Rigetto
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00234/2026REG.PROV.COLL.
N. 04880/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4880 del 2025, proposto da
Mega’ S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele D'Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Comune di Terracina, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lina Vinci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 845 del 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Terracina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 il Cons. IO SE e uditi per le parti gli avvocati;
Viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Megà s.r.l. ha evidenziato di aver presentato, in data 31 marzo 2016, una richiesta di voltura della autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari denominati MUPI. n. 4106/U, rilasciata dal Comune di Terracina alla società PARTNER s.r.l. in data 28 gennaio 2016; richiesta successivamente assentita dal Dipartimento Finanziario del Comune di Terracina con nota prot. 16704/U del 4 aprile 2016.
2. Al fine di procedere all’installazione, l’odierna appellante richiedeva al medesimo Comune l’autorizzazione allo scavo per la posa della rete elettrica funzionale all’alimentazione dei predetti impianti pubblicitari, poi rilasciata dal Dipartimento Urbanistica e Edilizia con nota del 18 gennaio 2017.
3. In data 15 marzo 2017, la Megà s.r.l. installava quattro degli undici impianti pubblicitari autorizzati.
4. Il Comune, con provvedimento prot. 13697 del 17 marzo 2017, a seguito di sopralluogo svolto in data 15 marzo 2017 dagli Agenti di Polizia Locale, comunicava l’avvio del procedimento di decadenza dell’autorizzazione precedentemente volturata alla società appellante, la quale formulava controdeduzioni.
5. Con successivo atto prot. 15800 del 29 marzo 2017, il Comune di Terracina, ritenendo di non accogliere le controdeduzioni presentate da parte appellante, ha revocato l’autorizzazione alla installazione di n. 11 impianti pubblicitari, rilasciata con provvedimento n. 4106/U del 28 gennaio 2016, ai sensi dell’art. 21 quinquies L. 241/90.
6. Il predetto provvedimento, oggetto di impugnazione da parte di Megà s.r.l., è stato annullato dal T.a.r. per il Lazio, sez. staccata di Latina, con sentenza n. 57 del 2018. Conseguentemente il Comune ha rilasciato alla società odierna appellante una nuova autorizzazione per i predetti impianti con atto prot. n. 22084 del 30 marzo 2018.
7. La Megà s.r.l. ha quindi adito nuovamente il T.a.r. per richiedere il risarcimento dei danni patiti in seguito all’illegittima revoca dell’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari, quantificati in complessivi € 161.000, di cui € 31.000,00 a titolo di danno emergente derivante dai costi sostenuti per l’acquisto 11 impianti, di cui soli 4 effettivamente installati e successivamente rimossi nelle more del giudizio, e € 130.000 a titolo di lucro cessante per la mancata vendita degli spazi pubblicitari.
8. Il T.a.r., con sentenza n. 771 del 2023, ha accolto solo in parte il ricorso, quantificando il risarcimento nella misura di € 18.000, quale ammontare del mancato utile derivante dagli impianti pubblicitari nell’arco temporale di 8 mesi, oltre interessi legali.
9. Con ricorso tempestivamente notificato all’amministrazione resistente e regolarmente depositato nella Segreteria del Consiglio, l’odierna appellante ha impugnato la predetta sentenza.
10. In data 30 marzo 2018 prot. 22084, il Comune ha rilasciato nuova autorizzazione ad installare n. 11 impianti pubblicitari di dimensioni più ampie rispetto a quelli autorizzati precedentemente.
11. In data 11 aprile 2018 la ditta INTERSPOT s.r.l., su incarico della ricorrente, ha provveduto ad installare le piastre d’alloggio degli impianti pubblicitari da ubicare in Via Roma altezza distributore carburante e in via Roma incrocio via Don Orione, nonché a montare la piastra d’alloggio e l’impianto in Largo Matteotti.
12. In data 12 aprile 2018, con nota prot. n. 24480, il Sindaco ha diffidato la ricorrente in primo grado a non installare l’impianto in Via Roma (incrocio Via Don Orione), assumendo che il relativo posizionamento sarebbe in contrasto con il parere favorevole espresso in data 18 febbraio 2016 dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesistici.
13. Con successiva nota del 13 aprile 2018 prot. 24681, il Sindaco ha intimato altresì alla ricorrente in primo grado di non installare anche gli altri 2 (due) impianti (quelli ubicati in Via Roma presso il distributore carburante e in Viale della Vittoria, incrocio via Petrarca) per un contrasto con l’art. 23 del Codice della Strada e con gli artt. 47 e ss. del Reg. di esecuzione del medesimo Codice, richiamando una “nota pervenuta in data odierna a firma del Comandante della Polizia Stradale”.
14. Con missiva del 18 aprile 2018, l’appellante ha rappresentato al Comune che, stante la piena validità ed efficacia della autorizzazione del 30 marzo 2018, le diffide erano generiche ed illegittime, chiedendone, conseguentemente, l’annullamento in via di autotutela.
15. Tale diffida è stata riscontrata dall’Avvocatura Comunale in data 8 maggio 2018 prot. 28987, che ha manifestato la disponibilità dell’Ente di allocare altrove gli impianti, al fine di superare le criticità rilevate dagli organi competenti, previo sopralluogo congiunto.
16. Con missiva del 16 maggio 2018 l’appellante ha riscontrato tale comunicazione manifestando l’indisponibilità ad una diversa allocazione “in quanto si tratta di impianti ricompresi in un unico progetto all’epoca approvato dall’Ente”, la cui modifica non garantirebbe la medesima utilità sul piano imprenditoriale.
17. Con il ricorso R.G. 394/18 Megà s.r.l. ha impugnato le suddette diffide sindacali del 12.4.2018 prot. 24480 e del 13.4.2018 prot. 24681.
18. Il T.a.r., con sentenza del 16 gennaio 2019, n. 19, ha accolto il ricorso, annullando le note del 12 e 13 aprile 2018 di diffida all’installazione degli impianti, per incompetenza dell’organo che le ha emanate, ovvero il Sindaco in luogo del competente dirigente.
19. La Megà s.r.l. ha, dunque, adito nuovamente il T.a.r. per richiedere il risarcimento dei danni patiti per effetto degli atti annullati con la predetta sentenza n. 19 del 2019, passata in giudicato.
20. Il T.a.r., con sentenza n. 845 del 2024, ha respinto il ricorso.
21. La Megà s.r.l. ha, quindi, impugnato la predetta sentenza, deducendo il seguente unico motivo di appello:
ERRORES IN PROCEDENDO E IN IUDICANDO
Si contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso l’ingiustizia del danno, ritenendo che l’annullamento delle diffide impugnate fosse fondato sul solo vizio di incompetenza e che le ragioni sostanziali poste a base dei provvedimenti – di natura paesaggistica e di conformità al codice della strada – non fossero state invalidate né specificamente censurate. Secondo l’appellante tale ricostruzione sarebbe erronea, poiché il T.a.r. avrebbe omesso di considerare che l’Amministrazione non si è mai rideterminata tramite l’organo competente, così impedendo ogni valutazione nel merito delle argomentazioni ostative, omissione non imputabile all’appellante. Inoltre, le censure assorbite nella sentenza n. 19/2019, integralmente riproposte, evidenzierebbero l’infondatezza dei rilievi sostanziali posti a base delle diffide, che non potevano essere considerati validi a precludere all’accertamento dell’ingiustizia del danno.
Il Comune si è costituito regolarmente in giudizio, contestando l’avverso appello e chiedendone il rigetto.
22. Alla pubblica udienza del 27 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
23. Tanto premesso in punto di fatto l’appello è infondato.
Parte appellante fonda la domanda risarcitoria sulla sentenza del T.a.r. n. 19 del 2019, che ha annullato le predette diffide sindacali per la sussistenza di un vizio di incompetenza dell’organo emanante, in quanto le contestate diffide avrebbero dovuto essere emanate dal dirigente competente in luogo del Sindaco.
Il T.a.r., nella sentenza impugnata in primo grado, ha respinto la domanda risarcitoria, proprio sul presupposto che il provvedimento è stato annullato per difetto di competenza e non quindi per un vizio di merito.
Secondo parte appellante la sentenza del T.a.r. sarebbe, però, errata perché la sola circostanza che un atto sia emanato da organo incompetente sarebbe indice di colpa dell’organo emanante con conseguente responsabilità della p.a. e conseguente risarcimento del danno. Inoltre, secondo parte appellante, il T.a.r. avrebbe omesso di considerare “che il Comune non si è mai rideterminato attraverso l’organo competente (dirigente), per cui l’omesso esame nel merito delle argomentazioni ostative all’installazione degli impianti, non è certamente imputabile all’odierna appellante.”
24. Tali argomentazioni sono infondate, perché, come ben rilevato dal T.a.r., la circostanza che l’annullamento delle diffide sindacali è stato causato da un vizio di incompetenza, con salvezza del potere di rideterminazione dell’autorità competente, esclude la sussistenza di un danno ingiusto, che non può essere ricollegato automaticamente all’emanazione di un provvedimento emesso da autorità incompetente.
Peraltro, parte appellante non ha provato che le ragioni poste a fondamento delle diffide sindacali siano illegittime nel merito.
Il Comune ha, peraltro, evidenziato che non ha più avuto necessità di reiterare le diffide, poiché la società appellante per propria scelta non ha più provveduto all’installazione degli impianti (né dei 3 oggetto delle precedenti diffide, né dei rimanenti 8 autorizzati) e sul punto parte appellante non ha replicato.
25. Generiche sono anche le censure con cui parte appellante contesta comunque il richiamo, contenuto nelle diffide sindacali, alla violazione degli artt. 23 del Codice della Strada e 47 e segg del Reg. Esec. e alla violazione del parere favorevole della Soprintendenza del 18.2.16. che, secondo parte appellante, non sarebbero precisi e puntuali.
Sul punto, il Comune, nella diffida prot. n. 24480 del 2018, ha espressamente richiamato il parere della Soprintendenza da cui si evincono chiaramente le ragioni che hanno condotto all’emanazione della diffida. Inoltre, nella diffida prot. n. 24681 del 2018, il richiamo all’art. 23 del Codice della Strada, contenuto nella diffida si riferisce chiaramente ai casi in cui lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonchè le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Proprio al fine di verificare il rispetto di tale norma nella diffida del 13 aprile 2018 si legge che l’amministrazione valuterà di concertare una soluzione alternativa per la tutela della viabilità.
Tanto basta per respingere l’appello e confermare la sentenza di primo grado.
Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LU AR, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
IO SE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO SE | LU AR |
IL SEGRETARIO