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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 30/01/2026, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1130/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1804/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 900/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 23/07/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239003932163000 IVA 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239003932163000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239003932163000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239003932163000 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239003932163000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239003932163000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239003932163000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239003932163000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720040009146786000 IRPEF-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720040009146786000 IVA-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720040009146786000 IRAP 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720060001499728000 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720060001499728000 IVA-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720060001499728000 IRAP 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720060009047684000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720060009047684000 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720060009047684000 IRAP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720070002269684000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720070002269684000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720070002269684000 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720080001429435000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720080001429435000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720080001429435000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720080010758345000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720080010758345000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720080010758345000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720100005606111000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720100005606111000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720100005606111000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720110006933663000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720110006933663000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720110006933663000 IRAP 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 108/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellati: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente impugnava, convenendo in giudizio unicamente l'Agenzia delle Entrate-Riscossione,
l'intimazione di pagamento n. 01720239003932163/000, notificata in data 06.1.2023 a mezzo PEC, a cui erano sottese le seguenti n. 8 cartelle di pagamento per complessivi € 144.173,96 (ivi compresi € 560,50 per spese esecutive): - n. 01720040009146786000 del 13/11/2004, per € 14.463,41; - n.
01720060001499728000 del 20/02/2006, per € 12.894,68; - n. 01720060009047684000 del 06/11/2006, per € 22.286,82; - n. 01720070002269684000 del 14/02/2007, per € 17.894,97; - n. 01720080001429435000 dell'11/03/2008, per € 21.351,47; - n. 01720080010758345000 del 07/01/2009, per € 26.690,92; - n. 01720100005606111000 del 14/04/2010, per € 17.921,79; - n. 01720110006933663000 del 27/05/2011, per
€ 10.109,40; - spese esecutive per € 560,50. Deduceva: l'asserita inesistenza della notifica della intimazione di pagamento, inviata a mezzo PEC non risultante dai pubblici elenchi previsti dalla legge;
l'invio dell'intimazione di pagamento in formato “.pdf” e non con l'estensione “.p7m”; il difetto di motivazione per mancata allegazione delle cartelle di pagamento richiamate nell'atto impugnato;
la nullità per mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi e delle sanzioni;
l'inammissibilità dell'intimazione per mancata notificazione delle cartelle di pagamento sottostanti;
l'intervenuta prescrizione dei tributi pretesi per superamento del termine quinquennale;
l'intervenuta decadenza per tardività del ruolo;
l'inammissibilità
e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento in quanto sfornita di valida sottoscrizione nonché dell'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento, del titolare e del responsabile del trattamento dei dati personali.
Si costitiva Agenzia delle Entrate - Riscossione che, chiesta l'integrazione del contraddittorio con Agenzie delle Entrate, difendeva la validità e la regolarità dell'intimazione di pagamento impugnata, nonché delle cartelle ad essa sottese, depositando, inoltre, ulteriori intimazioni di pagamento interruttive della prescrizione, in particolare la n. 01720229000621986000, notificata il 19/04/2022, con conseguente cristallizzazione dei debiti fiscali nella stessa riportati (ossia i medesimi di cui all'atto impugnato) ed impossibilità della ricorrente di poter contestare la pretesa impositiva.
I primi giudici rigettavano il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi e, in particolare, dirimente la regolare notifica della intimazione n. 01720229000621986000, in data 19.4.2022, immediatamente prodromica all'atto impugnato, riportantante esattamente le stesse cartelle di pagamento.
Con ricorso in appello, la contribuente, oltre all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, conviene in giudizio anche
Agenzia delle Entrate, chiedendo dichiararsi la nullità degli atti impugnati e la prescrizione delle pretese tributarie.
Si costituisce Agenzia delle Entrate che dichiara di non accettare il contraddittorio, essendo stata chiamata in giudizio solo in appello, ed insiste per l'accertamento e la dichiarazione di inammissibilità, improcedibilità ed improponibilità dell'avverso appello, notificato in violazione del contraddittorio, con richiesta di estromissione dal gravame.
Si costituisce Agenzia delle Entrate - Riscossione, che chiede dichiararsi inammissibile l'appello per violazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992 e comunque infondato nel merito, chiedendo confermarsi la sentenza gravata, spese vinte.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Dalla lettura della documentazione in atti, nessun elemento è stato offerto a questa Corte per controvertere la decisione dei primi giudici, che risulta adeguatamente motivata e correttamente basata sul puntuale scrutinio di tutti gli elementi di doglianza del contribuente e delle controdeduzioni dell'Ufficio. La sentenza appellata non si presta pertanto a censure sotto il profilo della adeguata motivazione in quanto i giudici di prime cure hanno correttamente individuato il thema decidendum della controversia attraverso un ragionamento logico-giuridico chiaro e coerente, in conformità all'art. 36 comma 2, n. 4 d.lgs. 546.
In via preliminare, la Corte ritiene che debba essere ribadita l'infondatezza delle eccezioni relative al difetto di notifica degli atti trasmessi alla ricorrente/appellante tramite PEC non iscritta nei pubblici registri, in conformità ai principi di diritto di cui alla recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 982/2023, la quale, dirimendo gli opposti orientamenti di merito, ha statuito che è “Valida la notifica della cartella da indirizzo pec non presente nei pubblici elenchi se il contribuente non dimostra il pregiudizio subito”, in quanto "la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione"; ne deriva che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito. Nella controversia in esame, il contribuente non ha provato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della intimaizone di pagamento e delle relative cartelle di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia, presente nei pubblici registri Email_4 ma da quello diverso, ictu oculi proveniente dall'Ufficio, noreply.campania.ipol@pec.agenziariscossione.gov.it. Non essendo provata alcuna lesione del diritto di difesa, questa Corte ritiene che, alla luce della documentazione prodotta agli atti, sia stata provata la legittimità e la regolarità della notifica dell'atto impugnato. Pertanto, risulta valida ed efficace la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo Pec da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, quando è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente (Cass. Ord. n. 26682/2024); al riguardo, la Sentenza n. 918/06/2022 della
Suprema Corte ha osservato che “ciò che rende certo e identificabile l'indirizzo non è il nome utente antecedente il simbolo @ …bensì il dominio presente successivamente al simbolo @ ovvero, nel caso di specie pec.agenziariscossione.gov”, proprio lo stesso del caso che qui ci occupa.
Sempre preliminarmente, deve ritenersi corretta la decisione dei primi giudici di disattendere, perchè del tutto infondate, le altre questioni sollevate in ordine alla valida sottoscrizione, all'indicazione del responsabile del procedimento, al soggetto titolare del trattamento dei dati personali, in quanto la intimazione di pagamento risulta redatta in conformità del modello previsto dalla legge, stante la natura vincolata dello stesso, per cui le presunte carenze indicate non inficiano l'atto impugnato e quelli ad esso prodromici che presentano le stesse caratteristiche.
Tanto precisato, dalla documentazione depositata agli atti, come pacificamente riconosciuto dalla stessa appellante già con la memoria ilustrativa depositata in primo grado, risulta in atti la prova della notifica della intimazione di pagamento la n. 01720229000621986000, avvenuta tramite PEC il 19/04/2022.
Al riguardo, in ordine agli effetti conseguenti all'omessa opposizione, da parte del contribuente, di un avviso di intimazione medio tempore notificato, risulta consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta” per cui
“per effetto della mancata impugnazione dell'intimazione nel termine di sessanta giorni ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 discende, da un lato, che è irrilevante la questione della irregolarità della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, e, dall'altro, che al contribuente è ugualmente preclusa l'impugnazione del successivo atto di pignoramento per far valere i suddetti vizi delle cartelle di pagamento” (Cass. Ord. n. 23346/2024). Tale orientamento origina dalla adeguata interpretazione dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 546/92 in base al quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente a quello notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo; ciò vuol dire, al contrario, che se l'impugnazione degli atti a presupposto non avviene tempestivamente e unitamente all'ultimo ricevuto,
l'impugnativa è definitivamente preclusa, assicurando in tal modo un regime di certezza del diritto e di speditezza del procedimento di riscossione delle entrate pubbliche, creando un andamento a comparti chiusi che preclude la tardiva impugnativa ad oltranza di atti antecedenti all'ultimo notificato. In definitiva, in base a tale consolidato orientamento giurisprudenziale, il processo esecutivo viene a configurarsi non come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale, bensì come una successione di sub procedimenti “chiusi”, ovvero da una serie autonoma di atti propedeutici a distinti provvedimenti successivi, ciascuno dei quali è immediatamente e direttamente impugnabile nel termine di decadenza decorrente dal compimento/notificazione del medesimo atto, anche in presenza di vizi che comportano l'inesistenza giuridica o la cosiddetta nullità insanabile (cfr: Cass. n 2024/1994; n. 11251/1996; n. 4350/1997; n. 724/1998, n.
1302/1999, n. 4475/1999, n. 4584/1999, n. 7026/1999; n. 14821/2000, n. 190/2001; n. 1308/2002). La autonomia di ciascuna fase rispetto a quella precedente comporta che le eventuali situazioni invalidanti e le possibili preclusioni si cristallizzino all'interno di ciascuna fase autonoma del procedimento, derivandone come conseguenza che qualora non vi sia stata impugnativa dell'atto presupposto da ultimo notificato, diretta ad eccepire invalidità ad esso concernenti nonché nullità di notifica degli atti presupposti, dette contestazioni non possono più essere sollevate, una volta scaduto il termine perentorio di impugnativa previsto dalla legge per l'atto che si intende contestare.
Nel caso in esame, risulta incontroverso che, in disparte la regolare notifica delle cartelle di pagamento impugnate in uno all'intimazione di pagamento n. 01720239003932163/000 oggetto di opposizione, notificata in data 06.1.2023, è stata regolarmente notificata alla ricorrente una pluralità di atti interruttivi della prescrizione, in particolare l'intimazione n. 01720229000621986000, notificata tramite PEC il 19/04/2022, mai opposta. Tale atto, regolarmente notificato, non è stato opposto dal contribuente e dunque la contribuente non può più effettuare contestazioni, avendo prestato acquiescenza alla retesa tributaria, atteso che il titolo in essi contenuto si è cristallizzato, divenendo inopponibile. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del D.
Lgs. n. 546.92, infatti, qualora un atto sia stato preceduto dalla notifica di altro atto autonomamente impugnabile, l'opposizione diviene ammissibile solo per far valere vizi propri. Ne consegue che, essendo la notifica dell'atto prodromico valida ed efficace ed effettuata nel pieno rispetto della procedura prevista dalla legge, come provato in atti, le eccezioni sollevate ex adverso andavano proposte impugnando gli atti prodromici. La mancata impugnazione comporta l'impossibilità di lamentare eventuali vizi di merito dell'atto impositivo ormai divenuto intangibile così da determinare la irretrattabilità del credito tributario, quindi ogni eccezione di merito doveva essere effettuata impugnando, nel caso di specie, i relativi atti presupposti sopra citati (Cass. Ord. n. 9219/2018; Cass. Ord. n. 3743/2020).
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 2.000,00 in favore di ciascuno degli appellati
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1804/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 900/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 23/07/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239003932163000 IVA 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239003932163000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239003932163000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239003932163000 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239003932163000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239003932163000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239003932163000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239003932163000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720040009146786000 IRPEF-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720040009146786000 IVA-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720040009146786000 IRAP 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720060001499728000 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720060001499728000 IVA-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720060001499728000 IRAP 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720060009047684000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720060009047684000 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720060009047684000 IRAP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720070002269684000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720070002269684000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720070002269684000 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720080001429435000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720080001429435000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720080001429435000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720080010758345000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720080010758345000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720080010758345000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720100005606111000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720100005606111000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720100005606111000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720110006933663000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720110006933663000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720110006933663000 IRAP 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 108/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellati: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente impugnava, convenendo in giudizio unicamente l'Agenzia delle Entrate-Riscossione,
l'intimazione di pagamento n. 01720239003932163/000, notificata in data 06.1.2023 a mezzo PEC, a cui erano sottese le seguenti n. 8 cartelle di pagamento per complessivi € 144.173,96 (ivi compresi € 560,50 per spese esecutive): - n. 01720040009146786000 del 13/11/2004, per € 14.463,41; - n.
01720060001499728000 del 20/02/2006, per € 12.894,68; - n. 01720060009047684000 del 06/11/2006, per € 22.286,82; - n. 01720070002269684000 del 14/02/2007, per € 17.894,97; - n. 01720080001429435000 dell'11/03/2008, per € 21.351,47; - n. 01720080010758345000 del 07/01/2009, per € 26.690,92; - n. 01720100005606111000 del 14/04/2010, per € 17.921,79; - n. 01720110006933663000 del 27/05/2011, per
€ 10.109,40; - spese esecutive per € 560,50. Deduceva: l'asserita inesistenza della notifica della intimazione di pagamento, inviata a mezzo PEC non risultante dai pubblici elenchi previsti dalla legge;
l'invio dell'intimazione di pagamento in formato “.pdf” e non con l'estensione “.p7m”; il difetto di motivazione per mancata allegazione delle cartelle di pagamento richiamate nell'atto impugnato;
la nullità per mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi e delle sanzioni;
l'inammissibilità dell'intimazione per mancata notificazione delle cartelle di pagamento sottostanti;
l'intervenuta prescrizione dei tributi pretesi per superamento del termine quinquennale;
l'intervenuta decadenza per tardività del ruolo;
l'inammissibilità
e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento in quanto sfornita di valida sottoscrizione nonché dell'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento, del titolare e del responsabile del trattamento dei dati personali.
Si costitiva Agenzia delle Entrate - Riscossione che, chiesta l'integrazione del contraddittorio con Agenzie delle Entrate, difendeva la validità e la regolarità dell'intimazione di pagamento impugnata, nonché delle cartelle ad essa sottese, depositando, inoltre, ulteriori intimazioni di pagamento interruttive della prescrizione, in particolare la n. 01720229000621986000, notificata il 19/04/2022, con conseguente cristallizzazione dei debiti fiscali nella stessa riportati (ossia i medesimi di cui all'atto impugnato) ed impossibilità della ricorrente di poter contestare la pretesa impositiva.
I primi giudici rigettavano il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi e, in particolare, dirimente la regolare notifica della intimazione n. 01720229000621986000, in data 19.4.2022, immediatamente prodromica all'atto impugnato, riportantante esattamente le stesse cartelle di pagamento.
Con ricorso in appello, la contribuente, oltre all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, conviene in giudizio anche
Agenzia delle Entrate, chiedendo dichiararsi la nullità degli atti impugnati e la prescrizione delle pretese tributarie.
Si costituisce Agenzia delle Entrate che dichiara di non accettare il contraddittorio, essendo stata chiamata in giudizio solo in appello, ed insiste per l'accertamento e la dichiarazione di inammissibilità, improcedibilità ed improponibilità dell'avverso appello, notificato in violazione del contraddittorio, con richiesta di estromissione dal gravame.
Si costituisce Agenzia delle Entrate - Riscossione, che chiede dichiararsi inammissibile l'appello per violazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992 e comunque infondato nel merito, chiedendo confermarsi la sentenza gravata, spese vinte.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Dalla lettura della documentazione in atti, nessun elemento è stato offerto a questa Corte per controvertere la decisione dei primi giudici, che risulta adeguatamente motivata e correttamente basata sul puntuale scrutinio di tutti gli elementi di doglianza del contribuente e delle controdeduzioni dell'Ufficio. La sentenza appellata non si presta pertanto a censure sotto il profilo della adeguata motivazione in quanto i giudici di prime cure hanno correttamente individuato il thema decidendum della controversia attraverso un ragionamento logico-giuridico chiaro e coerente, in conformità all'art. 36 comma 2, n. 4 d.lgs. 546.
In via preliminare, la Corte ritiene che debba essere ribadita l'infondatezza delle eccezioni relative al difetto di notifica degli atti trasmessi alla ricorrente/appellante tramite PEC non iscritta nei pubblici registri, in conformità ai principi di diritto di cui alla recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 982/2023, la quale, dirimendo gli opposti orientamenti di merito, ha statuito che è “Valida la notifica della cartella da indirizzo pec non presente nei pubblici elenchi se il contribuente non dimostra il pregiudizio subito”, in quanto "la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione"; ne deriva che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito. Nella controversia in esame, il contribuente non ha provato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della intimaizone di pagamento e delle relative cartelle di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia, presente nei pubblici registri Email_4 ma da quello diverso, ictu oculi proveniente dall'Ufficio, noreply.campania.ipol@pec.agenziariscossione.gov.it. Non essendo provata alcuna lesione del diritto di difesa, questa Corte ritiene che, alla luce della documentazione prodotta agli atti, sia stata provata la legittimità e la regolarità della notifica dell'atto impugnato. Pertanto, risulta valida ed efficace la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo Pec da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, quando è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente (Cass. Ord. n. 26682/2024); al riguardo, la Sentenza n. 918/06/2022 della
Suprema Corte ha osservato che “ciò che rende certo e identificabile l'indirizzo non è il nome utente antecedente il simbolo @ …bensì il dominio presente successivamente al simbolo @ ovvero, nel caso di specie pec.agenziariscossione.gov”, proprio lo stesso del caso che qui ci occupa.
Sempre preliminarmente, deve ritenersi corretta la decisione dei primi giudici di disattendere, perchè del tutto infondate, le altre questioni sollevate in ordine alla valida sottoscrizione, all'indicazione del responsabile del procedimento, al soggetto titolare del trattamento dei dati personali, in quanto la intimazione di pagamento risulta redatta in conformità del modello previsto dalla legge, stante la natura vincolata dello stesso, per cui le presunte carenze indicate non inficiano l'atto impugnato e quelli ad esso prodromici che presentano le stesse caratteristiche.
Tanto precisato, dalla documentazione depositata agli atti, come pacificamente riconosciuto dalla stessa appellante già con la memoria ilustrativa depositata in primo grado, risulta in atti la prova della notifica della intimazione di pagamento la n. 01720229000621986000, avvenuta tramite PEC il 19/04/2022.
Al riguardo, in ordine agli effetti conseguenti all'omessa opposizione, da parte del contribuente, di un avviso di intimazione medio tempore notificato, risulta consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta” per cui
“per effetto della mancata impugnazione dell'intimazione nel termine di sessanta giorni ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 discende, da un lato, che è irrilevante la questione della irregolarità della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, e, dall'altro, che al contribuente è ugualmente preclusa l'impugnazione del successivo atto di pignoramento per far valere i suddetti vizi delle cartelle di pagamento” (Cass. Ord. n. 23346/2024). Tale orientamento origina dalla adeguata interpretazione dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 546/92 in base al quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente a quello notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo; ciò vuol dire, al contrario, che se l'impugnazione degli atti a presupposto non avviene tempestivamente e unitamente all'ultimo ricevuto,
l'impugnativa è definitivamente preclusa, assicurando in tal modo un regime di certezza del diritto e di speditezza del procedimento di riscossione delle entrate pubbliche, creando un andamento a comparti chiusi che preclude la tardiva impugnativa ad oltranza di atti antecedenti all'ultimo notificato. In definitiva, in base a tale consolidato orientamento giurisprudenziale, il processo esecutivo viene a configurarsi non come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale, bensì come una successione di sub procedimenti “chiusi”, ovvero da una serie autonoma di atti propedeutici a distinti provvedimenti successivi, ciascuno dei quali è immediatamente e direttamente impugnabile nel termine di decadenza decorrente dal compimento/notificazione del medesimo atto, anche in presenza di vizi che comportano l'inesistenza giuridica o la cosiddetta nullità insanabile (cfr: Cass. n 2024/1994; n. 11251/1996; n. 4350/1997; n. 724/1998, n.
1302/1999, n. 4475/1999, n. 4584/1999, n. 7026/1999; n. 14821/2000, n. 190/2001; n. 1308/2002). La autonomia di ciascuna fase rispetto a quella precedente comporta che le eventuali situazioni invalidanti e le possibili preclusioni si cristallizzino all'interno di ciascuna fase autonoma del procedimento, derivandone come conseguenza che qualora non vi sia stata impugnativa dell'atto presupposto da ultimo notificato, diretta ad eccepire invalidità ad esso concernenti nonché nullità di notifica degli atti presupposti, dette contestazioni non possono più essere sollevate, una volta scaduto il termine perentorio di impugnativa previsto dalla legge per l'atto che si intende contestare.
Nel caso in esame, risulta incontroverso che, in disparte la regolare notifica delle cartelle di pagamento impugnate in uno all'intimazione di pagamento n. 01720239003932163/000 oggetto di opposizione, notificata in data 06.1.2023, è stata regolarmente notificata alla ricorrente una pluralità di atti interruttivi della prescrizione, in particolare l'intimazione n. 01720229000621986000, notificata tramite PEC il 19/04/2022, mai opposta. Tale atto, regolarmente notificato, non è stato opposto dal contribuente e dunque la contribuente non può più effettuare contestazioni, avendo prestato acquiescenza alla retesa tributaria, atteso che il titolo in essi contenuto si è cristallizzato, divenendo inopponibile. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del D.
Lgs. n. 546.92, infatti, qualora un atto sia stato preceduto dalla notifica di altro atto autonomamente impugnabile, l'opposizione diviene ammissibile solo per far valere vizi propri. Ne consegue che, essendo la notifica dell'atto prodromico valida ed efficace ed effettuata nel pieno rispetto della procedura prevista dalla legge, come provato in atti, le eccezioni sollevate ex adverso andavano proposte impugnando gli atti prodromici. La mancata impugnazione comporta l'impossibilità di lamentare eventuali vizi di merito dell'atto impositivo ormai divenuto intangibile così da determinare la irretrattabilità del credito tributario, quindi ogni eccezione di merito doveva essere effettuata impugnando, nel caso di specie, i relativi atti presupposti sopra citati (Cass. Ord. n. 9219/2018; Cass. Ord. n. 3743/2020).
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 2.000,00 in favore di ciascuno degli appellati