Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 875
TAR
Sentenza 25 giugno 2024
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CS
Ordinanza collegiale 17 gennaio 2025
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CS
Ordinanza collegiale 19 febbraio 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Error in iudicando - travisamento dei fatti, carenza/illogicità motivazione, omessa/non corretta valutazione motivi, violazione D.Lgs. 152/2006, irragionevolezza/ingiustizia manifesta

    Il motivo è dichiarato inammissibile per mancanza di specificità, limitandosi l'appellante a un mero rinvio agli atti di primo grado senza contestare puntualmente la sentenza. Inoltre, il nuovo PAUR è stato richiesto proprio a causa della modifica sostanziale dell'impianto.

  • Rigettato
    Error in iudicando - travisamento dei fatti, carenza istruttoria, omessa pronuncia su eccesso di potere, irragionevolezza, illegittimità atti, motivazione apparente

    Il motivo è infondato in quanto i pareri richiamati dal TAR non erano presupposti ineludibili ma servivano a descrivere l'iter autorizzativo e la completezza dell'istruttoria. L'ARPA Lazio non ha svolto osservazioni dopo le integrazioni fornite dal proponente. Inoltre, le prescrizioni dei pareri di Roma Capitale riguardavano la fase di progettazione esecutiva, non il PAUR.

  • Inammissibile
    Error in iudicando - omessa valutazione elementi, carenza istruttoria, travisamento fatti, carenza motivazione, manifesta ingiustizia su irricevibilità motivi aggiunti

    Il motivo è in parte inammissibile per genericità e formulazione per la prima volta in appello. Il TAR ha correttamente distinto la predisposizione della relazione paesaggistica dall'emanazione del parere della Soprintendenza. I poteri derogatori del Commissario consentono di superare vincoli paesaggistici e territoriali, salvo il rispetto delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dei vincoli UE. Le contestazioni sull'impatto atmosferico e idrogeologico sono infondate e generiche.

  • Rigettato
    Irricevibilità dei motivi aggiunti

    Il motivo è infondato. Il TAR ha correttamente applicato un orientamento consolidato sull'inammissibilità di motivi aggiunti che ripropongono censure già presenti nel ricorso introduttivo. Inoltre, l'appellante non ha riproposto le censure dei motivi aggiunti in appello.

  • Inammissibile
    Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE

    Le questioni pregiudiziali sono inammissibili e infondate. Non sussiste un contrasto tra norma interna e diritto UE, ma si contesta tardivamente il carattere anticomunitario dei provvedimenti. Inoltre, le questioni sono irrilevanti ai fini della controversia, in parte basate su un regolamento successivo all'adozione del provvedimento impugnato, e formulate in modo generico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 875
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 875
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo