Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/01/2024, n. 4359
CASS
Sentenza 9 gennaio 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di notificazioni a mezzo posta, nel caso in cui l'atto notificando non sia consegnato al destinatario per il suo rifiuto a riceverlo ovvero per la sua temporanea assenza o per l'assenza o l'inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, non è sufficiente, per provare il perfezionamento della procedura notificatoria, la spedizione della raccomandata con la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, ma è necessario che l'organo notificante dia dimostrazione dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario, garantendo solo tale adempimento la sua effettiva conoscenza dell'atto processuale e l'esercizio dei diritti di difesa. (Fattispecie relativa alla notifica all'imputato di decreto penale di condanna, mediante immissione della cartolina nella cassetta postale e invio di comunicazione di avvenuto deposito, seguita da mancato ritiro dell'atto, in cui la Corte, ritenendo non perfezionata, in tali forme, la procedura notificatoria, ha censurato la decisione impugnata, che aveva dichiarato inammissibile, perché intempestiva, l'opposizione successivamente proposta dal difensore di fiducia).

Commentario1

  • 1Raccomandata consegnata a familiari non garantisce conoscenza effettiva dell'atto (Cass. 1314/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 gennaio 2025

    Soltanto la prova della effettiva ricezione della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito del decreto penale di condanna notificato all'imputato può definire la validità dell'atto processuale. Nel caso in cui l'atto notificando non sia consegnato al destinatario per il suo rifiuto a riceverlo ovvero per la sua temporanea assenza o per l'assenza o l'inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, non è sufficiente, per provare il perfezionamento della procedura notificatoria, la spedizione della raccomandata con la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, ma è necessario che l'organo notificante dia dimostrazione dell'avvenuta ricezione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/01/2024, n. 4359
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4359
Data del deposito : 9 gennaio 2024

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