Sentenza breve 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 20/03/2026, n. 5283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5283 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05283/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02140/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2140 del 2026, proposto da
Gv PI S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Silvestrini, Francesca Silvestrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Iezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
per l'annullamento
della Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale, Municipio Roma I, U.O. Amministrativa, SUAP Centro Storico, Ufficio Commercio in sede fissa e Artigianato, n. prot. CA/238680/2025 del 05/12/2025, comunicata e notificata alla Ditta proponente a mezzo pec in data 17/12/2025, avente ad oggetto: “Divieto di prosecuzione attività di laboratorio alimentare esercitata dalla GV IR S.R.L.S. nel locale sito in Via di S. Francesco a Ripa 24”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il consigliere HI TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che con ricorso notificato il 14 febbraio 2026, GV PI ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione del Municipio Roma I numero repertorio CA/2854/2025 del 05/12/2025 e numero protocollo CA/238680/2025 del 05/12/2025, avente ad oggetto il “Divieto di prosecuzione attività di laboratorio alimentare esercitata dalla GV IR S.R.L.S. nel locale sito in Via di S. Francesco a Ripa 24”;
Rilevato che la determinazione impugnata è motivata sulla base delle seguenti ritenute circostanze:
-“il dante causa del subingresso nell’attività di laboratorio prot.n. CA/109268 del 30.05.2023 IR IL – ditta individuale -risulta titolare esclusivamente dell’attività di vendita del settore alimentare (esercizio di vicinato) come da S.C.I.A. prot.n. CA/109220 del 30.05.2023 mentre non risulta titolare di alcuna attività di laboratorio artigianale del settore alimentare per il locale sito in Via di S. Francesco a Ripa 24”;
Considerato che il provvedimento impugnato prosegue osservando che : “ ai sensi dell’art.16, c.1, let. b), della Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.109/2023 nell’area del Sito UNESCO, come individuata nell’art. 3, c. 1, let. b) e c) è vietata l’apertura di attività di laboratorio artigianale alimentare fino al31 dicembre 2023 e che pertanto, ad oggi, nella medesima area è consentita l’apertura di laboratori della tipologia alimentare artigianale (art. 10 c.1, let. b) nel rispetto del disposto normativo di cui all’art. 14, c.3, e all’art. 16, c.2,della Deliberazione in oggetto”;
Rilevato che la ricorrente censura tale provvedimento, in sintesi:
- per intervenuta scadenza del termine di intervento -se non tramite motivazione che rilevi i medesimi presupposti dell’autotutela amministrativa- ex art. 19 L. 241\1990 sulla SCIA di subingresso nell’attività da essa presentata in data 20 settembre 2024 quale dante causa del sig. ON PI, il quale, a sua volta aveva intrapreso l’attività di lavoratorio alimentare mediante SCIA del 30 maggio 2023;
- per travisamento dei fatti, atteso che il dante causa della ricorrente avrebbe acquisito il titolo ad esercitare attività di laboratorio alimentare in forza di precedente acquisto di un’azienda comprendente autorizzazione n. 617\1989;
- per errata applicazione della DAC n. 109\2023, che sarebbe entrata in vigore successivamente alla presentazione della SCIA ad opera di ON PI;
Rilevato che Roma Capitale si è costituita in giudizio senza depositare memorie difensive;
Ritenuto che il ricorso, chiamato per a trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 18 marzo 2026, è suscettibile di essere definito mediante sentenza in forma semplificata, come da avviso datone alle parti dal Presidente del Collegio;
Considerato, infatti, che le censure proposte da parte ricorrente si palesano fondate, e vanno accolte;
- che, infatti, trovano positivo riscontro in atti i profili di censura legati alla intervenuta adozione dell’atto impugnato dopo la scadenza del termine di sessanta giorni di cui all’art. 19 L. 241\1990, atteso che la ricorrente è subentrata nell’attività di laboratorio con SCIA del 20 settembre 2024, rispetto ad altra e precedente SCIA presentata dal suo dante causa il 30 maggio 2023, la quale non è stata interessata da pronunzie di inefficacia da parte dell’Amministrazione;
- che, pertanto, occorre ritenere che, una volta spirato il termine per l’esercizio dei poteri di cui all’art. 19 comma 3 L. 241\1990, l’intervento sulle attività oggetto della segnalazione certificata in questione potesse avvenire, ad opera di Roma Capitale, unicamente mediante un provvedimento adottato –come prescrive il successivo comma 4- in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies per gli atti di autotutela; ma, come denunziato dalla ricorrente nel motivo in esame, la determinazione gravata non contiene cenno alcuno dei presupposti che, ai sensi della norma richiamata, legittimano gli interventi di annullamento d’ufficio;
- che, inoltre, sono fondati anche i profili di doglianza circa l’erroneità della constatazione di assenza del titolo di esercizio del laboratorio alimentare in capo alla ricorrente e al suo dante causa, atteso che è riscontrabile in atti come quest’ultimo avesse ottenuto il titolo in forza di cessione di azienda comprendente anche specifica autorizzazione in tal senso, in origine rilasciata al dante causa del sig. PI con il n. 616\1989 del 23 giugno 1989 poi variata -con inserimento dell’attività di laboratorio- con SCIA del 7 ottobre 2009 n. prot. 74598 (allegati n. 9 e n. 10 al ricorso);
- che fondate sono anche le censure inerenti la dedotta sottrazione della SCIA presentata dal dante causa della ricorrente il 30 maggio 2023 al divieto di apertura di laboratori alimentari artigianali nel sito UNESCO di cui alla DAC n. 109\2023, atteso quanto costantemente affermato da questo TAR (per tutte si vedano le sentenze n. 14718/2025 , n. 14719/2025) per cui “risulta in atti, dal “Referto di Pubblicazione” del 7.06.2023, che la Deliberazione citata, adottata dall’Assemblea Capitolina in data 30.05.2023, è stata “posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 7 giugno 2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 21 giugno 2023” (ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000). Nel “Certificato di esecutività” del 19.07.2023 è poi specificato che “la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 17 giugno 2023.”. Infine, nella “Attestazione di entrata in vigore” del 17.07.2023, “Le norme regolamentari approvate con la presente deliberazione entrano in vigore, ai sensi dell’articolo 10 delle Disposizioni sulla legge in generale preliminari al Codice civile”;
Ritenuto conclusivamente che il ricorso è fondato, e va accolto, con conseguente annullamento della determinazione impugnata;
Ritenuto che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che forfetariamente liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento\00) oltre IVA, CPA, contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
HI TR, Consigliere, Estensore
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| HI TR | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO