TAR Roma, sez. 1T, sentenza 25/03/2026, n. 5485
TAR
Ordinanza presidenziale 9 gennaio 2025
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TAR
Sentenza 25 marzo 2026

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  • Rigettato
    Silenzio dell'amministrazione

    Il Collegio rileva che in atti è presente il provvedimento di rigetto della domanda di emersione datato 20 marzo 2024, emesso a seguito di parere negativo della Questura e dell'Ispettorato del Lavoro. Il rigetto è motivato dalla carenza del reddito imponibile del datore di lavoro e dall'indicazione di un orario di lavoro non conforme alla normativa per i lavoratori domestici conviventi. Inoltre, il ricorrente non ha risposto alla richiesta di integrazione documentale.

  • Rigettato
    Obbligo di provvedere

    Il Collegio rileva che l'amministrazione ha emesso un provvedimento di rigetto, quindi l'obbligo di provvedere è stato adempiuto.

  • Rigettato
    Danno da ritardo

    Il Collegio ritiene che la domanda risarcitoria non abbia pregio né in ordine all'an che al quantum. Non sussiste un pregiudizio subito dal privato che consista nella perdita del bene della vita spettante o nella lesione del suo legittimo affidamento. Non è stato dimostrato che il superamento del termine di legge abbia impedito al privato di ottenere un provvedimento ampliativo favorevole. Inoltre, il rigetto della domanda di emersione è considerato corretto a causa della mancata dimostrazione di un'adeguata capacità reddituale del datore di lavoro. Le circostanze dedotte per il quantum sono inoltre prive di prova completa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1T, sentenza 25/03/2026, n. 5485
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5485
    Data del deposito : 25 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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