Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 33
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso in riassunzione

    Il giudice ordinario non ha dichiarato la propria carenza di giurisdizione, ma ha rigettato l'istanza di sospensione ed assegnato un termine per la riassunzione del giudizio di merito dinanzi a sé. Non essendo stato assegnato un termine per la riassunzione dinanzi al giudice tributario, il ricorso è inammissibile e tardivo.

  • Inammissibile
    Mancata riassunzione del giudizio di merito

    La mancata riassunzione del processo di opposizione all'esecuzione da parte delle parti che ne hanno l'onere di proseguirlo costituisce ipotesi di estinzione del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 33
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa
    Numero : 33
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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