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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 26/08/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 311/2024
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 311/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
[...] Pt_2
CONVENUTO/I
Oggi 26 agosto 2025 il Giudice dott. Caterina Romiti dà atto che parte attrice ha depositato note in sostituzione di udienza del 14.05.2025, da considerarsi parte integrante del presente verbale, mentre parte convenuta deve essere considerata non comparsa.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Caterina Romiti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Romiti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 311/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CAPICI LAURA (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
CAIMI, 25 SONDRIO
ATTORE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._3
C.F. ) CP_2 C.F._4
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: revoca di assegnazione casa coniugale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 17.04.2024, Parte_1
conveniva in giudizio per sentir revocare il diritto di assegnazione di casa CP_1
coniugale sita in Albosaggia (SO), ordinando la cancellazione dello stesso, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sondrio in data 17 marzo 2009 ai nn.
3350/2699 a favore di e contro . CP_1 CP_2
pagina 2 di 4 1.1 esponeva di aver acquistato, nell'ambito della procedura Parte_1
esecutiva immobiliare sub R.G.E. n. 14/2022 del Tribunale di Sondrio la proprietà di una villa in Albosaggia (SO), già di proprietà di con decreto di CP_2
trasferimento 02.01.2024 trascritto il 21.02.2024. Rappresentava, altresì, che sull'immobile in questione risultava trascritto provvedimento di assegnazione della casa coniugale di cui alla sentenza n. 755/2009 del Tribunale di Sondrio in favore di
[...]
disposto in ragione del collocamento presso la madre della figlia minore della CP_1
coppia, la quale era divenuta medio tempore economicamente indipendente. Per_1
Pertanto, riconoscendo il venir meno dei presupposti dell'assegnazione, CP_1
aveva spontaneamente liberato l'immobile, trasferendo altrove la propria residenza.
2. All'udienza del 18.07.2024, dichiarata la contumacia di veniva ordinata CP_1
l'integrazione del contraddittorio nei confronti di che pure alla successiva CP_2
udienza del 13.11.2024 veniva dichiarato contumace.
Pertanto, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata ex art. 281 sexies
c.p.c. all'udienza del 14.05.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
3. La domanda attorea merita accoglimento.
Infatti, ha dato prova, mediante la produzione del certificato di Parte_1
residenza (doc. 6) e di una dichiarazione confessoria (doc. 5), dell'intervenuta liberazione dell'immobile da parte di Ciò è sufficiente, a prescindere CP_1
dall'intervenuta indipendenza economica della figlia, per riconoscere il venir meno dei presupposti per il mantenimento del provvedimento di assegnazione della casa coniugale ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., che va quindi revocato (Cass. n. 15367/2015), con le conseguenti disposizioni in ordine alla trascrizione.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 previsti per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa, con riconoscimento di tutte le fasi nei minimi in ragione della mancata opposizione dei convenuti e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: revoca l'assegnazione della casa coniugale sita in Albosaggia (SO), via Marini s.n.c., distinta al catasto fabbricati al f. 16 particella 204 sub 4, disposta dal Tribunale di
Sondrio con sentenza n. 755/2009 del 19.02.2009 in favore di CP_1
ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione della trascrizione del suddetto provvedimento di assegnazione;
condanna e in solido tra loro, a rimborsare a CP_1 CP_2 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € 518,00 per spese, € 3.809,00 per Parte_1
compenso, oltre I.V.A., c.p.a. e spese generali.
26/08/2025
Il Giudice
Caterina Romiti
pagina 4 di 4
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 311/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
[...] Pt_2
CONVENUTO/I
Oggi 26 agosto 2025 il Giudice dott. Caterina Romiti dà atto che parte attrice ha depositato note in sostituzione di udienza del 14.05.2025, da considerarsi parte integrante del presente verbale, mentre parte convenuta deve essere considerata non comparsa.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Caterina Romiti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Romiti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 311/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CAPICI LAURA (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
CAIMI, 25 SONDRIO
ATTORE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._3
C.F. ) CP_2 C.F._4
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: revoca di assegnazione casa coniugale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 17.04.2024, Parte_1
conveniva in giudizio per sentir revocare il diritto di assegnazione di casa CP_1
coniugale sita in Albosaggia (SO), ordinando la cancellazione dello stesso, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sondrio in data 17 marzo 2009 ai nn.
3350/2699 a favore di e contro . CP_1 CP_2
pagina 2 di 4 1.1 esponeva di aver acquistato, nell'ambito della procedura Parte_1
esecutiva immobiliare sub R.G.E. n. 14/2022 del Tribunale di Sondrio la proprietà di una villa in Albosaggia (SO), già di proprietà di con decreto di CP_2
trasferimento 02.01.2024 trascritto il 21.02.2024. Rappresentava, altresì, che sull'immobile in questione risultava trascritto provvedimento di assegnazione della casa coniugale di cui alla sentenza n. 755/2009 del Tribunale di Sondrio in favore di
[...]
disposto in ragione del collocamento presso la madre della figlia minore della CP_1
coppia, la quale era divenuta medio tempore economicamente indipendente. Per_1
Pertanto, riconoscendo il venir meno dei presupposti dell'assegnazione, CP_1
aveva spontaneamente liberato l'immobile, trasferendo altrove la propria residenza.
2. All'udienza del 18.07.2024, dichiarata la contumacia di veniva ordinata CP_1
l'integrazione del contraddittorio nei confronti di che pure alla successiva CP_2
udienza del 13.11.2024 veniva dichiarato contumace.
Pertanto, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata ex art. 281 sexies
c.p.c. all'udienza del 14.05.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
3. La domanda attorea merita accoglimento.
Infatti, ha dato prova, mediante la produzione del certificato di Parte_1
residenza (doc. 6) e di una dichiarazione confessoria (doc. 5), dell'intervenuta liberazione dell'immobile da parte di Ciò è sufficiente, a prescindere CP_1
dall'intervenuta indipendenza economica della figlia, per riconoscere il venir meno dei presupposti per il mantenimento del provvedimento di assegnazione della casa coniugale ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., che va quindi revocato (Cass. n. 15367/2015), con le conseguenti disposizioni in ordine alla trascrizione.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 previsti per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa, con riconoscimento di tutte le fasi nei minimi in ragione della mancata opposizione dei convenuti e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: revoca l'assegnazione della casa coniugale sita in Albosaggia (SO), via Marini s.n.c., distinta al catasto fabbricati al f. 16 particella 204 sub 4, disposta dal Tribunale di
Sondrio con sentenza n. 755/2009 del 19.02.2009 in favore di CP_1
ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione della trascrizione del suddetto provvedimento di assegnazione;
condanna e in solido tra loro, a rimborsare a CP_1 CP_2 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € 518,00 per spese, € 3.809,00 per Parte_1
compenso, oltre I.V.A., c.p.a. e spese generali.
26/08/2025
Il Giudice
Caterina Romiti
pagina 4 di 4