Versione
20 gennaio 1972
20 gennaio 1972
Art. 10.
La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzioni di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilita' di Stato, prima della data del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualita' di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alle regioni, qualora l'impegno relativo alla prima annualita' abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.
Resta altresi', fino alla data del 31 dicembre 1972, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme. Le somme che, alla data predetta, non risultino ancora impegnate, saranno portate in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all' art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 . Il Ministro per il tesoro provvedera', con propri decreti, alle conseguenti variazioni compensative nel conto dei residui delle amministrazioni interessate. Le somme trasferite al fondo, saranno assegnate, entro un biennio, alle amministrazioni regionali sulla base dei criteri che il Comitato interministeriale per la programmazione economica determinera', in relazione a quanto previsto nel secondo comma del predetto art. 9 della legge n. 281 e tenuto anche conto dell'originaria destinazione delle somme medesime.
La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzioni di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilita' di Stato, prima della data del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualita' di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alle regioni, qualora l'impegno relativo alla prima annualita' abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.
Resta altresi', fino alla data del 31 dicembre 1972, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme. Le somme che, alla data predetta, non risultino ancora impegnate, saranno portate in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all' art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 . Il Ministro per il tesoro provvedera', con propri decreti, alle conseguenti variazioni compensative nel conto dei residui delle amministrazioni interessate. Le somme trasferite al fondo, saranno assegnate, entro un biennio, alle amministrazioni regionali sulla base dei criteri che il Comitato interministeriale per la programmazione economica determinera', in relazione a quanto previsto nel secondo comma del predetto art. 9 della legge n. 281 e tenuto anche conto dell'originaria destinazione delle somme medesime.
Commentari • 9
- 1. Risoluzione del 20/01/2000 n. 3 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. IIIMin. Finanze · 20 gennaio 2000 · 7.330982
[…] Al riguardo, esaminata la questione, la scrivente ritiene che i detti corrispettivi debbano essere considerati esenti dall\'imposta, ai sensi dell\'art. 10, n. 4), del DPR n.633 del 1972, in quanto trattasi di compensi concernenti operazioni relative a titoli similari a quelli non rappresentativi di merci.
Leggi di più…
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/12/2011, n. 26513Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. D'ALONZO Michele - Presidente - Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere - Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere - Dott. GRECO Antonio - Consigliere - Dott. VALITUTTI Antonio - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 18395/2007 proposto da: RU INTERNATIONAL SPA (di seguito brevitor RU) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 9-11, presso lo studio dell'avvocato SALVINI LIVIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CIPOLLA GIUSEPPE MARIA, giusta delega a margine; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE in persona del …Leggi di più...
- esclusione·
- fondamento·
- bis del d.l. n. 41 del 1995·
- esenzione ex art. 10, n. 3, d.p.r. n. 633 del 1972·
- art. 19·
- accordo intercorso fra le parti·
- custodia ed amministrazione di valori mobiliari e strumenti finanziari·
- fattispecie·
- modalità·
- variazione per sconti o abbuoni·
- sanatoria delle irregolarità formali in materia di iva·
- presupposti·
- art. 26, secondo comma del d.p.r. n. 633 del 1972·
- tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972)·
- imposta sul valore aggiunto (i.v.a.)