Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 13 marzo 1980 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 luglio 2010 |
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Giurisprudenza • 89
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Versioni del testo
- Art. 1.
In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle attivita' musicali, lo stanziamento previsto dall' articolo 2, primo comma, lettera a), della legge 14 agosto 1967, n. 800 , in favore degli, enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, aumentato dall' articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291 , e elevato per l'anno finanziario 1980 a lire 116 miliardi.
Limitatamente allo stesso anno finanziario, lo stanziamento di cui alla quota stabilita dall'articolo 1, primo comma, quarto alinea, della legge 9 giugno 1973, n. 308 , destinato al sostegno delle attivita' musicali indicate nel titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800 , e' elevato a lire 18.500 milioni, anche per tenere presenti le particolari esigenze dello sviluppo della cultura musicale nel Mezzogiorno. ((1)) A valere sullo stanziamento indicato al primo comma, una quota di lire 3.500 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'Ente autonomo teatro alla Scala di Milano, e' riservata al sostegno dei programmi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate in vista delle manifestazioni all'estero.
Lo stanziamento del fondo speciale previsto dal primo comma dell'articolo 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800 , da prelevare sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b), della legge stessa e successive modificazioni ed integrazioni, e determinato in lire 1.000 milioni. La quota del fondo stesso destinata alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici ai sensi della lettera a) del secondo comma dell'articolo 40 della richiamata legge 14 agosto 1967, n. 800 , e determinata in misura non superiore a lire 500 milioni.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 10 aprile 1981, n. 146 ha disposto(con l'art. 3,commma 1)che "Lo stanziamento previsto dall' articolo 1, secondo comma, della legge 6 marzo 1980, n. 54 , destinato al sostegno delle attivita' musicali indicate nel titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800 , e' ulteriormente aumentato, limitatamente agli anni finanziari 1980 e 1981, di complessive lire 3.000 milioni". - Art. 2.
Lo stanziamento di cui al primo comma dell'articolo 1 e' ripartito tra gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, quanto a lire 110 miliardi secondo le percentuali di assegnazione dei contributi indicati all' articolo 2, secondo comma, della legge 8 aprile 1976, n. 115 , e per il residuo di 6 miliardi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo in base alla quantita' e qualita' della produzione lirica, sinfonica e di balletto realizzata nell'ultimo triennio in rapporto al personale utilizzato nel corso delle stagioni considerate.
Le sovvenzioni e i contributi da erogare sui fondi di cui al precedente comma sono liquidati, quanto a lire 110 miliardi in unica soluzione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con detrazione delle somme corrispondenti ad eventuali contestazioni o pendenze nei confronti dell'ENPALS per contributi dovuti fino al 31 dicembre 1980. Tali somme saranno accantonate dal Ministero del turismo e dello spettacolo per la destinazione e secondo la procedura di cui all' articolo 39, quarto comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800 .
Entro lo stesso termine di trenta giorni si procedera' alla liquidazione dei residui contributi e sovvenzioni assegnati in relazione a precedenti esercizi finanziari, attribuendosi all'accantonamento effettuato a norma del comma precedente l'effetto liberatorio comportato dalla esibizione del certificato di cui al secondo comma dello stesso articolo 39.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2010, N. 64, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 GIUGNO 2010, N. 100)) Per effetto delle disposizioni di cui all' articolo 9, primo comma, della legge 8 gennaio 1979, n. 8 , non ostano alla liquidazione delle sovvenzioni e dei contributi gia' assegnati o da assegnare, ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800 , e disposizioni successive, comprese quelle della presente legge, eventuali inosservanze delle norme sul collocamento, comprese quelle riferibili alla prima applicazione della nuova disciplina introdotta con legge 8 gennaio 1979, n. 7 , ferme restando le sanzioni penali ove previste.
Sono abrogate le disposizioni di cui all'ultimo comma dell' articolo 22 della legge 14 agosto 1967, n. 800 , e le corrispondenti disposizioni della legge 8 aprile 1976, n. 115 , e della legge 22 luglio 1977, n. 426 .
Restano in vigore le disposizioni (( . . . )) dell'articolo 2, ultimo comma, e dell' articolo 3 della legge 22 luglio 1977, n. 426 .
Sui contributi corrisposti alle attivita' regolate dalla legge 14 agosto 1967, n. 800 ,e dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 , e successive modificazioni ed integrazioni, e dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 , e successive modificazioni ed integrazioni,intese a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettivita' nazionale, non si applica la ritenuta d'acconto di cui all'articolo 28, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .
Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1977, n. 426 , e' cosi' sostituito:
"Sono vietate le assunzioni di personale amministrativo, artistico e tecnico, anche in adempimento di obblighi di legge, che comportino aumenti del contingente numerico del personale a qualunque titolo in servizio presso i predetti enti ed istituzioni alla data del 31 ottobre 1973". - Art. 3.
All'onere di lire 112.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione dalla spesa del Ministero del tesoro relativo all'anno finanziario 1980.
Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.