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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/12/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 648/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa ER ER,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19.11.2025, tenuta mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
ha pronunciato la seguente SENTENZA, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di primo grado pendente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], in Parte_1 C.F._1 proprio e nella qualità di procuratore di (C.F. Controparte_1
), nato ad [...] il [...], rappresentata dalla medesima ex art. C.F._2
86 c.p.c.
- ricorrente -
contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore; Controparte_2 P.IVA_1
- resistente contumace -
oggetto: opposizione avverso provvedimento di revoca del beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
conclusioni delle parti: come rassegnate da parte ricorrente con le note di trattazione scritta depositate in data 20.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 281 decies c.p.c. e 99 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
ha impugnato il decreto di questo Tribunale, emesso il 7.3.2024 e Controparte_1
notificato l'8.3.2024 nell'ambito del procedimento R.G. 768/2020, con cui è stato rigettata la liquidazione del patrocinio a spese dello Stato per non aver depositato al fascicolo telematico
1 l'istanza di ammissione fino a una data successiva l'emissione dell'ordinanza istruttoria da parte del decidente.
A supporto della propria istanza, il ricorrente ha premesso che la motivazione del rigetto trova fondamento nel punto 3) del protocollo per la liquidazione dei compensi in materia di patrocinio a spese dello stato nei procedimenti civili in vigore nell'intestato Tribunale;
in quanto, in virtù della norma invocata, qualora la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato intervenga in un momento successivo alla introduzione del giudizio - come nel caso oggetto di giudizio - questa va depositata prima dell' adozione da parte del giudice del provvedimento che decide sulle istanze istruttorie formulate dalle parti.
Eppure, ha aggiunto il ricorrente, il protocollo di cui trattasi risulta stipulato in data
16.12.2022 mentre il deposito dell'istanza di liquidazione rigettata è dell'antecedente 18.10.2022.
Ha chiesto quindi di veder revocare il provvedimento impugnato e, per l'effetto,
ammettere l'istante al patrocinio a spese dello stato e liquidare la chiesta parcella.
Ciò detto in punto di fatto, l'impugnazione è da accogliere per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, è necessario dar conto che l'impugnato provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione è sostanzialmente un provvedimento di revoca dell'ammissione al beneficio, pertanto è stato correttamente evocato in giudizio il;
Controparte_2
infatti, per costante orientamento “in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'opposizione al decreto
di revoca ex art. 136, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 non deve essere notificata alla CP_3
ma al , soggetto passivo del rapporto debitorio scaturente
[...] Controparte_2
dall'ammissione al beneficio” (Cassazione civile sez. VI, n.15219/2022).
Il convenuto, pur correttamente citato, non si è costituito e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Nel merito, risulta agli atti l'istanza di liquidazione e il provvedimento di ammissione;
inoltre, dagli atti processuali allegati al ricorso (cfr. fascicolo telematico riversato agli atti) non emerge che vi siano modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio né l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione, uniche circostanze per le quali l'art. 136 TUSG prevede la revoca del beneficio. Pertanto, il provvedimento del 7-8.3.2024 reso nell'ambito del procedimento R.G. 768/2020 va revocato.
È quindi possibile procedere alla liquidazione del compenso.
2 A riguardo, è necessario far riferimento ai valori di cui al d.m. n. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022) dimidiati ex art. 130 DPR 115/2002 (ai sensi del quale gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà), con la precisazione che il Giudice non è tenuto a utilizzare i parametri medi,
potendo tener conto dell'attività concretamente svolta e delle questioni giuridiche trattate.
Ebbene, dalla documentazione allegata emerge che il contenzioso sottostante la richiesta di liquidazione di cui oggi si tratta verte su una opposizione a decreto ingiuntivo dell'importo di € 28.999,80, oltre gli interessi legali, cui è stato riunito altro procedimento di opposizione al medesimo decreto introdotto da . La causa è stata quindi istruita per i Controparte_4
procedimenti riuniti, in cui il difensore dell'odierno ricorrente ha difeso entrambi gli opponenti con posizioni sostanzialmente analoghe;
conseguentemente, si ritiene che la liquidazione debba tener conto della difesa congiunta di più parti processuali, ciascuna tenuta a corrispondere il compenso per la propria parte.
In base a tali elementi, il compenso spettante al difensore del ricorrente per l'attività
espletata nel procedimento di cui si tratta va determinato in € 2.000,00, oltre spese generali,
IVA e CPA se dovute e come per legge.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore della controversia (fino a € 5.200) non considerando la fase istruttoria, non tenuta, e con parametri minimi considerata l'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, revoca il decreto di rigetto emesso dal Tribunale di Agrigento
il 7-8.3.2024 reso nell'ambito del procedimento R.G. 768/2020 e liquida in favore dell'Avv.
, difensore di in tale procedimento, € 2.000,00, Parte_1 Controparte_1
oltre spese generali, IVA e CPA se dovute e come per legge;
condanna il in persona del pro tempore al pagamento Controparte_2 CP_5
delle spese di lite del presente giudizio, quantificate in complessivi € 895,00, di cui € 43,00 per esborsi, oltre IVA e CPA, se dovute e come per legge, e rimborso spese forfettarie, a favore dell'Avv. dichiaratasi antistataria. Parte_1
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Si comunichi.
3 Così deciso in Agrigento, in data 19 dicembre 2025
il Giudice
ER ER
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005,
n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa ER ER,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19.11.2025, tenuta mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
ha pronunciato la seguente SENTENZA, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di primo grado pendente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], in Parte_1 C.F._1 proprio e nella qualità di procuratore di (C.F. Controparte_1
), nato ad [...] il [...], rappresentata dalla medesima ex art. C.F._2
86 c.p.c.
- ricorrente -
contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore; Controparte_2 P.IVA_1
- resistente contumace -
oggetto: opposizione avverso provvedimento di revoca del beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
conclusioni delle parti: come rassegnate da parte ricorrente con le note di trattazione scritta depositate in data 20.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 281 decies c.p.c. e 99 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
ha impugnato il decreto di questo Tribunale, emesso il 7.3.2024 e Controparte_1
notificato l'8.3.2024 nell'ambito del procedimento R.G. 768/2020, con cui è stato rigettata la liquidazione del patrocinio a spese dello Stato per non aver depositato al fascicolo telematico
1 l'istanza di ammissione fino a una data successiva l'emissione dell'ordinanza istruttoria da parte del decidente.
A supporto della propria istanza, il ricorrente ha premesso che la motivazione del rigetto trova fondamento nel punto 3) del protocollo per la liquidazione dei compensi in materia di patrocinio a spese dello stato nei procedimenti civili in vigore nell'intestato Tribunale;
in quanto, in virtù della norma invocata, qualora la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato intervenga in un momento successivo alla introduzione del giudizio - come nel caso oggetto di giudizio - questa va depositata prima dell' adozione da parte del giudice del provvedimento che decide sulle istanze istruttorie formulate dalle parti.
Eppure, ha aggiunto il ricorrente, il protocollo di cui trattasi risulta stipulato in data
16.12.2022 mentre il deposito dell'istanza di liquidazione rigettata è dell'antecedente 18.10.2022.
Ha chiesto quindi di veder revocare il provvedimento impugnato e, per l'effetto,
ammettere l'istante al patrocinio a spese dello stato e liquidare la chiesta parcella.
Ciò detto in punto di fatto, l'impugnazione è da accogliere per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, è necessario dar conto che l'impugnato provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione è sostanzialmente un provvedimento di revoca dell'ammissione al beneficio, pertanto è stato correttamente evocato in giudizio il;
Controparte_2
infatti, per costante orientamento “in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'opposizione al decreto
di revoca ex art. 136, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 non deve essere notificata alla CP_3
ma al , soggetto passivo del rapporto debitorio scaturente
[...] Controparte_2
dall'ammissione al beneficio” (Cassazione civile sez. VI, n.15219/2022).
Il convenuto, pur correttamente citato, non si è costituito e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Nel merito, risulta agli atti l'istanza di liquidazione e il provvedimento di ammissione;
inoltre, dagli atti processuali allegati al ricorso (cfr. fascicolo telematico riversato agli atti) non emerge che vi siano modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio né l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione, uniche circostanze per le quali l'art. 136 TUSG prevede la revoca del beneficio. Pertanto, il provvedimento del 7-8.3.2024 reso nell'ambito del procedimento R.G. 768/2020 va revocato.
È quindi possibile procedere alla liquidazione del compenso.
2 A riguardo, è necessario far riferimento ai valori di cui al d.m. n. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022) dimidiati ex art. 130 DPR 115/2002 (ai sensi del quale gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà), con la precisazione che il Giudice non è tenuto a utilizzare i parametri medi,
potendo tener conto dell'attività concretamente svolta e delle questioni giuridiche trattate.
Ebbene, dalla documentazione allegata emerge che il contenzioso sottostante la richiesta di liquidazione di cui oggi si tratta verte su una opposizione a decreto ingiuntivo dell'importo di € 28.999,80, oltre gli interessi legali, cui è stato riunito altro procedimento di opposizione al medesimo decreto introdotto da . La causa è stata quindi istruita per i Controparte_4
procedimenti riuniti, in cui il difensore dell'odierno ricorrente ha difeso entrambi gli opponenti con posizioni sostanzialmente analoghe;
conseguentemente, si ritiene che la liquidazione debba tener conto della difesa congiunta di più parti processuali, ciascuna tenuta a corrispondere il compenso per la propria parte.
In base a tali elementi, il compenso spettante al difensore del ricorrente per l'attività
espletata nel procedimento di cui si tratta va determinato in € 2.000,00, oltre spese generali,
IVA e CPA se dovute e come per legge.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore della controversia (fino a € 5.200) non considerando la fase istruttoria, non tenuta, e con parametri minimi considerata l'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, revoca il decreto di rigetto emesso dal Tribunale di Agrigento
il 7-8.3.2024 reso nell'ambito del procedimento R.G. 768/2020 e liquida in favore dell'Avv.
, difensore di in tale procedimento, € 2.000,00, Parte_1 Controparte_1
oltre spese generali, IVA e CPA se dovute e come per legge;
condanna il in persona del pro tempore al pagamento Controparte_2 CP_5
delle spese di lite del presente giudizio, quantificate in complessivi € 895,00, di cui € 43,00 per esborsi, oltre IVA e CPA, se dovute e come per legge, e rimborso spese forfettarie, a favore dell'Avv. dichiaratasi antistataria. Parte_1
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Si comunichi.
3 Così deciso in Agrigento, in data 19 dicembre 2025
il Giudice
ER ER
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005,
n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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