la madre dovesse aver bisogno di rivolgersi a babysitter e/o ludoteche private nelle ore pomeridiane, tali spese saranno sostenute al 50% tra i genitori salva la facoltà del padre di evitare tali costi tenendo con sé le figlie;
15) Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica (prescuola e/o doposcuola), extrascolastica, nonché, quelle di natura sportiva e ricreativa: a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, da concertare preventivamente, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario- mensile, le seguenti spese:
16) Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
R.G. n. 1177 del 2025 - Pag. 4 di 5
17) Scolastiche: rette, tasse d'iscrizione e libri di testo per scuole e Istituti privati, corredo d'inizio anno scolastico, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
18) : iscrizione e frequentazione a corsi sportivi, artistici, formativi e ricreativi Controparte_3 (salvo quanto previsto al punto sub 13) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi- vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
19) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie nonché a salvaguardare i rapporti delle minori con gli ascendenti;
20) Il sig. consegnerà, ad avvenuta omologa del presente accordo alla sig.ra la CP_1 Pt_1 quale ne diverrà dunque custode, i gioielli ricevuti in dono dalle proprie figlie e, nello specifico i seguenti 8 preziosi che rimarranno nell'esclusiva proprietà delle figlie:
1) catena in oro con crocifisso;
2) catenina con “A” della BLISS;
3) smeraldo goccia peso 1,07 gr. Misura 9x5,5 riflessi;
4) rubino ovale peso 0,94 gr.;
5) brillantino Re AR F;
6) Sterlina in oro;
7) braccialetto in oro;
8) bracciale in oro bianco con pietre incastonate. 21) I coniugi rappresentano che in data 22/12/2021, per atto del Notaio di Acri, Persona_3 registrato l'11/01/2022 al n. 548 serie 1T, avevano proceduto al riconoscimento di impresa familiare dichiarando che la sig.ra , moglie del sig. , prestava in Parte_1 Controparte_1 modo prevalente e continuativo la propria attività lavorativa nell'impresa del marito e che, pertanto, detta impresa, doveva ritenersi costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 230 bis del c.c. e dell'art. 5, IV comma del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 e ss. modifiche e integrazioni, nella forma di impresa familiare. Con il presente atto i suddetti coniugi dichiarano che l'impresa familiare non è stata di fatto mai avviata e che la sig.ra non ha prestato alcuna attività lavorativa Parte_1 nella summenzionata impresa e che alcuna dichiarazione reddituale è stata mai presentata dalle parti in questi anni che dichiarano, altresì, di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro. 22) Le parti si obbligano a chiudere il conto corrente cointestato acceso presso l'istituto di credito n. 66050/1000 0000 8924 che riporta attualmente un saldo negativo di circa € Controparte_4 15,00;
23) L'assegno unico per le figlie minori continuerà ad essere incassato dalla madre;
24) Le parti dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica rinunciando in fatto e in diritto reciprocamente alla richiesta di mantenimento personale e addebito della separazione;
25) Le parti con il presente accordo intendono anche procedere alla definizione di tutti i procedimenti penali noti e non noti alla data della sottoscrizione del presente atto, mediante remissione e accettazione delle remissioni delle reciproche querele sporte tra le parti e rinuncia alla eventuale costituzione di parte civile per quelli procedibili d'ufficio e delle relative richieste risarcitorie;
26) Spese compensate. Con la precisazione, formulata alla udienza, secondo cui al punto 6 della scrittura anziché la dizione sabato e la domenica deve essere adottata la dizione del sabato o della domenica. Inoltre, i giorni di visita infrasettimanali saranno quelli del lunedì e del mercoledì. R.G. n. 1177 del 2025 - Pag. 5 di 5
I difensori concludevano per la dichiarazione dell'avvenuta separazione e l'adozione dei provvedimenti accessori come concordati tra le parti. La causa veniva riservata al Collegio per la decisione. La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, che pure avrebbe dovuto palesarsi opportuna, soprattutto nell'interesse dei figli nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale senza addebito. Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dalle parti, ritualmente espressi nella scrittura privata allegata e nel verbale della menzionata udienza, non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi dei figli minori, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione. In considerazione dell'intervenuto accordo le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c. la SEPARAZIONE PERSONALE TRA I CONIUGI, come sopra generalizzati;
B. DISPONE, quanto ai provvedimenti accessori, IN CONFORMITÀ degli ACCORDI raggiunti dalle parti, come indicati in motivazione;
C. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
D. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Demetrio Corone per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 1, parte 1, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021). E. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 26.11.25. Il Presidente dott. EA MA Il giudice estensore dott. Alessandro Caronia