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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 03/11/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 918/2023
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Il Giudice, dott.ssa LE TA,
considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 14/10/2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.;
considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;
dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 c.p.c.;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e
127 ter c.p.c.
pagina 1 di 20 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice, dott. LE TA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 918/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliata presso lo studio del Parte_2 predetto difensore
RICORRENTE
contro
(P.IVA ) in persona del legale rapp.te p.t. , con CP_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. ROSA RUSSO e dell'avv. ADELE DE PAULA, elettivamente domiciliato presso la Funzione Affari Legali
RESISTENTE
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali
Conclusioni
Come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del
14/10/2025.
Motivi della decisione
pagina 2 di 20 Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della
Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
La presente controversia ha ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno subito da per responsabilità dell' in Parte_1 CP_1 considerazione dei postumi permanenti che ella riportava a seguito di un ricovero presso l'Ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.
Più in particolare, a sostegno delle proprie pretese, l a ricorrente deduceva: che, in data 26/04/2019, veniva ricoverata presso l'Ospedale “San Luca” di
Vallo della Lucania Unità Operativa on la Controparte_2 diagnosi di “policontusa con frattura omero destro, frattura piramide nasale con emoseno dx, escoriazioni e flc” e veniva sottoposta, in data 30 /04/2019, ad intervento chirurgico;
che, in data 04/05/2019, a seguito dell'intervento, la ricorrente veniva dimessa senza essere stata sottoposta ad una radiografia di controllo post-operatoria con apparecchio gessato, con diagnosi di frattura comminuta articolare omero dx , con indirizzo terapeutico consigliato di arto in scarico, kinesi attiva delle dita;
che, in data 01/07/2019, la ricorrente veniva sottoposta ad intervento di rimozione dei fili metallici, eseguito ambulatorialmente presso il P.O. dell'Ospedale
“San Luca” di Vallo della Lucania;
che il controllo radiografico praticato recava la diagnosi: “controllo in tutore gessato di nota frattura, attualmente scomposta in sede distale di omero”; che i successivi controlli radiografici a cui si è sottoposta la ricorrente, posti in essere rispettivamente in data 26/09/2019 ed in data 10/09/2020, certificavano: “al controllo odierno si conferma frattura sovracondiloidea dell'omero distale.
Attualmente si apprezza arrotondamento ed intesa sclerosi dei monconi ossei affrontati, assottigliato inoltre il frammento diafisario omerale prossimale, con frammenti diastasati e tra loro angolati, senza evidenti fenomeni osteoriparativi interframmentari configurando un evidente dismorfismo morfostrutturale ad aspetto pseudoartosico. Notevole riduzione pagina 3 di 20 del tono calcico”; che persistevano postumi permanenti, quali conseguenza immediata e diretta dell'operato del personale sanitario in servizio presso l'Ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania;
che tali danni erano stati provocati dal trattamento incongruo ed imperito di frattura pluriframmentaria scomposta di estremità distale di omero;
che, a distanza di quasi due anni dal trauma e dall'intervento, il postumo deve essere considerato definitivamente stabilizzato, o ssia non più suscettibile di apprezzabile modificazione della funzionalità , e che sul piano medico-legale la menomazione invalidante osservata è talmente grave da essere comparabile e sovrapponibile alla perdita dell'arto; che, dunque, con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis ed art. 8 della Legge n.
24/2017, definito in data 27/06/2023, l'odierna ricorrente promuoveva consulenza tecnica preventiva, al fine di adempiere all'espletamento della condizione di procedibilità prevista dalla norma e, nell'ambito di quel giudizio, iscritto al nr. 498/2021 R.G. dinanzi al Tribunale di Vallo della
Lucania, veniva depositata consulenza a firma del Dott. e Persona_1 [...]
che, come accertato nella relazione medico -legale predisposta Persona_2 dai predetti CTU, la condotta dei sanitari è stata imperita, in quanto, trattandosi di una frattura scomposta, essi avrebbero dovuto preventivamente procedere alla sua riduzione e, inoltre, nell'immediato post-operatorio, avrebbero dovuto effettuare un controllo radiografico volto a verificare e registrare la perfetta esecuzione dell'intervento.
Su tali basi, concludeva, dunque, la ricorrente affinché l'adito Tribunale volesse: “Accogliere la domanda già spiegata con il ricorso ex art. 696 bis
c.p.c. e reiterata con il presente atto, accertando e dichiarando la responsabilità dell'Ente convenuto nella causazione dell'evento dannoso per cui è causa e, per l'effetto 2) Condannare l in persona del CP_1 legale rapp.te p.t., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente, nessuno escluso, danni specificatamente indicati nella premessa del presente atto, risultanti dalla certificazione medica prodotta e dalla Relazione Medica allegata o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, e quantificati nella complessiva somma pagina 4 di 20 di € 140.803,00 o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, per dichiarato anticipo, ai sensi dell'art.93 c.p.c.”.
l ontestava in fatto ed in Controparte_3 CP_4 diritto la prospettazione della ricorrente, concludendo per il rigetto della pretesa azionata.
In particolare, la parte resistente deduceva: che nella condotta dei sanitari del P.O. “San Luca” di Vallo della Lucania non si evidenziava alcun errore commissivo e/o omissivo che po teva essere ritenuto causa dei postumi lamentati dalla ricorrente;
che i postumi lamentati dovevano ricondursi interamente all'incidente determinante il ricovero;
che non risultava provata né la qualificazione né la quantificazione dei danni lamentati , in quanto non si teneva conto dell'invalidità originaria della ricorrente, già sussistente al momento del ricovero;
che, inoltre, si eccepiva una quantificazione del danno biologico di importo di gran lunga superiore rispetto a quello risultante dall'applicazione delle più recenti tabelle milanesi.
Concludeva, pertanto, la parte resistente affinché il Tribunale volesse rigettare la domanda, con vittoria di spese.
Con provvedimento del 31/07/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale rinviava la causa per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con termini alle parti per il deposito di note conclusive.
La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di quanto segue.
Innanzitutto, è opportuno fornire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento che definisce i contorni della complessa evoluzione riguardante la materia della responsabilità medica, tradizionalmente in bilico tra la sua natura contrattuale ed extracontrattuale. Ed infatti, la Suprema Corte ha costantemente inquadrato la responsabilità dell'ente ospedaliero nella responsabilità contrattuale, sul rilievo per il quale l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, pagina 5 di 20 comporta la conclusione di un contratto (v. per es. Cass. n. 5939/1993; Cass.
n. 4152/1995; Cass. n. 7336/1998; Cass. n. 589/1999; Cass. n. 3492/2002;
Cass. n. 11316/2003; Cass. n. 10297/2004, Cass. n.9085/2006).
Quale fondamento di detta responsabilità contrattuale, parte della giurisprudenza più risalente individuava un contratto avente il medesimo contenuto di quello stipulato con il professionista, pertanto un contratto d'opera professionale, con conseguente applicabilità del relativo regime, contenuto nel disposto dell'art. 2236 c.c.
Tale impostazione appariva, tuttavia, imprecisa, poiché in tale fattispecie non ricorreva il requisito della personalità proprio del contratto d'opera intellettuale, e risultava, comunque, insufficiente a fotografare il complesso delle prestazioni alle quali è tenuta la struttura sanitaria per effetto del contratto con il paziente. È, dunque, da tempo apparso preferibile l'orientamento della giurisprudenza (cfr. già Cass., Sez. Un., n. 9556/2002), che pone a fondamento della responsabilità della struttura sanitaria la figura del contratto atipico c.d. di spedalità o di assistenza sanitaria.
In particolare, si è affermato che “Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura privata (o ente ospedaliero) ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui,
a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal Servizio Sanitario Nazionale
o da altro Ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'Ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque sussistendo un collegamento pagina 6 di 20 tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto” (Cass., n. 13066/2004; e negli stessi termini Cass. n. 2042/2005).
Alla stregua di tale orientamento, dunque, oggetto della obbligazione non è solo la prestazione del medico, ma una prestazione complessa definita di
“assistenza sanitaria”, fondata sul contratto atipico individuato dalla citata pronuncia n. 13066/2004, in base allo schema della “locatio operis”, con obbligazione di risultato;
unitario è il criterio della responsabilità, sia per la casa di cura privata che pubblica, non essendo possibile differenziare la responsabilità in base alla natura del soggetto danneggiante, trattandosi di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Carta costituzionale, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura
(pubblica o privata) della struttura sanitaria, per cui, in entrambi i casi, troveranno sempre applicazione le norme civilistiche di cui agli artt. 1176,
1218 e 2236 c.c.; inoltre, è irrilevante, ai fini della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, lo status giuridico del medico in relazione alla struttura ospedaliera nella quale è stato eseguito l'intervento o la prestazione: in ogni caso questi, nel momento in cui effettua la prestazione all'interno della struttura sanitaria, è considerato quale ausiliario necessario, tanto in presenza quanto in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, sussistendo, comunque, un collegamento tra la prestazione medica e l'organizzazione aziendale, che permane anche se il sanitario risulti essere “di fiducia” del paziente (Cfr. in tal senso Cass. n.
10297/2004).
Acclarata la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, secondo l'orientamento prevalente, confermato dalla sopraggiunta disciplina di settore, tale responsabilità si fonderà, dunque, sulla norma generale di cui all'art. 1218 c.c., per l'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, quale responsabilità per fatto proprio, e sulla previsione di cui all'art. 1228 c.c., per i fatti dolosi e colposi dei terzi pagina 7 di 20 (sanitari, personale paramedico, ausiliario etc.), di cui si avvale la struttura stessa nell'adempimento dell'obbligazione, quale responsabilità oggettiva per fatto altrui. In quest'ultimo caso, peraltro, la responsabilità sarà configurabile solamente nel caso in cui sia accertata la colpa del sanitario, oltre che, com'è evidente, il nesso di causalità tra la condotta del sanitario e il danno al paziente. Se così è, le obbligazioni a carico della struttura sanitaria possono sintetizzarsi in: prestazioni di diagnosi, cura e assistenza post-operatoria; prestazioni di tipo organizzativo relative anche alla sicurezza e manutenzione delle attrezzature e dei macchinari in dotazione;
vigilanza e custodia dei pazienti;
prestazione di natura alberghiera (vitto-riscaldamento-alloggio). Ed allora, l'affermazione di una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria comporta che la stessa sia non solo collegata all'intervento diagnostico e/o terapeutico dei medici, e all'attività strumentale ed accessoria del personale ausiliario, paramedico etc., ma anche direttamente imputabile alla stessa struttura nel complesso, per i danni provocati dalla insufficiente organizzazione o dalla inefficienza dei servizi e delle attrezzature.
In definitiva, l'attività del medico all'interno della struttura sanitaria non è che un segmento della più complessa prestazione richiesta all' ente e può, quindi, sussistere una responsabilità della struttura sanitaria anche in mancanza di responsabilità del personale sanitario , come può accadere nel caso in cui la struttura sanitaria risponda del danno da disorganizzazione nell'ipotesi di violazione dell'obbligo accessorio, connesso alla prestazione principale, di non recare danno ingiusto al paziente per omissione di diligenza nel predisporre gli strumenti necessari all'esatto adempimento della prestazione sanitaria ex artt. 1175 e 1375 c.c.
Omologate le responsabilità della struttura sanitaria e del medico come responsabilità entrambe di natura contrattuale, si elidono per il paziente le differenze di regime giuridico a seconda che agisca nei confronti dell'ente ospedaliero o del medico dipendente e ciò, in particolare, sia ai fini della rilevanza del grado della colpa (ex art. 1176, comma 2 in combinato disposto pagina 8 di 20 con l'art. 1218 c.c., nonché ex art. 2236 c.c.), di cui si è detto, sia con riferimento alla ripartizione dell'onere probatorio.
In ordine a quest'ultimo profilo, in particolare, è possibile distinguere due tappe fondamentali dell'evoluzione giurisprudenziale, che vedono il loro spartiacque nel noto intervento delle Sezioni Unite con la sentenza n.
13533/2001. L'orientamento tradizionale della giurisprudenza, non poco criticato dalla dottrina, muovendo dalla considerazione che l'obbligazione del sanitario (e corrispondentemente della struttura sanitaria), in quanto professionale, è obbligazione di mezzi, differenzia il regime probatorio di queste ultime (artt. 1176, comma 2 e 2236 c.c.), rispetto a quello ordinario previsto dall'art. 1218 c.c., riferibile, secondo tale tesi, alle sole obbligazioni di risultato. In definitiva, mentre ai sensi dell'art.1218 c.c. sul creditore incombe l'onere di provare il titolo contrattuale dal quale scaturisce l'obbligazione e la scadenza del termine (se previsto) per l'adempimento, limitandosi ad allegare l'inadempimento, gravando, dunque, ex adverso sul debitore l'onere della prova del fatto estintivo dell'obbligazione, ossia l'avvenuto adempimento o l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile, nel caso di obbligazioni di mezzi, il creditore è altresì gravato dell'onere di provare l'inesatto adempimento. Tale onere subisce, tuttavia, un temperamento nel caso di interventi operatori di routine o, comunque, di non difficile esecuzione ai quali consegua un risultato (inaspettatamente) peggiorativo delle condizioni finali del paziente. In tali casi, infatti, la Cassazione ha più volte affermato che “la dimostrazione da parte del paziente dell'aggravamento della sua situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie è idonea a fondare una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione, spettando all'obbligato fornire la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile” (Cass. n. 6141/1978; Cass. n. 6220/1988; Cass. n.
3492/2002). Più specificamente, l'onere della prova è stato ripartito tra le parti nel senso che spetta al medico provare che il caso è di particolare pagina 9 di 20 difficoltà e al paziente l'inesatto adempimento del medico, ovvero le modalità di negligente esecuzione dell'intervento, ovvero spetta al paziente provare che si tratta di un intervento di routine o comunque di facile esecuzione dal quale è derivato un esito peggiorativo e al medico fornire la prova liberatoria dell'esatto adempimento o dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione (sub specie di mancanza di colpa: cfr. su tutte Cass. n.
4852/1999 e Cass. n. 1127/1998). In quest'ultimo caso, alcuna parte della dottrina ha parlato di metamorfosi dell'obbligazione di mezzi in obbligazione di “quasi risultato”, anche al fine di sconfessare l'utilità della stessa distinzione tra i due tipi di obbligazione. Altra parte della dottrina e, con essa, la giurisprudenza prevalente, in modo più cauto, ha, invece, precisato che non si verifica alcuna metamorfosi sul piano sostanziale, ma opera più semplicemente sul piano processuale il principio res ipsa loquitur, vale a dire una presunzione relativa di responsabilità in tutti i casi in cui l'operato del medico presenti aspetti tali da rendere giuridicamente presumibile una negligenza professionale.
I risultati sopra riassunti sono stati riletti dalla giurisprudenza successiva
(a partire da Cass. nn. 10297, 11488 e 9471 del 2004), alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite con la notissima sentenza del 30/10/2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. Le Sezioni Unite, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici, hanno enunciato il principio secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento. Analogo principio è stato enunciato con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o pagina 10 di 20 qualitative dei beni), gravando, ancora una volta, sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Applicando detti principi alla responsabilità professionale del medico, la Suprema Corte ha, dunque, inaugurato un nuovo orientamento, secondo il quale “il paziente che agisce in giudizio deducendo deve provare il contratto e allegare l'inadempimento del sanitario restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento” (Cass. n.10297/2004 e Cass. n.9085/2006).
Più precisamente, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. “La distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà non rileva dunque più quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma dovrà essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando comunque a carico del sanitario la prova che la prestazione era di particolare difficoltà”
(Cass. n. 10297/2004). Tali conclusioni, del resto, appaiono pienamente coerenti con i principi tradizionalmente posti alla base del riparto dell'onere probatorio, ovverosia il principio di c.d. persistenza del diritto in capo al creditore, gravando sul debitore la prova contraria della sua estinzione e il principio di c.d. vicinanza o riferibilità della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla. Significativo è, con riferimento a quest'ultimo principio, il ragionamento giuridico della pronuncia n. 11488/2004, secondo cui “la prova dell'incolpevolezza dell'inadempimento (ossia della impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore) e della diligenza nell'adempimento è sempre riferibile alla sfera d'azione del debitore, in misura tanto più marcata quanto più l'esecuzione della prestazione consista nell'applicazione di regole tecniche, sconosciute al creditore in quanto estranee al bagaglio della comune esperienza e specificamente proprie di pagina 11 di 20 quello del debitore”. Ed ancora, se nell'obbligazione di mezzi l'oggetto della prestazione è un comportamento diligente e, specularmente,
l'inadempimento coincide con il difetto di diligenza nell'esecuzione della prestazione, “non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione, tanto più che trattandosi di obbligazione professionale il difetto di diligenza consiste nell'inosservanza delle regole tecniche che governano il tipo di attività alla quale il debitore è tenuto” (Cass. n.
10297/2004 cit.). Quindi, per il principio di vicinanza della prova, compete al medico, che è in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore, nonché del bagaglio conoscitivo necessario, provare l'esatto adempimento o l'incolpevole inadempimento. Con la necessaria precisazione, peraltro, che la prova cui è tenuto il medico (e la struttura sanitaria) dell'assenza di colpa non va intesa come “prova negativa”, bensì come prova positiva del fatto contrari o, concretantesi nella dimostrazione che la prestazione è stata eseguita diligentemente. Pertanto, la trasposizione della sentenza delle Sezioni Unite del 2001 si è tradotta in un ribaltamento dell'onere della prova in punto di inadempimento, essendo il creditore -paziente tenuto solo ad allegarlo. Con riferimento, poi, alla prova del nesso causale, al di là e prima di qualsivoglia analisi circa la prevedibilità e la evitabilità soggettiva, va premesso che esso si sostanzia, in linea generale, nella relazione esterna intercorrente tra comportamento ed evento, svincolata da qualsivoglia giudizio di prevedibilità soggettiva;
la rigorosa oggettivazione del concetto di eziologia dell'evento consente, infatti, di tenere irrinunciabilmente distinti i due piani di analisi strutturale dell'illecito, fungendo la colpa come limite alla oggettiva affermazione della responsabilità , una volta accertata la relazione causale tra la condotta e l'evento. Con particolare riferimento alla responsabilità medica, poi, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che
“allorquando la responsabilità medica venga invocata a titolo contrattuale, cioè sul presupposto che fra il paziente ed il medico e/o la struttura sanitaria sia intercorso un rapporto contrattuale (o da "contatto"), la distribuzione, "inter partes", dell'onere probatorio riguardo al nesso causale pagina 12 di 20 deve tenere conto della circostanza che la responsabilità è invocata in forza di un rapporto obbligatorio corrente fra le parti ed è dunque finalizzata a far valere un inadempimento oggettivo. Ne consegue che, per il paziente/danneggiato, l'onere probatorio in ordine alla ricorrenza del nesso di causalità materiale - quando l'impegno curativo sia stato assunto senza particolari limitazioni circa la sua funzionalizzazione a risolvere il problema che egli presentava - si sostanzia nella prova che l'esecuzione della prestazione si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, fino ad esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso del paziente ”
(Cass., sez. III 12/9/2013 n. 20904). In altri termini, vertendosi, in tema di responsabilità medica, in materia di causalità colposa, di matrice omissiva, quanto meno nella maggioranza dei casi, il nesso eziologico si concretizza qualora, se il sanitario avesse posto in essere la condotta alternativa lecita
(omessa nel caso concreto), come dettata dalla norma di copertura – rappresentata dalle linee guida e dalle buone pratiche clinico -assistenziali
– l'evento dannoso non si sarebbe verificato o si sarebbe verificato in un momento cronologicamente successivo o con minore intensità lesiva.
Venendo, dunque, al caso concreto al vaglio del Tribunale, applicando le coordinate interpretative innanzi esposte, non può che pervenirsi ad un accoglimento della domanda nella misura che segue.
Infatti, nel corso dell'accertamento tecnico preventivo instaurato dall'odierna ricorrente, è stata depositata consulenza medica dai cui esiti il
Tribunale non ha ragione di discostarsi per la correttezza dell'iter logico seguito dai consulenti e per la congruità dei risultati cui gli stessi sono pervenuti.
In particolare, i consulenti hanno evidenziato che il tipo di intervento chirurgico scelto, che ha comportato una sintesi minima per la correzione e la stabilizzazione della frattura, è stato appropriato e rientra nelle pratiche comuni eseguite da specialisti ortopedici e traumatologici di livello medio, in un reparto ospedaliero attrezzato. L'intervento è stato di facile pagina 13 di 20 esecuzione e i risultati attesi, in assenza di complicanze, sarebbero stati quelli tipici di un trattamento di routine. I consulent i hanno, peraltro, dato atto del fatto che, ferma la correttezza della diagnosi già in Pronto
Soccorso, la gestione del caso da parte dei sanitari non è stata adeguata. In particolare, infatti, a seguito di attenta disamina della cartella clinica, hanno evidenziato che non risulta che siano state adottate dai sanitari tutte le norme prescritte per un corretto trattamento delle lesioni riportate dall'attrice.
Infatti, tutte le fratture scomposte, come nel caso specifico, prima di essere sintetizzate andrebbero ridotte poiché, ai fini di una completa guarigione ,
“una frattura necessita di una buona stabilità meccanica ed i frammenti devono essere ben affrontati, senza alcuna interposizione e con adeguata vascolarizzazione” (cfr. c.t.u. depositata in atti).
Più in dettaglio, poi, le fratture della metafisi distale dell'omero presentano un moncone di frattura – l'estremo distale – di piccole dimensioni, con la conseguenza che, per essere ridotte, devono essere necessariamente sottoposte a trazione transcheletrica con un filo di Kirschner applicato sull'olecrano. Tale dovuto intervento non risulta essere stato posto in essere dai sanitari dell . CP_1
Ulteriore censura mossa dai consulenti è relativa all'omessa effettuazione di controlli radiografici nell'immediato post-operatorio, al fine di verificare e registrare la corretta esecuzione dell'intervento, con la conseguenza che l'erronea condotta dei medici, come innanzi delineata, si è palesata con ritardo. Non solo, poiché “all'evidenza di frammenti “scomposti e disassiati, vi fu una totale inerzia, senza porre in essere e/o proporre alcun trattamento alternativo per rimediare all'errore commesso”
(cfr. c.t.u. depositata in atti).
Accertato l'errore (rectius gli errori) medico come innanzi, i consulenti hanno, dunque, acclarato la sussistenza d el nesso eziologico tra questi ultimi ed i danni riportati dalla paziente, “ampiamente dimostrato dal soddisfacimento dei criteri valutativi del nesso di causalit à materiale
(cronologico, topografico, adeguatezza lesiva qualitativa e quantitativa, pagina 14 di 20 continuità fenomenologica, esclusione di altre cause, ammissibilit à o possibilità scientifica, anatomopatologico, statistico/epidemiologico)” (cfr.
c.t.u. depositata in atti).
Peraltro, l convenuta ha insistito sulla sussistenza di pregresse CP_1 patologie da cui era affetta l'attrice, che avrebbero notevole incidenza sull'entità del danno così come insorto.
È questa la tematica del danno cd. iatrogeno differenziale, che incide, giuridicamente, sull'accertamento causale della responsabilità.
Ed infatti, la preesistenza di una determinata condizione – che, nell'ambito della responsabilità sanitaria, è generalmente costituita da u na pregressa patologia – costituisce, in via di principio, una concausa naturale dell'evento di danno ed il concorso del fatto umano la rende tendenzialmente irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art. 41 c.p., sicché di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno. Può, tuttavia, costituire concausa dell'evento di danno anche la preesistente menomazione, sia essa "coesistente" o "concorrente" rispetto al maggior danno causato dall'illecito, assumendo , dunque, rilievo sul piano della causalità giuridica ai sensi dell' art. 1223 c.c.
In altri termini, la sussistenza della pregressa condizione assume differenti connotati a seconda che si ragioni sul piano della causalità naturalistica o su quello della causalità giuridica, poiché essa, in quanto fattore preesistente su cui si innesta la condo tta umana, è, da un punto di vista naturalistico, irrilevante, salvo che se ne dimostri una incidenza tale da annullare l'effetto della condotta umana successiva e derogare al principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., e, tuttavia, incide sulla causalità del danno-conseguenza, in termini di differenza concretamente risarcibile (cd. danno differenziale), solo nella misura dell'effettivo patimento – ulteriore rispetto alla sofferenza che avrebbe procurato il solo fattore pregresso – che dal danno-evento ha avuto origine.
Più nello specifico, poi, in tema di risarcimento del danno alla salute, in ipotesi di concorso tra una menomazione non imputabile ad errore medico pagina 15 di 20 ed altra a questo riconducibile, “il pregiudizio può essere liquidato secondo i criteri del danno differenziale solo nel caso in cui, con giudizio controfattuale ex post, sia accertato che le due tipologie di postumi sono tra loro in rapporto di concorrenza – e non di semplice coesistenza - e, cioè, quando i postumi della causa iatrogena sono soltanto aggravati dalla menomazione preesistente alla responsabilità del sanitario oppure quando la presenza della prima tipologia di postumi incide negativamente su quelli derivanti da errore medico aggravando la situazione del soggetto leso, dovendosi altrimenti - se la menomazione risulta soltanto coesistente - liquidare interamente il danno iatrogeno” (Cass. n. 2126/2024).
In tema di liquidazione del danno differenziale, poi, l'apprezzamento delle menomazioni "concorrenti" in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall'illecito va compiuto stimando, prima, in punti percentuali l'invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito e poi quella preesistente all'illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto
(cfr. da ultimo Cass., sez. III, n. 18442 del 28/6/2023).
Il meccanismo innanzi descritto si rende necessario poiché le Tabelle applicabili per la quantificazione del danno biologico – siano esse quelle redatte dall'Osservatorio di Milano, di Roma o la nuova Tabella Unica
Nazionale – non si fondano su una progressione aritmetica, ma geometrica, con la conseguenza che la crescita della percentuale è non già lineare, ma esponenziale.
Venendo, dunque, al caso di specie, i consulenti hanno affermato che non vi fu invalidità temporanea totale (I.T.T.) e/o invalidità temporanea parziale
(I.T.P.) di durata maggiore rispetto ad un trattamento corretto ed in assenza di complicanze;
tuttavia, i postumi anatomo-funzionali residuati pagina 16 di 20 rappresentano un evidente danno biologico da invalidità permanente. In proposito, i consulenti hanno evidenziato che la è risultata affetta Pt_1 da: “Pregressa frattura pluriframmentaria della metafisi distale dell'omero destro esitata in pseudo-artrosi ed accorciamento dell'omero di sei centimetri, sindrome algica e grave compromissione funzionale;
Esiti dolorosi di frattura composta, ben consolidata, del collo chirurgico dell'omero destro con distacco del trochite omerale;
Rigidità della scapolo-omerale destra con limitazione dei movimenti articolari ridotti di
1/3”. Essi hanno, inoltre, evidenziato che, in considerazione anche del tempo intercorso, l'attuale stato anatomo – funzionale della paziente, da quanto univocamente riportato in Letteratura e sulla base della comune esperienza clinica, “non appare suscettibile, in un futuro pi ù
o meno prossimo, di miglioramento, neanche con l'applicazione di presidi protesici ovvero ricorrendo ad interventi chirurgici” e che “non sussistono elementi tali da far prevedere, nel tempo, un pi ù o meno sensibile aggravamento del quadro clinico come obiettivato”.
Dunque, ai fini risarcitori, facendo riferimento ai barèmes più accreditati, rispetto alle menomazioni biologiche in essi previste ed utilizzati con valore indicativo, agli obiettivati postumi permanenti anatomo-funzionali, valutati in concorrenza e considerati anche rispetto ad una componente artrosica ben evidente anche all'arto controlaterale, i consulenti hanno attribuito all'attrice una percentuale di invalidità (danno biologico) del 39%, correttamente precisando, tuttavia, c ome, in concreto, vada considerato solo il differenziale tra quanto attualmente obiettivabile e la situazione in cui la paziente si sarebbe trovata all'esito di un trattamento della frattura corretto e privo di complicanze, quantificata nell'8%.
Alla luce di tanto, hanno, dunque, concluso testualmente i consulenti per l'attribuzione di un danno biologico risarcibile pari al 31%.
Tuttavia, per quanto la quantificazione dei consulenti appaia certamente corretta su un piano medico, essa procede secondo una logica aritmetica che non è, tuttavia, applicabile ai fini della concreta l iquidazione del danno,
pagina 17 di 20 sulla base delle Tabelle milanesi, in applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche.
Ne consegue che, in coerenza con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, il danno iatrogeno differenziale deve essere determinato non per differenza percentuale, bensì per differenza economica tra l'importo corrispondente al valore tabellare dell'invalidità complessiva (39%) e quello dell'invalidità “fisiologica” o preesistente (8%), con riferimento all'età della danneggiata al momento del sinistro e ai valori previsti dalle Tabelle milanesi vigenti.
All'uopo, è appena il caso di precisare che, pur nella consapevolezza del vigore della nuova Tabella Unica Nazionale, essendo i fatti risalenti al 2019
e, dunque, ad un'epoca precedente rispetto all 'entrata in vigore della TUN
(D.P.R. n. 12/2025), ed essendo, inoltre, stato e spletato ATP in epoca parimenti antecedente rispetto alla relativa vigen za, ritiene il Tribunale di applicare al caso di specie l e Tabelle elaborate dall'Osservatorio della Contro Giustizia civile di Milano, che, anteriormente all'adozione della , costituivano e continuano a costituire il criterio di riferimento privilegiato per garantire l'uniformità e l'equità del risarcimento sul territorio nazionale, aggiornate al 2024.
In applicazione, dunque, dei suesposti criteri, con riferimento all'età della danneggiata (84 anni all'epoca del sinistro), tenuto conto dell'invalidità complessiva accertata del 39% e della quota di menomazione preesistente o comunque non eziologicamente riferibile alla condotta dei sanitari, pari all'8%, il danno iatrogeno differenziale deve essere determinato in base alla differenza tra il valore tabellare corrispondente al 39% (€ 66.526,00) e quello relativo all'8% (€ 13.440,00), per un importo pari ad € 53.086,00, al netto di ogni personalizzazione e di danno morale soggettivo.
Sul punto, infatti, giova rammentare come la giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. n. 19922/2023) abbia subordinato la risarcibilità di tale voce di danno all'assolvimento dell'onere di allegazione e prova da parte di colui che l'invoca. Conseguentemente, in assenza di elementi idonei all'apprezzamento di ulteriori concrete sofferenze eventualmente subite in pagina 18 di 20 conseguenza del sinistro (rispetto a quelle già considerate nel punto tabellare individuato), non può essere operata alcuna personalizzazione della liquidazione.
Del resto, la Suprema Corte ha anche avuto modo di affermare che “pur essendo possibile ottenere il risarcimento dei danni morali in via autonoma
e distinta dal risarcimento dei danni fisici, occorre, però, che le prove prodotte dal danneggiato siano utili a determinare la presenza di una sofferenza, diversa dal danno biologico, causata dalle lesioni subite” (Cass.
n. 339/2016).
A maggior ragione, deve ritenersi l'insussistenza degli estremi per l'ulteriore personalizzazione del danno (c.d. danno esistenziale), stante la carenza assertiva ancor prima che probatoria di circostanze specifiche che ne giustifichino il riconoscimento.
Deve, infine, precisarsi che non può essere riconosciuta alcuna rivalutazione, poiché la liquidazione è effettuata sulla base dei valori tabellari aggiornati all'attualità (Tabelle Milano 2024), che tengono già conto della rivalutazione monetaria fino alla data della decisione . Da tale data, che sancisce la trasformazione del debito di val ore in debito di valuta, decorreranno gli interessi nella misura legale, ex art. 1284, comma 1 c.c., al tasso p.t. vigente, sino all'effettivo soddisfo.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono quantificate ai parametri minimi, alla luce della decurtazione del la cifra, come richiesta, dello scaglione di valore di riferimento, ai sensi del D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
Per le stesse ragioni, pone a definiti vo carico della parte soccombente le spese della consulenza tecnica espletata come liquidate nell'ambito del procedimento per ATP recante n. 498/2021 R.G.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando dinanzi a sé, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 19 di 20 - Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna a CP_1 corrispondere, in favore di , la somma di € 53.086,00, Parte_1 oltre interessi nella misura legale, ex art. 1284, comma 1 c.c., al tasso p.t. vigente, dalla data della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo;
- Condanna alla corresponsione, in favore di CP_1 Pt_1
, delle spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00, per compensi,
[...] oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge , da distrarsi in favore dell'avvocato per dichiarato anticipo. Parte_2
- Pone a definitivo carico di le spese per la espletata c.t.u., CP_1 come liquidate nell'ambito del procedimento per atp iscritto al n.
498/2021 R.G.
Vallo della Lucania, 31/10/2025
Il Giudice
LE TA
pagina 20 di 20
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Il Giudice, dott.ssa LE TA,
considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 14/10/2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.;
considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;
dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 c.p.c.;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e
127 ter c.p.c.
pagina 1 di 20 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice, dott. LE TA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 918/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliata presso lo studio del Parte_2 predetto difensore
RICORRENTE
contro
(P.IVA ) in persona del legale rapp.te p.t. , con CP_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. ROSA RUSSO e dell'avv. ADELE DE PAULA, elettivamente domiciliato presso la Funzione Affari Legali
RESISTENTE
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali
Conclusioni
Come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del
14/10/2025.
Motivi della decisione
pagina 2 di 20 Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della
Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
La presente controversia ha ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno subito da per responsabilità dell' in Parte_1 CP_1 considerazione dei postumi permanenti che ella riportava a seguito di un ricovero presso l'Ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.
Più in particolare, a sostegno delle proprie pretese, l a ricorrente deduceva: che, in data 26/04/2019, veniva ricoverata presso l'Ospedale “San Luca” di
Vallo della Lucania Unità Operativa on la Controparte_2 diagnosi di “policontusa con frattura omero destro, frattura piramide nasale con emoseno dx, escoriazioni e flc” e veniva sottoposta, in data 30 /04/2019, ad intervento chirurgico;
che, in data 04/05/2019, a seguito dell'intervento, la ricorrente veniva dimessa senza essere stata sottoposta ad una radiografia di controllo post-operatoria con apparecchio gessato, con diagnosi di frattura comminuta articolare omero dx , con indirizzo terapeutico consigliato di arto in scarico, kinesi attiva delle dita;
che, in data 01/07/2019, la ricorrente veniva sottoposta ad intervento di rimozione dei fili metallici, eseguito ambulatorialmente presso il P.O. dell'Ospedale
“San Luca” di Vallo della Lucania;
che il controllo radiografico praticato recava la diagnosi: “controllo in tutore gessato di nota frattura, attualmente scomposta in sede distale di omero”; che i successivi controlli radiografici a cui si è sottoposta la ricorrente, posti in essere rispettivamente in data 26/09/2019 ed in data 10/09/2020, certificavano: “al controllo odierno si conferma frattura sovracondiloidea dell'omero distale.
Attualmente si apprezza arrotondamento ed intesa sclerosi dei monconi ossei affrontati, assottigliato inoltre il frammento diafisario omerale prossimale, con frammenti diastasati e tra loro angolati, senza evidenti fenomeni osteoriparativi interframmentari configurando un evidente dismorfismo morfostrutturale ad aspetto pseudoartosico. Notevole riduzione pagina 3 di 20 del tono calcico”; che persistevano postumi permanenti, quali conseguenza immediata e diretta dell'operato del personale sanitario in servizio presso l'Ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania;
che tali danni erano stati provocati dal trattamento incongruo ed imperito di frattura pluriframmentaria scomposta di estremità distale di omero;
che, a distanza di quasi due anni dal trauma e dall'intervento, il postumo deve essere considerato definitivamente stabilizzato, o ssia non più suscettibile di apprezzabile modificazione della funzionalità , e che sul piano medico-legale la menomazione invalidante osservata è talmente grave da essere comparabile e sovrapponibile alla perdita dell'arto; che, dunque, con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis ed art. 8 della Legge n.
24/2017, definito in data 27/06/2023, l'odierna ricorrente promuoveva consulenza tecnica preventiva, al fine di adempiere all'espletamento della condizione di procedibilità prevista dalla norma e, nell'ambito di quel giudizio, iscritto al nr. 498/2021 R.G. dinanzi al Tribunale di Vallo della
Lucania, veniva depositata consulenza a firma del Dott. e Persona_1 [...]
che, come accertato nella relazione medico -legale predisposta Persona_2 dai predetti CTU, la condotta dei sanitari è stata imperita, in quanto, trattandosi di una frattura scomposta, essi avrebbero dovuto preventivamente procedere alla sua riduzione e, inoltre, nell'immediato post-operatorio, avrebbero dovuto effettuare un controllo radiografico volto a verificare e registrare la perfetta esecuzione dell'intervento.
Su tali basi, concludeva, dunque, la ricorrente affinché l'adito Tribunale volesse: “Accogliere la domanda già spiegata con il ricorso ex art. 696 bis
c.p.c. e reiterata con il presente atto, accertando e dichiarando la responsabilità dell'Ente convenuto nella causazione dell'evento dannoso per cui è causa e, per l'effetto 2) Condannare l in persona del CP_1 legale rapp.te p.t., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente, nessuno escluso, danni specificatamente indicati nella premessa del presente atto, risultanti dalla certificazione medica prodotta e dalla Relazione Medica allegata o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, e quantificati nella complessiva somma pagina 4 di 20 di € 140.803,00 o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, per dichiarato anticipo, ai sensi dell'art.93 c.p.c.”.
l ontestava in fatto ed in Controparte_3 CP_4 diritto la prospettazione della ricorrente, concludendo per il rigetto della pretesa azionata.
In particolare, la parte resistente deduceva: che nella condotta dei sanitari del P.O. “San Luca” di Vallo della Lucania non si evidenziava alcun errore commissivo e/o omissivo che po teva essere ritenuto causa dei postumi lamentati dalla ricorrente;
che i postumi lamentati dovevano ricondursi interamente all'incidente determinante il ricovero;
che non risultava provata né la qualificazione né la quantificazione dei danni lamentati , in quanto non si teneva conto dell'invalidità originaria della ricorrente, già sussistente al momento del ricovero;
che, inoltre, si eccepiva una quantificazione del danno biologico di importo di gran lunga superiore rispetto a quello risultante dall'applicazione delle più recenti tabelle milanesi.
Concludeva, pertanto, la parte resistente affinché il Tribunale volesse rigettare la domanda, con vittoria di spese.
Con provvedimento del 31/07/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale rinviava la causa per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con termini alle parti per il deposito di note conclusive.
La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di quanto segue.
Innanzitutto, è opportuno fornire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento che definisce i contorni della complessa evoluzione riguardante la materia della responsabilità medica, tradizionalmente in bilico tra la sua natura contrattuale ed extracontrattuale. Ed infatti, la Suprema Corte ha costantemente inquadrato la responsabilità dell'ente ospedaliero nella responsabilità contrattuale, sul rilievo per il quale l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, pagina 5 di 20 comporta la conclusione di un contratto (v. per es. Cass. n. 5939/1993; Cass.
n. 4152/1995; Cass. n. 7336/1998; Cass. n. 589/1999; Cass. n. 3492/2002;
Cass. n. 11316/2003; Cass. n. 10297/2004, Cass. n.9085/2006).
Quale fondamento di detta responsabilità contrattuale, parte della giurisprudenza più risalente individuava un contratto avente il medesimo contenuto di quello stipulato con il professionista, pertanto un contratto d'opera professionale, con conseguente applicabilità del relativo regime, contenuto nel disposto dell'art. 2236 c.c.
Tale impostazione appariva, tuttavia, imprecisa, poiché in tale fattispecie non ricorreva il requisito della personalità proprio del contratto d'opera intellettuale, e risultava, comunque, insufficiente a fotografare il complesso delle prestazioni alle quali è tenuta la struttura sanitaria per effetto del contratto con il paziente. È, dunque, da tempo apparso preferibile l'orientamento della giurisprudenza (cfr. già Cass., Sez. Un., n. 9556/2002), che pone a fondamento della responsabilità della struttura sanitaria la figura del contratto atipico c.d. di spedalità o di assistenza sanitaria.
In particolare, si è affermato che “Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura privata (o ente ospedaliero) ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui,
a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal Servizio Sanitario Nazionale
o da altro Ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'Ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque sussistendo un collegamento pagina 6 di 20 tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto” (Cass., n. 13066/2004; e negli stessi termini Cass. n. 2042/2005).
Alla stregua di tale orientamento, dunque, oggetto della obbligazione non è solo la prestazione del medico, ma una prestazione complessa definita di
“assistenza sanitaria”, fondata sul contratto atipico individuato dalla citata pronuncia n. 13066/2004, in base allo schema della “locatio operis”, con obbligazione di risultato;
unitario è il criterio della responsabilità, sia per la casa di cura privata che pubblica, non essendo possibile differenziare la responsabilità in base alla natura del soggetto danneggiante, trattandosi di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Carta costituzionale, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura
(pubblica o privata) della struttura sanitaria, per cui, in entrambi i casi, troveranno sempre applicazione le norme civilistiche di cui agli artt. 1176,
1218 e 2236 c.c.; inoltre, è irrilevante, ai fini della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, lo status giuridico del medico in relazione alla struttura ospedaliera nella quale è stato eseguito l'intervento o la prestazione: in ogni caso questi, nel momento in cui effettua la prestazione all'interno della struttura sanitaria, è considerato quale ausiliario necessario, tanto in presenza quanto in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, sussistendo, comunque, un collegamento tra la prestazione medica e l'organizzazione aziendale, che permane anche se il sanitario risulti essere “di fiducia” del paziente (Cfr. in tal senso Cass. n.
10297/2004).
Acclarata la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, secondo l'orientamento prevalente, confermato dalla sopraggiunta disciplina di settore, tale responsabilità si fonderà, dunque, sulla norma generale di cui all'art. 1218 c.c., per l'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, quale responsabilità per fatto proprio, e sulla previsione di cui all'art. 1228 c.c., per i fatti dolosi e colposi dei terzi pagina 7 di 20 (sanitari, personale paramedico, ausiliario etc.), di cui si avvale la struttura stessa nell'adempimento dell'obbligazione, quale responsabilità oggettiva per fatto altrui. In quest'ultimo caso, peraltro, la responsabilità sarà configurabile solamente nel caso in cui sia accertata la colpa del sanitario, oltre che, com'è evidente, il nesso di causalità tra la condotta del sanitario e il danno al paziente. Se così è, le obbligazioni a carico della struttura sanitaria possono sintetizzarsi in: prestazioni di diagnosi, cura e assistenza post-operatoria; prestazioni di tipo organizzativo relative anche alla sicurezza e manutenzione delle attrezzature e dei macchinari in dotazione;
vigilanza e custodia dei pazienti;
prestazione di natura alberghiera (vitto-riscaldamento-alloggio). Ed allora, l'affermazione di una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria comporta che la stessa sia non solo collegata all'intervento diagnostico e/o terapeutico dei medici, e all'attività strumentale ed accessoria del personale ausiliario, paramedico etc., ma anche direttamente imputabile alla stessa struttura nel complesso, per i danni provocati dalla insufficiente organizzazione o dalla inefficienza dei servizi e delle attrezzature.
In definitiva, l'attività del medico all'interno della struttura sanitaria non è che un segmento della più complessa prestazione richiesta all' ente e può, quindi, sussistere una responsabilità della struttura sanitaria anche in mancanza di responsabilità del personale sanitario , come può accadere nel caso in cui la struttura sanitaria risponda del danno da disorganizzazione nell'ipotesi di violazione dell'obbligo accessorio, connesso alla prestazione principale, di non recare danno ingiusto al paziente per omissione di diligenza nel predisporre gli strumenti necessari all'esatto adempimento della prestazione sanitaria ex artt. 1175 e 1375 c.c.
Omologate le responsabilità della struttura sanitaria e del medico come responsabilità entrambe di natura contrattuale, si elidono per il paziente le differenze di regime giuridico a seconda che agisca nei confronti dell'ente ospedaliero o del medico dipendente e ciò, in particolare, sia ai fini della rilevanza del grado della colpa (ex art. 1176, comma 2 in combinato disposto pagina 8 di 20 con l'art. 1218 c.c., nonché ex art. 2236 c.c.), di cui si è detto, sia con riferimento alla ripartizione dell'onere probatorio.
In ordine a quest'ultimo profilo, in particolare, è possibile distinguere due tappe fondamentali dell'evoluzione giurisprudenziale, che vedono il loro spartiacque nel noto intervento delle Sezioni Unite con la sentenza n.
13533/2001. L'orientamento tradizionale della giurisprudenza, non poco criticato dalla dottrina, muovendo dalla considerazione che l'obbligazione del sanitario (e corrispondentemente della struttura sanitaria), in quanto professionale, è obbligazione di mezzi, differenzia il regime probatorio di queste ultime (artt. 1176, comma 2 e 2236 c.c.), rispetto a quello ordinario previsto dall'art. 1218 c.c., riferibile, secondo tale tesi, alle sole obbligazioni di risultato. In definitiva, mentre ai sensi dell'art.1218 c.c. sul creditore incombe l'onere di provare il titolo contrattuale dal quale scaturisce l'obbligazione e la scadenza del termine (se previsto) per l'adempimento, limitandosi ad allegare l'inadempimento, gravando, dunque, ex adverso sul debitore l'onere della prova del fatto estintivo dell'obbligazione, ossia l'avvenuto adempimento o l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile, nel caso di obbligazioni di mezzi, il creditore è altresì gravato dell'onere di provare l'inesatto adempimento. Tale onere subisce, tuttavia, un temperamento nel caso di interventi operatori di routine o, comunque, di non difficile esecuzione ai quali consegua un risultato (inaspettatamente) peggiorativo delle condizioni finali del paziente. In tali casi, infatti, la Cassazione ha più volte affermato che “la dimostrazione da parte del paziente dell'aggravamento della sua situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie è idonea a fondare una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione, spettando all'obbligato fornire la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile” (Cass. n. 6141/1978; Cass. n. 6220/1988; Cass. n.
3492/2002). Più specificamente, l'onere della prova è stato ripartito tra le parti nel senso che spetta al medico provare che il caso è di particolare pagina 9 di 20 difficoltà e al paziente l'inesatto adempimento del medico, ovvero le modalità di negligente esecuzione dell'intervento, ovvero spetta al paziente provare che si tratta di un intervento di routine o comunque di facile esecuzione dal quale è derivato un esito peggiorativo e al medico fornire la prova liberatoria dell'esatto adempimento o dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione (sub specie di mancanza di colpa: cfr. su tutte Cass. n.
4852/1999 e Cass. n. 1127/1998). In quest'ultimo caso, alcuna parte della dottrina ha parlato di metamorfosi dell'obbligazione di mezzi in obbligazione di “quasi risultato”, anche al fine di sconfessare l'utilità della stessa distinzione tra i due tipi di obbligazione. Altra parte della dottrina e, con essa, la giurisprudenza prevalente, in modo più cauto, ha, invece, precisato che non si verifica alcuna metamorfosi sul piano sostanziale, ma opera più semplicemente sul piano processuale il principio res ipsa loquitur, vale a dire una presunzione relativa di responsabilità in tutti i casi in cui l'operato del medico presenti aspetti tali da rendere giuridicamente presumibile una negligenza professionale.
I risultati sopra riassunti sono stati riletti dalla giurisprudenza successiva
(a partire da Cass. nn. 10297, 11488 e 9471 del 2004), alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite con la notissima sentenza del 30/10/2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. Le Sezioni Unite, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici, hanno enunciato il principio secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento. Analogo principio è stato enunciato con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o pagina 10 di 20 qualitative dei beni), gravando, ancora una volta, sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Applicando detti principi alla responsabilità professionale del medico, la Suprema Corte ha, dunque, inaugurato un nuovo orientamento, secondo il quale “il paziente che agisce in giudizio deducendo deve provare il contratto e allegare l'inadempimento del sanitario restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento” (Cass. n.10297/2004 e Cass. n.9085/2006).
Più precisamente, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. “La distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà non rileva dunque più quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma dovrà essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando comunque a carico del sanitario la prova che la prestazione era di particolare difficoltà”
(Cass. n. 10297/2004). Tali conclusioni, del resto, appaiono pienamente coerenti con i principi tradizionalmente posti alla base del riparto dell'onere probatorio, ovverosia il principio di c.d. persistenza del diritto in capo al creditore, gravando sul debitore la prova contraria della sua estinzione e il principio di c.d. vicinanza o riferibilità della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla. Significativo è, con riferimento a quest'ultimo principio, il ragionamento giuridico della pronuncia n. 11488/2004, secondo cui “la prova dell'incolpevolezza dell'inadempimento (ossia della impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore) e della diligenza nell'adempimento è sempre riferibile alla sfera d'azione del debitore, in misura tanto più marcata quanto più l'esecuzione della prestazione consista nell'applicazione di regole tecniche, sconosciute al creditore in quanto estranee al bagaglio della comune esperienza e specificamente proprie di pagina 11 di 20 quello del debitore”. Ed ancora, se nell'obbligazione di mezzi l'oggetto della prestazione è un comportamento diligente e, specularmente,
l'inadempimento coincide con il difetto di diligenza nell'esecuzione della prestazione, “non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione, tanto più che trattandosi di obbligazione professionale il difetto di diligenza consiste nell'inosservanza delle regole tecniche che governano il tipo di attività alla quale il debitore è tenuto” (Cass. n.
10297/2004 cit.). Quindi, per il principio di vicinanza della prova, compete al medico, che è in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore, nonché del bagaglio conoscitivo necessario, provare l'esatto adempimento o l'incolpevole inadempimento. Con la necessaria precisazione, peraltro, che la prova cui è tenuto il medico (e la struttura sanitaria) dell'assenza di colpa non va intesa come “prova negativa”, bensì come prova positiva del fatto contrari o, concretantesi nella dimostrazione che la prestazione è stata eseguita diligentemente. Pertanto, la trasposizione della sentenza delle Sezioni Unite del 2001 si è tradotta in un ribaltamento dell'onere della prova in punto di inadempimento, essendo il creditore -paziente tenuto solo ad allegarlo. Con riferimento, poi, alla prova del nesso causale, al di là e prima di qualsivoglia analisi circa la prevedibilità e la evitabilità soggettiva, va premesso che esso si sostanzia, in linea generale, nella relazione esterna intercorrente tra comportamento ed evento, svincolata da qualsivoglia giudizio di prevedibilità soggettiva;
la rigorosa oggettivazione del concetto di eziologia dell'evento consente, infatti, di tenere irrinunciabilmente distinti i due piani di analisi strutturale dell'illecito, fungendo la colpa come limite alla oggettiva affermazione della responsabilità , una volta accertata la relazione causale tra la condotta e l'evento. Con particolare riferimento alla responsabilità medica, poi, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che
“allorquando la responsabilità medica venga invocata a titolo contrattuale, cioè sul presupposto che fra il paziente ed il medico e/o la struttura sanitaria sia intercorso un rapporto contrattuale (o da "contatto"), la distribuzione, "inter partes", dell'onere probatorio riguardo al nesso causale pagina 12 di 20 deve tenere conto della circostanza che la responsabilità è invocata in forza di un rapporto obbligatorio corrente fra le parti ed è dunque finalizzata a far valere un inadempimento oggettivo. Ne consegue che, per il paziente/danneggiato, l'onere probatorio in ordine alla ricorrenza del nesso di causalità materiale - quando l'impegno curativo sia stato assunto senza particolari limitazioni circa la sua funzionalizzazione a risolvere il problema che egli presentava - si sostanzia nella prova che l'esecuzione della prestazione si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, fino ad esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso del paziente ”
(Cass., sez. III 12/9/2013 n. 20904). In altri termini, vertendosi, in tema di responsabilità medica, in materia di causalità colposa, di matrice omissiva, quanto meno nella maggioranza dei casi, il nesso eziologico si concretizza qualora, se il sanitario avesse posto in essere la condotta alternativa lecita
(omessa nel caso concreto), come dettata dalla norma di copertura – rappresentata dalle linee guida e dalle buone pratiche clinico -assistenziali
– l'evento dannoso non si sarebbe verificato o si sarebbe verificato in un momento cronologicamente successivo o con minore intensità lesiva.
Venendo, dunque, al caso concreto al vaglio del Tribunale, applicando le coordinate interpretative innanzi esposte, non può che pervenirsi ad un accoglimento della domanda nella misura che segue.
Infatti, nel corso dell'accertamento tecnico preventivo instaurato dall'odierna ricorrente, è stata depositata consulenza medica dai cui esiti il
Tribunale non ha ragione di discostarsi per la correttezza dell'iter logico seguito dai consulenti e per la congruità dei risultati cui gli stessi sono pervenuti.
In particolare, i consulenti hanno evidenziato che il tipo di intervento chirurgico scelto, che ha comportato una sintesi minima per la correzione e la stabilizzazione della frattura, è stato appropriato e rientra nelle pratiche comuni eseguite da specialisti ortopedici e traumatologici di livello medio, in un reparto ospedaliero attrezzato. L'intervento è stato di facile pagina 13 di 20 esecuzione e i risultati attesi, in assenza di complicanze, sarebbero stati quelli tipici di un trattamento di routine. I consulent i hanno, peraltro, dato atto del fatto che, ferma la correttezza della diagnosi già in Pronto
Soccorso, la gestione del caso da parte dei sanitari non è stata adeguata. In particolare, infatti, a seguito di attenta disamina della cartella clinica, hanno evidenziato che non risulta che siano state adottate dai sanitari tutte le norme prescritte per un corretto trattamento delle lesioni riportate dall'attrice.
Infatti, tutte le fratture scomposte, come nel caso specifico, prima di essere sintetizzate andrebbero ridotte poiché, ai fini di una completa guarigione ,
“una frattura necessita di una buona stabilità meccanica ed i frammenti devono essere ben affrontati, senza alcuna interposizione e con adeguata vascolarizzazione” (cfr. c.t.u. depositata in atti).
Più in dettaglio, poi, le fratture della metafisi distale dell'omero presentano un moncone di frattura – l'estremo distale – di piccole dimensioni, con la conseguenza che, per essere ridotte, devono essere necessariamente sottoposte a trazione transcheletrica con un filo di Kirschner applicato sull'olecrano. Tale dovuto intervento non risulta essere stato posto in essere dai sanitari dell . CP_1
Ulteriore censura mossa dai consulenti è relativa all'omessa effettuazione di controlli radiografici nell'immediato post-operatorio, al fine di verificare e registrare la corretta esecuzione dell'intervento, con la conseguenza che l'erronea condotta dei medici, come innanzi delineata, si è palesata con ritardo. Non solo, poiché “all'evidenza di frammenti “scomposti e disassiati, vi fu una totale inerzia, senza porre in essere e/o proporre alcun trattamento alternativo per rimediare all'errore commesso”
(cfr. c.t.u. depositata in atti).
Accertato l'errore (rectius gli errori) medico come innanzi, i consulenti hanno, dunque, acclarato la sussistenza d el nesso eziologico tra questi ultimi ed i danni riportati dalla paziente, “ampiamente dimostrato dal soddisfacimento dei criteri valutativi del nesso di causalit à materiale
(cronologico, topografico, adeguatezza lesiva qualitativa e quantitativa, pagina 14 di 20 continuità fenomenologica, esclusione di altre cause, ammissibilit à o possibilità scientifica, anatomopatologico, statistico/epidemiologico)” (cfr.
c.t.u. depositata in atti).
Peraltro, l convenuta ha insistito sulla sussistenza di pregresse CP_1 patologie da cui era affetta l'attrice, che avrebbero notevole incidenza sull'entità del danno così come insorto.
È questa la tematica del danno cd. iatrogeno differenziale, che incide, giuridicamente, sull'accertamento causale della responsabilità.
Ed infatti, la preesistenza di una determinata condizione – che, nell'ambito della responsabilità sanitaria, è generalmente costituita da u na pregressa patologia – costituisce, in via di principio, una concausa naturale dell'evento di danno ed il concorso del fatto umano la rende tendenzialmente irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art. 41 c.p., sicché di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno. Può, tuttavia, costituire concausa dell'evento di danno anche la preesistente menomazione, sia essa "coesistente" o "concorrente" rispetto al maggior danno causato dall'illecito, assumendo , dunque, rilievo sul piano della causalità giuridica ai sensi dell' art. 1223 c.c.
In altri termini, la sussistenza della pregressa condizione assume differenti connotati a seconda che si ragioni sul piano della causalità naturalistica o su quello della causalità giuridica, poiché essa, in quanto fattore preesistente su cui si innesta la condo tta umana, è, da un punto di vista naturalistico, irrilevante, salvo che se ne dimostri una incidenza tale da annullare l'effetto della condotta umana successiva e derogare al principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., e, tuttavia, incide sulla causalità del danno-conseguenza, in termini di differenza concretamente risarcibile (cd. danno differenziale), solo nella misura dell'effettivo patimento – ulteriore rispetto alla sofferenza che avrebbe procurato il solo fattore pregresso – che dal danno-evento ha avuto origine.
Più nello specifico, poi, in tema di risarcimento del danno alla salute, in ipotesi di concorso tra una menomazione non imputabile ad errore medico pagina 15 di 20 ed altra a questo riconducibile, “il pregiudizio può essere liquidato secondo i criteri del danno differenziale solo nel caso in cui, con giudizio controfattuale ex post, sia accertato che le due tipologie di postumi sono tra loro in rapporto di concorrenza – e non di semplice coesistenza - e, cioè, quando i postumi della causa iatrogena sono soltanto aggravati dalla menomazione preesistente alla responsabilità del sanitario oppure quando la presenza della prima tipologia di postumi incide negativamente su quelli derivanti da errore medico aggravando la situazione del soggetto leso, dovendosi altrimenti - se la menomazione risulta soltanto coesistente - liquidare interamente il danno iatrogeno” (Cass. n. 2126/2024).
In tema di liquidazione del danno differenziale, poi, l'apprezzamento delle menomazioni "concorrenti" in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall'illecito va compiuto stimando, prima, in punti percentuali l'invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito e poi quella preesistente all'illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto
(cfr. da ultimo Cass., sez. III, n. 18442 del 28/6/2023).
Il meccanismo innanzi descritto si rende necessario poiché le Tabelle applicabili per la quantificazione del danno biologico – siano esse quelle redatte dall'Osservatorio di Milano, di Roma o la nuova Tabella Unica
Nazionale – non si fondano su una progressione aritmetica, ma geometrica, con la conseguenza che la crescita della percentuale è non già lineare, ma esponenziale.
Venendo, dunque, al caso di specie, i consulenti hanno affermato che non vi fu invalidità temporanea totale (I.T.T.) e/o invalidità temporanea parziale
(I.T.P.) di durata maggiore rispetto ad un trattamento corretto ed in assenza di complicanze;
tuttavia, i postumi anatomo-funzionali residuati pagina 16 di 20 rappresentano un evidente danno biologico da invalidità permanente. In proposito, i consulenti hanno evidenziato che la è risultata affetta Pt_1 da: “Pregressa frattura pluriframmentaria della metafisi distale dell'omero destro esitata in pseudo-artrosi ed accorciamento dell'omero di sei centimetri, sindrome algica e grave compromissione funzionale;
Esiti dolorosi di frattura composta, ben consolidata, del collo chirurgico dell'omero destro con distacco del trochite omerale;
Rigidità della scapolo-omerale destra con limitazione dei movimenti articolari ridotti di
1/3”. Essi hanno, inoltre, evidenziato che, in considerazione anche del tempo intercorso, l'attuale stato anatomo – funzionale della paziente, da quanto univocamente riportato in Letteratura e sulla base della comune esperienza clinica, “non appare suscettibile, in un futuro pi ù
o meno prossimo, di miglioramento, neanche con l'applicazione di presidi protesici ovvero ricorrendo ad interventi chirurgici” e che “non sussistono elementi tali da far prevedere, nel tempo, un pi ù o meno sensibile aggravamento del quadro clinico come obiettivato”.
Dunque, ai fini risarcitori, facendo riferimento ai barèmes più accreditati, rispetto alle menomazioni biologiche in essi previste ed utilizzati con valore indicativo, agli obiettivati postumi permanenti anatomo-funzionali, valutati in concorrenza e considerati anche rispetto ad una componente artrosica ben evidente anche all'arto controlaterale, i consulenti hanno attribuito all'attrice una percentuale di invalidità (danno biologico) del 39%, correttamente precisando, tuttavia, c ome, in concreto, vada considerato solo il differenziale tra quanto attualmente obiettivabile e la situazione in cui la paziente si sarebbe trovata all'esito di un trattamento della frattura corretto e privo di complicanze, quantificata nell'8%.
Alla luce di tanto, hanno, dunque, concluso testualmente i consulenti per l'attribuzione di un danno biologico risarcibile pari al 31%.
Tuttavia, per quanto la quantificazione dei consulenti appaia certamente corretta su un piano medico, essa procede secondo una logica aritmetica che non è, tuttavia, applicabile ai fini della concreta l iquidazione del danno,
pagina 17 di 20 sulla base delle Tabelle milanesi, in applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche.
Ne consegue che, in coerenza con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, il danno iatrogeno differenziale deve essere determinato non per differenza percentuale, bensì per differenza economica tra l'importo corrispondente al valore tabellare dell'invalidità complessiva (39%) e quello dell'invalidità “fisiologica” o preesistente (8%), con riferimento all'età della danneggiata al momento del sinistro e ai valori previsti dalle Tabelle milanesi vigenti.
All'uopo, è appena il caso di precisare che, pur nella consapevolezza del vigore della nuova Tabella Unica Nazionale, essendo i fatti risalenti al 2019
e, dunque, ad un'epoca precedente rispetto all 'entrata in vigore della TUN
(D.P.R. n. 12/2025), ed essendo, inoltre, stato e spletato ATP in epoca parimenti antecedente rispetto alla relativa vigen za, ritiene il Tribunale di applicare al caso di specie l e Tabelle elaborate dall'Osservatorio della Contro Giustizia civile di Milano, che, anteriormente all'adozione della , costituivano e continuano a costituire il criterio di riferimento privilegiato per garantire l'uniformità e l'equità del risarcimento sul territorio nazionale, aggiornate al 2024.
In applicazione, dunque, dei suesposti criteri, con riferimento all'età della danneggiata (84 anni all'epoca del sinistro), tenuto conto dell'invalidità complessiva accertata del 39% e della quota di menomazione preesistente o comunque non eziologicamente riferibile alla condotta dei sanitari, pari all'8%, il danno iatrogeno differenziale deve essere determinato in base alla differenza tra il valore tabellare corrispondente al 39% (€ 66.526,00) e quello relativo all'8% (€ 13.440,00), per un importo pari ad € 53.086,00, al netto di ogni personalizzazione e di danno morale soggettivo.
Sul punto, infatti, giova rammentare come la giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. n. 19922/2023) abbia subordinato la risarcibilità di tale voce di danno all'assolvimento dell'onere di allegazione e prova da parte di colui che l'invoca. Conseguentemente, in assenza di elementi idonei all'apprezzamento di ulteriori concrete sofferenze eventualmente subite in pagina 18 di 20 conseguenza del sinistro (rispetto a quelle già considerate nel punto tabellare individuato), non può essere operata alcuna personalizzazione della liquidazione.
Del resto, la Suprema Corte ha anche avuto modo di affermare che “pur essendo possibile ottenere il risarcimento dei danni morali in via autonoma
e distinta dal risarcimento dei danni fisici, occorre, però, che le prove prodotte dal danneggiato siano utili a determinare la presenza di una sofferenza, diversa dal danno biologico, causata dalle lesioni subite” (Cass.
n. 339/2016).
A maggior ragione, deve ritenersi l'insussistenza degli estremi per l'ulteriore personalizzazione del danno (c.d. danno esistenziale), stante la carenza assertiva ancor prima che probatoria di circostanze specifiche che ne giustifichino il riconoscimento.
Deve, infine, precisarsi che non può essere riconosciuta alcuna rivalutazione, poiché la liquidazione è effettuata sulla base dei valori tabellari aggiornati all'attualità (Tabelle Milano 2024), che tengono già conto della rivalutazione monetaria fino alla data della decisione . Da tale data, che sancisce la trasformazione del debito di val ore in debito di valuta, decorreranno gli interessi nella misura legale, ex art. 1284, comma 1 c.c., al tasso p.t. vigente, sino all'effettivo soddisfo.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono quantificate ai parametri minimi, alla luce della decurtazione del la cifra, come richiesta, dello scaglione di valore di riferimento, ai sensi del D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
Per le stesse ragioni, pone a definiti vo carico della parte soccombente le spese della consulenza tecnica espletata come liquidate nell'ambito del procedimento per ATP recante n. 498/2021 R.G.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando dinanzi a sé, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 19 di 20 - Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna a CP_1 corrispondere, in favore di , la somma di € 53.086,00, Parte_1 oltre interessi nella misura legale, ex art. 1284, comma 1 c.c., al tasso p.t. vigente, dalla data della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo;
- Condanna alla corresponsione, in favore di CP_1 Pt_1
, delle spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00, per compensi,
[...] oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge , da distrarsi in favore dell'avvocato per dichiarato anticipo. Parte_2
- Pone a definitivo carico di le spese per la espletata c.t.u., CP_1 come liquidate nell'ambito del procedimento per atp iscritto al n.
498/2021 R.G.
Vallo della Lucania, 31/10/2025
Il Giudice
LE TA
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