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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 12/11/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 381/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa VA NO, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 381/2025 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma Viale Parte_1 C.F._1
Gorizia n. 13 presso lo studio dell'Avv. Andrea Serraino, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. – Controparte_1 P.IVA_1
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, P.IVA_2 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Giacinto Greco, Silvia Parisi e Francesco Muscari
Tomaioli ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla CP_1
Via S. D'Ippolito n. 5
Opposto avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito n. 43920240000858924000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 24.02.2025 proponeva opposizione avverso l'avviso Parte_1 di addebito n. 43920240000858924000, notificato il 16.01.2025, con il quale le era stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 3.581,06, a titolo di contributi IVS I.A.T.P., oltre somme aggiuntive e sanzioni, dovuti alla gestione Agricola – Lavoratori autonomi ed associati in relazione all'anno 2023, deducendo l'illegittimità della pretesa contributiva azionata dall'ente previdenziale, posto che l'impresa agricola, di cui era titolare, era cessata il 31.12.2016 ed era stata cancellata dal
Registro delle Imprese in data 14.07.2017, a seguito di domanda del 5.06.2017.
2. Costituendosi in giudizio l' , premettendo che l'ufficio competente della sede di Vibo CP_1 CP_1
EN aveva provveduto allo sgravio dell'avviso di addebito impugnato per cessata attività aziendale, insisteva per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. 3. Con decreto emesso il 22.09.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 14.10.2025 con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. Preliminarmente, giova evidenziare che dalla documentazione allegata al fascicolo di parte resistente si evince che l' ha proceduto all'integrale annullamento delle partite debitorie oggetto CP_1 dell'avviso di addebito n. 43920240000858924000 con provvedimenti datati 1.07.2025 (cfr. allegati
3 e 4 fascicolo ). CP_1
5. Con le note di trattazione scritta depositate l'11.10.2025, il difensore di parte ricorrente si è associato alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna dell' al pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza CP_1 virtuale;
mentre, con le note di trattazione scritta depositate il 22.09.2025, l' si è riportato al CP_1 contenuto della propria memoria di costituzione ed ha insistito per la compensazione delle spese legali.
6. Alla luce della concorde richiesta delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
7. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, non essendovi accordo tra le parti, ritiene il giudicante che le stesse, alla stregua del principio di soccombenza virtuale1, vadano poste a carico dell' resistente, tenuto conto che l'annullamento dell'avviso di addebito è intervenuto nelle CP_1 more del giudizio (dopo la notifica del ricorso) e, soprattutto, che l' ha proceduto alla notifica CP_1 dell'avviso di addebito nonostante l'impresa individuale di cui era titolare la ricorrente fosse cessata fin dal 31.12.2016, conseguentemente, la ditta fosse stata cancellata dal Registro delle Imprese il
14.07.2017, a seguito di domanda del 5.06.2017 (come emerge chiaramente dalla visura camerale prodotta dalla ricorrente).
Una più attenta valutazione della (non) persistenza della pretesa contributiva avrebbe consentito di evitare la notifica dell'avviso di addebito e, di conseguenza, l'instaurazione del presente giudizio.
Tuttavia, in considerazione del valore della causa, dell'assenza di attività istruttoria, della coincidenza della fase di trattazione con quella decisionale e del comportamento processuale dell' , le spese CP_1 del giudizio si liquidano in complessivi € 927,50 per compensi professionali e per spese sostenute e documentate, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 927,50, oltre CP_1 accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93
c.p.c.
Lamezia Terme, 12.11.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa VA NO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, infatti, “la cessazione della materia del contendere postula il venir meno durante l'iter processuale di ogni posizione di contrasto tra i contendenti
... salvo l'eventuale sopravvivere della questione delle spese del giudizio da risolversi con il criterio della soccombenza virtuale” (Cass., sez. II, 14.4.1995, n. 4278).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa VA NO, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 381/2025 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma Viale Parte_1 C.F._1
Gorizia n. 13 presso lo studio dell'Avv. Andrea Serraino, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. – Controparte_1 P.IVA_1
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, P.IVA_2 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Giacinto Greco, Silvia Parisi e Francesco Muscari
Tomaioli ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla CP_1
Via S. D'Ippolito n. 5
Opposto avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito n. 43920240000858924000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 24.02.2025 proponeva opposizione avverso l'avviso Parte_1 di addebito n. 43920240000858924000, notificato il 16.01.2025, con il quale le era stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 3.581,06, a titolo di contributi IVS I.A.T.P., oltre somme aggiuntive e sanzioni, dovuti alla gestione Agricola – Lavoratori autonomi ed associati in relazione all'anno 2023, deducendo l'illegittimità della pretesa contributiva azionata dall'ente previdenziale, posto che l'impresa agricola, di cui era titolare, era cessata il 31.12.2016 ed era stata cancellata dal
Registro delle Imprese in data 14.07.2017, a seguito di domanda del 5.06.2017.
2. Costituendosi in giudizio l' , premettendo che l'ufficio competente della sede di Vibo CP_1 CP_1
EN aveva provveduto allo sgravio dell'avviso di addebito impugnato per cessata attività aziendale, insisteva per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. 3. Con decreto emesso il 22.09.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 14.10.2025 con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. Preliminarmente, giova evidenziare che dalla documentazione allegata al fascicolo di parte resistente si evince che l' ha proceduto all'integrale annullamento delle partite debitorie oggetto CP_1 dell'avviso di addebito n. 43920240000858924000 con provvedimenti datati 1.07.2025 (cfr. allegati
3 e 4 fascicolo ). CP_1
5. Con le note di trattazione scritta depositate l'11.10.2025, il difensore di parte ricorrente si è associato alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna dell' al pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza CP_1 virtuale;
mentre, con le note di trattazione scritta depositate il 22.09.2025, l' si è riportato al CP_1 contenuto della propria memoria di costituzione ed ha insistito per la compensazione delle spese legali.
6. Alla luce della concorde richiesta delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
7. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, non essendovi accordo tra le parti, ritiene il giudicante che le stesse, alla stregua del principio di soccombenza virtuale1, vadano poste a carico dell' resistente, tenuto conto che l'annullamento dell'avviso di addebito è intervenuto nelle CP_1 more del giudizio (dopo la notifica del ricorso) e, soprattutto, che l' ha proceduto alla notifica CP_1 dell'avviso di addebito nonostante l'impresa individuale di cui era titolare la ricorrente fosse cessata fin dal 31.12.2016, conseguentemente, la ditta fosse stata cancellata dal Registro delle Imprese il
14.07.2017, a seguito di domanda del 5.06.2017 (come emerge chiaramente dalla visura camerale prodotta dalla ricorrente).
Una più attenta valutazione della (non) persistenza della pretesa contributiva avrebbe consentito di evitare la notifica dell'avviso di addebito e, di conseguenza, l'instaurazione del presente giudizio.
Tuttavia, in considerazione del valore della causa, dell'assenza di attività istruttoria, della coincidenza della fase di trattazione con quella decisionale e del comportamento processuale dell' , le spese CP_1 del giudizio si liquidano in complessivi € 927,50 per compensi professionali e per spese sostenute e documentate, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 927,50, oltre CP_1 accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93
c.p.c.
Lamezia Terme, 12.11.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa VA NO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, infatti, “la cessazione della materia del contendere postula il venir meno durante l'iter processuale di ogni posizione di contrasto tra i contendenti
... salvo l'eventuale sopravvivere della questione delle spese del giudizio da risolversi con il criterio della soccombenza virtuale” (Cass., sez. II, 14.4.1995, n. 4278).