Art. 4.
Nei casi di diritto all'indennita' una volta tanto, diretta o indiretta, previsti dagli articoli 25 e 27 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 e dall' articolo 15 della legge 11 aprile 1955, n. 380 , il relativo importo lordo e' pari a sette volte la rendita vitalizia di cui alla lettera a) dell'articolo 2. ((1)) L'importo lordo dell'indennita' diretta una volta tanto nei casi previsti dal comma primo dell'articolo 16 della legge 11 aprile 1955, n. 380 , e' pari alla meta' di quello determinato nel modo indicato al comma precedente.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 27 gennaio 1968, n. 36 ha disposto (con l'art. 5) che "Il trattamento di quiescenza, nella forma dell'indennita' una volta tanto, diretto o indiretto, di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1353 , si ottiene prendendo a base il valore della tabella A, unita alla presente legge, relativo agli anni di servizio utile dell'iscritto, diminuito di lire 125.000.
L'indennita' una volta tanto e' pari al valore che ne residua moltiplicato per il coefficiente fisso 7."
Nei casi di diritto all'indennita' una volta tanto, diretta o indiretta, previsti dagli articoli 25 e 27 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 e dall' articolo 15 della legge 11 aprile 1955, n. 380 , il relativo importo lordo e' pari a sette volte la rendita vitalizia di cui alla lettera a) dell'articolo 2. ((1)) L'importo lordo dell'indennita' diretta una volta tanto nei casi previsti dal comma primo dell'articolo 16 della legge 11 aprile 1955, n. 380 , e' pari alla meta' di quello determinato nel modo indicato al comma precedente.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 27 gennaio 1968, n. 36 ha disposto (con l'art. 5) che "Il trattamento di quiescenza, nella forma dell'indennita' una volta tanto, diretto o indiretto, di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1353 , si ottiene prendendo a base il valore della tabella A, unita alla presente legge, relativo agli anni di servizio utile dell'iscritto, diminuito di lire 125.000.
L'indennita' una volta tanto e' pari al valore che ne residua moltiplicato per il coefficiente fisso 7."