Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 425
CGT2
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Accolto
    Esenzione tassa automobilistica per commercianti di veicoli

    La Corte ha ritenuto che la legge non richieda un mero rapporto obbligatorio per la consegna del veicolo, ma che l'esenzione operi anche nei casi di acquisto del mezzo da parte della concessionaria per successiva rivendita.

  • Accolto
    Validità del pagamento effettuato dal precedente proprietario

    La Corte ha rilevato una contraddittorietà nel ragionamento della Regione Puglia, la quale da un lato nega l'esenzione per mancata validità del pagamento del quadrimestre precedente e dall'altro nega validità al pagamento effettuato dal precedente proprietario, pur essendo la consegna alla società appellante già avvenuta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 425
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 425
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo