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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 48/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 1, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
ABATE AGOSTINO, Giudice monocratico in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 63/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Menaggio - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 88 DEL 20/02/2024 TARI 2018
- sul ricorso n. 64/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Menaggio - Indirizzo_1
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 193 DEL 28/10/2024 TARI 2019
- sul ricorso n. 86/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Menaggio - Indirizzo_1
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20 DEL 24/10/2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio, relativo ai tre ricorsi riuniti, è profondamente caratterizzato dalle decisione del
Comune che dopo aver depositato controdeduzioni in proprio, ha poi deciso di non partecipare all'udienza, rinunziando quindi al pieno contraddittorio.
Le motivazioni complessive dei ricorsi, sono così sintetizzabili:
- decadenza;
- doppia imposizione dato il pagamento già avvenuto dall'utilizzatore dell'immobile;
- esenzione di parte dell'immobile perché inagibile.
Per quanto riguarda la decadenza essa non si è verificata in quanto la contestazione relativa all'anno
2019 è stata notificata entro l'anno 2024.
Rispetto all'eccepito pagamento da parte dell'utilizzatore il Comune non ha contraddetto.
Rispetto all'inagibilità il Comune non ha contraddetto se non apoditticamente, non fornendo alcun elemento utile ai fini probatori.
Essendo i suddetti elementi valevoli ai fini della decisione, l'assenza di una provata contestazione, impone la loro considerazione come accertati.
Ciò impone l'accoglimento del ricorso con compensazione delle spese, tenendo conto della materia della contesa e della difesa in proprio del ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie i ricorsi riuniti, compensa le spese.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 1, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
ABATE AGOSTINO, Giudice monocratico in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 63/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Menaggio - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 88 DEL 20/02/2024 TARI 2018
- sul ricorso n. 64/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Menaggio - Indirizzo_1
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 193 DEL 28/10/2024 TARI 2019
- sul ricorso n. 86/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Menaggio - Indirizzo_1
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20 DEL 24/10/2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio, relativo ai tre ricorsi riuniti, è profondamente caratterizzato dalle decisione del
Comune che dopo aver depositato controdeduzioni in proprio, ha poi deciso di non partecipare all'udienza, rinunziando quindi al pieno contraddittorio.
Le motivazioni complessive dei ricorsi, sono così sintetizzabili:
- decadenza;
- doppia imposizione dato il pagamento già avvenuto dall'utilizzatore dell'immobile;
- esenzione di parte dell'immobile perché inagibile.
Per quanto riguarda la decadenza essa non si è verificata in quanto la contestazione relativa all'anno
2019 è stata notificata entro l'anno 2024.
Rispetto all'eccepito pagamento da parte dell'utilizzatore il Comune non ha contraddetto.
Rispetto all'inagibilità il Comune non ha contraddetto se non apoditticamente, non fornendo alcun elemento utile ai fini probatori.
Essendo i suddetti elementi valevoli ai fini della decisione, l'assenza di una provata contestazione, impone la loro considerazione come accertati.
Ciò impone l'accoglimento del ricorso con compensazione delle spese, tenendo conto della materia della contesa e della difesa in proprio del ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie i ricorsi riuniti, compensa le spese.