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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/11/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
RG. 2968/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico - Sezione Lavoro
in persona della dott.ssa MA DA SCOTTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da rappresentata e difesa, in forza di Parte_1
procura depositata nel fascicolo informatico, dagli avv. Salvatore IO e Andrea
IO
ricorrente
CONTRO
, in persona del tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario dott. Lorenzo Calvi (delegato dal dirigente pro tempore dell' ) Controparte_3
convenuto decidendo all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Conclusioni di parte: come da atti di costituzione in giudizio.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., la sig.ra , premesso di aver Parte_1
lavorato come docente alle dipendenze del (in Controparte_1
Cont breve anche solo ) in forza di reiterati contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, ha lamentato di non aver goduto integralmente delle ferie maturate nel corso di detti contratti.
La ricorrente ha pertanto convenuto in giudizio il chiedendo, come CP_1
meglio precisato nelle conclusioni di cui al ricorso, il pagamento dell'indennità
sostitutiva delle ferie non godute per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024,
per complessivi euro 4.449, 60.
Il convenuto si è costituito ritualmente in giudizio contestando nel CP_1
merito la fondatezza delle domande per le ragioni diffusamente illustrate nella memoria di costituzione e chiedendone pertanto la reiezione. Il ha altresì eccepito la CP_1
prescrizione quinquennale dei crediti.
Non richiedendo la controversia alcuna istruttoria, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con la presente sentenza, all'esito del deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
Le domande sono fondate e devono essere accolte per le seguenti ragioni in fatto ed in diritto.
La disciplina delle ferie dei docenti era inizialmente contenuta nell'art. 13 co. 9°
C.C.N.L. 29 novembre 2007 del comparto scuola (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007) ai cui sensi “le ferie devono essere fruite dal personale docente
durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la
fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate
lavorative”.
Ai sensi del successivo art. 19, “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono
proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato
2 sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine
dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La
fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è
obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di
impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà
luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
Secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione, “la norma deve essere
interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei
periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola- come
fissati dal calendario regionale- dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di
sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di
ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio
durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le
lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine” (Cass. 5
maggio 2022 n. 14268; Cass. 15 maggio 2024 n. 13440; Cass. 7 maggio 2025 n. 11968).
Successivamente è peraltro intervenuto l'art. 5, co. 8, D.L. n. 95/2012, convertito,
con modificazioni, in legge n. 135/2012, disponendo, in via generale, che “le ferie, i riposi
ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 … sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai
rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti
economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto
di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto” (e cioè dal 7 luglio 2012).
3 L'art. 1, commi 54-56, legge n. 228/2012 ha tuttavia introdotto alcune deroghe a tale principio, stabilendo che:
- “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione
delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli
scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la
fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative
subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a
determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica” (comma 54);
- “All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non
si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o
docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla
differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di
fruire delle ferie” (comma 55);
- “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi
nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”
(comma 56).
Secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte di cassazione, alle cui motivazioni si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., occorre “interpretare le norme interne- e,
tra esse, il D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, così come integrato dalla L. n. 228 del 2012, art.
1 comma 55, - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018
(rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C684/16)
nell'interpretare la Dir. n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione Europea, art. 31, ha affermato che esso osta ad una normativa
nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio
diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde
4 automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto
dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità
finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli
sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle
ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1,
non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del
diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il
lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la
possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il
lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto
ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado
di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo- se necessario formalmente- a farlo, e, nel
contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora
idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire- del fatto
che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un
periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si
verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore
di lavoro.
Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L. n. 95
del 2012, art. 5, comma 8, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato
godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. 21.
Pertanto, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva
delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore
di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla
indennità sostitutiva” (Cass. 5 maggio 2022 n. 14268; Cass. 15 maggio 2024 n. 13440; Cass.
6 novembre 2024 n. 29597; Cass. 7 maggio 2025 n. 11968).
5 Deve pertanto escludersi che una docente non di ruolo possa essere considerata automaticamente in ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni individuati dai calendari scolastici regionali, sicché, in assenza di richiesta di giorni di ferie da parte del docente o di esplicito provvedimento da parte del Dirigente scolastico che la inviti a fruire delle ferie, deve ritenersi sussistente il diritto della docente alla monetizzazione dei giorni di ferie non goduti alla fine del rapporto di lavoro.
Tale principio trova applicazione non soltanto al periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ma anche a tutti i periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico, attesa la portata assolutamente generale dei principi di diritto affermati dalle sentenze citate (cfr. in particolare Cass.. 14268/2002, n. 13440/2024
e 11968/2025).
Venendo quindi alla presente fattispecie, deve premettersi in fatto che è pacifico che la ricorrente abbia lavorato come docente alle dipendenze del in forza di CP_1
contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, nei periodi indicati nel ricorso.
Non è poi contestato che la ricorrente non abbia chiesto di fruire dei giorni di ferie indicati in ricorso e che, quindi, non siano stata autorizzata a fruirne, trovandosi pertanto, durante i periodi di sospensione delle lezioni, in una condizione di disponibilità, ben diversa rispetto a quella di chi sia in ferie.
In ogni caso il convenuto non ha assolto all'onere probatorio da cui era CP_1
gravato, non avendo dimostrato di avere invitato parte ricorrente a fruire delle ferie e di averla informata che la mancata fruizione avrebbe comportato la perdita delle stesse e della relativa indennità, né tantomeno ha indicato eventuali giorni di ferie fruiti nel corso degli anni scolastici di cui si discute, né d'altro canto, come più volte evidenziato,
possono ritenersi automaticamente fruiti i giorni di ferie nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
6 Infine, quanto all'eccezione di prescrizione, deve rilevarsi che “la prescrizione del
diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti
decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore dimostri che il diritto
alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal prestatore, per non averne goduto nonostante
l'invito ad usufruirne;
tale invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a
garantire che ferie e riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il "relax" a cui sono
finalizzati e deve contenere l'avviso che, in caso di mancato godimento, ferie e riposi andranno
persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (Cass. 20
giugno 2023 n. 17643).
La prescrizione decorre quindi soltanto dalla risoluzione di ciascun rapporto di lavoro.
Essendo il termine di prescrizione decennale (Cass. 10 febbraio 2020 n. 3021; Cass.
29 maggio 2018 n. 13473; Cass. 29 gennaio 2016 n. 1757) e tenuto conto degli aa.ss. cui si riferisce la domanda, nessun credito risulta pertanto prescritto.
Il convenuto non ha contestato i conteggi elaborati dalla ricorrente, né CP_1
quanto ai giorni di ferie complessivamente spettanti in relazione all'anzianità conseguita
(giorni da calcolarsi ai sensi degli artt. 19 CCNL Comparto scuola 2006-2009 e
35 CCNL Comparto istruzione e ricerca 2019-2021, a partire da 32/30 giorni, in proporzione al servizio prestato), agli eventuali periodi di assenza, ai giorni di festività
soppresse complessivamente spettanti, ai giorni di ferie richiesti in corso di anno scolastico e a quelli residui, né quanto all'ammontare dello “stipendio giornaliero” e,
quindi, dell'indennità sostitutiva (calcolata moltiplicando i giorni residui per l'importo dello “stipendio giornaliero”).
Per la quantificazione dei crediti deve pertanto farsi riferimento ai conteggi in atti.
7 Sulle somme dovute spetta la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, dalle singole maturazioni annuali al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo,
(opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014, in considerazione della serialità del contenzioso, delle limitate questioni giuridiche e di fatto trattate e della minima attività processuale svolta), con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione,
eccezione e conclusione:
- dichiara tenuto e conseguentemente condanna il Controparte_1
, in persona del pro tempore, a corrispondere alla ricorrente, a titolo
[...] CP_2
di indennità sostitutiva delle ferie non godute, con riferimento agli anni scolastici indicati in ricorso, complessivi euro 4.449,60, il tutto oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalle singole maturazioni annuali al saldo;
- condanna altresì il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, CP_1
che liquida in complessivi euro 1.350,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge, con distrazione in favore degli avv. Salvatore IO e Andrea IO.
Genova, 21 novembre 2025
Il Giudice
MA DA SC
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico - Sezione Lavoro
in persona della dott.ssa MA DA SCOTTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da rappresentata e difesa, in forza di Parte_1
procura depositata nel fascicolo informatico, dagli avv. Salvatore IO e Andrea
IO
ricorrente
CONTRO
, in persona del tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario dott. Lorenzo Calvi (delegato dal dirigente pro tempore dell' ) Controparte_3
convenuto decidendo all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Conclusioni di parte: come da atti di costituzione in giudizio.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., la sig.ra , premesso di aver Parte_1
lavorato come docente alle dipendenze del (in Controparte_1
Cont breve anche solo ) in forza di reiterati contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, ha lamentato di non aver goduto integralmente delle ferie maturate nel corso di detti contratti.
La ricorrente ha pertanto convenuto in giudizio il chiedendo, come CP_1
meglio precisato nelle conclusioni di cui al ricorso, il pagamento dell'indennità
sostitutiva delle ferie non godute per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024,
per complessivi euro 4.449, 60.
Il convenuto si è costituito ritualmente in giudizio contestando nel CP_1
merito la fondatezza delle domande per le ragioni diffusamente illustrate nella memoria di costituzione e chiedendone pertanto la reiezione. Il ha altresì eccepito la CP_1
prescrizione quinquennale dei crediti.
Non richiedendo la controversia alcuna istruttoria, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con la presente sentenza, all'esito del deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
Le domande sono fondate e devono essere accolte per le seguenti ragioni in fatto ed in diritto.
La disciplina delle ferie dei docenti era inizialmente contenuta nell'art. 13 co. 9°
C.C.N.L. 29 novembre 2007 del comparto scuola (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007) ai cui sensi “le ferie devono essere fruite dal personale docente
durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la
fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate
lavorative”.
Ai sensi del successivo art. 19, “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono
proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato
2 sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine
dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La
fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è
obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di
impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà
luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
Secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione, “la norma deve essere
interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei
periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola- come
fissati dal calendario regionale- dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di
sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di
ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio
durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le
lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine” (Cass. 5
maggio 2022 n. 14268; Cass. 15 maggio 2024 n. 13440; Cass. 7 maggio 2025 n. 11968).
Successivamente è peraltro intervenuto l'art. 5, co. 8, D.L. n. 95/2012, convertito,
con modificazioni, in legge n. 135/2012, disponendo, in via generale, che “le ferie, i riposi
ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 … sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai
rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti
economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto
di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto” (e cioè dal 7 luglio 2012).
3 L'art. 1, commi 54-56, legge n. 228/2012 ha tuttavia introdotto alcune deroghe a tale principio, stabilendo che:
- “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione
delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli
scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la
fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative
subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a
determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica” (comma 54);
- “All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non
si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o
docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla
differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di
fruire delle ferie” (comma 55);
- “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi
nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”
(comma 56).
Secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte di cassazione, alle cui motivazioni si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., occorre “interpretare le norme interne- e,
tra esse, il D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, così come integrato dalla L. n. 228 del 2012, art.
1 comma 55, - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018
(rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C684/16)
nell'interpretare la Dir. n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione Europea, art. 31, ha affermato che esso osta ad una normativa
nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio
diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde
4 automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto
dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità
finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli
sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle
ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1,
non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del
diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il
lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la
possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il
lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto
ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado
di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo- se necessario formalmente- a farlo, e, nel
contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora
idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire- del fatto
che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un
periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si
verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore
di lavoro.
Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L. n. 95
del 2012, art. 5, comma 8, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato
godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. 21.
Pertanto, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva
delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore
di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla
indennità sostitutiva” (Cass. 5 maggio 2022 n. 14268; Cass. 15 maggio 2024 n. 13440; Cass.
6 novembre 2024 n. 29597; Cass. 7 maggio 2025 n. 11968).
5 Deve pertanto escludersi che una docente non di ruolo possa essere considerata automaticamente in ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni individuati dai calendari scolastici regionali, sicché, in assenza di richiesta di giorni di ferie da parte del docente o di esplicito provvedimento da parte del Dirigente scolastico che la inviti a fruire delle ferie, deve ritenersi sussistente il diritto della docente alla monetizzazione dei giorni di ferie non goduti alla fine del rapporto di lavoro.
Tale principio trova applicazione non soltanto al periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ma anche a tutti i periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico, attesa la portata assolutamente generale dei principi di diritto affermati dalle sentenze citate (cfr. in particolare Cass.. 14268/2002, n. 13440/2024
e 11968/2025).
Venendo quindi alla presente fattispecie, deve premettersi in fatto che è pacifico che la ricorrente abbia lavorato come docente alle dipendenze del in forza di CP_1
contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, nei periodi indicati nel ricorso.
Non è poi contestato che la ricorrente non abbia chiesto di fruire dei giorni di ferie indicati in ricorso e che, quindi, non siano stata autorizzata a fruirne, trovandosi pertanto, durante i periodi di sospensione delle lezioni, in una condizione di disponibilità, ben diversa rispetto a quella di chi sia in ferie.
In ogni caso il convenuto non ha assolto all'onere probatorio da cui era CP_1
gravato, non avendo dimostrato di avere invitato parte ricorrente a fruire delle ferie e di averla informata che la mancata fruizione avrebbe comportato la perdita delle stesse e della relativa indennità, né tantomeno ha indicato eventuali giorni di ferie fruiti nel corso degli anni scolastici di cui si discute, né d'altro canto, come più volte evidenziato,
possono ritenersi automaticamente fruiti i giorni di ferie nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
6 Infine, quanto all'eccezione di prescrizione, deve rilevarsi che “la prescrizione del
diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti
decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore dimostri che il diritto
alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal prestatore, per non averne goduto nonostante
l'invito ad usufruirne;
tale invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a
garantire che ferie e riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il "relax" a cui sono
finalizzati e deve contenere l'avviso che, in caso di mancato godimento, ferie e riposi andranno
persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (Cass. 20
giugno 2023 n. 17643).
La prescrizione decorre quindi soltanto dalla risoluzione di ciascun rapporto di lavoro.
Essendo il termine di prescrizione decennale (Cass. 10 febbraio 2020 n. 3021; Cass.
29 maggio 2018 n. 13473; Cass. 29 gennaio 2016 n. 1757) e tenuto conto degli aa.ss. cui si riferisce la domanda, nessun credito risulta pertanto prescritto.
Il convenuto non ha contestato i conteggi elaborati dalla ricorrente, né CP_1
quanto ai giorni di ferie complessivamente spettanti in relazione all'anzianità conseguita
(giorni da calcolarsi ai sensi degli artt. 19 CCNL Comparto scuola 2006-2009 e
35 CCNL Comparto istruzione e ricerca 2019-2021, a partire da 32/30 giorni, in proporzione al servizio prestato), agli eventuali periodi di assenza, ai giorni di festività
soppresse complessivamente spettanti, ai giorni di ferie richiesti in corso di anno scolastico e a quelli residui, né quanto all'ammontare dello “stipendio giornaliero” e,
quindi, dell'indennità sostitutiva (calcolata moltiplicando i giorni residui per l'importo dello “stipendio giornaliero”).
Per la quantificazione dei crediti deve pertanto farsi riferimento ai conteggi in atti.
7 Sulle somme dovute spetta la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, dalle singole maturazioni annuali al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo,
(opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014, in considerazione della serialità del contenzioso, delle limitate questioni giuridiche e di fatto trattate e della minima attività processuale svolta), con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione,
eccezione e conclusione:
- dichiara tenuto e conseguentemente condanna il Controparte_1
, in persona del pro tempore, a corrispondere alla ricorrente, a titolo
[...] CP_2
di indennità sostitutiva delle ferie non godute, con riferimento agli anni scolastici indicati in ricorso, complessivi euro 4.449,60, il tutto oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalle singole maturazioni annuali al saldo;
- condanna altresì il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, CP_1
che liquida in complessivi euro 1.350,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge, con distrazione in favore degli avv. Salvatore IO e Andrea IO.
Genova, 21 novembre 2025
Il Giudice
MA DA SC
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