Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 16/03/2026, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00461/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00202/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 202 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosangela Altamura, Letizia Battistini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito e Questura di Rimini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
-del provvedimento del Questore della Provincia di Rimini CAT.A.12/Imm./P.S. Prot.nr.-OMISSIS-, emesso il 24.12.2025 e notificato il 24.12.2025, con cui è stata rifiutata la richiesta di conversione del permesso di soggiorno da protezione speciale a lavoro subordinato nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Questura di Rimini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. SS FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.2.2026, -OMISSIS- ha impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, il provvedimento con cui la Questura di Rimini ha respinto la richiesta di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32, comma 3, del D.Lgs. n. 25/2008 in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, in considerazione del fatto che, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 2072023 ( c.d. “Decreto Cutro”) “ non è più possibile richiedere la conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ”; nello specifico, la Questura di Rimini ha precisato che in data 6.10.2023 la Questura di Ravenna aveva rilasciato al richiedente un permesso di soggiorno per protezione speciale a fronte della pronuncia della competente Commissione territoriale del 23.6.2023 e che pertanto lo straniero aveva ottenuto il riconoscimento della protezione internazionale in data successiva all’entrata in vigore del “Decreto Cutro”.
Il ricorrente, premesso in punto di fatto di aver formalizzato domanda di protezione internazionale presso la Questura di Ravenna il 19.10.2020, che in data 28.1.2021 la Commissione Territoriale di Bologna rigettava la domanda, che il Tribunale di Bologna riconosceva la protezione speciale con decreto del 23.6.2023 e che, reperita un’occupazione, in data 15.5.2025 chiedeva alla Questura di Rimini (divenuta territorialmente competente) la conversione del predetto titolo in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ha dedotto i seguenti vizi: “ Violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 commi 2 e 3 D.l. 20/2023 (conv. Legge 50/2023) nonché dell'art. 6 co. 1-bis D.lgs. 286/98 (nella formulazione antecedente alla legge 50/2023); Violazione dell’art. 3 l. 241/90 per difetto e illogicità della motivazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del principio di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost. ) e di ragionevolezza “; in estrema sintesi e in buona sostanza, il ricorrente ha lamentato l’illegittimità del provvedimento in quanto, nel caso in esame si applicherebbe il comma 2 dell’art. 7 del D.L. n. 20/2023 che farebbe riferimento alla data di presentazione dell’istanza di protezione internazionale e non alla data di rilascio del permesso per protezione.
Con atto meramente formale, si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito e Questura di Rimini con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
In data 20.2.2026, la difesa erariale ha depositato nota della Questura di Rimini del 16.2.2026 nella quale, tra l’altro, è stato precisato che “ considerato l’orientamento giurisprudenziale affermatosi e che risulta favorevole all’accoglimento delle istanze di conversione presentate anche in data successiva al 4 maggio 2023, l’Ufficio scrivente intende procedere con la revoca in autotutela del decreto Prot. -OMISSIS- emesso dal Questore di Rimini in data 24.12.2025 e, dunque, con la
conversione del permesso di soggiorno da protezione speciale ex art. 32 co. 3 D.Lgs. 25/2008 a lavoro subordinato ex art. 22 D.Lgs. 286/1998. Il predetto provvedimento, determinerà la cessazione della materia del contendere (…) ”.
Con memoria depositata in pari data il ricorrente, in relazione alla cessazione della materia del contendere richiamata dall’Amministrazione conseguente all’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, ha evidenziato che, ad oggi, non risultano adottati adempimenti in tal senso e di trovarsi tuttora, conseguentemente, in una condizione di irregolarità, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026, sentite le parti come da verbale di causa, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.
Anche in considerazione dei rilievi di parte ricorrente, allo stato non sussistono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, atteso he l’Amministrazione non ha prodotto in giudizio il provvedimento di annullamento in autotutela del diniego qui gravato e il conseguente provvedimento di conversione del titolo di soggiorno richiesto dal ricorrente.
E’ necessario, pertanto, scrutinare il merito del ricorso.
Il ricorso è fondato e va accolto.
L’art. 6, comma 1 bis, lett. a), del D.Lgs n. 286/1998, nella versione precedente alla modifica introdotta dal D.L. n. 20/2023, prevedeva che “ Sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi di soggiorno:
a) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 “; tale disposizione è stata abrogata dall’art. 7, comma 1, lett. a), del D.L. 10 marzo 2023, n. 20 (c.d. “decreto Cutro”), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, normativa entrata in vigore il 6.5.2023
Tale modifica normativa, però, non consente di condividere quanto sostenuto dall’Amministrazione nel provvedimento qui gravato.
Invero, lo stesso art. 7 del D.L. n. 20/2023 dispone, al comma 2, che “ Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente ”.
In relazione a tale previsione normativa è stato autorevolmente chiarito che “Si tratta di una disposizione in cui la locuzione <istanze> deve essere interpretata con riguardo al comma 1 che ha stabilito una pluralità di modifiche (anche di carattere abrogativo) al d.lgs. n. 286/1998 con la conseguenza che qualora le <istanze> si riferiscano a disposizioni incise dalla novella normativa, le stesse dovranno essere decise dall'Amministrazione mediante l'applicazione della disciplina previgente”. ( Consiglio di Stato, sez. III, 30 giugno 2025, n. 5666 )
Nel caso in esame, come in precedenza ricordato, il ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale il 19.10.2020, quindi ben prima dell’entrata del D.L. n. 20/2023, per cui la stessa avrebbe dovuto essere trattata mediante l'applicazione della disciplina previgente che ammetteva la conversione del suddetto titolo
Alla luce di quanto sopra esposto, l’impugnato provvedimento di rigetto della domanda di conversione va, pertanto, annullato, restando salvo il potere/dovere dell’Amministrazione di valutare la sussistenza dei requisiti sostanziali per il rilascio al ricorrente, giusta conversione, del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO EN, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
SS FA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS FA | LO EN |
IL SEGRETARIO