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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/06/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3133/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
06.5.2025, assunto in decisione in data 16.6.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], entrambi con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
Maria Susi Mariani ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Como, Via Odescalchi n. 30;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
- pronunciare la separazione personale.
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che conseguentemente, Per_1 consapevoli dell'importanza di entrambe le figure genitoriali nella crescita della figlia e quindi nel massimo rispetto del ruolo genitoriale svolto da ciascuno, si impegnano ad individuare concordemente le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo altresì conto delle sue capacità, inclinazione naturale e aspirazioni;
3) il collocamento della figlia sarà paritario tra i genitori con suddivisione della settimana tra gli stessi Per_1 al 50% con i week end alternati, secondo modalità operative già in atto e che rispettano la minore età della figlia, i suoi impegni ludico – sportivi, nonché gli impegni lavorativi dei genitori medesimi e strutturate secondo il piano genitoriale allegato;
4) per le festività natalizie: viene concordata l'alternanza tra i genitori delle giornate del 24 e 25 dicembre e del 31 e 1° gennaio;
così come anche per le festività di Pasqua viene rispettata l'alternanza dei genitori per i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
5) per le vacanze estive: trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive Per_1 comprese nel periodo di vacanza dall'attività scolastica, ossia tra il 15 giugno e il 30 agosto, da concordare tra gli stessi entro il 31 marzo di ogni anno, avendo cura di alternare annualmente la settimana comprensiva del giorno 15 agosto, compatibilmente con gli impegni lavorativi delle parti;
6) per ponti e festività infra annuali: i genitori si impegnano a concordare una suddivisione di tali periodi festivi entro il 30 aprile di ogni anno secondo i rispettivi impegni lavorativi. Qualora uno dei due genitori intenda trascorrere con la minore periodi di vacanza infra annuali quali, a titolo esemplificativo, “settimana bianca” ovvero un week end “fuori porta” potrà farlo nel rispetto della frequenza scolastica e comunque previo accordo con l'altro genitore.
In ogni caso, ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo ove la figlia trascorrerà con il genitore la villeggiatura.
I coniugi si impegnano sin da ora a collaborare nell'interesse della figlia, comunicando con debito preavviso all'altro genitore eventuali ragioni lavorative e/o personali sopravvenute che non consentiranno il rispetto di quanto stabilito in tema di collocamento della minore, concordando eventuali contingenti modifiche.
I sigg.ri e si impegnano a collaborare affinchè la figlia continui a Parte_2 Parte_1 Per_1 mantenere i rapporti con i nonni paterni e materni;
7) considerato che trascorrerà pari tempo con entrambi i genitori, questi ultimi provvederanno al Per_1 loro mantenimento diretto quando la stessa sarà collocata presso di loro;
le spese straordinarie relative alla figlia minore verranno sostenute nella misura del 50% ciascuno e disciplinate, anche in relazione alla pagina 2 di 4 classificazione delle spese, alla modalità di richiesta e prestazione del concorso e al successivo rimborso secondo il protocollo di Intesa adottato dal Tribunale di Monza, che le parti dichiarano di aver letto e ben compreso.
A integrazione e parziale modifica di quanto sopra, le Parti stabiliscono quanto segue:
- quanto all'abbigliamento della figlia, le Parti si accordano per una suddivisione dei relativi costi nella percentuale sopra indicata del 50% a carico di ciascuno, stabilendo sin da ora la necessità del preventivo accordo per spese eccedenti € 50,00;
- tra le spese scolastiche straordinarie da suddividere secondo la percentuale sopra indicata, sono ricompresi il costo del materiale scolastico e di cancelleria per la scuola successivo al corredo di inizio anno;
- l'assegno unico riconosciuto per la figlia minore verrà percepito integralmente dalla signora;
Parte_2
8) i coniugi autorizzano sin d'ora il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore
Per_1
pagina 3 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 10.9.2006 a Lentate Sul Parte_1 Parte_2
Seveso;
- Dall'unione è nata in data [...]. Per_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
16.6.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 31.12.2009) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato Per_1 contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
, con ricorso depositato in data 6.5.2025, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Lentate Sul Seveso in data 10.9.2006 (Atto n. 40, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Lentate Sul Seveso), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lentate Sul Seveso, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19.6.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
06.5.2025, assunto in decisione in data 16.6.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], entrambi con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
Maria Susi Mariani ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Como, Via Odescalchi n. 30;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
- pronunciare la separazione personale.
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che conseguentemente, Per_1 consapevoli dell'importanza di entrambe le figure genitoriali nella crescita della figlia e quindi nel massimo rispetto del ruolo genitoriale svolto da ciascuno, si impegnano ad individuare concordemente le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo altresì conto delle sue capacità, inclinazione naturale e aspirazioni;
3) il collocamento della figlia sarà paritario tra i genitori con suddivisione della settimana tra gli stessi Per_1 al 50% con i week end alternati, secondo modalità operative già in atto e che rispettano la minore età della figlia, i suoi impegni ludico – sportivi, nonché gli impegni lavorativi dei genitori medesimi e strutturate secondo il piano genitoriale allegato;
4) per le festività natalizie: viene concordata l'alternanza tra i genitori delle giornate del 24 e 25 dicembre e del 31 e 1° gennaio;
così come anche per le festività di Pasqua viene rispettata l'alternanza dei genitori per i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
5) per le vacanze estive: trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive Per_1 comprese nel periodo di vacanza dall'attività scolastica, ossia tra il 15 giugno e il 30 agosto, da concordare tra gli stessi entro il 31 marzo di ogni anno, avendo cura di alternare annualmente la settimana comprensiva del giorno 15 agosto, compatibilmente con gli impegni lavorativi delle parti;
6) per ponti e festività infra annuali: i genitori si impegnano a concordare una suddivisione di tali periodi festivi entro il 30 aprile di ogni anno secondo i rispettivi impegni lavorativi. Qualora uno dei due genitori intenda trascorrere con la minore periodi di vacanza infra annuali quali, a titolo esemplificativo, “settimana bianca” ovvero un week end “fuori porta” potrà farlo nel rispetto della frequenza scolastica e comunque previo accordo con l'altro genitore.
In ogni caso, ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo ove la figlia trascorrerà con il genitore la villeggiatura.
I coniugi si impegnano sin da ora a collaborare nell'interesse della figlia, comunicando con debito preavviso all'altro genitore eventuali ragioni lavorative e/o personali sopravvenute che non consentiranno il rispetto di quanto stabilito in tema di collocamento della minore, concordando eventuali contingenti modifiche.
I sigg.ri e si impegnano a collaborare affinchè la figlia continui a Parte_2 Parte_1 Per_1 mantenere i rapporti con i nonni paterni e materni;
7) considerato che trascorrerà pari tempo con entrambi i genitori, questi ultimi provvederanno al Per_1 loro mantenimento diretto quando la stessa sarà collocata presso di loro;
le spese straordinarie relative alla figlia minore verranno sostenute nella misura del 50% ciascuno e disciplinate, anche in relazione alla pagina 2 di 4 classificazione delle spese, alla modalità di richiesta e prestazione del concorso e al successivo rimborso secondo il protocollo di Intesa adottato dal Tribunale di Monza, che le parti dichiarano di aver letto e ben compreso.
A integrazione e parziale modifica di quanto sopra, le Parti stabiliscono quanto segue:
- quanto all'abbigliamento della figlia, le Parti si accordano per una suddivisione dei relativi costi nella percentuale sopra indicata del 50% a carico di ciascuno, stabilendo sin da ora la necessità del preventivo accordo per spese eccedenti € 50,00;
- tra le spese scolastiche straordinarie da suddividere secondo la percentuale sopra indicata, sono ricompresi il costo del materiale scolastico e di cancelleria per la scuola successivo al corredo di inizio anno;
- l'assegno unico riconosciuto per la figlia minore verrà percepito integralmente dalla signora;
Parte_2
8) i coniugi autorizzano sin d'ora il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore
Per_1
pagina 3 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 10.9.2006 a Lentate Sul Parte_1 Parte_2
Seveso;
- Dall'unione è nata in data [...]. Per_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
16.6.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 31.12.2009) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato Per_1 contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
, con ricorso depositato in data 6.5.2025, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Lentate Sul Seveso in data 10.9.2006 (Atto n. 40, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Lentate Sul Seveso), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lentate Sul Seveso, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19.6.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
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