Ordinanza cautelare 17 gennaio 2022
Sentenza 25 settembre 2024
Accoglimento
Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 14/04/2026, n. 2961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2961 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02961/2026REG.PROV.COLL.
N. 02839/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2839 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe D'Amico e Angelo Mastrandrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater ) n. 16613/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2026 il Cons. GI PA. Nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il signor -OMISSIS- propone appello avverso la sentenza del Tar per il Lazio n. 16613/2024 che ha respinto l’originario ricorso proposto dallo stesso signor -OMISSIS-e volto ad ottenere l’annullamento:
a) del verbale notificato in data 14 ottobre 2021, con il quale il Ministero dell’Interno – Commissione Medica per l’accertamento dei requisiti psico-fisici, nominata con Decreto del Capo della Polizia dell’11 giugno 2021 per l’accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati al concorso pubblico, per esame, per 1650 posti di allievi agenti, indetto con decreto del Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza, del 29 gennaio 2020 – ha giudicato il ricorrente non idoneo per carenza dei requisiti fisici previsti dal d.m. 30 giugno 2003 nr. 198 “tatuaggi in zone non coperte dall’uniforme”;
b) della Scheda Medica di cui all’allegato B delle “Procedure per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato”, redatta in data 14 ottobre 2021;
c) del provvedimento di esclusione emanato in conseguenza del verbale sub a), non conosciuto né comunicato al ricorrente;
d) della graduatoria di merito dei candidati al concorso pubblico, approvata con Decreto del Direttore Centrale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno del 16 novembre 2021, contenente l’elenco dei candidati vincitori del concorso a 1650 posti da allievo agenti della Polizia di Stato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n. 1/34 del 19 novembre 2021, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale "Concorsi ed esami" del 19 novembre 2021;
e) ove e per quanto occorra, e nella misura di lesività, del Decreto del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, n. 333-B/12D.4.20 del 29 gennaio 2020, e dei relativi allegati, pubblicato in data 31 gennaio 2020 sulla G.U.R.I. della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami, n. 9, con cui è stato indetto il concorso pubblico, per esame, a 1650 posti per allievo agente della Polizia di Stato;
f) ove e per quanto occorra, e nella misura di lesività, delle "Disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici del concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato” approvate con decreto del Ministero dell’Interno DAGEP 333B Ufficio Attività Concorsuali prot. 0016843 del 26 maggio 2021;
g) ove e per quanto occorra, nella misura di lesività, dei decreti/ provvedimenti di nomine delle Commissioni, ed in particolare di nomina della Commissione medica per l'accertamento dei requisiti fisici e psichici;
h) di qualsivoglia altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguenziale, con riserva di motivi aggiunti.
1.1 Con il ricorso di primo grado si chiedeva anche:
- l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente ad essere riammesso al concorso pubblico per esame, per 1650 posti di allievi agenti, indetto con decreto del Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza, del 29 gennaio 2020, e quindi nella graduatoria e/o nell'elenco utile al fine dell’ammissione al prosieguo del predetto procedimento e/o al corso di formazione e/o all'avvio di quest'ultimo;
- per la condanna anche in forma specifica ex art. 30, c.p.a., dell'Amministrazione resistente all'attribuzione al ricorrente di un legittimo giudizio positivo di idoneità ed all'adozione del conseguente provvedimento di ammissione dello stesso alle ulteriori fasi del predetto procedimento, ai fini dell'utile collocazione nella graduatoria e/o elenco per l'avvio al corso per l'assunzione dei suddetti 1650 allievi agenti della Polizia di Stato.
2. La sentenza impugnata così ha sintetizzato le premesse in fatto:
- il signor -OMISSIS- ha partecipato al concorso per il reclutamento di n. 1650 allievi agenti della Polizia di Stato, bandito con Decreto del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, n.333- B/12D.4.20 del 29 gennaio 2020, e sottopostosi in data 14 ottobre 2021 agli accertamenti psico-fisici è stato giudicato non idoneo “ai sensi dell’art. 3 comma 2 riferimento tab. 1 punto 2 lett. B d.m. 30/06/2003 n. 198” dalla Commissione medica preposta con verbale notificato nella medesima data, per la presenza di un solo tatuaggio “in zona non coperta dall’uniforme (braccio dx), in via di rimozione, ma ancora visibile”.
- il signor -OMISSIS-ha rilevato la erroneità della valutazione della predetta Commissione medica in quanto lo stesso avrebbe dimostrato, con idonea certificazione, di essersi sottoposto a sedute mediche per la rimozione del tatuaggio, come da documentazione fotografica allegata dalla quale risulterebbe non visibile il tatuaggio, pur indossando una maglietta a mezze maniche della stessa misura e tipologia di quelle estive fornite in dotazione agli agenti della Polizia di Stato;
- il provvedimento di inidoneità sarebbe illegittimo perché impedirebbe al candidato la possibilità del prosieguo delle prove e la partecipazione successiva al corso di formazione; peraltro per effetto del provvedimento di non idoneità sarebbe stato escluso dalla graduatoria di merito pubblicata in data 19 novembre 2021, con derivante illegittimità anche di tale provvedimento.
2.1 Parte ricorrente ha successivamente depositato in primo grado il giudizio di idoneità fisica conseguito nella partecipazione al concorso per l’assunzione di 1000 vice ispettori della Polizia di Stato, indetto con bando del 16 marzo 2022, successivo a quello in esame.
3. A sostegno dell’impugnativa venivano formulati i seguenti motivi di ricorso:
I. Violazione di legge (tabella 1, n. 2 lett. b) d.m. Interno n. 198 del 30 giugno 2003, in relazione all’art. 55- bis del d.lgs. n. 334 del 2000 e 6 e 27-bis del d.p.r. 24 aprile 1982, n. 335) - Eccesso di potere (carente istruttoria – ingiustizia manifesta – difetto di motivazione) - Violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost.: principio di imparzialità equità – trasparenza – buon andamento.
Si sosteneva che:
- la Commissione medica ha riscontrato sul corpo del ricorrente un unico tatuaggio, asseritamente collocato in zona non coperta dall’uniforme e ritenuto visibile, sebbene in evidente fase di rimozione, come riscontrabile dalle foto allegate, laddove il margine inferiore del tatuaggio in questione -posto sull’arto superiore destro – è distante 26 cm dalla testa dell’omero, invece la manica della divisa estiva - di cm 28,5 nella misura corretta - sarebbe stata sufficiente a coprire tale tatuaggio, sia in fase statica che dinamica;
- per tali circostanze è carente di istruttoria l’operato della Commissione.
II. Violazione di legge (tabella 1, n. 2 lett. b) d.m. Interno n. 198 del 30 giugno 2003, in relazione all’art. 55- bis del d.lgs. n. 334 del 2000 e 6 e 27-bis del d.p.r. 24 aprile1982, n. 335) - Eccesso di potere (carente istruttoria – ingiustizia manifesta – difetto di motivazione).
Si sosteneva che:
- come risultava dall’allegato certificato e come pure rilevato dalla Commissione, il tatuaggio era in corso di rimozione e pertanto assimilabile ad una cicatrice, senza alcun rilievo da parte dell’Amministrazione sulla qualità o caratteristiche del tatuaggio, rilevanti ai sensi della lett. a) del comma 2 della Tabella 1, allegata al d.m. 198/2013 che prevede espressamente quale causa di non idoneità per l’ammissione ai concorsi pubblici della specie : “… a) le alterazioni congenite ed acquisite croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede o natura, determinino alterazioni funzionali o fisiognomiche …”;
- la Commissione avrebbe dovuto riscontrare la presenza di una cicatrice sulla pelle e quindi indicare nel verbale i postumi a seguito di rimozione chirurgica del tatuaggio, con derivante carenza e inidoneità della motivazione.
III. Violazione di legge (tabella 1, n. 2 lett. b) d.m. Interno n. 198 del 30 giugno 2003, in relazione all’art. 55-bis del d.lgs. n. 334 del 2000 e 6 e 27 bis del d.p.r. 24 aprile 1982, n. 335) - Eccesso di potere (carente istruttoria – ingiustizia manifesta – difetto di motivazione) - Violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost.: principio di imparzialità equità – trasparenza – buon andamento.
Si sosteneva che:
- il verbale di esclusione indica unicamente la localizzazione dei tatuaggi, ma non chiarisce in quale modo tale localizzazione risulti “non coperta dall’uniforme”;
- il giudizio della Commissione preposta all’accertamento dei requisiti di idoneità deve ritenersi viziato per difetto dei presupposti, essendo stato equiparato il residuo di un tatuaggio a seguito della rimozione dello stesso, ad un “tatuaggio” con le caratteristiche indicate dalla norma.
IV. Violazione di legge (tabella 1, n. 2 lett. b) d.m. Interno n. 198 del 30 giugno 2003, in relazione all’art. 55- bis del d.lgs. n. 334 del 2000 e 6 e 27 bis del d.p.r. 24 aprile 1982, n. 335) - Eccesso di potere (carente istruttoria – ingiustizia manifesta – difetto di motivazione) - Violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost.: principio di imparzialità equità – trasparenza – buon andamento.
Si sosteneva che:
- il tatuaggio era in via di rimozione;
- la P.A. si è limitata ad una lettura formale della norma senza tener conto dell’insegnamento giurisprudenziale ed equiparando i residui del tatuaggio presenti nell’arto nel ricorrente dopo l’intervento laser, come se il tatuaggio fosse ancora in essere nella sua originaria composizione;
- il giudizio medico negativo (cui è conseguita l'esclusione dal concorso) era viziato sotto il profilo motivazionale, posto che esso non dava conto né della natura deturpante degli esiti cicatriziali né della loro visibilità con ogni tipo di divisa.
4. Nel giudizio di primo grado si costituiva il Ministero dell’Interno chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Con sentenza n. 16613/2024 il Tar per il Lazio ha rigettato il ricorso affermando che:
- la Commissione medica, come da verbale del 14 ottobre 2021, ha accertato la sussistenza di un tatuaggio su parte del corpo non coperta da uniforme nella regione del braccio dx, in via di rimozione, ma ancora visibile, come da documentazione fotografica versata in atti;
- la circostanza in questione contrasta con l’art. 3, comma 2, d.m. 30.6.2003, n. 198;
- la disciplina pone una distinzione a seconda che il tatuaggio sia situato su parti del corpo non coperte dall’uniforme o meno;
- in quest’ultimo caso, la presenza del tatuaggio determina inidoneità solo laddove, per sede e natura, sia “deturpante” ovvero, per il suo contenuto, “indice di alterazioni psicologiche”;
- nella prima ipotesi considerata, che è quella che ricorre nel caso di specie, invece, il tatuaggio è causa di esclusione qualora esso, quale che ne sia l'entità o il soggetto rappresentato, sia collocato nelle parti del corpo non coperte dall'uniforme, dovendosi, a tal fine, fare riferimento a tutti i tipi di uniforme utilizzati o utilizzabili nell'ambito del servizio;
- in tale evenienza, l'Amministrazione non è titolare di alcuna discrezionalità, non dovendo procedere ad alcuna valutazione, ma prendere solo atto degli esiti di un mero accertamento tecnico (copertura o meno del tatuaggio da parte delle uniformi);
- in questo caso, trattandosi di un mero accertamento tecnico e, quindi, di esercizio del potere amministrativo totalmente vincolato, è esclusa ogni valutazione del nocumento all'immagine dell'Amministrazione o al decoro della divisa;
- viceversa, qualora si trattasse di tatuaggi collocati in parte del corpo coperta dall’uniforme, l’Amministrazione è tenuta, ai fini dell’esclusione per la presenza di un tatuaggio, a valutare e, conseguentemente, a motivare, in tal senso, la “rilevanza” dell’alterazione acquisita dalla cute e l’idoneità di essa a compromettere il decoro della persona e dell’uniforme;
- il tatuaggio può diventare causa di esclusione - ancorché non collocato in parti visibili come innanzi precisate - allorché esso venga considerato “deturpante” per sede e natura, ovvero in virtù del suo “contenuto” (id est, di quanto da esso rappresentato);
- in tale diversa ipotesi, l'esclusione, dunque, non è vincolata quale conseguenza dell'esito di un mero accertamento tecnico, ma rappresenta l'eventuale misura adottata all'esito di una valutazione che costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo in sede di giudizio di legittimità nei limiti del difetto di motivazione ovvero dell’eccesso di potere per manifesta illogicità.
6.1 Il Tar ha ritenuto non fondate le obiezioni mosse dal ricorrente sul difetto di motivazione per la mancata considerazione da parte della Commissione della misura del tatuaggio atteso che, seppur non riportato nel verbale di inidoneità, la scheda medica redatta dalla Commissione e sottoscritta da tutti i componenti reca oltre il suddetto giudizio di inidoneità anche nelle note la misurazione del tatuaggio “della dimensione di cm 30x16,5”, rendendo quindi completo l’accertamento operato.
6.2. Con riferimento all’affermata circostanza della fase di rimozione del tatuaggio, il Tar ha evidenziato il rilievo dirimente della visibilità dello stesso al momento della visita concorsuale, tant’è che la Commissione lo ha accertato e segnalato con evidenza per sede (in parte del corpo non coperta dall’uniforme) e dimensioni (come riportato nelle note della scheda) - e non sbiadito per effetto della procedura di rimozione intrapresa, con accertamento della sussistenza della causa di esclusione (come anche attestato dai rilievi fotografici allegati dall’Amministrazione).
Il Tar ha quindi sostenuto che:
- la giurisprudenza largamente maggioritaria del Consiglio di Stato ha solitamente negato rilevanza al processo di rimozione in atto del tatuaggio, facendo applicazione dei principi del “ tempus regit actum ” e della “ par condicio ” tra i candidati, per cui l'accertamento dei requisiti di idoneità deve avere riguardo al momento dell’espletamento delle relative prove, essendo irrilevante la successiva scomparsa dei tatuaggi, nella specie tra l’altro non accertata attesa la evidenza del tatuaggio non rimosso;
- gli accertamenti psico-fisici effettuati in sede concorsuale devono essere considerati irripetibili: diversamente opinando, si configurerebbe una violazione del principio della par condicio competitorum , nonché dell’imparzialità e certezza dei rapporti giuridici nel momento in cui i candidati vengono sottoposti a visita medico – collegiale;
- la circostanza per cui, nel caso dei requisiti psicofisici, il termine sia di fatto posticipato al momento della visita medica, non consente in ogni caso di attribuire rilevanza a fatti sopravvenuti, e successivi al momento della visita;
- sulla base di ciò va disatteso anche l'assunto del ricorrente secondo cui il giudizio di idoneità, formulato nei confronti dello stesso a seguito della partecipazione al successivo concorso per 1000 vice ispettori P.S. testimonierebbe il possesso del previsto profilo, poiché invece il giudizio in discussione è connesso ad uno status del soggetto partecipante nella specie mutabile nel tempo e che pertanto deve essere accertato nel contesto del procedimento concorsuale cui esso si riferisce;
- né parte ricorrente ha documentato l’attuale situazione della rimozione del tatuaggio al fine di confrontare con le immagini riportate nella documentazione fotografica precedente nella quale risulta visibile il tatuaggio oltre il bordo della maglietta.
6.3 Il Tar ha concluso affermando che, in tale specifico contesto fattuale come desumibile dai documenti depositati in atti, al momento dell’accertamento, il tatuaggio in contestazione era in fase di rimozione e tale ultimo procedimento non si era completato, con la conseguenza che il tatuaggio risultava ancora pienamente visibile e decifrabile.
7. Avverso la sentenza del Tar per il Lazio n. 16613/2024 ha proposto appello il signor -OMISSIS-per i motivi che saranno più avanti analizzati.
8. Si è costituito il Ministero dell’Interno chiedendo il rigetto dell’appello.
9. All’udienza del 9 aprile 2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo di appello è rubricato: « Error in iudicando – Violazione di legge (tabella 1, n. 2 lett. b) d.m. interno n. 198 del 30 giugno 2003, in relazione all’art. 55- bis del d.lgs. n. 334 del 2000 e 6 e 27 bis del d.p.r. 24 aprile 1982, n. 335) - Eccesso di potere (errore di fatto – carente istruttoria – ingiustizia manifesta – difetto di motivazione) – Violazione degli artt. 3, 24 e 97 cost.: principio di imparzialità equità – trasparenza – buon andamento ».
L’appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la fattispecie in esame sussumibile nell’ipotesi di esclusione automatica a causa della visibilità oltre la divisa di ordinanza sostenendo che:
- il Tar non ha colto la portata delle censure avverso i provvedimenti impugnati;
- il ricorso di primo grado, più che dolersi della vincolatività o meno della scelta dell’Amministrazione o del difetto di motivazione, aveva rilevato l’erroneità della valutazione stessa, dando contezza dei motivi per cui il provvedimento gravato fosse affetto da una grave carenza di istruttoria;
- ai sensi del punto n. 2, della tabella 1, allegata al d.m. 198/2003, è causa di non idoneità per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato la presenza di tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme o quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme;
- nel caso di specie, la commissione medica ha riscontrato sul corpo del sig. -OMISSIS-un unico tatuaggio, asseritamente collocato in zona non coperta dall’uniforme e ritenuto visibile, sebbene in evidente fase di rimozione;
- detto giudizio è da ritenersi del tutto infondato;
- dalla documentazione fotografica prodotta, si evince con chiarezza che una polo a mezze maniche era sufficiente a ricoprire i tatuaggi in questione, rendendolo invisibile;
- il giudizio della Commissione medica è stato frettoloso e privo di riscontri nella realtà fattuale;
- le specifiche tecniche del 15 febbraio 2018 prescrivono le caratteristiche che devono possedere le magliette tipo della divisa operativa estiva;
- per quanto concerne la dimensione delle maniche, l’art. 5 prevede che le stesse debbano misurare un minimo di 20 cm. per la taglia XS fino ad un massimo di cm. 30 per la taglia 4XL, cui debbono obbligatoriamente aggiungersi 2,5 cm per l’orlo di fondo;
- il ricorrente è alto 182 cm per un peso di 82 kg;
- verosimilmente, pertanto, la taglia richiesta per la polo estiva sarebbe una XL;
- per detta taglia, le specifiche tecniche prevedono una manica di 26 cm oltre 2,5 cm di orlo, per un totale di cm 28,5;
- il margine inferiore del tatuaggio in questione - posto sull’arto superiore destro – è distante 26 cm dalla testa dell’omero;
- è del tutto evidente che la manica della divisa estiva, di cm 28,5, sarebbe stata sufficiente a coprire detto tatuaggio, sia in fase statica che dinamica;
- peraltro, dalle foto allegate, è emerso che le stesse misurazioni compiute dalla commissione erano inesatte, visto che, mentre nella scheda tecnica dalla Commissione medica la lunghezza del tatuaggio era indicata in 30 cm lineari, nella foto allegata la lunghezza lineare verticale del tatuaggio era contenuta in cm 28;
- infine, elemento di non secondaria importanza, dalla foto allegata alla scheda medica, emerge che per la prova di visibilità all’atto della visita era stata utilizzata una polo di taglia evidentemente inferiore, oltre che con un orlo non più conformato a causa probabilmente dei molteplici utilizzi;
- tali circostanze denotavano la carente istruttoria della Commissione, che aveva espresso un giudizio non supportato da idonei riscontri probatori;
- in una fattispecie analoga alla presente, il Consiglio di Stato ha ritenuto annullabile il giudizio di non idoneità al servizio di polizia per la presenza di un tatuaggio in zona non coperta dall’uniforme, allorquando detto giudizio, consistente in un mero accertamento tecnico, è apparso viziato sotto il profilo dell’errore di fatto (Cons. Stato, sez. IV, 1° settembre 2020, sent. n. 5337);
- contrariamente a quanto ritenuto dal Tar, il giudice amministrativo può sempre sostituire il proprio giudizio a quello dell’Amministrazione, allorquando esso è evidentemente contraddistinto da un errore di fatto. Altrimenti opinando, del resto, il vizio di travisamento dei fatti sarebbe sempre insuscettibile di essere sindacato innanzi a questo giudice, comportando esso, comunque, una minima attività valutativa da parte del giudice, per verificare se il dato della realtà naturalistica sia stato correttamente inteso dall’Amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 13 marzo 2020, sent. n. 1824);
- peraltro, pur volendo escludere per assurdo l’errore di fatto, il Consiglio di Stato ha già chiarito che è necessario, in sede di valutazione della visibilità, proprio in quanto rilevante ex se, si dia rilievo alla sua evidenza “certa”, tale cioè da determinare l’impossibilità del tatuaggio di non essere visto indossando la divisa;
- ciò in quanto se è vero che con il d.m. 30 giugno 2003, n. 198, si è inteso introdurre in materia un maggior rigore espressamente aggiungendo l’ulteriore previsione ostativa alla idoneità costituita dalla « presenza del tatuaggio sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme », lo è altrettanto che, in specie laddove il tatuaggio non assuma (come è scontato nel caso di specie), alcuna attitudine deturpante né alcuna idoneità a costituire indice di personalità abnorme, la visibilità diviene l’oggettiva cartina di tornasole del suo rilievo ostativo, non potendo esso in alcun modo essere coperto indossando la divisa o diversamente;
- secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale nell’ipotesi di esclusione dovuta a “tatuaggio visibile” non sussisterebbe, alla luce del dato normativo, alcun esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione, dovendo la stessa limitarsi a dare atto della sua presenza in relazione ai capi dell’uniforme indossabili, peraltro anche nella stagione estiva; tuttavia ciò rileva solo laddove tale “visibilità” risulti motivata non in relazione alla mera ubicazione del tatuaggio, in termini pertanto di potenziale individuabilità, ma anche avuto riguardo alla sua effettiva consistenza: nel caso di specie, invero, la oggettiva ridotta dimensione, in uno con la riconosciuta circostanza che il candidato si stava sottoponendo ad interventi di rimozione non consentono di inferirne elementi alla stregua dei quali se ne sia ritenuta insormontabile la valenza ostativa (Cons. Stato, sez. II, 26 agosto 2019 n. 5875; Cons. Stato, sez. III, 3 giugno 2019, n. 3729; Cons. Stato, Sez.VI, 13 maggio 2010, n. 2950);
- visti i gravi e documentati indizi di erroneità del giudizio della Commissione medica, il Tar Lazio avrebbe dovuto quantomeno disporre una verificazione, al fine di valutare la correttezza delle misurazioni e dei rilievi compiuti sul candidato.
2. Il secondo motivo di appello è rubricato: « Error in iudicando - Violazione di legge (tabella 1, n. 2 lett. b) d.m. interno n. 198 del 30 giugno 2003, in relazione all’art. 55-bis del d.lgs. n. 334 del 2000 e 6 e 27 bis del d.p.r. 24 aprile 1982, n. 335) – Violazione delle direttive inerenti alle procedure per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici, pubblicati in gazzetta ufficiale della repubblica italiana - 4^ serie speciale "concorsi ed esami" – del 26 maggio 2017 - Eccesso di potere (carente istruttoria – ingiustizia manifesta – difetto di motivazione) - Violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost.: principio di imparzialità equità – trasparenza – buon andamento ».
L’appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato rilevanza al processo di rimozione del tatuaggio sostenendo che:
- il Consiglio di Stato ha ribadito il principio secondo il quale allorquando il tatuaggio sia in fase di rimozione il giudice amministrativo può constatare se esso costituisca ancora un vero e proprio tatuaggio oppure una semplice cicatrice, potendo sindacare la riconduzione del fatto a questo o a quella nozione, sulla scorta della semplice osservazione del dato naturalistico da valutare, essendo quello compiuto dall’Amministrazione un mero accertamento tecnico (Cons. Stato, sez. IV, 13 marzo 2020, sent. n. 1824; Cons. Stato, Sez. IV, 16 luglio 2018 n. 4305);
- nella specie, essendo in fase di rimozione, il tatuaggio era più che altro assimilabile ad una cicatrice;
- per tale ragione, era illegittimo il provvedimento di esclusione, dal momento che l’Amministrazione non aveva rilevato qualità o caratteristiche rilevanti ai sensi della lett. a) del comma 2 della Tabella 1, allegata al d.m. 198/2013 che prevede espressamente quale causa di non idoneità per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato: “… a) le alterazioni congenite ed acquisite croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede o natura, determinino alterazioni funzionali o fisiognomiche …”;
- quindi per espresso dettato normativo, affinché una alterazione della cute, congenita o acquisita, possa essere considerata causa di non idoneità, deve necessariamente avere le seguenti caratteristiche: a) deve trattarsi di una alterazione cronica della cute e degli annessi; b) deve essere alternativamente estesa o grave o, per sede o natura, determinare una alterazione funzionale o fisiognomica;
- sulla base degli stessi accertamenti effettuati, dunque, la Commissione medica avrebbe dovuto rilevare non la presenza di tatuaggio, definito come tale, ma a seguito del trattamento effettuato dal candidato e riscontrato dalla stessa Commissione, la coincidenza di una cicatrice sulla pelle e quindi i postumi a seguito di rimozione chirurgica del tatuaggio;
- ed inoltre, riscontrata tale circostanza, avrebbe dovuto motivare il giudizio definitivo di inidoneità, rilevando le qualità o caratteristiche della cicatrice, come indicate nella predetta Tabella 1, allegata al d.m. 198/2013;
- ne deriva che l’atto impugnato risultava viziato per erroneità dei presupposti e difetto di motivazione, dovendosi ribadire che la fattispecie controversa non corrisponde ai parametri normativi rilevanti, atteso che la motivazione sottesa alla inidoneità al servizio di Polizia come formulata nell’atto impugnato non rientra tra le cause di inidoneità al servizio, ai sensi della richiamata Tabella 1, allegata al d.m. 198/2013: detta disposizione, richiedendo a tali fini che le cicatrici rivelino determinate caratteristiche per essere rilevanti per l’esclusione dalla procedura, esige una specifica motivazione sul punto che, invece, nella specie manca del tutto;
- il Consiglio di Stato ha stabilito, in un caso analogo al presente, che “posto che, come rilevato dalla relazione di visita medica collegiale, già nel verbale della commissione medica di seconda istanza si dava atto che i tatuaggi erano in fase di rimozione, è evidente che il giudizio medico negativo (cui è conseguita l'esclusione dal concorso) era viziato, secondo quanto osservato dal giudice amministrativo capitolino, sotto il profilo motivazionale, posto che esso non dava conto né della natura deturpante degli esiti cicatriziali né della loro visibilità con ogni tipo di divisa (compresa quella estiva e la tuta di servizio)” (Cons. Stato, sez. V, 9 dicembre 2015, n. 5586);
- detta particolarità non è stata affatto intesa dal giudice di prime cure, che alcuna delucidazione e/o motivazione ha fornito sulla specifica doglianza, limitandosi ad affermare che il fatto sopravvenuto della rimozione del tatuaggio non poteva rilevare ai fini della valutazione dell’idoneità psico-fisica.
3. Parte appellante, inoltre, trascrive i motivi del ricorso di primo grado ai sensi degli artt. 346 c.p. e 101 c.p.a.
4. L’Avvocatura dello Stato (costituitasi in difesa del Ministero dell’Interno) sostiene l’infondatezza dell’appello sulla base delle seguenti argomentazioni:
- nel caso in esame, si configura una oggettiva carenza del requisito richiesto e previsto dalla tab. 1, punto 2, lettera b) del d.m. n. 193/2008 attesa l’esistenza, riscontrata dal medico della Commissione, di un tatuaggio ben visibile con l’uniforme, come risulta dai rilevi fotografici allegati alla scheda medica del ricorrente;
- il giudizio di non idoneità non è subordinato alla sussistenza di particolari condizioni, né al genere, alla natura o sede dei tatuaggi, risultando sufficiente il riscontro degli stessi in zona non coperta dall’uniforme per legittimare l’inidoneità al servizio di polizia;
- i parametri fissati dalla normativa sono requisiti indispensabili per chi intenda svolgere il servizio di polizia, tenuto conto delle peculiari funzioni istituzionali e dei delicati compiti attribuiti a tutto il personale della Polizia di Stato;
- salvo forza maggiore, lo svolgimento dei previsti accertamenti e valutazioni deve avvenire contemporaneamente per tutti i candidati, applicando per ciascuno gli stessi criteri sulla base dei presupposti di fatto e di diritto dati al momento della comune valutazione; ciò che non sarebbe se ciascun candidato potesse avvantaggiarsi di un ulteriore accertamento o valutazione personale basato su presupposti modificati, come potrebbe essere la completa rimozione del tatuaggio nel caso di specie;
- non può assumere alcuna rilevanza la circostanza dell’astratta rimovibilità del tatuaggio, in quanto il requisito fisico che il candidato deve possedere al momento della scadenza del termine della presentazione della domanda è quello richiesto dalle disposizioni regolamentari (bando e d.m. n. 198/2003) di una cute che non presenti alterazioni dovute a tatuaggi visibili. Peraltro, va rilevato che il processo di rimozione riscontrato in sede di accertamento del possesso dei requisiti fisici, si pone a tutta evidenza in un momento di per sé successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso (Consiglio di Stato n. 4305/2018);
- l’accertamento dei requisiti fisici deve avvenire avuto riguardo al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda di una procedura selettiva;
- le valutazioni della Commissione concorsuale di che trattasi sono espressione di discrezionalità tecnica, di natura infungibile, non potendo essere sostituite o surrogate da accertamenti demandati ad altri organi diversi rispetto a quelli competenti per legge ad espletarli e secondo parametri di giudizio non previsti o non pertinenti in relazione alla disciplina di riferimento, ovvero svolti in epoca successiva. Esse, pertanto, sono sindacabili soltanto ove inattendibili, nonché soggette al principio tempus regit actum , per cui eventuali risultanze di segno difforme, rese in epoca successiva, non sono idonee ad inficiare il dato tecnico originariamente reso dalla Commissione all’uopo preposta (Cons. Stato, Sez. II, n. 4989/2021).
5. L’appello è fondato per quanto di ragione.
6. Il Collegio ben conosce e ribadisce i principi generali in materia di tatuaggi enunciati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato richiamata dall’Avvocatura dello Stato.
Il caso di specie, però, si caratterizza per alcuni elementi peculiari che inducono a ritenere sussistenti i lamentati vizi di carenza di istruttoria e di motivazione sollevati dalla parte appellante.
7. Con riferimento al tema dell’essere o meno il tatuaggio visibile, il primo motivo di appello non esamina il tema della vincolatività della scelta dell’Amministrazione (su cui si sofferma il primo giudice) bensì il diverso profilo dell’erroneità della valutazione stessa dando conto dei motivi per cui il provvedimento gravato è affetto da carenza di istruttoria.
La Commissione medica ha affermato che il tatuaggio fosse ancora visibile, ma questo dato non appare affatto pacifico anche alla luce della documentazione fotografica prodotta in atti dall’Amministrazione. In particolare non è stato chiarito con sufficiente precisione la taglia della maglietta a maniche corte utilizzata per effettuare la “prova di visibilità” del tatuaggio situato sul braccio che, dalla stessa foto, appare emergere di pochissimi millimetri, emersione che sarebbe risultata esclusa se fosse stata usata, per la prova, una maglietta di taglia più grande (come risulta dalla produzione fotografica prodotta dall’appellante).
Il Collegio si guarda bene dal sovrapporre la propria valutazione a quella dell’Amministrazione, ma si limita a rilevare che nella specie non è stata condotta una istruttoria adeguata a giungere ad affermare che il tatuaggio era visibile perché non nascosto da una maglietta a maniche corte.
Il giudizio di esclusione deve essere congruamente motivato in ordine alla “visibilità”, indicandone non solo l’ubicazione, in termini pertanto di potenziale individuabilità, ma anche l’effettiva consistenza (Cons. Stato, sez. II, 9583/2022, che cita anche Cons. Stato, sez. II, 5875/2019 e Cons. Stato, sez. III, 3729/2019).
Nella specie appare insufficiente l’istruttoria condotta per giungere ad affermare con certezza che il tatuaggio fosse in ogni caso visibile, come insufficiente appare la motivazione tesa a giustificare l’esistenza della ridetta caratteristica.
8. Carente appare anche l’istruttoria svolta in ordine alla qualificazione da attribuire a quanto, al momento della visita, residuava del tatuaggio in corso di rimozione (che l’appellante stesse rimuovendo il tatuaggio è un dato pacifico).
Il tema forma oggetto del secondo motivo di appello con il quale (senza sostenere che l’Amministrazione avrebbe dovuto attendere la completa rimozione) si rileva come ciò che residuava sulla cute dell'appellante non era più qualificabile come "tatuaggio" ai sensi della lettera 'b' del punto 2 della Tabella 1 allegata al d.m. 198/2003, bensì come "alterazione acquisita cronica della cute", ovvero un esito cicatriziale, la cui rilevanza ai fini dell'inidoneità doveva essere valutata ai sensi della diversa lettera 'a' della medesima disposizione.
La Commissione non ha chiarito perché i segni presenti sulla pelle del candidato dovessero essere ancora qualificabili come tatuaggio. All’esito di una valutazione concreta di quei segni era ben possibile che gli stessi potessero essere qualificati come alterazioni congenite ed acquisite croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede o natura, determinino alterazioni funzionali o fisiognomiche. In tal caso sarebbe stato necessario motivare se l’alterazione fosse deturpante o fisiognomica.
Nessuna di dette attività istruttorie è stata condotta: (i) né l’effettiva qualificazione dei segni presenti sulla cute, se riconducibili, cioè, alla lettera (a) ovvero alla lettera (b) del punto 2 della tabella 1 allegata al d.m. 198/2003; (ii) né l’eventuale valutazione delle alterazioni cutanee (se così fossero state effettivamente catalogate).
È appena il caso di precisare che quanto appena affermato non ridonda in alcuna violazione del principio del tempus regit actum : la Commissione avrebbe dovuto valutare correttamente l’effettivo stato del candidato al momento della visita, qualificando il segno sulla pelle per quello che era: se un tatuaggio ovvero l'esito di un trattamento di rimozione, che era effettivamente in atto, assimilabile come tale ad una cicatrice.
9. Per le ragioni esposte l’appello deve essere accolto (risultando assorbiti i motivi di primo grado riproposti).
Di conseguenza, in riforma dell’impugnata sentenza, va accolto il ricorso di primo grado e, per l’effetto, va annullato il provvedimento che ha dichiarato la non idoneità fisica del ricorrente.
L’Amministrazione dovrà procedere ad una nuova valutazione della idoneità fisica del candidato ex d.m. 30 giugno 2003 nr. 198 con riferimento ai segni presenti sulla pelle sopperendo alle carenze istruttorie dianzi evidenziate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e per l’effetto annulla il provvedimento che ha dichiarato la non idoneità fisica del ricorrente con le conseguenze di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore della parte appellante, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila\00), oltre accessori dovuti per legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI De CE, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
GI Gallone, Consigliere
GI PA, Consigliere, Estensore
Dalila Satullo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI PA | GI De CE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.