Ordinanza presidenziale 9 gennaio 2025
Sentenza 25 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 25/03/2026, n. 5485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5485 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05485/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04163/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4163 del 2023, proposto da
JU ZE, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Remini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Giuseppe Mazzini 8;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato sulla domanda ex art. 103 c. 1 D.L.34/2020 identificativo domanda RM4707053192, per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima domanda, mediante l'adozione di un provvedimento espresso e per il risarcimento del danno da ritardo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2026 il dott. ES IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il ricorrente, in relazione all’istanza di emersione da lavoro irregolare non evasa, presentata il 28.07.2020, chiede di dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente e conseguentemente di ordinare all’Amministrazione stessa di provvedere in ordine alla suddetta istanza e concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
Chiede pertanto di condannare il Ministero dell’Interno al risarcimento del danno procurato al sig. EZ US per il ritardo nella conclusione del procedimento ex art.103 comma 1 D.L.34/2020, danno che quantifica in Euro 2.500,00 o nella somma ritenuta di giustizia.
2.- Deduce le seguenti censure: violazione dell’art. 2 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n.241 e degli artt.3 e 97 della Costituzione; eccesso di potere per ingiustizia manifesta.
3.- Si è costituita l’Amministrazione intimata.
La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 3 marzo 2026 per la trattazione della domanda di risarcimento del danno da ritardo.
4.- Oggetto principale del presente giudizio è la domanda risarcitoria azionata dall’istante che afferma di avere subito, per il grave ritardo nella definizione dell’istanza sopra descritta, una serie di pregiudizi:
- l’odierno ricorrente a causa del ritardo nella conclusione del procedimento, si trova attualmente sfornito di titolo di soggiorno e di codice fiscale;
- è privo di qualsivoglia documento utile per svolgere attività lavorativa, autonoma o subordinata, accedere ai servizi e alle prestazioni della Pubblica Amministrazione, in materia sanitaria, scolastica, sociale e previdenziale (compreso l’accesso alla procedura per l’ottenimento di alloggi popolari);
- non può avere l’assegno dell’Inps per gli invalidi civili e l’assegno sociale;
- non può partecipare alla vita pubblica locale, anche votando;
- corre il rischio di essere espulso;
- a seguito del ritardo ha dovuto sostenere i costi delle azioni legali intraprese nei confronti dell’Amministrazione.
5.- La domanda risarcitoria non ha pregio, sia in ordine all’an che al quantum, per le ragioni che seguono.
6.- Occorre anzitutto rilevare che le censure di merito avverso il silenzio sono prive di pregio in quanto è in atti il provvedimento con cui l’Amministrazione in data 20 marzo 2024 ha decretato il rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare del ricorrente.
L’Amministrazione, visto il parere negativo emesso dalla Questura di Roma e/o dall’Ispettorato del Lavoro nei confronti degli interessati nella fase consultiva, testualmente ha così disposto: «… Da accertamento e verifica c/o l’agenzia delle entrate risulta che il datore di lavoro non possiede il reddito imponibile richiesto per l’assunzione del lavoratore. Il reddito del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000 euro annui. Il richiedente ha indicato, tempo pieno a 30 ore settimanali, per i lavoratori domestici conviventi il tempo pieno è di 54 ore settimanali. ».
Il provvedimento è così motivato in sintesi:
-da accertamenti presso l’Agenzia delle entrate è risultato che il datore di lavoro non possiede il reddito imponibile richiesto per l’assunzione del lavoratore; il reddito del datore non può infatti essere inferiore a 20.000 euro annui;
-il richiedente ha indicato un impiego a tempo pieno a 30 ore settimanali, mentre per i lavoratori domestici conviventi il tempo pieno è di 54 ore settimanali;
- risulta in atti altresì che all’interessato veniva notificata la richiesta di inoltro della documentazione necessaria a supporto dell’istanza, mediante la comunicazione del preavviso di rigetto al domicilio speciale eletto in domanda ai sensi dell’art. 10-bis della legge 241/1990;
- allo spirare del termine di decadenza indicato nel preavviso di rigetto nulla è pervenuto allo Sportello unico immigrazione da parte dell’interessato.
7.- Tanto premesso in fatto, rileva anzitutto il Collegio che in ordine al riparto dell’onere probatorio, ai sensi dell'art. 64 c.p.a., il processo amministrativo è governato, in linea generale, dal principio dell'onere della prova, in base al quale ciascuna parte è tenuta a fornire gli elementi probatori, riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni, che siano nella rispettiva disponibilità.
Infatti, sebbene tale principio sia temperato dal metodo acquisitivo nell'azione di annullamento, nondimeno il potere del giudice di acquisire d’ufficio documenti utili alla decisione - al fine di compensare lo squilibrio normalmente esistente tra parte pubblica e privata nella disponibilità del materiale documentale – è limitato alle ipotesi in cui la parte privata non abbia la possibilità di produrre la documentazione necessaria a dimostrazione dei propri assunti difensivi (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. V, 27/12/2017, n.6082).
Ne consegue che, nella fattispecie in esame, non vi è dubbio che, a fronte di un provvedimento di diniego motivato sulla base della carenza del requisito reddituale, gravi sulla parte che assuma di essere in possesso del requisito fornire la prova della sussistenza di un reddito sufficiente e regolarmente dichiarato ai fini fiscali, tenuto conto che la correlata documentazione a supporto è agevolmente nella disponibilità di ogni contribuente (cfr. TAR Lazio- ROMA, V bis, n. 23079/2025).
8.- Lasciando in disparte poi la questione pregiudiziale della legittimazione del lavoratore a proporre l’odierna domanda risarcitoria, giova evidenziare che “ il requisito dell’ingiustizia del danno implica che il risarcimento potrà essere riconosciuto se l’esercizio illegittimo del potere amministrativo abbia leso un bene della vita del privato, che quest’ultimo avrebbe avuto titolo per mantenere o ottenere, secondo la dicotomia interessi legittimi oppositivi e pretensivi ” (Cons. Stato, Ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7, punto 10).
9.- Ciò che viene in rilievo, ad avviso del ricorrente, è una fattispecie di “ inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento ” (art. 2- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241).
Il danno da ritardo risarcibile in particolare postula una lesione alla sfera giuridica del soggetto connessa alla violazione delle regole procedimentali, presupponendo pur sempre la lesione di un bene giuridicamente protetto diverso rispetto al mero trascorrere del tempo, ponendosi il fattore temporale quale mero nesso causale tra fatto e lesione.
Ad essere tutelato tramite questa figura di illecito dell’amministrazione non è l’interesse formale-strumentale al rispetto dei termini del procedimento amministrativo, ma l’interesse sostanziale-finale, vale a dire al bene della vita. È quanto accade quando il mancato rispetto dei termini ritarda o preclude in via definitiva il conseguimento dell’utilità finale – bene o situazione di vantaggio – che si ha di mira, o ne impedisce il godimento per un tempo superiore al consentito.
La previsione normativa dell’obbligo del risarcimento del danno ingiusto cagionato dall’amministrazione in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento è ora garantita sia dall’art. 2 bis legge 241 del 1990, che dall’art. 30, comma 4, c.p.a., che prevede una specifica azione in favore del ricorrente che comprovi di aver subito un danno in conseguenza del mancato rispetto dei termini procedimentali quando questo sia imputabile all’amministrazione.
Nella materia del danno conseguente alla ritardata conclusione del procedimento amministrativo, il requisito dell’ingiustizia esige la dimostrazione che il superamento del termine di legge abbia impedito al privato di ottenere il provvedimento ampliativo favorevole, per il quale aveva presentato istanza (Cons. Stato, Ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7, punto 12).
9.1.- Sul punto l’Adunanza plenaria ha precisato che nell’ampia fenomenologia considerata dall’art. 2- bis della legge n. 241 del 1990, rientrano almeno tre ordini di fattispecie:
i) la tardiva adozione di un provvedimento a contenuto favorevole (ravvisabile anche nell’ipotesi in cui venga dimostrato che, ove fossero stati rispettati i termini prescritti dalla legge, il procedimento sarebbe culminato con l’accoglimento dell’istanza); ii) l’adozione tardiva di un provvedimento legittimo ma sfavorevole per l’interessato; iii) la mera inerzia (Cons. Stato, Ad. plen. 24 maggio 2024, n. 12, punto 11.1 della motivazione).
10.- Orbene, nel caso di specie deve ritenersi che non ricorra alcuna delle ipotesi citate.
Non sussiste un pregiudizio subito dal privato che consista nella perdita del bene della vita spettante o, tanto meno, nella lesione del suo legittimo affidamento in ordine alla tempestiva e favorevole conclusione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del provvedimento richiesto dal datore di lavoro.
In questo senso, come già esposto, per la configurazione di un danno ingiusto occorre la dimostrazione che il superamento del termine di legge abbia impedito al privato di ottenere il provvedimento ampliativo favorevole, per il quale aveva presentato istanza (Cons. Stato, Ad. plen., n. 7/2021; Cons. Stato, Ad. plen., n. 7/2005); quindi, occorre verificare pregiudizialmente se l’esercizio illegittimo del potere amministrativo abbia leso un bene della vita del privato, che quest’ultimo avrebbe avuto titolo di mantenere o ottenere (Cons. Stato, sez. V, n. 8299/2023).
Solo in presenza di tale spettanza del bene della vita, che nel caso di specie non ricorre, può essere, dunque, riconosciuto il danno derivante dal ritardo nell’ottenimento del provvedimento (ex multis da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 02161/2025).
Per l’ipotesi sub iii), ossia quella del danno da mero ritardo, infine la giurisprudenza prevalente esclude che essa possa essere oggetto di risarcimento.
11.- Poste dette coordinate, in definitiva ritiene il Collegio che nel caso in esame, attese le risultanze istruttorie e la motivazione del provvedimento, non ricorrono gli elementi necessari per accertare la spettanza del bene della vita atteso in capo al ricorrente: ne segue che, alla luce della giurisprudenza consolidata, non ricorre l’elemento dell’ingiustizia del danno.
Inoltre, in ogni caso, dalla riscontrata mancata dimostrazione di una adeguata capacità reddituale del datore di lavoro istante discende la correttezza del provvedimento di rigetto.
12.- In ordine al quantum, infine, le circostanze dedotte appaiono prive di una prova completa, che nel giudizio amministrativo risarcitorio, al pari del processo civile, incombe integralmente sul presunto danneggiato che eserciti l’azione risarcitoria.
13.- In conclusione per quanto esposto la domanda risarcitoria deve essere respinta, stante la legittimità del provvedimento impugnato, ricordato che in materia di tutela risarcitoria del danno ingiusto derivante all'interesse pretensivo del privato dal mancato (o intempestivo) esercizio dell'attività amministrativa, il risarcimento non può prescindere dalla valutazione della spettanza del bene della vita richiesto inizialmente dall'interessato.
Come illustrato, è soltanto la lesione sostanziale di quest'ultimo che qualifica in termini di ingiustizia, rendendolo conseguentemente risarcibile, il danno derivante dal provvedimento illegittimo e colpevole dell'amministrazione o dalla sua colpevole inerzia ai sensi dell'art. 2 bis della legge n. 241/1990 (Cons. Stato, III, sent. n. 1337/2026).
14.- Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 1000,00 (mille/00) a favore dell’amministrazione, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI ON, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
ES IN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES IN | NI ON |
IL SEGRETARIO