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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 73/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente
AN CO, Relatore
LISI PIETRO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 91/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM PREV ISCRIZ n. 02476202500000009000 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 98/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 propone ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nr. 02476202500000009000, emessa dall'Agenzia Riscossione di Brindisi, con la quale si chiede il pagamento della somma complessiva di euro 78.287,61, per il mancato pagamento delle seguenti cartelle esattoriali: cartella nr. 02420170003037790000, notificata il 4.4.2017; cartella nr. 02420170008441090000, notificata il 23.1.2018; cartella nr. 02420180000574889000, notificata il 13.2.2018; cartella nr.
02420180002250210000, notificata il 9.3.2018; cartella nr. 02420180003133912000, notificata il 12.4.2018; cartella nr. 02420180007993259000, notificata il 24.7.2018; cartella nr. 02420180010641537000, notificata il 13.11.2018; cartella nr. 02420190007396224000, notificata il 10.5.2019; cartella nr.
02420190016011862000, notificata l'8.8.2019; cartella nr. 02420190019195904000, notificata il 25.11.2019; cartella nr. 02420200004998120000, notificata il 24.11.2021; cartella nr. 02420210004200929000, notificata il 14.12.2022; cartella nr. 02420220007618860000, notificata il 29.7.2022; cartella nr.
02420230000492518000, notificata il 28.2.2023; cartella nr. 02420230001029890000, notificata il 16.3.2023; cartella nr. 02420230002850266000, notificata il 27.4.2023.
A fondamento del ricorso deduce: 1) la mancata notificazione degli atti prodromici alla comunicazione, ad onta di quanto asserito dall'Agenzia; 2) l'inesistenza delle notificazioni, effettuate a mezzo pec, in quanto provenienti dall'indirizzo Email_3 , non presente nei pubblici elenchi;
3) la violazione dell'art. 50, co. I, del D.p.r. n. 602 del 1973, a mente del quale “se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”; 4) la mancata indicazione del bene immobile sul quale la garanzia dovrebbe gravare.
Si è costituita l'Agenzia contestando le avverse doglianze e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto al motivo di impugnazione del preavviso concernente la dedotta omessa notificazione degli atti presupposti, occorre rilevare che le cartella n. 02420180003133912000, notificata il 12/04/2018; n.
02420180007993259000, notificata il 24/07/2018; n. 02420180007993360000, notificata il 24/07/2018; n.
02420190016011862000, notificata il 08/08/2019; n. 02420200014285580000, notificata il 17/12/2022; e gli
Avvisi di addebito n. 32420170000192183000, notificato il 20/07/2017; 32420170001390267000, notificato il 17/10/2017; 32420170001390368000, notificato il 17/10/2017; 32420180000574880000, notificato il
05/07/2018; 32420180000574880000, notificato il 05/07/2018; 32420180001358310000, notificato il
30/10/2018; 32420180001512766000, notificato il 03/12/2018; 32420180002629170000, notificato il
12/01/2019; 32420190000978306000, notificato il 22/07/2019; 32420190002322152000, notificato il
21/12/2019; 32420190002322152000, notificato il 21/12/2019; 32420190002508354000, notificato il
15/12/2019; 32420210001099568000, notificato il 27/11/2021; 32420210001183369000, notificato il
25/02/2022; 32420210001221781000, notificato il 25/02/2022; 32420220000644154000, notificato il
20/07/2022; 32420220001273524000, notificato il 04/11/2022; 32420220001406653000, notificato il
05/10/2022; 32420220001406754000, notificato il 05/10/2022; 32420230000054189000, notificato il
18/03/2023; 32420230000249901000, notificato il 23/06/2023; 32420240000376137000, notificato il
10/07/2024; 32420240000581949000, notificato il 22/08/2024, riguardano crediti la cui cognizione non è propria della giurisdizione tributaria, pertinendo invece a quella ordinaria.
Quanto ai restanti atti presupposti, deve dirsi emergere per tabulas che, salvo quanto dianzi indicato, le cartelle sottese all'atto impugnato sono state tutte tutte regolarmente notificate. Segnatamente: cartella di pagamento n. 02420170003037790000, veniva notificata il 04/04/2017 mediante pec;
la cartella di pagamento n. 02420170008441090000, veniva notificata il 23/01/2018 mediante pec;
la cartella di pagamento n. 024201800005748890000, veniva notificata il 13/2/2018 mediante pec;
la cartella di pagamento n. 024201800022502100000, veniva notificata il 09/3/2018 mediante pec;
la cartella di pagamento n. 02420180003133912000, veniva notificata il 12/4/2018 mediante pec;
la cartella di pagamento n. 02420180007993259000, veniva notificata il 24/7/2018 mediante pec;
la cartella di pagamento n.
024201800010641537000, veniva notificata il 13/11/2018 mediante pec;
la cartella di pagamento n.
02420190007396224000, veniva notificata il 10/5/2019 mediante pec;
la cartella di pagamento n.
02420190016011862000, veniva notificata il 8/8/2019 mediante pec;
la cartella di pagamento n.
02420190019195904000, veniva notificata il 25/11/2019 mediante pec;
la cartella di pagamento n.
02420200004998120000, veniva notificata il 24/11/2021 mediante pec;
la cartella di pagamento n.
02420210004200929000, veniva notificata il 14/12/2022 mediante pec;
la cartella di pagamento n.
02420220007618860000, veniva notificata il 29/7/2022 mediante pec;
la cartella di pagamento n.
02420230000492518000, veniva notificata il 28/2/2023 mediante pec;
la cartella di pagamento n.
024202300001029890000, veniva notificata il 16/3/2023 mediante pec;
la cartella di pagamento n.
02420230002850266000, veniva notificata il 27/4/2023 mediante pec.
Alla notifica delle cartelle seguivano il pignoramento presso terzi n. 02484201800001493001 l'8/6/2018, la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 02476201800000250000 del 28/6/2018, la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 02476201900001602000 del 23/7/2019, l'intimazione di pagamento n. 02420209001767471000 del 7/2/2020, l'intimazione di pagamento n.
02420249004670821000 del 19/6/2024.
Alla stregua di quanto precede, il primo motivo di impugnazione risulta infondato;
e analogamente è a dirsi con riguardo alla pretesa violazione del disposto di cui all'art. 50, co. I, D.p.r. n. 602 del 1973.
Infondato in fatto è altresì il motivo concernente la pretesa inesistenza delle notificazioni, effettuate a mezzo pec, in quanto provenienti dall'indirizzo Email_3, che si assume non presente nei pubblici elenchi, l'Agenzia resistente avendo dimostrato il contrario. In ogni caso, deve osservarsi che l'avvenuta proposizione dell'opposizione ha conseguito l'effetto di sanare qualsivoglia eventuale vizio attinente alla notificazione delle cartelle di pagamento.
Da ultimo, deve osservarsi che la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca è un invito al pagamento che precede la comunicazione di iscrizione di ipoteca, in cui vanno indicati i beni su cui ricade la misura cautelare. È dunque un invito che svolge la funzione di instaurare il contraddittorio endoprocedimentale, il che spiega perchè, secondo la Corte suprema (vd. ord. n. 25456/2025), essa è valida anche se non indica i beni immobili da colpire.
Il ricorso, nel suo complesso infondato, dev'essre dunque rigettato.
Nel suo rigetto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La CGT 1 di Brindisi, Sezione 2: -Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario rispetto agli atti sottesi a quello impugnato non aventi ad oggetto tributi. -Rigetta nel resto il ricorso. -Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Agenzia Entrate Riscossione delle spese del giudizio, liquidate in Euro 5.000,00 oltre accessori dovuti per legge. Così deciso in Brindisi il 12.02.2026 IL PRESIDENTE (Avv. Celeste Vigorita)
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente
AN CO, Relatore
LISI PIETRO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 91/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM PREV ISCRIZ n. 02476202500000009000 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 98/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 propone ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nr. 02476202500000009000, emessa dall'Agenzia Riscossione di Brindisi, con la quale si chiede il pagamento della somma complessiva di euro 78.287,61, per il mancato pagamento delle seguenti cartelle esattoriali: cartella nr. 02420170003037790000, notificata il 4.4.2017; cartella nr. 02420170008441090000, notificata il 23.1.2018; cartella nr. 02420180000574889000, notificata il 13.2.2018; cartella nr.
02420180002250210000, notificata il 9.3.2018; cartella nr. 02420180003133912000, notificata il 12.4.2018; cartella nr. 02420180007993259000, notificata il 24.7.2018; cartella nr. 02420180010641537000, notificata il 13.11.2018; cartella nr. 02420190007396224000, notificata il 10.5.2019; cartella nr.
02420190016011862000, notificata l'8.8.2019; cartella nr. 02420190019195904000, notificata il 25.11.2019; cartella nr. 02420200004998120000, notificata il 24.11.2021; cartella nr. 02420210004200929000, notificata il 14.12.2022; cartella nr. 02420220007618860000, notificata il 29.7.2022; cartella nr.
02420230000492518000, notificata il 28.2.2023; cartella nr. 02420230001029890000, notificata il 16.3.2023; cartella nr. 02420230002850266000, notificata il 27.4.2023.
A fondamento del ricorso deduce: 1) la mancata notificazione degli atti prodromici alla comunicazione, ad onta di quanto asserito dall'Agenzia; 2) l'inesistenza delle notificazioni, effettuate a mezzo pec, in quanto provenienti dall'indirizzo Email_3 , non presente nei pubblici elenchi;
3) la violazione dell'art. 50, co. I, del D.p.r. n. 602 del 1973, a mente del quale “se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”; 4) la mancata indicazione del bene immobile sul quale la garanzia dovrebbe gravare.
Si è costituita l'Agenzia contestando le avverse doglianze e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto al motivo di impugnazione del preavviso concernente la dedotta omessa notificazione degli atti presupposti, occorre rilevare che le cartella n. 02420180003133912000, notificata il 12/04/2018; n.
02420180007993259000, notificata il 24/07/2018; n. 02420180007993360000, notificata il 24/07/2018; n.
02420190016011862000, notificata il 08/08/2019; n. 02420200014285580000, notificata il 17/12/2022; e gli
Avvisi di addebito n. 32420170000192183000, notificato il 20/07/2017; 32420170001390267000, notificato il 17/10/2017; 32420170001390368000, notificato il 17/10/2017; 32420180000574880000, notificato il
05/07/2018; 32420180000574880000, notificato il 05/07/2018; 32420180001358310000, notificato il
30/10/2018; 32420180001512766000, notificato il 03/12/2018; 32420180002629170000, notificato il
12/01/2019; 32420190000978306000, notificato il 22/07/2019; 32420190002322152000, notificato il
21/12/2019; 32420190002322152000, notificato il 21/12/2019; 32420190002508354000, notificato il
15/12/2019; 32420210001099568000, notificato il 27/11/2021; 32420210001183369000, notificato il
25/02/2022; 32420210001221781000, notificato il 25/02/2022; 32420220000644154000, notificato il
20/07/2022; 32420220001273524000, notificato il 04/11/2022; 32420220001406653000, notificato il
05/10/2022; 32420220001406754000, notificato il 05/10/2022; 32420230000054189000, notificato il
18/03/2023; 32420230000249901000, notificato il 23/06/2023; 32420240000376137000, notificato il
10/07/2024; 32420240000581949000, notificato il 22/08/2024, riguardano crediti la cui cognizione non è propria della giurisdizione tributaria, pertinendo invece a quella ordinaria.
Quanto ai restanti atti presupposti, deve dirsi emergere per tabulas che, salvo quanto dianzi indicato, le cartelle sottese all'atto impugnato sono state tutte tutte regolarmente notificate. Segnatamente: cartella di pagamento n. 02420170003037790000, veniva notificata il 04/04/2017 mediante pec;
la cartella di pagamento n. 02420170008441090000, veniva notificata il 23/01/2018 mediante pec;
la cartella di pagamento n. 024201800005748890000, veniva notificata il 13/2/2018 mediante pec;
la cartella di pagamento n. 024201800022502100000, veniva notificata il 09/3/2018 mediante pec;
la cartella di pagamento n. 02420180003133912000, veniva notificata il 12/4/2018 mediante pec;
la cartella di pagamento n. 02420180007993259000, veniva notificata il 24/7/2018 mediante pec;
la cartella di pagamento n.
024201800010641537000, veniva notificata il 13/11/2018 mediante pec;
la cartella di pagamento n.
02420190007396224000, veniva notificata il 10/5/2019 mediante pec;
la cartella di pagamento n.
02420190016011862000, veniva notificata il 8/8/2019 mediante pec;
la cartella di pagamento n.
02420190019195904000, veniva notificata il 25/11/2019 mediante pec;
la cartella di pagamento n.
02420200004998120000, veniva notificata il 24/11/2021 mediante pec;
la cartella di pagamento n.
02420210004200929000, veniva notificata il 14/12/2022 mediante pec;
la cartella di pagamento n.
02420220007618860000, veniva notificata il 29/7/2022 mediante pec;
la cartella di pagamento n.
02420230000492518000, veniva notificata il 28/2/2023 mediante pec;
la cartella di pagamento n.
024202300001029890000, veniva notificata il 16/3/2023 mediante pec;
la cartella di pagamento n.
02420230002850266000, veniva notificata il 27/4/2023 mediante pec.
Alla notifica delle cartelle seguivano il pignoramento presso terzi n. 02484201800001493001 l'8/6/2018, la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 02476201800000250000 del 28/6/2018, la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 02476201900001602000 del 23/7/2019, l'intimazione di pagamento n. 02420209001767471000 del 7/2/2020, l'intimazione di pagamento n.
02420249004670821000 del 19/6/2024.
Alla stregua di quanto precede, il primo motivo di impugnazione risulta infondato;
e analogamente è a dirsi con riguardo alla pretesa violazione del disposto di cui all'art. 50, co. I, D.p.r. n. 602 del 1973.
Infondato in fatto è altresì il motivo concernente la pretesa inesistenza delle notificazioni, effettuate a mezzo pec, in quanto provenienti dall'indirizzo Email_3, che si assume non presente nei pubblici elenchi, l'Agenzia resistente avendo dimostrato il contrario. In ogni caso, deve osservarsi che l'avvenuta proposizione dell'opposizione ha conseguito l'effetto di sanare qualsivoglia eventuale vizio attinente alla notificazione delle cartelle di pagamento.
Da ultimo, deve osservarsi che la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca è un invito al pagamento che precede la comunicazione di iscrizione di ipoteca, in cui vanno indicati i beni su cui ricade la misura cautelare. È dunque un invito che svolge la funzione di instaurare il contraddittorio endoprocedimentale, il che spiega perchè, secondo la Corte suprema (vd. ord. n. 25456/2025), essa è valida anche se non indica i beni immobili da colpire.
Il ricorso, nel suo complesso infondato, dev'essre dunque rigettato.
Nel suo rigetto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La CGT 1 di Brindisi, Sezione 2: -Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario rispetto agli atti sottesi a quello impugnato non aventi ad oggetto tributi. -Rigetta nel resto il ricorso. -Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Agenzia Entrate Riscossione delle spese del giudizio, liquidate in Euro 5.000,00 oltre accessori dovuti per legge. Così deciso in Brindisi il 12.02.2026 IL PRESIDENTE (Avv. Celeste Vigorita)