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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/12/2025, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter Cpc (udienza di riferimento 28 novembre 2025) ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 2426/2024 R.G. Lavoro
TRA
rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. STEFANO PETILLO e con questi elett.te domiciliato in,
Baiano (AV) alla Via Angelo Scafuri, 15
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t. P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe rivendica il pagamento delle spettanze retributive, contributive, dei ratei per tredicesima mensilità, TFR, per ferie maturate e permessi non goduti, in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la resistente dal
07.01.2021 al 08.02.2021, e la condanna della stessa al pagamento della somma di Euro#2.945,99#.
La resistente va dichiarata contumace (notifica degli atti introduttivi in data 11.9.2024). 2) Il ricorrente sostiene di essere stato impegnato, nel periodo indicato, dal lunedì al venerdì, dalle 06.00 alle 16.00, con pausa pranzo dalle ore 12:00 alle ore 13:00.
Rivendica somme a titolo di retribuzione Euro#1.426,12#, ratei
Tredicesima Euro#111,74#, Ferie non godute Euro#101,60#,
Permessi non goduti Euro#56,84#, Ore straordinario (46) Euro
#445,74#, TFR Euro#147,95#, Contribuzione non versata Euro
#656,00#.
3) era “ … collega” del ricorrente “… presso Persona_1 la società Euro Costruzioni Sud in Rotondi dal 07 gennaio all'8 febbraio del 2021; preciso che io ho lavorato per la società dal
2019, prima del Covid;
mentre il Sig. solo per il mese Pt_1 specificato sopra del 2021. Ricordo che era il sette gennaio perché era il giorno dopo la befana, e la befana non avevamo lavorato. Il
Sig. , come me, lavorava dal lunedì al venerdì, dalle 06.00 Pt_1
e fino alle 16.30 , 17.00, oppure oltre a seconda delle esigenze lavorative;
avevamo la pausa pranzo dalle 12.00 alle 13.00 circa.
Preciso che al mattino ci veniva dato il foglio di marcia nel quale vi era l'indicazione delle zone di lavoro”.
collega di lavoro: “…Orlando ha Testimone_1 Pt_1 lavorato dal 07-08 gennaio 2021 fino agli inizi di febbraio dello stesso anno;
mentre io lavoravo per la società resistente più o meno dal marzo 2020, ma non ricordo precisamente… lavoravamo dal lunedì al venerdì dalle ore 06.00 alle 16.30, qualche volta sino alle
17.00 alle 17.30 a seconda delle esigenze lavorative;
qualche ho lavorato anche di sabato ma mai in coppia con Parte_1 preciso che, invece, durante i giorni dal lunedì al venerdì è capitato di lavorare in coppia con l' . Ricordo che era il sette Pt_1 gennaio perché era il giorno dopo quello della befana, e il giorno della befana avevamo fatto festa… Avevamo un'ora di pausa pranzo, di solito, dalle ore 12.00 alle 13.00… Ricordo che le ferie ci venivano concesse di solito ad agosto per una settimana circa, non avevamo ferie durante l'anno.”. 4) La domanda va accolta nella parte in cui la rivendicazione è per retribuzione (Euro 1.426,12) ratei Tredicesima Euro (euro 111,74),
TFR (Euro 147,95), Ore straordinario (46) (Euro 445,74)
Contribuzione non versata (Euro 656,00).
La prova per testi ha permesso di ricostruire l'effettivo svolgimento di attività lavorativa nei termini indicati in ricorso.
Le deposizioni sono chiare, precise, concordi e scevre da contraddizioni, e nessun elemento in senso contrario proviene dalla resistente, contumace.
La domanda va rigettata nella parte in cui la rivendicazione è per
Ferie e Permessi non goduti, poiché in ricorso non vi è allegazione riferibile alle modalità di individuazione delle ferie, anche di quelle non godute.
4) La quantificazione del credito, nella parte ammessa, è chiara, operata mediante calcoli che appaiono corretti e che il Giudice ritiene di poter far propri.
quindi, va condannata al pagamento a Controparte_1 favore di della somma di €# 2.787,55# Parte_1
(duemilasettecentottantasette,55#, così come dettagliato anche nella parte motiva che precede, e con maggiorazione degli interessi al tasso di legge sulla somma via via rivalutata dalla maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo.
5) va condannata al pagamento a favore di Controparte_1 va delle spese di lite che, in base ai criteri di cui Parte_1 al D.M. 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#1.314#
(milletrecentoquattordici) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, e con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott.
Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 2426/2024 vertente tra nei confronti di Parte_1 [...] , ogni contraria istanza, Controparte_1 eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto, e per le causali di cui alla parte motiva, condanna Controparte_1 società unipersonale al pagamento a favore di
[...] Pt_1 della somma di €#2.787,55#
[...]
(duemilasettecentottantasette,55#, così come anche nella parte motiva che precede, e con maggiorazione degli interessi al tasso di legge sulla somma via via rivalutata dalla maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo;
2) Rigetta nel resto la domanda;
3) Condanna unipersonale al Controparte_2 pagamento a favore di va delle spese di lite Parte_1 che liquida nella somma di €#1.314# (milletrecentoquattordici) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, e con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Avellino, 04 dicembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter Cpc (udienza di riferimento 28 novembre 2025) ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 2426/2024 R.G. Lavoro
TRA
rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. STEFANO PETILLO e con questi elett.te domiciliato in,
Baiano (AV) alla Via Angelo Scafuri, 15
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t. P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe rivendica il pagamento delle spettanze retributive, contributive, dei ratei per tredicesima mensilità, TFR, per ferie maturate e permessi non goduti, in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la resistente dal
07.01.2021 al 08.02.2021, e la condanna della stessa al pagamento della somma di Euro#2.945,99#.
La resistente va dichiarata contumace (notifica degli atti introduttivi in data 11.9.2024). 2) Il ricorrente sostiene di essere stato impegnato, nel periodo indicato, dal lunedì al venerdì, dalle 06.00 alle 16.00, con pausa pranzo dalle ore 12:00 alle ore 13:00.
Rivendica somme a titolo di retribuzione Euro#1.426,12#, ratei
Tredicesima Euro#111,74#, Ferie non godute Euro#101,60#,
Permessi non goduti Euro#56,84#, Ore straordinario (46) Euro
#445,74#, TFR Euro#147,95#, Contribuzione non versata Euro
#656,00#.
3) era “ … collega” del ricorrente “… presso Persona_1 la società Euro Costruzioni Sud in Rotondi dal 07 gennaio all'8 febbraio del 2021; preciso che io ho lavorato per la società dal
2019, prima del Covid;
mentre il Sig. solo per il mese Pt_1 specificato sopra del 2021. Ricordo che era il sette gennaio perché era il giorno dopo la befana, e la befana non avevamo lavorato. Il
Sig. , come me, lavorava dal lunedì al venerdì, dalle 06.00 Pt_1
e fino alle 16.30 , 17.00, oppure oltre a seconda delle esigenze lavorative;
avevamo la pausa pranzo dalle 12.00 alle 13.00 circa.
Preciso che al mattino ci veniva dato il foglio di marcia nel quale vi era l'indicazione delle zone di lavoro”.
collega di lavoro: “…Orlando ha Testimone_1 Pt_1 lavorato dal 07-08 gennaio 2021 fino agli inizi di febbraio dello stesso anno;
mentre io lavoravo per la società resistente più o meno dal marzo 2020, ma non ricordo precisamente… lavoravamo dal lunedì al venerdì dalle ore 06.00 alle 16.30, qualche volta sino alle
17.00 alle 17.30 a seconda delle esigenze lavorative;
qualche ho lavorato anche di sabato ma mai in coppia con Parte_1 preciso che, invece, durante i giorni dal lunedì al venerdì è capitato di lavorare in coppia con l' . Ricordo che era il sette Pt_1 gennaio perché era il giorno dopo quello della befana, e il giorno della befana avevamo fatto festa… Avevamo un'ora di pausa pranzo, di solito, dalle ore 12.00 alle 13.00… Ricordo che le ferie ci venivano concesse di solito ad agosto per una settimana circa, non avevamo ferie durante l'anno.”. 4) La domanda va accolta nella parte in cui la rivendicazione è per retribuzione (Euro 1.426,12) ratei Tredicesima Euro (euro 111,74),
TFR (Euro 147,95), Ore straordinario (46) (Euro 445,74)
Contribuzione non versata (Euro 656,00).
La prova per testi ha permesso di ricostruire l'effettivo svolgimento di attività lavorativa nei termini indicati in ricorso.
Le deposizioni sono chiare, precise, concordi e scevre da contraddizioni, e nessun elemento in senso contrario proviene dalla resistente, contumace.
La domanda va rigettata nella parte in cui la rivendicazione è per
Ferie e Permessi non goduti, poiché in ricorso non vi è allegazione riferibile alle modalità di individuazione delle ferie, anche di quelle non godute.
4) La quantificazione del credito, nella parte ammessa, è chiara, operata mediante calcoli che appaiono corretti e che il Giudice ritiene di poter far propri.
quindi, va condannata al pagamento a Controparte_1 favore di della somma di €# 2.787,55# Parte_1
(duemilasettecentottantasette,55#, così come dettagliato anche nella parte motiva che precede, e con maggiorazione degli interessi al tasso di legge sulla somma via via rivalutata dalla maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo.
5) va condannata al pagamento a favore di Controparte_1 va delle spese di lite che, in base ai criteri di cui Parte_1 al D.M. 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#1.314#
(milletrecentoquattordici) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, e con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott.
Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 2426/2024 vertente tra nei confronti di Parte_1 [...] , ogni contraria istanza, Controparte_1 eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto, e per le causali di cui alla parte motiva, condanna Controparte_1 società unipersonale al pagamento a favore di
[...] Pt_1 della somma di €#2.787,55#
[...]
(duemilasettecentottantasette,55#, così come anche nella parte motiva che precede, e con maggiorazione degli interessi al tasso di legge sulla somma via via rivalutata dalla maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo;
2) Rigetta nel resto la domanda;
3) Condanna unipersonale al Controparte_2 pagamento a favore di va delle spese di lite Parte_1 che liquida nella somma di €#1.314# (milletrecentoquattordici) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, e con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Avellino, 04 dicembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE