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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO FA GLAUCO, Presidente
GL DR, RE
CASTROVINCI DARIO, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 568/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 29884202400001316001 TRIBUTI a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1671/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 3.4.2025 Ricorrente_1 riassumeva il giudizio per l'annullamento dell'atto di pignoramento dei crediti presso terzi ex artt.72 bis e 72 co.2 del d.p.r. 602/73, n. 29884202400001316001, notificato il 14.05.2024, dell'importo di € 252.168,63 instaurato originariamente presso il giudice ordinario con opposizione agli atti esecutivi .
Stante le motivazioni riportate del ricorso presentato dinanzi al Giudice ordinario ai nn. 2 e 4 e cioè la mancata notifica degli atti prodromici, il difetto di motivazione e la prescrizione, chiedeva la ricorrente l'annullamento dell'atto opposto .
Si costituiva ritualmente l'Agenzia delle Entrate Riscossione contestando i motivi del ricorso in riassunzione dando prova della regolare notifica delle cartelle sottese e delle successive intimazioni nel 2023 come atti interruttivi della prescrizione.
Con memoria illustrativa del 16.10.2025 parte ricorrente contestava la produzione documentale di AdER.
All'udienza del 4.11.2025 la vertenza viene discussa e definita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in riassunzione è inammissibile e come tale va rigettato .
Rileva questa Corte che parte ricorrente ha riassunto dinanzi al Giudice tributario il procedimento instaurato in data 29.5.2024 dinanzi al Giudice ordinario -esecuzioni mobiliari con cui era stata presentata opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento presso terzi notificato il 14.5.2024 con istanza di sospensione ed avente ad oggetto delle pretese erariali .
A fronte della richiesta di sospensione delle esecutività ex art. 624 cpc, con ordinanza del 4.11.2024 il Giudice ordinario rigettava la stessa “ fissando il termine di gg 120 per l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione secondo le modalità previste in ragione della natura e del rito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini di cui all'art. 163 bis cpc” . Dalla lettura del predetto provvedimento emerge come il Giudice ordinario non abbia dichiarato la propria carenza di giurisdizione, rigettando invece la istanza di sospensione ed assegnando alla contribuente il termine di gg 120 per la riassunzione del giudizio di merito (dinanzi lo stesso giudice) rispettati i termini di cui all'art. 163 bis cpc.
Nessuna assegnazione di un termine, quindi, è stato assegnato alla Ricorrente_1 per la riassunzione dinanzi al Giudice Tributario (giurisdizionalmente competente), con la conseguenza che il ricorso proposto in data
4.3.2025 avverso il pignoramento presso terzi notificato in data 14.5.2024 appare inammissibile e tardivo.
In materia di esecuzione forzata tributaria l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella (o di altro atto prodromico) è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario risolvendosi in una impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere ala riscossione di un ben individuato credito tributario
(Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 13913 del 05/06/2017; conf. Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 11481 del
11/05/2018 e Sez. U, Ordinanza n. 17126 del 28/06/2018).
Le opposizioni agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ., ove siano diverse da quelle concernenti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, si propongono invece al giudice ordinario (art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.); qualora però il contribuente abbia proposto dinanzi al giudice ordinario questioni di natura diversa diverse spetterà allo stesso scindere le domande dichiarando la propria carenza di giurisdizione in favore del Giudice tributario.
Peraltro nella fattispecie in esame non risulta provato che sia stato riassunto in qualche modo il giudizio di merito dinanzi al Giudice ordinario, con la conseguenza che la mancata riassunzione del processo di opposizione all'esecuzione ad opera delle parti che ne hanno l'onere di proseguirlo, costituisce ipotesi di estinzione del giudizio.
Per completezza si osserva che, con memoria illustrativa del 16.10.2025 ( e non con motivi aggiunti e quindi oltre che tardiva,non notificata a controparte) parte ricorrente ha contestato la produzione documentale di
AdER del 30.4.2025.
Attese pertanto le superiori considerazioni, va dichiarata la inammissibilità del ricorso in riassunzione e condannata la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione III dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 7.923,00, oltre accessori.
Così deciso a Siracusa, il 04.11.2025.
Il RE Il Presidente
Dr.ssa Adriana Puglisi Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO FA GLAUCO, Presidente
GL DR, RE
CASTROVINCI DARIO, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 568/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 29884202400001316001 TRIBUTI a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1671/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 3.4.2025 Ricorrente_1 riassumeva il giudizio per l'annullamento dell'atto di pignoramento dei crediti presso terzi ex artt.72 bis e 72 co.2 del d.p.r. 602/73, n. 29884202400001316001, notificato il 14.05.2024, dell'importo di € 252.168,63 instaurato originariamente presso il giudice ordinario con opposizione agli atti esecutivi .
Stante le motivazioni riportate del ricorso presentato dinanzi al Giudice ordinario ai nn. 2 e 4 e cioè la mancata notifica degli atti prodromici, il difetto di motivazione e la prescrizione, chiedeva la ricorrente l'annullamento dell'atto opposto .
Si costituiva ritualmente l'Agenzia delle Entrate Riscossione contestando i motivi del ricorso in riassunzione dando prova della regolare notifica delle cartelle sottese e delle successive intimazioni nel 2023 come atti interruttivi della prescrizione.
Con memoria illustrativa del 16.10.2025 parte ricorrente contestava la produzione documentale di AdER.
All'udienza del 4.11.2025 la vertenza viene discussa e definita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in riassunzione è inammissibile e come tale va rigettato .
Rileva questa Corte che parte ricorrente ha riassunto dinanzi al Giudice tributario il procedimento instaurato in data 29.5.2024 dinanzi al Giudice ordinario -esecuzioni mobiliari con cui era stata presentata opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento presso terzi notificato il 14.5.2024 con istanza di sospensione ed avente ad oggetto delle pretese erariali .
A fronte della richiesta di sospensione delle esecutività ex art. 624 cpc, con ordinanza del 4.11.2024 il Giudice ordinario rigettava la stessa “ fissando il termine di gg 120 per l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione secondo le modalità previste in ragione della natura e del rito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini di cui all'art. 163 bis cpc” . Dalla lettura del predetto provvedimento emerge come il Giudice ordinario non abbia dichiarato la propria carenza di giurisdizione, rigettando invece la istanza di sospensione ed assegnando alla contribuente il termine di gg 120 per la riassunzione del giudizio di merito (dinanzi lo stesso giudice) rispettati i termini di cui all'art. 163 bis cpc.
Nessuna assegnazione di un termine, quindi, è stato assegnato alla Ricorrente_1 per la riassunzione dinanzi al Giudice Tributario (giurisdizionalmente competente), con la conseguenza che il ricorso proposto in data
4.3.2025 avverso il pignoramento presso terzi notificato in data 14.5.2024 appare inammissibile e tardivo.
In materia di esecuzione forzata tributaria l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella (o di altro atto prodromico) è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario risolvendosi in una impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere ala riscossione di un ben individuato credito tributario
(Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 13913 del 05/06/2017; conf. Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 11481 del
11/05/2018 e Sez. U, Ordinanza n. 17126 del 28/06/2018).
Le opposizioni agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ., ove siano diverse da quelle concernenti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, si propongono invece al giudice ordinario (art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.); qualora però il contribuente abbia proposto dinanzi al giudice ordinario questioni di natura diversa diverse spetterà allo stesso scindere le domande dichiarando la propria carenza di giurisdizione in favore del Giudice tributario.
Peraltro nella fattispecie in esame non risulta provato che sia stato riassunto in qualche modo il giudizio di merito dinanzi al Giudice ordinario, con la conseguenza che la mancata riassunzione del processo di opposizione all'esecuzione ad opera delle parti che ne hanno l'onere di proseguirlo, costituisce ipotesi di estinzione del giudizio.
Per completezza si osserva che, con memoria illustrativa del 16.10.2025 ( e non con motivi aggiunti e quindi oltre che tardiva,non notificata a controparte) parte ricorrente ha contestato la produzione documentale di
AdER del 30.4.2025.
Attese pertanto le superiori considerazioni, va dichiarata la inammissibilità del ricorso in riassunzione e condannata la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione III dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 7.923,00, oltre accessori.
Così deciso a Siracusa, il 04.11.2025.
Il RE Il Presidente
Dr.ssa Adriana Puglisi Dr. Dauno Trebastoni