Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 06/05/2026, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00107/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00313/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 313 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NE HL, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Mazzei e Laura Polonioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Bolzano, via della Mendola, n. 24;
contro
Comune di Merano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Morello e Jochen Pichler, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura comunale in Merano, via Portici, n. 192;
Provincia Autonoma di Bolzano, non costituita in giudizio;
nei confronti
Heim-Ag S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lukas Harder e Manfred Schullian, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Bolzano, viale Stazione, n. 5;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) della delibera del Consiglio comunale di Merano n. 60/2024, dd. 22.10.2024, ad oggetto: “ Piano comunale per il territorio e il paesaggio: approvazione di modifiche al piano di zonizzazione e alle norme di attuazione. Introduzione di una zona mista M2 in via Parrocchia. Secondo provvedimento ”, pubblicata sulla Rete civica provinciale in data 25.10.2024, parte grafica e normativa;
2) della presupposta delibera della Giunta comunale di Merano n. 374, dd. 28.11.2023, recante l’adozione della variante di cui al provvedimento sub 1);
3) del presupposto parere della Commissione comunale territorio e paesaggio in seduta 21.9.2023;
4) della delibera del Consiglio comunale n. 59, dd. 22.10.2024, ad oggetto “ Applicazione dell’art. 36/2 della l.p. 9/2018. Modifica della delibera n. 59 del 27-9-2023” ;
5) del presupposto parere a maggioranza della Commissione territorio e paesaggio in seduta dd. 25.7.2024;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da HL NE il 5.5.2025:
6) della delibera della Giunta comunale di Merano n. 51, dd. 11.3.2024, pubblicata sulla Rete civica provinciale in data 13.3.2025, ad oggetto “ approvazione del piano di attuazione Alla Torre – secondo provvedimento”, parte grafica e normativa;
7) nonché del presupposto parere positivo con prescrizioni della Sovrintendenza provinciale ai Beni Culturali dd. 14.5.2024;
8) della delibera della Giunta comunale n. 398, dd. 17.12.2024, di avvio della procedura di approvazione del piano di attuazione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Merano e di Heim-Ag S.r.l.;
Vista la nota del 5.3.2026, notificata in pari data, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Vista l’adesione della controinteressata del 10.3.2026;
Vista l’adesione dell’amministrazione resistente del 12.3.2026;
Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il consigliere IO Cavallar e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
Con il ricorso introduttivo iscritto sub R.G. n. 313/2024 il ricorrente ha impugnato le delibere della Giunta comunale n. 374/2023 e n. 51/2024, nonché le delibere del Consiglio comunale n. 59/2024 e n. 60/2024, aventi ad oggetto una modifica al piano di zonizzazione del Comune di Merano in via Parrocchia e alle relative norme di attuazione. Con motivi aggiunti veniva censurato il relativo piano di attuazione.
In corso di causa, a seguito di una modifica al piano di attuazione impugnato, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a spese processuali compensate e l’amministrazione resistente e la controinteressata vi hanno aderito.
Tanto premesso,
il Collegio prende atto della volontà delle parti di estinguere il processo per rinuncia a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il processo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ST IK, Presidente
Michele Menestrina, Consigliere
IO Cavallar, Consigliere, Estensore
Andrea Sacchetti, Consigliere
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| IO Cavallar | ST IK |
IL SEGRETARIO